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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05.06.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3520/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...], Cod. Parte_1
Fiscale , elettivamente domiciliata in Messina, via RO Guelfonia n. 6, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'Avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio legale in Messina, via T. Capra is. 301/bis;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di aver ricevuto dall' , in data 30.07.2024, un provvedimento con il quale venivano CP_1 disconosciute tutte le giornate agricole lavorate alle dipendenze dell'Azienda Agricola RO
AR per il periodo dal 1.07.2011 al 31.12.2023.
Spiegava di aver proposto avverso detto provvedimento ricorso in via amministrativa, presso la commissione provinciale CISOA, respinto con decreto n. 15238 del 27.08.2024.
CP_ Contestava le motivazioni addotte dall' nel verbale di accertamento dal quale scaturiva la cancellazione.
Rinviava alle motivazioni e alle conclusioni addotte nel ricorso presentato dall'azienda agricola datrice di lavoro avverso il suddetto verbale.
Concludeva chiedendo annullarsi il provvedimento di cancellazione delle giornate agricole e disporsi l'immediata reiscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici, con vittoria di spese e compensi. L' resisteva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva CP_1
della signora con riferimento alle contestazioni mosse in relazione al verbale di Pt_1 accertamento emesso dall' . CP_1
Deduceva nel merito il difetto di allegazione e prova sia della natura di rapporto subordinato sia dell'effettivo svolgimento dello stesso.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici Controparte_2
per le giornate di riferimento negli anni dal 2011 al 2023.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto il verbale di accertamento ispettivo del CP_1
17.05.2024, a firma degli ispettori e , riguardante un accesso presso Parte_2 Persona_1
la ditta RO AR in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un fabbisogno di manodopera CP_1
molto inferiore a quello denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge CP_ all' previdenziale.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1
autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della . Parte_3
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta RO AR.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012). Ad avviso di questo Giudice, l'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, anche un corrispondente onere di allegazione.
Dall'esame degli scritti difensivi e del compendio istruttorio in atti pare allo scrivente che entrambi gli aspetti risultino del tutto carenti nel caso in specie.
In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296, cit.), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ora, sotto questo profilo, il ricorso si manifesta particolarmente generico, non allegando con sufficiente dettaglio, in punto di fatto, i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d.
"sintomatici", che consentano quantomeno di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, atteso che questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. Civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).
Ad avviso di questo giudice la rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte del disconoscimento operato dall' per insussistenza del rapporto lavorativo - potrebbe giustificare, CP_1
già di per sé il rigetto della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989). A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, in punto di allegazione, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa indichi in modo sufficientemente specifico quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, che consentano di ritenere sufficientemente prospettati, in fatto, gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente non allega nemmeno di avere svolto attività lavorativa di bracciante agricola negli anni in riferimento, non specifica quali mansioni svolgeva all'interno dell'azienda né l'orario di lavoro osservato, la retribuzione percepita o i terreni nei quali lavorava ma si limita a contestare analiticamente il verbale di accertamento redatto dall' . CP_1
Ne consegue che l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura di tipo subordinato (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati) appare già sul piano astratto alquanto complicato, alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto (ovvero degli altri rapporti che consentono l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli).
Del pari risulta del tutto carente anche il piano probatorio poiché la ricorrente non formula alcun tipo di richiesta istruttoria al fine di dimostrare l'effettiva esistenza, ed il concreto svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (Unilav, CU 2015 buste paga anni 2015-2023), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale (da parte del presunto datore di lavoro).
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione n. 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà. Parte ricorrente avrebbe dunque potuto assolvere al proprio onere probatorio e dimostrare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro tramite, per esempio, l'articolazione di una prova testimoniale, ma così non è stato.
Ciò posto, a fronte delle labili allegazioni e dell'assenza di prove offerte dalla ricorrente, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall' , tanto con le allegazioni CP_1
quanto con le prove documentali offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in considerazione del valore della controversia e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 22.11.2024, Parte_3 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio che Parte_3 CP_1
liquida in euro 2.056,60 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 05.6.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena