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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6594/2024 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmaria Fusetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Milano, Via
E. Chiesa n. 2 (pec: ; Email_1 contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo de' Medici CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Brescia, Via Floriano Ferramola
n. 20 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI parte opponente, “…Voglia L'ill.mo Giudice adito Rigettata ogni istanza ed eccezione contraria Accettare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. a in forza dell'assegno bancario Parte_1 CP_1
n° 0000748649-05 pari a € 25.000,00 ed emesso da poiché la somma indicata in assegno è già Parte_1 stata restituita a e/o a società allo stesso riconducibile e per l'effetto: a) CP_1 CP_2 revocare/annullare o come meglio il decreto ingiuntivo 2569/2024 emesso dal Tribunale di ZA b) ordinare a di restituire il titolo azionato a e/o comunque dichiarare l'inefficacia del titolo e la CP_1 Parte_1 nullità dello stesso e /o comunque annullarne gli effetti con la formula che il Giudice riterrà di giustizia In Via subordinata Voglia Il Giudice adito nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale respinta ogni istanza ed eccezione contraria Revocare e/o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo 2569/2024 rg
5537/2024 emesso dal Tribunale di ZA da e 25.000,00 a € 4000,00 per le ragioni di cui in narrativa o nella minor somma ritenuta di giustizia…”
pagina 1 di 6 parte opposta, ”… IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione formulata da in Parte_1 quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2024 del 13.9.2024 (R.G. n. 5537/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di ZA, dott. Mirko Buratti. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il
Giudice adito dovesse ritenere parzialmente fondata la domanda dell'opponente Parte_1 accertare e dichiarare quest'ultimo debitore nei confronti dell'opposto dell'importo che emergerà in CP_1 corso di causa e/o ritenuto di giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, ha allegato di essere creditore nei confronti di CP_1 [...]
, della somma di € 25.000,00, portata dall'assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
0000748649-05, emesso da Banca Widiba e datato 04.02.2022 (doc. 1), non pagato dall'istituto di credito incassante perché risultato scaduto, essendo stato portato all'incasso tardivamente (doc. 2).
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2024 emesso da questo Tribunale, in data
13.09.2024, è stato ingiunto a di pagare immediatamente, in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 25.000 oltre accessori di legge. CP_1
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 domandandone, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca/annullamento. A fondamento dell'opposizione, ha negato Parte_1
l'esistenza del credito oggetto della domanda di pagamento, sostenendo: - che l'assegno azionato, con il ricorso monitorio, era stato offerto all'opposto a garanzia ed in virtù di un accordo intercorso tra le parti per la comune partecipazione ad un affare immobiliare consistente nell'assegnazione a trattativa privata giudiziaria di tre garages siti in ZA NZ (Asta giudiziaria fine gennaio 2022); - che, per CP_ motivi personali, non poteva disporre di conto correnti allo stesso intestati e, pertanto, per procurare la provvista necessaria per l'investimento, decideva di utilizzare come veicolo la società
- che questa società bonificava a più riprese a e a l'importo di € 25.000, CP_2 CP_3 Pt_1 così che gli stessi avessero la quota di pertinenza del RI in veste di co-partecipante alla detta operazione;
- di aver rilasciato al RI (in garanzia), per rassicurare la bontà dell'operazione, l'assegno in questione, che infatti non riporta il luogo di emissione;
- che le parti stabilirono, poi, che, nel caso di esito negativo dell'affare, la somma sarebbe tornata sui conti di sempre a mezzo bonifici;
- CP_2 di aver unitamente a restituito l'importo di € 21.000 (doc. 2 a 6), e di aver, invece, CP_3 trattenuto in accordo con l'opposto la residua somma, pari ad € 4.000, a titolo corrispettivo di una pagina 2 di 6 prestazione di consulenza resa dallo stesso opponente in favore dell'opposto; - che il tutto risulta provato dalla corrispondenza e.mail allegata dallo stesso opponente (doc. 1); - appare singolare che il titolo in parola venga azionato dopo così lungo tempo, esattamente dopo 31 mesi , e precisamente il 12 agosto 2024 (cfr. citazione in opposizione).
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto di rigettare CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto. In particolare, l'opposto ha negato la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente e ha contestato la documentazione allegata da quest'ultimo a supporto dell'opposizione. In particolare, secondo l'opposto: - il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno è costituito da un prestito personale dallo stesso concesso all'opponente per la somma di € 25.000,00, con la promessa che quest'ultimo avrebbe provveduto alla sua restituzione;
- tale accordo è stato concluso oralmente, visti i buoni rapporti, in quel momento, intercorrenti tra le parti;
- ha consegnato l'assegno de quo a garanzia dell'adempimento della propria CP_1 obbligazione di restituzione;
- la somma portata dall'assegno doveva, quindi, essergli restituita e di non aver mai indicato all'opponente di effettuare il relativo accredito su conto corrente intestato alla società di cui l'opposto, all'epoca della conclusione del rapporto obbligatorio tra le parti, CP_2 era un mero lavoratore dipendente (oggi, il rapporto di lavoro tra ed non è CP_1 CP_2 più in essere); - nessun peso può essere attribuito alla scelta di lasciare spirare il termine per portare all'incasso l'assegno (8/15 giorni dalla data di emissione) e quello prescrizionale dell'azione cartolare
(6 mesi dalla di emissione), in quanto egli non dubitava della buona fede dell'opponente e confidava, pertanto, in un suo regolare e spontaneo adempimento.
Ancora, l'opposto ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 cc, la corrispondenza e.mail 27.7.2023, prodotta in copia al documento n. 1), dall'opponente, precisando di non aver spedito detta comunicazione e di non essere mai stato dotato dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria
(“ ”) in esso indicata. L'opposto ha poi evidenziato l'inconsistenza di detta Email_3
e.mail che non contiene né una dichiarazione valevole quale quietanza in favore dell'opponente attestante il ricevimento in restituzione della somma portata dall'assegno e tantomeno una dichiarazione dello stesso di rinunciare all'esigibilità della somma di € 4.000,00 (precisando di non aver mai “abbuonato” tale importo dal debito gravante l'opponente). In merito alle contabili di bonifico, prodotte dall'opponente sub docc. da 2) a 7), ha precisato che esse sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della sussistenza del rapporto obbligatorio come dedotto dall'opponente per giustificare l'emissione dell'assegno e, conseguentemente, ai fini della prova dell'estinzione della posizione debitoria per cui è causa (cfr. comparsa di costituzione).
pagina 3 di 6 Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Ciò posto, è noto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'emissione di un assegno in garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cc, o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass.n. 1437/2021 nonché n. 10710/2016).
Quindi, applicando il principio sopra ricordato al caso in esame, deve ritenersi che l'assegno bancario in esame valga quale promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cc, con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta, infatti, all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del 2016; Cass. n.
23208 del 2016), in quanto il traente che compili un assegno con l'importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (Cass. n.18831/2024).
D'altra parte, va ancora osservato che la promessa di pagamento incorporata con l'assegno non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cc, un'astrazione meramente processuale della causa debendi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
Ebbene, nella specie, l'opponente, pur fornendo una ricostruzione dei rapporti diversa da quella dell'opposto, ha riconosciuto sia che la somma di € 25.000 è stata effettivamente consegnata ed è entrata nella sua disponibilità e sia che detta dazione è attribuibile all'opposto (in punto, infatti l'opponente si limita ad asserire, ma senza dimostrare, che in quanto “veicolo” del CP_2 CP_
pagina 4 di 6 avrebbe procurato la provvista “ma di fatto chi ne aveva interesse e ne avrebbe tratto vantaggio economico CP_ sarebbe stato il sig. ).
A fronte di ciò ed in considerazione del tenore dell'art. 1988 cc, deve ritenersi che, nella specie,
l'opponente, gravato dal relativo onere probatorio, non abbia fornito elementi a dimostrazione né dell'esistenza di un'obbligazione diversa da quanto prospettato da parte opposta e neppure di aver estinto l'obbligazione di restituzione sullo stesso gravante.
In particolare, le allegazioni di parte opponente non hanno trovato conferma nella documentazione in atti e sono rimaste del tutto indimostrate le seguenti circostanze:
- la partecipazione delle odierne parti ad un'operazione immobiliare consistente nell'assegnazione a trattativa privata giudiziaria di tre garages in ZA NZ;
- il coinvolgimento in detta operazione della società che avrebbe fornito la quota di CP_2
CP_ partecipazione all'operazioni per conto del
- l'esistenza di un accordo in merito alla restituzione di detta somma in favore di CP_2
- il preteso “abbuono” di € 4.000,00 a titolo di attività professionale svolta da e da Pt_1 [...]
nei confronti dell'opposto, nonché l'esistenza di un rapporto contrattuale in tale senso tra CP_3 le parti;
- la restituzione della somma consegnata, ed oggetto della domanda di pagamento del presente giudizio.
A riguardo, va precisato che la e.mail allegata in fotocopia al doc.1 è stata disconosciuta da parte opposta, la quale ha negato di aver spedito detta comunicazione e che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (“ ”), indicato nella corrispondenza e allo stesso attribuito nella Email_3 narrazione dei fatti dall'opponente, sia riconducibile al medesimo opposto. Atteso il disconoscimento operato da parte opposta, l'opponente non ha fornito riscontri probatori necessari per poter accertare che l'indirizzo e.mail in questione sia effettivamente attribuibile all'opposto ed elementi (quali
“caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”) per ritenere soddisfatto, in riferimento a detto documento, il requisito della forma scritta (ex art. 20 D.lg.n.82/2005).
Si rileva, poi, che le contabili dei bonifici quali mere disposizioni impartite dalla società alla banca non provano l'effettiva l'esecuzione ed il buon fine del pagamento (cfr. Cass. n. 8046/2023). Peraltro, le contabili dei bonifici allegate in atti recano tutte quale destinatario e come già precisato, CP_2 nessuna prova è stata fornita in giudizio in merito al coinvolgimento di detta società nel rapporto sotteso alla domanda di pagamento e neppure in merito all'esistenza del preteso accordo con cui parte opposta avrebbe autorizzato la restituzione della somma in questione alla società in esame. Ancora, le pagina 5 di 6 causale di detti bonifici non recano alcun riferimento alla presunta operazione immobiliare indicata in atti, riguardando invece altre operazioni oppure recanti una dicitura generica.
Infine, anche il documento n.9, allegato alla terza memoria di parte opponente (di cui l'opposta ha contestato la tardiva produzione in giudizio) non fornisce elementi a supporto della tesi di parte opponente. Infatti, si tratta dell'estratto di conto corrente bancario relativo alla società CP_3 del (solo) mese di febbraio 2022, e gli accrediti eseguiti da tale conto in favore di non sono CP_2 direttamente collegabili al rapporto in esame;
peraltro, va anche aggiunto che: - le somme che risultano versate non coincidono con la somma oggetto della domanda di restituzione;
- anche in questo caso le causali dei pagamenti sono, in due casi, riferite ad operazioni diverse (“Progetto Milano
Boscovich Pisani”) e, negli altri due, sono generiche (“reso parziale pratica LFT” ed “Integrazione reso deposito pratica LFT”).
In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 4.397,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la ridotta fase istruttoria € 1.000,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 6594/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2569/2024 emesso da questo Tribunale di ZA;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 4.397,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
ZA, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6594/2024 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmaria Fusetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, in Milano, Via
E. Chiesa n. 2 (pec: ; Email_1 contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo de' Medici CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Brescia, Via Floriano Ferramola
n. 20 (pec: . Email_2
CONCLUSIONI parte opponente, “…Voglia L'ill.mo Giudice adito Rigettata ogni istanza ed eccezione contraria Accettare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. a in forza dell'assegno bancario Parte_1 CP_1
n° 0000748649-05 pari a € 25.000,00 ed emesso da poiché la somma indicata in assegno è già Parte_1 stata restituita a e/o a società allo stesso riconducibile e per l'effetto: a) CP_1 CP_2 revocare/annullare o come meglio il decreto ingiuntivo 2569/2024 emesso dal Tribunale di ZA b) ordinare a di restituire il titolo azionato a e/o comunque dichiarare l'inefficacia del titolo e la CP_1 Parte_1 nullità dello stesso e /o comunque annullarne gli effetti con la formula che il Giudice riterrà di giustizia In Via subordinata Voglia Il Giudice adito nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione della domanda principale respinta ogni istanza ed eccezione contraria Revocare e/o ridurre l'importo del decreto ingiuntivo 2569/2024 rg
5537/2024 emesso dal Tribunale di ZA da e 25.000,00 a € 4000,00 per le ragioni di cui in narrativa o nella minor somma ritenuta di giustizia…”
pagina 1 di 6 parte opposta, ”… IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'opposizione formulata da in Parte_1 quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi ampiamente esposti. Per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2024 del 13.9.2024 (R.G. n. 5537/2024), emesso dal
Tribunale Ordinario di ZA, dott. Mirko Buratti. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui il
Giudice adito dovesse ritenere parzialmente fondata la domanda dell'opponente Parte_1 accertare e dichiarare quest'ultimo debitore nei confronti dell'opposto dell'importo che emergerà in CP_1 corso di causa e/o ritenuto di giustizia. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio, ha allegato di essere creditore nei confronti di CP_1 [...]
, della somma di € 25.000,00, portata dall'assegno bancario non trasferibile n. Parte_1
0000748649-05, emesso da Banca Widiba e datato 04.02.2022 (doc. 1), non pagato dall'istituto di credito incassante perché risultato scaduto, essendo stato portato all'incasso tardivamente (doc. 2).
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2569/2024 emesso da questo Tribunale, in data
13.09.2024, è stato ingiunto a di pagare immediatamente, in favore di Parte_1 [...]
la somma di € 25.000 oltre accessori di legge. CP_1
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al predetto decreto, Parte_1 domandandone, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione e, nel merito, la revoca/annullamento. A fondamento dell'opposizione, ha negato Parte_1
l'esistenza del credito oggetto della domanda di pagamento, sostenendo: - che l'assegno azionato, con il ricorso monitorio, era stato offerto all'opposto a garanzia ed in virtù di un accordo intercorso tra le parti per la comune partecipazione ad un affare immobiliare consistente nell'assegnazione a trattativa privata giudiziaria di tre garages siti in ZA NZ (Asta giudiziaria fine gennaio 2022); - che, per CP_ motivi personali, non poteva disporre di conto correnti allo stesso intestati e, pertanto, per procurare la provvista necessaria per l'investimento, decideva di utilizzare come veicolo la società
- che questa società bonificava a più riprese a e a l'importo di € 25.000, CP_2 CP_3 Pt_1 così che gli stessi avessero la quota di pertinenza del RI in veste di co-partecipante alla detta operazione;
- di aver rilasciato al RI (in garanzia), per rassicurare la bontà dell'operazione, l'assegno in questione, che infatti non riporta il luogo di emissione;
- che le parti stabilirono, poi, che, nel caso di esito negativo dell'affare, la somma sarebbe tornata sui conti di sempre a mezzo bonifici;
- CP_2 di aver unitamente a restituito l'importo di € 21.000 (doc. 2 a 6), e di aver, invece, CP_3 trattenuto in accordo con l'opposto la residua somma, pari ad € 4.000, a titolo corrispettivo di una pagina 2 di 6 prestazione di consulenza resa dallo stesso opponente in favore dell'opposto; - che il tutto risulta provato dalla corrispondenza e.mail allegata dallo stesso opponente (doc. 1); - appare singolare che il titolo in parola venga azionato dopo così lungo tempo, esattamente dopo 31 mesi , e precisamente il 12 agosto 2024 (cfr. citazione in opposizione).
Si è costituito in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto di rigettare CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto opposto. In particolare, l'opposto ha negato la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente e ha contestato la documentazione allegata da quest'ultimo a supporto dell'opposizione. In particolare, secondo l'opposto: - il rapporto sottostante all'emissione dell'assegno è costituito da un prestito personale dallo stesso concesso all'opponente per la somma di € 25.000,00, con la promessa che quest'ultimo avrebbe provveduto alla sua restituzione;
- tale accordo è stato concluso oralmente, visti i buoni rapporti, in quel momento, intercorrenti tra le parti;
- ha consegnato l'assegno de quo a garanzia dell'adempimento della propria CP_1 obbligazione di restituzione;
- la somma portata dall'assegno doveva, quindi, essergli restituita e di non aver mai indicato all'opponente di effettuare il relativo accredito su conto corrente intestato alla società di cui l'opposto, all'epoca della conclusione del rapporto obbligatorio tra le parti, CP_2 era un mero lavoratore dipendente (oggi, il rapporto di lavoro tra ed non è CP_1 CP_2 più in essere); - nessun peso può essere attribuito alla scelta di lasciare spirare il termine per portare all'incasso l'assegno (8/15 giorni dalla data di emissione) e quello prescrizionale dell'azione cartolare
(6 mesi dalla di emissione), in quanto egli non dubitava della buona fede dell'opponente e confidava, pertanto, in un suo regolare e spontaneo adempimento.
Ancora, l'opposto ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2712 cc, la corrispondenza e.mail 27.7.2023, prodotta in copia al documento n. 1), dall'opponente, precisando di non aver spedito detta comunicazione e di non essere mai stato dotato dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria
(“ ”) in esso indicata. L'opposto ha poi evidenziato l'inconsistenza di detta Email_3
e.mail che non contiene né una dichiarazione valevole quale quietanza in favore dell'opponente attestante il ricevimento in restituzione della somma portata dall'assegno e tantomeno una dichiarazione dello stesso di rinunciare all'esigibilità della somma di € 4.000,00 (precisando di non aver mai “abbuonato” tale importo dal debito gravante l'opponente). In merito alle contabili di bonifico, prodotte dall'opponente sub docc. da 2) a 7), ha precisato che esse sono del tutto irrilevanti ai fini della prova della sussistenza del rapporto obbligatorio come dedotto dall'opponente per giustificare l'emissione dell'assegno e, conseguentemente, ai fini della prova dell'estinzione della posizione debitoria per cui è causa (cfr. comparsa di costituzione).
pagina 3 di 6 Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Ciò posto, è noto che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'emissione di un assegno in garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736
e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 cod. civ.. Tuttavia, sempre secondo la Suprema Corte, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cc, o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto (cfr. Cass.n. 1437/2021 nonché n. 10710/2016).
Quindi, applicando il principio sopra ricordato al caso in esame, deve ritenersi che l'assegno bancario in esame valga quale promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cc, con relativa inversione dell'onere probatorio: spetta, infatti, all'emittente dell'assegno provare che esso circolava contro la sua volontà o l'inesistenza del rapporto debitorio (Cass. n. 2091 del 2022; Cass. n. 20449 del 2016; Cass. n.
23208 del 2016), in quanto il traente che compili un assegno con l'importo e il nominativo del beneficiario formula nei confronti dello stesso una piena e valida promessa di pagamento, e incombe in capo a chi compila il titolo la prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (Cass. n.18831/2024).
D'altra parte, va ancora osservato che la promessa di pagamento incorporata con l'assegno non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comportando, ai sensi dell'art. 1988 cc, un'astrazione meramente processuale della causa debendi, in virtù della quale il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di fornire la prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale.
Ebbene, nella specie, l'opponente, pur fornendo una ricostruzione dei rapporti diversa da quella dell'opposto, ha riconosciuto sia che la somma di € 25.000 è stata effettivamente consegnata ed è entrata nella sua disponibilità e sia che detta dazione è attribuibile all'opposto (in punto, infatti l'opponente si limita ad asserire, ma senza dimostrare, che in quanto “veicolo” del CP_2 CP_
pagina 4 di 6 avrebbe procurato la provvista “ma di fatto chi ne aveva interesse e ne avrebbe tratto vantaggio economico CP_ sarebbe stato il sig. ).
A fronte di ciò ed in considerazione del tenore dell'art. 1988 cc, deve ritenersi che, nella specie,
l'opponente, gravato dal relativo onere probatorio, non abbia fornito elementi a dimostrazione né dell'esistenza di un'obbligazione diversa da quanto prospettato da parte opposta e neppure di aver estinto l'obbligazione di restituzione sullo stesso gravante.
In particolare, le allegazioni di parte opponente non hanno trovato conferma nella documentazione in atti e sono rimaste del tutto indimostrate le seguenti circostanze:
- la partecipazione delle odierne parti ad un'operazione immobiliare consistente nell'assegnazione a trattativa privata giudiziaria di tre garages in ZA NZ;
- il coinvolgimento in detta operazione della società che avrebbe fornito la quota di CP_2
CP_ partecipazione all'operazioni per conto del
- l'esistenza di un accordo in merito alla restituzione di detta somma in favore di CP_2
- il preteso “abbuono” di € 4.000,00 a titolo di attività professionale svolta da e da Pt_1 [...]
nei confronti dell'opposto, nonché l'esistenza di un rapporto contrattuale in tale senso tra CP_3 le parti;
- la restituzione della somma consegnata, ed oggetto della domanda di pagamento del presente giudizio.
A riguardo, va precisato che la e.mail allegata in fotocopia al doc.1 è stata disconosciuta da parte opposta, la quale ha negato di aver spedito detta comunicazione e che l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (“ ”), indicato nella corrispondenza e allo stesso attribuito nella Email_3 narrazione dei fatti dall'opponente, sia riconducibile al medesimo opposto. Atteso il disconoscimento operato da parte opposta, l'opponente non ha fornito riscontri probatori necessari per poter accertare che l'indirizzo e.mail in questione sia effettivamente attribuibile all'opposto ed elementi (quali
“caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”) per ritenere soddisfatto, in riferimento a detto documento, il requisito della forma scritta (ex art. 20 D.lg.n.82/2005).
Si rileva, poi, che le contabili dei bonifici quali mere disposizioni impartite dalla società alla banca non provano l'effettiva l'esecuzione ed il buon fine del pagamento (cfr. Cass. n. 8046/2023). Peraltro, le contabili dei bonifici allegate in atti recano tutte quale destinatario e come già precisato, CP_2 nessuna prova è stata fornita in giudizio in merito al coinvolgimento di detta società nel rapporto sotteso alla domanda di pagamento e neppure in merito all'esistenza del preteso accordo con cui parte opposta avrebbe autorizzato la restituzione della somma in questione alla società in esame. Ancora, le pagina 5 di 6 causale di detti bonifici non recano alcun riferimento alla presunta operazione immobiliare indicata in atti, riguardando invece altre operazioni oppure recanti una dicitura generica.
Infine, anche il documento n.9, allegato alla terza memoria di parte opponente (di cui l'opposta ha contestato la tardiva produzione in giudizio) non fornisce elementi a supporto della tesi di parte opponente. Infatti, si tratta dell'estratto di conto corrente bancario relativo alla società CP_3 del (solo) mese di febbraio 2022, e gli accrediti eseguiti da tale conto in favore di non sono CP_2 direttamente collegabili al rapporto in esame;
peraltro, va anche aggiunto che: - le somme che risultano versate non coincidono con la somma oggetto della domanda di restituzione;
- anche in questo caso le causali dei pagamenti sono, in due casi, riferite ad operazioni diverse (“Progetto Milano
Boscovich Pisani”) e, negli altri due, sono generiche (“reso parziale pratica LFT” ed “Integrazione reso deposito pratica LFT”).
In definitiva, l'opposizione deve essere disattesa ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le ulteriori eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione, motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. c.p.c., mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 4.397,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la ridotta fase istruttoria € 1.000,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 6594/2024, per le ragioni indicate in motivazione:
- respinge l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2569/2024 emesso da questo Tribunale di ZA;
- Condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 4.397,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
ZA, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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