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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 961/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 961/2025 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VO (SR), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale ANta Panagia n.136/A presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Paola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Monti n.26, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. 73, presso lo studio dell'avv.
MA NI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/03/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 2/10/2003 (Atto trascritto nel
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 117, Parte I, Anno 2003).
Esponeva in premessa:
- che dalla loro unione è nato il figlio , a Siracusa il 29/06/2005, ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 1334/2024 del 31/05/2024, alle condizioni concordate dalle parti, tenendo conto che, nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età e il Tribunale non ha potuto recepire le clausole dell'accordo relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'assegnazione alla stessa della casa familiare, nonché ponendo a carico del l'obbligo di versare un assegno divorzile pari ad Euro 250,00 in suo favore e un CP_1
assegno di mantenimento parti ad Euro 250,00 in favore del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 18/03/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 9/12/2025, fissando il termine del 30/09/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 23/10/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e chiedeva il rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della nonchè di porre a suo carico esclusivamente l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
del figlio, in misura pari ad Euro 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da versare direttamente al figlio.
All'udienza suindicata i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto dalle parti in data 4/12/2025, per la definizione concordata delle condizioni di divorzio, depositato in atti, chiedendo altresì di volerlo ratificare nella parte in cui “per mero refuso è stato confermato l'affidamento
e il collocamento del figlio già previsto in sede di separazione ma che alla luce della maggiore Per_1
età del figlio deve intendersi tamquam non esset”. pagina 2 di 4 Il Presidente, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui al suddetto accordo congiunto, così come ratificate e precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025, poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni, così come precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025:
“2) Assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore del figlio Controparte_1 Persona_1
(soggetto a rivalutazione Istat) dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal mese di
[...]
dicembre 2025, da corrispondersi entro giorno 5 di ogni mese tramite bonifico da versare presso
l'indirizzo IBAN del Sig. ISYBANK SPA Banca Digitale del gruppo Controparte_2
TE AN LO [...].
3) Partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie per il figlio (ludiche, scolastiche e sanitarie) che dovranno essere documentate, ripartite e poste in essere con le modalità indicate nel protocollo stilato dal Tribunale di Siracusa, unitamente all'ordine degli Avvocati di Siracusa, e sottoscritto in data 3.12.2019.
4) Rinuncia da parte della Sig.ra a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzile in Parte_1
suo favore fin dalla data di instaurazione del giudizio n. 961/2025 R.G.
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte da parte dei propri difensori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dello stesso. pagina 3 di 4 Pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, in data 2/10/2003 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n.
117, Parte I, Anno 2003), alle condizioni di cui in parte motiva, come precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 961/2025 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
VO (SR), elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale ANta Panagia n.136/A presso lo studio dell'Avv. Francesca Di Paola, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._2
in via Monti n.26, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Teracati n. 73, presso lo studio dell'avv.
MA NI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025 sull'accordo conciliativo delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 12/03/2025, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 2/10/2003 (Atto trascritto nel
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 117, Parte I, Anno 2003).
Esponeva in premessa:
- che dalla loro unione è nato il figlio , a Siracusa il 29/06/2005, ad oggi Persona_1
maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- di essersi separata dal marito con sentenza n. 1334/2024 del 31/05/2024, alle condizioni concordate dalle parti, tenendo conto che, nelle more del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età e il Tribunale non ha potuto recepire le clausole dell'accordo relative all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata, disponendo l'assegnazione alla stessa della casa familiare, nonché ponendo a carico del l'obbligo di versare un assegno divorzile pari ad Euro 250,00 in suo favore e un CP_1
assegno di mantenimento parti ad Euro 250,00 in favore del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con decreto del 18/03/2025, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 9/12/2025, fissando il termine del 30/09/2025 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 23/10/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio e chiedeva il rigetto della richiesta di assegno divorzile in favore della nonchè di porre a suo carico esclusivamente l'assegno di mantenimento in favore Parte_1
del figlio, in misura pari ad Euro 150,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, da versare direttamente al figlio.
All'udienza suindicata i procuratori delle parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto dalle parti in data 4/12/2025, per la definizione concordata delle condizioni di divorzio, depositato in atti, chiedendo altresì di volerlo ratificare nella parte in cui “per mero refuso è stato confermato l'affidamento
e il collocamento del figlio già previsto in sede di separazione ma che alla luce della maggiore Per_1
età del figlio deve intendersi tamquam non esset”. pagina 2 di 4 Il Presidente, dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio alle condizioni di cui al suddetto accordo congiunto, così come ratificate e precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025, poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni, così come precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025:
“2) Assegno di mantenimento a carico del Sig. in favore del figlio Controparte_1 Persona_1
(soggetto a rivalutazione Istat) dell'importo mensile di euro 250,00, con decorrenza dal mese di
[...]
dicembre 2025, da corrispondersi entro giorno 5 di ogni mese tramite bonifico da versare presso
l'indirizzo IBAN del Sig. ISYBANK SPA Banca Digitale del gruppo Controparte_2
TE AN LO [...].
3) Partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese straordinarie per il figlio (ludiche, scolastiche e sanitarie) che dovranno essere documentate, ripartite e poste in essere con le modalità indicate nel protocollo stilato dal Tribunale di Siracusa, unitamente all'ordine degli Avvocati di Siracusa, e sottoscritto in data 3.12.2019.
4) Rinuncia da parte della Sig.ra a qualsiasi assegno di mantenimento e/o divorzile in Parte_1
suo favore fin dalla data di instaurazione del giudizio n. 961/2025 R.G.
5) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte da parte dei propri difensori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, siccome compiutamente salvaguardati dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dello stesso. pagina 3 di 4 Pertanto, il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, in data 2/10/2003 (Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n.
117, Parte I, Anno 2003), alle condizioni di cui in parte motiva, come precisate in seno al verbale d'udienza del 9/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4