Articolo 1310 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1303Articolo 1299
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 1310. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
(( 1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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