Art. 1310. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera degli appuntati e carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
(( 1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale ))
a) carabiniere;
b) carabiniere scelto;
c) appuntato;
d) appuntato scelto.
(( 1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale ))