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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 16/07/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 516/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
MARE (ROMANIA), assistita e difesa dall'Avv. STEFANO ASCIONE, codice fiscale e dall'Avv. VALENTINA FREILONE, codice fiscale C.F._2 C.F._3
e
, codice fiscale nato il [...], a [...] Parte_2 C.F._4
SANNIO (IS), assistito e difeso dall'Avv. DOMENICO PETITTI, codice fiscale
C.F._5
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
24.06.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e con contestuale venire meno degli obblighi e degli effetti derivanti dalla comunione legale dei beni;
b) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la casa coniugale;
c) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, ragion per cui non sussistono motivi per dar luogo ad un assegno di mantenimento a loro favore;
d) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
e) le spese del presente procedimento verranno sostenute da entrambi i coniugi;
f) i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione patrimoniale e, pertanto, rinunciano ad altre reciproche pretese di tale natura.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli
N. 516/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
MARE (ROMANIA), assistita e difesa dall'Avv. STEFANO ASCIONE, codice fiscale e dall'Avv. VALENTINA FREILONE, codice fiscale C.F._2 C.F._3
e
, codice fiscale nato il [...], a [...] Parte_2 C.F._4
SANNIO (IS), assistito e difeso dall'Avv. DOMENICO PETITTI, codice fiscale
C.F._5
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 24.03.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
24.06.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“a) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e con contestuale venire meno degli obblighi e degli effetti derivanti dalla comunione legale dei beni;
b) i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte, avendo già abbandonato la casa coniugale;
c) i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti, ragion per cui non sussistono motivi per dar luogo ad un assegno di mantenimento a loro favore;
d) i coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio.
e) le spese del presente procedimento verranno sostenute da entrambi i coniugi;
f) i coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore questione patrimoniale e, pertanto, rinunciano ad altre reciproche pretese di tale natura.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 16.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dott. Michele Caroppoli