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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8378/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8378/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MOIOLA Parte_1 C.F._1
GIANMARIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VASCIAVEO NT C.F._2
MARIA TERESA, elettivamente domiciliata come in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
VASCIAVEO MARIA TERESA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato – per le motivazioni esposte in atti – il credito della SI.ra nei confronti delle SIg.re Parte_1
e , condannare queste ultime, solidalmente fra loro, al pagamento, NT Controparte_2 a favore dell'attrice, della somma di € 24.451,31, oltre a spese di intervento per € 400,00 ed interessi pagina 1 di 8 legali dalla scadenza delle rispettive rate al saldo, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di diritto;
- condannare le SIg.re e , ai sensi dell'art.96 c.p.c., al NT Controparte_2 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la natura di donazione dell'intervenuta dazione di denaro tra la SI.ra e la e stante la Parte_1 Controparte_3 relativa nullità per le ragioni indicate in atti, condannare le SIg.re e NT [...]
, solidalmente fra loro, alla restituzione della somma di € 7.432,31 (€ 21.765,00 - € CP_2
14.332,69), oltre agli interessi legali dalla sua erogazione al saldo.
Con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Per Per NT Controparte_2
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
> in via preliminare:
- dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, 4 comma cpc per tutti i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare l'INUTILIZZABILITA' ai fini della decisione delle fotocopie dei documenti prodotti da parte attrice sub docc.3 e 8 in quanto oggetto di disconoscimento di parte convenuta e non avendo parte attrice assolto all'onere di produrre l'originale del documento ovvero copia attestata di conformità.
- accertare dichiarare la NULLITA EX ART 157 CPC E/O L'INUTILIZZABILITA' della prova testimoniale orale resa da all'udienza del 03.07.2024 per effetto dell'incapacità a Testimone_1 testimoniare eccepita a verbale della medesima udienza 03.07.2024 in quanto avente un interesse in conflitto con la convenuta (moglie) nel procedimento per separazione giudiziale NT pendente avanti codesto Tribunale a r.g. n.8846/2023 nonché avendo aventi nella Testimone_1 causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio ex art. 246 cpc avendo eseguito quale parte pagamenti in restituzione a parte attrice, “sorella” del testimone TE
.Si segnala in aggiunta che è assistito nel giudizio per separazione
[...] Testimone_1 giudiziale viene assistito dall'avv. Moiola attuale patrocinatore dell'attrice con conseguita eccepita l'incompatibilità del patrocinatore che ha chiamato a testimoniare nel presente giudizio il proprio assistito, Testimone_1
> Nel merito:
> Assolvere le convenute da ogni domanda per tutti i motivi dedotti con la miglior formula.
> Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento in tutto e/o in parte delle domanda di condanna ex adverso proposte in via principale e/o subordinata dichiarare l'intervenuta prescrizione dei corrispondenti diritti ex art.2946 c.c. e/o art.2948 c.c. e/o ancora art. 2949 c.c. per quanto meglio dedotto in atti, e per il caso di accoglimento della domanda di nullità della donazione ex adverso formulata in via subordinata – ove ritenuta ammissibile – respingere la conseguente domanda di condanna alla restituzione per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.2946 c.c.
> Nel merito in via gradata di estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in tutto e/o in parte della domanda di condanna ex adverso formulata e per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione come sopra formulate, limitare la condanna alla restituzione alla misura di euro 7.433,00, deducendo
pagina 2 di 8 dalla sorte capitale dedotta dall'attrice di euro 21.765,00 quanto l'attrice dichiara di aver ricevuto in restituzione nella misura di euro 14.332,69.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione all'ammissibilità della prova testimoniale come richiesta dall'attrice per tutte le ragioni esposte in atti.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio e Parte_1 NT per vederle condannare al pagamento in solido della somma di € 24.451,31 oltre Controparte_2 spese di intervento pari ad € 400,00 ed interessi legali dalla scadenza al saldo, asseritamente dovuta a titolo restituzione del prestito concesso dall'attrice alla Controparte_3
(successivamente , oggi cancellata e di cui le odierne convenute erano Controparte_4 socie illimitatamente responsabili. A sostegno di tali pretese, l'attrice ha allegato in fatto quanto segue. In data 5.03.2011, aveva acceso un finanziamento (cfr. doc. 2) al fine di prestare la Parte_1 somma finanziata alla suindicata società, accordandosi con che la restituzione del Controparte_4 denaro sarebbe intervenuta attraverso la corresponsione dell'importo delle rate del finanziamento per un totale di € 38.784,00 (circa 325,00 euro per n. 120 rate). In data 23.03.2011, l'attrice aveva quindi corrisposto a di la somma CP_3 Controparte_3 di € 21.765,00 tramite bonifico (cfr. doc. 3).
Le convenute avevano provveduto al pagamento delle rate restitutorie sino alla concorrenza dell'importo di euro 14.332,69 a fronte di un importo totale di 38.784,00 (cfr. doc. 4). In data 9.06.2023, aveva quindi proceduto ad intimare il pagamento delle rate restanti Parte_1 alle odierne convenute (cfr. doc. 5), nonché a formulare invito di negoziazione assistita, respinto dalle convenute (cfr. doc. 6/7).
Si sono tempestivamente costituite in giudizio e eccependo, in via NT Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex art. 164 c.p.c. e hanno disconosciuto i docc.
3-4 prodotti da controparte, contestandone la conformità all'originale.
Nel merito, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando la carenza probatoria delle pretese avanzate, per non essere stato prodotto in atti né il contratto di mutuo né l'accordo restitutorio asseritamente intervenuto tra le parti. In forza di ciò, le convenute hanno concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attore, perché infondate e in subordine, hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2946 c.c. e/o 2948 c.c. e/o
2949 c.c.; in ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto accertarsi che l'importo dovuto dalle convenute è pari alla minor somma di euro 7.433,00.
Ammessa la prova per testimoni di e di , nonché Testimone_1 Controparte_3 l'interrogatorio formale della convenuta, il procuratore di parte convenuta ha NT eccepito l'incapacità e l'incompatibilità dei soggetti chiamati a testimoniare. Il Tribunale, valutata la capacità a testimoniare, ha assunto la prova rimettendo alla sentenza la valutazione in ordine all'attendibilità dei testimoni.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c.
***
La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi seguenti. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta, sulla base dell'asserita indeterminatezza dell'atto per mancata produzione del contratto fatto valere in giudizio. Invero, la valutazione circa la sussistenza di elementi utili a dare prova del rapporto in essere pagina 4 di 8 tra le parti attiene al merito della vertenza e non è causa di indeterminatezza dell'oggetto della domanda fatta valere in giudizio, che risulta chiaro e preciso ai sensi dell'art. 163 co. 3 c.p.c.
Inoltre, sussiste la legittimazione passiva delle convenute ed è infondata la tesi sostenuta dalle convenute secondo la quale non vi sarebbe alcuna giustificazione alla loro citazione in giudizio per il rapporto di cui è causa in quanto il rapporto di mutuo azionato dall'attrice era stato concesso alla società CP_3
Si rammenta che l'art. 2945 co. 2 c.c. prevede in capo ai soci illimitatamente responsabili lo specifico obbligo di farsi carico - con il proprio patrimonio personale - di tutti i debiti societari non ancora soddisfatti, qualora non risulti possibile l'escussione del debito direttamente dalla società.
È incontestato, ma comunque documentale, l'intervenuto scioglimento della società con CP_3 immediata cancellazione, risultano così impossibile l'escussione del credito presso la stessa. Conseguentemente i creditori sono legittimati ad agire contro e le NT Controparte_2 quali erano socie illimitatamente responsabili alla data della cancellazione della società (20.12.2013 - cfr. doc. 1).
Passando al merito della controversia, è contestata l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, che le convenute sostengono non sia mai intervenuto, senza meglio precisare a quale titolo avrebbero ricevuto sul conto corrente societario la somma di euro 21.765,00 (cfr. doc. 3).
Si rileva infatti che, seppur non vi sia agli atti un contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, l'attrice ha documentalmente provato che:
- in data 05.03.2011, ha acceso un finanziamento con dell'importo Parte_1 Controparte_5 di euro 25.000,00;
- pochi giorni dopo (in data 23.03.2011), ha bonificato l'importo di euro 21.765,00 al Persona_1 conto corrente di di (cfr. doc. 3). CP_3 Controparte_3
Sul punto, l'unica contestazione sollevata dalle convenute concerne l'assenza di indicazione del cd.
“CRO” in corrispondenza del versamento emergente dal doc. 3, deducendo da ciò l'incertezza che il pagamento sia stato indirizzato alla società questo motivo, le convenute hanno Parte_2 disconosciuto il documento in esame.
Invero, tale asserzione non è condivisibile considerato che l'estratto conto di cui si discute attesta l'esito positivo dell'operazione di bonifico, determinate l'uscita dal conto corrente di Parte_1 della somma di € 21.765,00 in favore della CP_3
Orbene, va sottolineato che le argomentazioni mosse dalle convenute a fondamento del disconoscimento documentale restano irrilevanti di fronte all'assenza di contestazione specifica circa la mancata ricezione della somma in discussione.
Si evidenzia, appunto, che parte convenuta non solo non ha contestato di aver ricevuto tale importo, ma non ha neppure prodotto documentazione per dimostrare che la somma non è mai stata incassata nel conto corrente societario. Resta quindi da valutarsi la natura di quel versamento e, sul punto, si rileva che nel corso del giudizio sono emersi molteplici elementi idonei a valutare tale dazione quale prestito.
Di fatto, già avendo riguardo al documento n. 2 prodotto dall'attrice, la causale inserita a giustificazione del versamento di €21.765,00 è “prestito”, elemento che già di per sé solo induce a ritenere che la somma sia stata versata a titolo di mutuo. Va poi considerato che, escusso a testimonianza, ha confermato a pieno la Testimone_1 versione dei fatti come narrata dall'attrice.
pagina 5 di 8 Nello specifico, il testimone, che ha dichiarato di essere fratello dell'attrice ed ex coniuge della convenuta ha spiegato che, propria in forza del legame familiare che lo lega alle NT parti, su specifica richiesta della convenuta egli aveva acconsentito a richiedere alla sorella la CP_1 concessione del prestito in favore della (cfr. verbale del 3.07.2024; “sul cap. 5 sì confermo Parte_3
è vero, sono stato io a chiedere il prestito a mia sorella su richiesta di il prestito NT Contr serviva per la società che aveva bisogno di liquidità ADR in quel periodo la società era gestita e portata avanti sicuramente dalla signora e credo anche dalla ma non lo so con CP_1 CP_3 certezza con riferimento a quest'ultima”. Il testimone ha poi dichiarato di aver saputo direttamente da che il prestito era stato concesso e i soldi erano stati versati su un conto acceso presso NT la filiale di Cesano Maderno di (“Sul cap. 6 so che è stato dato il prestito in un Controparte_6 conto corrente acceso presso una banca forse di Cesano Maderno, la notizia mi è Controparte_6 stata riferita da mia moglie se ne parlava la sera in famiglia”). NT
Inoltre, pur non sapendo riferire con precisione l'entità della quota mutuata, ha Testimone_1 confermato che la restituzione della somma avveniva tramite versamenti mensili sul conto di Parte_1
. In merito, ha precisato di aver provveduto egli stesso al versamento di alcune rate, al solo
[...] fine di aiutare la moglie, in quanto l'obbligo restitutorio gravava sulla società a lei riferita ( CP_3 (“Sul cap. 7 è vero, non ricordo con precisione l'entità della quota comunque confermo che veniva versata una rata mensile in favore di mia sorella per la restituzione del prestito e qualche rata per aiutare mia moglie la ho addirittura versata io. Sul cap. 8 si è vero, questi erano gli accordi per la restituzione;
ADR io ho chiesto a mia sorella se potesse prestare dei soldi per la società di mia moglie, in quanto essendo mia sorella avevo più confidenza, ho fatto solo da portavoce;
ADR non ho assunto alcun obbligo in proprio ma era chiaro che l'obbligo restitutorio fosse a carico di mia moglie o comunque della società GPM;
ADR le rate le ho pagate io perché mia moglie mi ha chiesto aiuto e io in quel momento lavoravo e potevo farlo”). Sulla eccepita inammissibilità della riportata testimonianza, si rileva che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (1), non sussiste un'aprioristica inattendibilità del testimone parente o coniuge di una delle parti, ma devono coesistere concreti elementi che inducano il giudice del merito a reputarne inficiata la credibilità.
Nel caso in esame, si esclude che il soggetto sia qualificabile come parte processuale, considerato che egli si è inserito nel rapporto di causa solo per fare da tramite tra le parti. Infatti, si Testimone_1
è limitato a chiedere alla sorella la concessione di un prestito a favore di terzi (senza farsi carico di alcun obbligo personale) e ad eseguire i bonifici restitutori per conto della moglie, che si trovava in difficoltà economiche.
Anzi, proprio tali elementi permettono di considerare il testimone quale soggetto informato sui fatti e quindi soggetto idoneo a riferire sugli stessi, tant'è che la deposizione da lui rilasciata risulta chiara, precisa e concordante. Deve poi disattendersi la tesi di parte convenuta secondo la quale il contenzioso in essere tra il testimone de quo e inficerebbe la deposizione rilasciata. Infatti, il giudizio di Controparte_4 separazione in corso tra i due concerne questioni diverse e indubbiamente disconnesse con la presente vertenza, non rilevandosi alcun interesse in capo ad circa la conclusione del Testimone_1 presente giudizio in un verso o nell'altro. 1 Si veda per tutte Cass. civ., sez. III sent. N. 11635 del 1997. pagina 6 di 8 Di contro, le dichiarazioni fornite da in sede di interrogatorio formale, seppur non NT rilevanti ai fini decisori, risultano contraddittorie con quanto emerso dagli atti. Infatti, si ritiene inverosimile che la stessa non fosse a conoscenza dell'intervenuto prestito, – come da lei riferito - considerato che molteplici rate restitutorie disposte dalla società di cui era socia e amministratrice (cfr. doc. 4).
In ultimo, si evidenzia che sono stati prodotti in atti gli estratti conto intestati a , dai Parte_1 quali emergono i pagamenti rateali effettuati mensilmente in suo favore da parte della con CP_3 causale “rata prestito” / “rata 3”/ “rata 2”/ “rata aprile” / “prestito” , ecc. (cfr. doc. 4) e di importo identico alle rate del finanziamento acceso da con (cfr. doc. 2) Parte_1 CP_5 Quest'ultimo elemento, unitamente alla testimonianza di , valgono non solo a Testimone_1 dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, ma anche a riprova dell'intervenuta intesa circa i termini di restituzione. Dalle circostanze sopra indicate si evince, infatti, che il capitale mutuato veniva restituito in soluzioni mensili attraverso la corresponsione di rate di importo corrispondente alle rate del finanziamento con (€ 323,20). CP_5
Stante la prova dell'accordo di restituzione rateale avvenuto tra le parti, consegue il rigetto della dedotta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione del denaro. Infatti, si rileva che la rateizzazione del pagamento sposta il dies a quo del termine prescrizionale al momento della scadenza dell'ultima rata e, nel caso in esame, l'ultimo pagamento è avvenuto nel marzo 2016 (cfr. doc. 4). Al contrario di quanto sostenuto dalle convenute, il termine di prescrizione è di dieci anni, non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. che riferisce unicamente ai rapporti sociali. Nel caso di specie, seppur la parte contrattuale era persona giuridica, il credito azionato risulta estraneo alla vita societaria ed è riferibile a rapporti privati tra le parti, ai quali vanno applicate le ordinarie regole di prescrizione decennale.
Allo stesso modo, è indubbio che la presente vertenza non abbia ad oggetto un'azione di responsabilità mossa da creditori sociali nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2949 co. 2 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice va accolta integralmente e le convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
24.451,31 a titolo di restituzione del prestito loro concesso, oltre interessi legali come da domanda fino al saldo. Vanno escluse le spese di intervento non meglio precisate e documentate dall'attrice.
Va respinta la domanda posta in via subordinata da parte convenuta di limitare la condanna nella misura di € 7.433,00. Per i motivi già esposti, si ritiene provato che gli accordi tra le parti prevedevano che la restituzione della somma mutuata doveva avvenire nell'importo totale del finanziamento acceso da e pari a n. 120 rate da 323,20 euro ciascuna, per un totale di 35.784,00. Parte_1
La fondatezza della domanda attorea non comporta l'automatica condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la mera difesa alle avverse pretese non può essere qualificata quale condotta in mala fede richiesta dalla norma. Per questo motivo, la domanda attorea di condanna delle convenute per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e in solido al pagamento in favore di NT Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 24.451,31 oltre interessi legali come da domanda fino al saldo;
[...] pagina 7 di 8 2. condanna le convenute in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale e in € 291,98 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva, se ed in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 12.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8378/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MOIOLA Parte_1 C.F._1
GIANMARIA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. VASCIAVEO NT C.F._2
MARIA TERESA, elettivamente domiciliata come in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
VASCIAVEO MARIA TERESA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mutuo tra privati
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- nel merito, in via principale, accertato e dichiarato – per le motivazioni esposte in atti – il credito della SI.ra nei confronti delle SIg.re Parte_1
e , condannare queste ultime, solidalmente fra loro, al pagamento, NT Controparte_2 a favore dell'attrice, della somma di € 24.451,31, oltre a spese di intervento per € 400,00 ed interessi pagina 1 di 8 legali dalla scadenza delle rispettive rate al saldo, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di diritto;
- condannare le SIg.re e , ai sensi dell'art.96 c.p.c., al NT Controparte_2 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
- nel merito, in via subordinata, accertata e dichiarata la natura di donazione dell'intervenuta dazione di denaro tra la SI.ra e la e stante la Parte_1 Controparte_3 relativa nullità per le ragioni indicate in atti, condannare le SIg.re e NT [...]
, solidalmente fra loro, alla restituzione della somma di € 7.432,31 (€ 21.765,00 - € CP_2
14.332,69), oltre agli interessi legali dalla sua erogazione al saldo.
Con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Per Per NT Controparte_2
Voglia il Tribunale adito così giudicare:
> in via preliminare:
- dichiararsi la nullità della citazione ex art. 164, 4 comma cpc per tutti i motivi dedotti in atti;
- accertare e dichiarare l'INUTILIZZABILITA' ai fini della decisione delle fotocopie dei documenti prodotti da parte attrice sub docc.3 e 8 in quanto oggetto di disconoscimento di parte convenuta e non avendo parte attrice assolto all'onere di produrre l'originale del documento ovvero copia attestata di conformità.
- accertare dichiarare la NULLITA EX ART 157 CPC E/O L'INUTILIZZABILITA' della prova testimoniale orale resa da all'udienza del 03.07.2024 per effetto dell'incapacità a Testimone_1 testimoniare eccepita a verbale della medesima udienza 03.07.2024 in quanto avente un interesse in conflitto con la convenuta (moglie) nel procedimento per separazione giudiziale NT pendente avanti codesto Tribunale a r.g. n.8846/2023 nonché avendo aventi nella Testimone_1 causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio ex art. 246 cpc avendo eseguito quale parte pagamenti in restituzione a parte attrice, “sorella” del testimone TE
.Si segnala in aggiunta che è assistito nel giudizio per separazione
[...] Testimone_1 giudiziale viene assistito dall'avv. Moiola attuale patrocinatore dell'attrice con conseguita eccepita l'incompatibilità del patrocinatore che ha chiamato a testimoniare nel presente giudizio il proprio assistito, Testimone_1
> Nel merito:
> Assolvere le convenute da ogni domanda per tutti i motivi dedotti con la miglior formula.
> Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento in tutto e/o in parte delle domanda di condanna ex adverso proposte in via principale e/o subordinata dichiarare l'intervenuta prescrizione dei corrispondenti diritti ex art.2946 c.c. e/o art.2948 c.c. e/o ancora art. 2949 c.c. per quanto meglio dedotto in atti, e per il caso di accoglimento della domanda di nullità della donazione ex adverso formulata in via subordinata – ove ritenuta ammissibile – respingere la conseguente domanda di condanna alla restituzione per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art.2946 c.c.
> Nel merito in via gradata di estremo subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento in tutto e/o in parte della domanda di condanna ex adverso formulata e per il caso di mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione come sopra formulate, limitare la condanna alla restituzione alla misura di euro 7.433,00, deducendo
pagina 2 di 8 dalla sorte capitale dedotta dall'attrice di euro 21.765,00 quanto l'attrice dichiara di aver ricevuto in restituzione nella misura di euro 14.332,69.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: Si ribadisce l'opposizione all'ammissibilità della prova testimoniale come richiesta dall'attrice per tutte le ragioni esposte in atti.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio e Parte_1 NT per vederle condannare al pagamento in solido della somma di € 24.451,31 oltre Controparte_2 spese di intervento pari ad € 400,00 ed interessi legali dalla scadenza al saldo, asseritamente dovuta a titolo restituzione del prestito concesso dall'attrice alla Controparte_3
(successivamente , oggi cancellata e di cui le odierne convenute erano Controparte_4 socie illimitatamente responsabili. A sostegno di tali pretese, l'attrice ha allegato in fatto quanto segue. In data 5.03.2011, aveva acceso un finanziamento (cfr. doc. 2) al fine di prestare la Parte_1 somma finanziata alla suindicata società, accordandosi con che la restituzione del Controparte_4 denaro sarebbe intervenuta attraverso la corresponsione dell'importo delle rate del finanziamento per un totale di € 38.784,00 (circa 325,00 euro per n. 120 rate). In data 23.03.2011, l'attrice aveva quindi corrisposto a di la somma CP_3 Controparte_3 di € 21.765,00 tramite bonifico (cfr. doc. 3).
Le convenute avevano provveduto al pagamento delle rate restitutorie sino alla concorrenza dell'importo di euro 14.332,69 a fronte di un importo totale di 38.784,00 (cfr. doc. 4). In data 9.06.2023, aveva quindi proceduto ad intimare il pagamento delle rate restanti Parte_1 alle odierne convenute (cfr. doc. 5), nonché a formulare invito di negoziazione assistita, respinto dalle convenute (cfr. doc. 6/7).
Si sono tempestivamente costituite in giudizio e eccependo, in via NT Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza ex art. 164 c.p.c. e hanno disconosciuto i docc.
3-4 prodotti da controparte, contestandone la conformità all'originale.
Nel merito, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, evidenziando la carenza probatoria delle pretese avanzate, per non essere stato prodotto in atti né il contratto di mutuo né l'accordo restitutorio asseritamente intervenuto tra le parti. In forza di ciò, le convenute hanno concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attore, perché infondate e in subordine, hanno eccepito la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio ai sensi dell'art. 2946 c.c. e/o 2948 c.c. e/o
2949 c.c.; in ulteriore subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, hanno chiesto accertarsi che l'importo dovuto dalle convenute è pari alla minor somma di euro 7.433,00.
Ammessa la prova per testimoni di e di , nonché Testimone_1 Controparte_3 l'interrogatorio formale della convenuta, il procuratore di parte convenuta ha NT eccepito l'incapacità e l'incompatibilità dei soggetti chiamati a testimoniare. Il Tribunale, valutata la capacità a testimoniare, ha assunto la prova rimettendo alla sentenza la valutazione in ordine all'attendibilità dei testimoni.
All'esito dell'istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali di cui all'art. 189 c.p.c.
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La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi seguenti. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata da parte convenuta, sulla base dell'asserita indeterminatezza dell'atto per mancata produzione del contratto fatto valere in giudizio. Invero, la valutazione circa la sussistenza di elementi utili a dare prova del rapporto in essere pagina 4 di 8 tra le parti attiene al merito della vertenza e non è causa di indeterminatezza dell'oggetto della domanda fatta valere in giudizio, che risulta chiaro e preciso ai sensi dell'art. 163 co. 3 c.p.c.
Inoltre, sussiste la legittimazione passiva delle convenute ed è infondata la tesi sostenuta dalle convenute secondo la quale non vi sarebbe alcuna giustificazione alla loro citazione in giudizio per il rapporto di cui è causa in quanto il rapporto di mutuo azionato dall'attrice era stato concesso alla società CP_3
Si rammenta che l'art. 2945 co. 2 c.c. prevede in capo ai soci illimitatamente responsabili lo specifico obbligo di farsi carico - con il proprio patrimonio personale - di tutti i debiti societari non ancora soddisfatti, qualora non risulti possibile l'escussione del debito direttamente dalla società.
È incontestato, ma comunque documentale, l'intervenuto scioglimento della società con CP_3 immediata cancellazione, risultano così impossibile l'escussione del credito presso la stessa. Conseguentemente i creditori sono legittimati ad agire contro e le NT Controparte_2 quali erano socie illimitatamente responsabili alla data della cancellazione della società (20.12.2013 - cfr. doc. 1).
Passando al merito della controversia, è contestata l'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, che le convenute sostengono non sia mai intervenuto, senza meglio precisare a quale titolo avrebbero ricevuto sul conto corrente societario la somma di euro 21.765,00 (cfr. doc. 3).
Si rileva infatti che, seppur non vi sia agli atti un contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, l'attrice ha documentalmente provato che:
- in data 05.03.2011, ha acceso un finanziamento con dell'importo Parte_1 Controparte_5 di euro 25.000,00;
- pochi giorni dopo (in data 23.03.2011), ha bonificato l'importo di euro 21.765,00 al Persona_1 conto corrente di di (cfr. doc. 3). CP_3 Controparte_3
Sul punto, l'unica contestazione sollevata dalle convenute concerne l'assenza di indicazione del cd.
“CRO” in corrispondenza del versamento emergente dal doc. 3, deducendo da ciò l'incertezza che il pagamento sia stato indirizzato alla società questo motivo, le convenute hanno Parte_2 disconosciuto il documento in esame.
Invero, tale asserzione non è condivisibile considerato che l'estratto conto di cui si discute attesta l'esito positivo dell'operazione di bonifico, determinate l'uscita dal conto corrente di Parte_1 della somma di € 21.765,00 in favore della CP_3
Orbene, va sottolineato che le argomentazioni mosse dalle convenute a fondamento del disconoscimento documentale restano irrilevanti di fronte all'assenza di contestazione specifica circa la mancata ricezione della somma in discussione.
Si evidenzia, appunto, che parte convenuta non solo non ha contestato di aver ricevuto tale importo, ma non ha neppure prodotto documentazione per dimostrare che la somma non è mai stata incassata nel conto corrente societario. Resta quindi da valutarsi la natura di quel versamento e, sul punto, si rileva che nel corso del giudizio sono emersi molteplici elementi idonei a valutare tale dazione quale prestito.
Di fatto, già avendo riguardo al documento n. 2 prodotto dall'attrice, la causale inserita a giustificazione del versamento di €21.765,00 è “prestito”, elemento che già di per sé solo induce a ritenere che la somma sia stata versata a titolo di mutuo. Va poi considerato che, escusso a testimonianza, ha confermato a pieno la Testimone_1 versione dei fatti come narrata dall'attrice.
pagina 5 di 8 Nello specifico, il testimone, che ha dichiarato di essere fratello dell'attrice ed ex coniuge della convenuta ha spiegato che, propria in forza del legame familiare che lo lega alle NT parti, su specifica richiesta della convenuta egli aveva acconsentito a richiedere alla sorella la CP_1 concessione del prestito in favore della (cfr. verbale del 3.07.2024; “sul cap. 5 sì confermo Parte_3
è vero, sono stato io a chiedere il prestito a mia sorella su richiesta di il prestito NT Contr serviva per la società che aveva bisogno di liquidità ADR in quel periodo la società era gestita e portata avanti sicuramente dalla signora e credo anche dalla ma non lo so con CP_1 CP_3 certezza con riferimento a quest'ultima”. Il testimone ha poi dichiarato di aver saputo direttamente da che il prestito era stato concesso e i soldi erano stati versati su un conto acceso presso NT la filiale di Cesano Maderno di (“Sul cap. 6 so che è stato dato il prestito in un Controparte_6 conto corrente acceso presso una banca forse di Cesano Maderno, la notizia mi è Controparte_6 stata riferita da mia moglie se ne parlava la sera in famiglia”). NT
Inoltre, pur non sapendo riferire con precisione l'entità della quota mutuata, ha Testimone_1 confermato che la restituzione della somma avveniva tramite versamenti mensili sul conto di Parte_1
. In merito, ha precisato di aver provveduto egli stesso al versamento di alcune rate, al solo
[...] fine di aiutare la moglie, in quanto l'obbligo restitutorio gravava sulla società a lei riferita ( CP_3 (“Sul cap. 7 è vero, non ricordo con precisione l'entità della quota comunque confermo che veniva versata una rata mensile in favore di mia sorella per la restituzione del prestito e qualche rata per aiutare mia moglie la ho addirittura versata io. Sul cap. 8 si è vero, questi erano gli accordi per la restituzione;
ADR io ho chiesto a mia sorella se potesse prestare dei soldi per la società di mia moglie, in quanto essendo mia sorella avevo più confidenza, ho fatto solo da portavoce;
ADR non ho assunto alcun obbligo in proprio ma era chiaro che l'obbligo restitutorio fosse a carico di mia moglie o comunque della società GPM;
ADR le rate le ho pagate io perché mia moglie mi ha chiesto aiuto e io in quel momento lavoravo e potevo farlo”). Sulla eccepita inammissibilità della riportata testimonianza, si rileva che, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (1), non sussiste un'aprioristica inattendibilità del testimone parente o coniuge di una delle parti, ma devono coesistere concreti elementi che inducano il giudice del merito a reputarne inficiata la credibilità.
Nel caso in esame, si esclude che il soggetto sia qualificabile come parte processuale, considerato che egli si è inserito nel rapporto di causa solo per fare da tramite tra le parti. Infatti, si Testimone_1
è limitato a chiedere alla sorella la concessione di un prestito a favore di terzi (senza farsi carico di alcun obbligo personale) e ad eseguire i bonifici restitutori per conto della moglie, che si trovava in difficoltà economiche.
Anzi, proprio tali elementi permettono di considerare il testimone quale soggetto informato sui fatti e quindi soggetto idoneo a riferire sugli stessi, tant'è che la deposizione da lui rilasciata risulta chiara, precisa e concordante. Deve poi disattendersi la tesi di parte convenuta secondo la quale il contenzioso in essere tra il testimone de quo e inficerebbe la deposizione rilasciata. Infatti, il giudizio di Controparte_4 separazione in corso tra i due concerne questioni diverse e indubbiamente disconnesse con la presente vertenza, non rilevandosi alcun interesse in capo ad circa la conclusione del Testimone_1 presente giudizio in un verso o nell'altro. 1 Si veda per tutte Cass. civ., sez. III sent. N. 11635 del 1997. pagina 6 di 8 Di contro, le dichiarazioni fornite da in sede di interrogatorio formale, seppur non NT rilevanti ai fini decisori, risultano contraddittorie con quanto emerso dagli atti. Infatti, si ritiene inverosimile che la stessa non fosse a conoscenza dell'intervenuto prestito, – come da lei riferito - considerato che molteplici rate restitutorie disposte dalla società di cui era socia e amministratrice (cfr. doc. 4).
In ultimo, si evidenzia che sono stati prodotti in atti gli estratti conto intestati a , dai Parte_1 quali emergono i pagamenti rateali effettuati mensilmente in suo favore da parte della con CP_3 causale “rata prestito” / “rata 3”/ “rata 2”/ “rata aprile” / “prestito” , ecc. (cfr. doc. 4) e di importo identico alle rate del finanziamento acceso da con (cfr. doc. 2) Parte_1 CP_5 Quest'ultimo elemento, unitamente alla testimonianza di , valgono non solo a Testimone_1 dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di mutuo tra le parti, ma anche a riprova dell'intervenuta intesa circa i termini di restituzione. Dalle circostanze sopra indicate si evince, infatti, che il capitale mutuato veniva restituito in soluzioni mensili attraverso la corresponsione di rate di importo corrispondente alle rate del finanziamento con (€ 323,20). CP_5
Stante la prova dell'accordo di restituzione rateale avvenuto tra le parti, consegue il rigetto della dedotta prescrizione dell'asserito diritto alla restituzione del denaro. Infatti, si rileva che la rateizzazione del pagamento sposta il dies a quo del termine prescrizionale al momento della scadenza dell'ultima rata e, nel caso in esame, l'ultimo pagamento è avvenuto nel marzo 2016 (cfr. doc. 4). Al contrario di quanto sostenuto dalle convenute, il termine di prescrizione è di dieci anni, non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. che riferisce unicamente ai rapporti sociali. Nel caso di specie, seppur la parte contrattuale era persona giuridica, il credito azionato risulta estraneo alla vita societaria ed è riferibile a rapporti privati tra le parti, ai quali vanno applicate le ordinarie regole di prescrizione decennale.
Allo stesso modo, è indubbio che la presente vertenza non abbia ad oggetto un'azione di responsabilità mossa da creditori sociali nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2949 co. 2 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di parte attrice va accolta integralmente e le convenute vanno condannate in solido al pagamento in favore di dell'importo di euro Parte_1
24.451,31 a titolo di restituzione del prestito loro concesso, oltre interessi legali come da domanda fino al saldo. Vanno escluse le spese di intervento non meglio precisate e documentate dall'attrice.
Va respinta la domanda posta in via subordinata da parte convenuta di limitare la condanna nella misura di € 7.433,00. Per i motivi già esposti, si ritiene provato che gli accordi tra le parti prevedevano che la restituzione della somma mutuata doveva avvenire nell'importo totale del finanziamento acceso da e pari a n. 120 rate da 323,20 euro ciascuna, per un totale di 35.784,00. Parte_1
La fondatezza della domanda attorea non comporta l'automatica condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto la mera difesa alle avverse pretese non può essere qualificata quale condotta in mala fede richiesta dalla norma. Per questo motivo, la domanda attorea di condanna delle convenute per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. va respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e in solido al pagamento in favore di NT Controparte_2 Parte_1
dell'importo di euro 24.451,31 oltre interessi legali come da domanda fino al saldo;
[...] pagina 7 di 8 2. condanna le convenute in solido alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attrice, liquidate in € 5.077,00 per compenso professionale e in € 291,98 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e Iva, se ed in quanto dovuta come per legge.
Così deciso in Monza, in data 12.04.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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