Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2022, proposto da
BE CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Casile, Gregorio Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Gian Maria Mosca in Torino, corso Francia 23;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franca Borla, Patrizia Regaldo, Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il
riconoscimento del beneficio di cui all'art. 6 bis del D.L. 387/87, ricalcolo del TFS, includendovi i 6 scatti nella base di computazione e liquidando al ricorrente le relative somme che risulteranno ancora dovute, oltre accessori di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa AO AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte CO BE, ex appartenente all’Aeronautica Militare, collocato a riposo su domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, chiedeva l’accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali (di cui agli articoli 6 -bis , del decreto-legge n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010) nella determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione delle somme spettanti a tale titolo.
Avverso il diniego opposto dall’amministrazione su sua istanza in tal senso è insorto il ricorrente, deducendo il seguente motivo di impugnazione:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387.
Si costituiva in giudizio l’INPS, con memoria nella quale veniva evidenziata l’infondatezza della pretesa.
All’udienza di smaltimento del 20.03.26 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni di seguito esposte, deve ritenersi infondato alla luce dei più recenti orientamenti espressi dal giudice d’appello.
Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2532/2026, infatti, “circa la latitudine applicativa dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, si registra un preciso ed ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, dal quale non è dato decampare in questa sede, che esclude l’applicazione della citata disciplina ( ndr riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del TFS) quando si tratti, come nel caso di specie, di soggetti appartenenti alle Forze Armate”.
In linea con tale approdo, lo stesso Giudice di appello, con la sentenza n. 2762/2023, valorizzata nella propria memoria da parte resistente, chiariva che “l’art 16 l. 121/1981, […] cui l’art. 6 d.l. 387/1987 rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6 bis , senza distinguere tra appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, ma con esclusione delle Forze Armate che non sono forze di polizia ai sensi del medesimo art. 16 l. 121/1981. Il Codice dell’ordinamento militare, si è quindi limitato a non innovare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, e non lo ha esteso a tutte le Forze Armate in ragione della loro collocazione all’interno del Codice dell’ordinamento militare (CGARS n. 1329/2022 che ha escluso il beneficio con riferimento agli appartenenti alla Marina militare in quanto Forza Armata non rientrante tra le forze di polizia ad ordinamento militare).
Il suddetto orientamento trova ulteriore conferma nella sentenza n. 2831/2023 con cui la Seconda sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi nei riguardi di un appartenente alla Guardia di Finanza, ha evidenziato che “nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che continua ad applicarsi l'articolo 6 bis , d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, del regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia”.
Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, il Giudice di appello ha dunque circoscritto i confini dell’alveo applicativo di tale norma di legge nel senso che involge le solo forze di polizia ancorché ad ordinamento militare ma non anche le Forze Armate.
Nel caso di specie, assume pertanto carattere dirimente la circostanza che il ricorrente appartenga alle Forze Armate, categoria non ricompresa nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 6 bis, d.l. 387/1987 secondo il più recente orientamento espresso dal giudice d’appello.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
Ritiene il Tribunale che sussistano giustificati motivi, quale il consolidamento del menzionato orientamento giurisprudenziale soltanto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AL, Presidente FF, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO AL |
IL SEGRETARIO