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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/08/2025, n. 2613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2613 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III sezione civile
R.G. 10302/2017
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civle, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANNONE RAFFAELE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
BLANDINO LEONARDO convenuto
CONCLUSIONI: come da atti del giudizio.
Con proprio atto di citazione formalizzava Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1716/17 del 22.06.2017 chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1
opposizione e la conferma del DI opposto concesso già provvisoriamente esecutivo. In corso di giudizio veniva disposta la procedura di mediazione il cui esito negativo è stato acquisito e documentato in atti attraverso l'acquisizione del verbale depositato in data 10.07.2018 da parte opponente.
All'udienza del 06.05.2019 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc dal Giudice che in seguito riceveva adesione della opposta ma non dell'opponente.
La depositava in giudizio consulenza di parte con CP_1
ricalcolo tassi di interesse sulla quale all'udienza del 28.06.2022 il Giudice ha chiesto chiarimenti sulla esatta quantificazione degli importi ricalcolati dal CTP.
Le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/15 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1716/17 del 22.06.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, GU dott.ssa Carla BIANCO della IV sezione civile con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della CP_1
della somma di € 14264/94 oltre interessi e spese legali.
L'opponente ha dedotto in primis la insussistenza di diritti di credito della nei suoi confronti in relazione al contratto azionato CP_1
nel giudizio monitorio e dunque la carenza di legittimazione in capo alla opposta ed ha chiesto revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di CP_1 Parte_1
in relazione ai contratti di finanziamento posti a base del
[...]
pag. 3/15 decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ritenere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuti gli importi pretesi in monitorio, con provvedimento teso ad accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di mutuo, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339
e 1419/2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
sempre nel merito e in via esclusivamente subordinata e sussidiaria accertare e non dovuti gli interessi successivi a quelli scaduti e non pagati, nella misura richiesta della rideterminando la misura del dovuto CP_2
nella sola quota di capitale residuo e non anche negli interessi conglobati nelle rate a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora contrattuali ovvero il saggio legale.
Sempre nel merito e in via gradata accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi e recati dal decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui sopra, e conseguenziale rideterminazione;
accertare e dichiarare il diritto del mutuatario a veder fissato un termine per l'adempimento previa rideterminazione di ogni importo dovuto in virtù delle domande come formulate nei precedenti punti;
Si è costituita in giudizio la opposta contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa è stata rinviata per la precisazione dele conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 28.04.2025.
pag. 4/15 L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla presunta inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica va rilevato come detta eccezione sia stata formulata ma non più coltivata dall'opponente in giudizio vista la evidenza delle ragioni esposte dalla opposta a confutazione di detta eccezione che deve intendersi comunque non più coltivata in giudizio e non meritevole per tale ragione di motivazione.
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06).
Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pag. 5/15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e pag. 6/15 delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprarichiamati il Tribunale rileva che l'opposta non abbia dimostrato e provato con certezza di vantare nei confronti dell'opponente il credito oggetto di ingiunzione.
Invero, ha sostenuto parte opposta che in data 01.02.2011 il Parte_1
avrebbe sottoscritto un contratto di finanziamento con
[...]
CONSUM.IT del gruppo MPS che prevedeva l'erogazione, a suo favore, della somma di euro 10554,51 da restituire in sei anni in 72 rate mensili da euro 188,70 cadauna oltre l'attribuzione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito
L'opponente si sarebbe reso moroso nel pagamento della somma oggetto del DI opposto.
Tanto premesso, l'opponente citava in giudizio la controparte eccependo e chiedendo in primis la revoca della provvisoria esecuzione del DI opposto ed inoltre quanto segue.
- revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione ai contratti di finanziamento posti a base del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ritenere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuti gli importi pretesi in monitorio, con provvedimento teso ad accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di mutuo, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al pag. 7/15 disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419/2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- sempre nel merito e in via esclusivamente subordinata e sussidiaria accertare e non dovuti gli interessi successivi a quelli scaduti e non pagati, nella misura richiesta della rideterminando la misura CP_2
del dovuto nella sola quota di capitale residuo e non anche negli interessi conglobati nelle rate a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora contrattuali ovvero il saggio legale.
- Sempre nel merito e in via gradata accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi e recati dal decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui sopra, e conseguenziale rideterminazione;
- accertare e dichiarare il diritto del mutuatario a veder fissato un termine per l'adempimento previa rideterminazione di ogni importo dovuto in virtù delle domande come formulate nei precedenti punti;
Sulla carenza di legittimazione della opposta
Parte opponente ha eccepito la insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione ai contratti di finanziamento posti a base del decreto ingiuntivo opposto e dunque il difetto di legittimazione attiva della società opposta da intendersi nella duplice accezione di difetto di legittimatio ad causam o legittimatio ad processum e difetto di legittimazione sostanziale ovvero carenza di titolarità attiva del rapporto controverso e del credito azionato in monitorio.
pag. 8/15 Sul punto va osservato quanto segue.
Nell'ambito delle c.d. “cessioni in blocco” la società che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993.
Depongono in tal senso la prova di avere notificato per iscritto l'avviso di cessione al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità : “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pag. 9/15 pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. sez. III - 22/06/2023, n. 17944).
Ancora in tal senso la giurisprudenza di legittimità più recente : “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405).
pag. 10/15 Ebbene, nel caso che ci occupa parte opposta ha prodotto unicamente estratto della Gazzetta Ufficiale depositato nella fase monitoria del
02.07.2015 II parte speciale e missiva della CERVED del 15.07.2016 con cui si comunicava la fusione per incorporazione di CONSUM.IT in MPS e la cessione del credito in favore di mancando, CP_1
tuttavia, la prova della cessione del credito tra l'originaria creditrice, MPS
e la e, dunque, dell'effettiva titolarità del credito di CP_1
cui all'ingiunzione di pagamento in capo al cessionario.
Nella circostanza vi è stata contestazione dell'opponente sul diritto della cessionaria delle poste controverse, ed in mancanza di prova del contratto tra MPS e con l'elenco delle partite trasferite , CP_1
contratto che secondo la opposta sarebbe stato oggetto di trasferimento della posizione, ne deriva che la legittimazione dell'opposta non risulti documentalmente provata.:
La lettura del contenuto della Gazzetta Ufficiale del 02.07.2015 non consente affatto di individuare, attraverso i criteri fin troppo generici ed insufficienti indicati, tra i crediti ceduti alla quello CP_1
relativo all'opponente . Parte_1
Si legge infatti nella Gazzetta Ufficiale che ha Parte_3
acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno
2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno
2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio:
Criteri di inclusione
(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Parte_4
pag. 11/15 (ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in
Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti i cui debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di credito, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
(vii) crediti i cui debitori non sono pubbliche amministrazioni;
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi
(ix) crediti in relazione ai quali l'importo dovuto dalla Cedente ai sensi del relativo contratto di credito e' stato integralmente erogato;
(x) crediti in relazione ai quali non e' in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti;
pag. 12/15 (xi) crediti che risultino ancora in essere alle ore 00.01 del 22 giugno
2015;
(xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio consultabile presso la sua sede in via Persona_1
delle Terme, 73, Siena, nonche' presso la sede legale della
Cedente.
Ebbene, il mero riferimento generico a crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio dunque non alla totalità di quelli relativi al periodo in parola in assenza del contratto di cessione recante i nominativi ovvero i dati dei crediti ceduti, non consente di verificare, con tranquillizzante certezza, l'intervenuta cessione dei rapporti in giudizio in capo a . (cfr. sent. 8418/21 III sez. civ. Trib. SMCV). CP_1
Non è stato prodotto alcun contratto di cessione ma CP_1
solo in fase di deposito della comparsa conclusionale ha ritenuto di potere porre rimedio alla carenza probatoria di cui sopra depositando, si ripete in sede di comparsa conclusionale, in data 26.06.2025, verbale di deposito notarile del 22.06,2015 contenente l'elenco dei crediti ceduti da MPS a elenco composto, si legge nell'atto notarile, di 403 CP_1
fogli di cui evidentemente ha prodotto solo un piccolo stralcio CP_1
con la indicazione del nominativo del e dei sui debiti, previa Pt_1
oscurazione degli altri dati.
Ebbene, a prescindere da ogni considerazione circa il deposito di parte del documento notarile e dunque della sua non integrità , va segnalato come il deposito di detto documento sia avvenuto senza assicurare il contradditorio con la controparte e , cosa più rilevante ai fini del giudizio, tardivamente ed pag. 13/15 intempestivamente essendo spirati, alla data del deposito della comparsa conclusionale del 26.06.2025, abbondantemente tutti i termini di legge per il deposito di prove documentali nel giudizio.
Peraltro come si legge dal documento prodotto, lo stesso è datato
22.06.2015 ed era dunque nella disponibilità da allora di cedente e cessionario con la conseguenza che deve ritenersi scelta di quest'ultimo di non averlo depositato agli atti del giudizio tempestivamente come fonte di prova.
Del documento allegato alla comparsa conclusionale della CP_1
non si potrà tenere dunque conto ai fini della decisione vista a
[...]
tardività della produzione documentale.
Le motivazioni fin qui svolte consentono di non dilungarsi nell'esame degli altri motivi di opposizione.
In definitiva, per tutte le ragioni sopraesposte, l'opposizione va accolta , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1716/2017 del
22.06,2017.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nella liquidazione si farà applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'assenza di complessità delle questioni trattate ed il tenore dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, nonché l'assenza di attività istruttoria, consentono, a parere di questo giudice, di applicare una decurtazione del 50% dei valori medi previsti dal citato D.M..
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1716/2017 del 22.06.2017 - proc civ. RG 4923/17 dell'importo di euro 14267,94 oltre interessi e spese.
b) condanna in persona del legale rap.te p.t. alla Parte_5
rifusione, in favore di parte opponente , delle spese processuali, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge se dovuti.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.08.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III sezione civile
R.G. 10302/2017
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civle, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PANNONE RAFFAELE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_1
BLANDINO LEONARDO convenuto
CONCLUSIONI: come da atti del giudizio.
Con proprio atto di citazione formalizzava Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1716/17 del 22.06.2017 chiedendone la revoca.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1
opposizione e la conferma del DI opposto concesso già provvisoriamente esecutivo. In corso di giudizio veniva disposta la procedura di mediazione il cui esito negativo è stato acquisito e documentato in atti attraverso l'acquisizione del verbale depositato in data 10.07.2018 da parte opponente.
All'udienza del 06.05.2019 veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc dal Giudice che in seguito riceveva adesione della opposta ma non dell'opponente.
La depositava in giudizio consulenza di parte con CP_1
ricalcolo tassi di interesse sulla quale all'udienza del 28.06.2022 il Giudice ha chiesto chiarimenti sulla esatta quantificazione degli importi ricalcolati dal CTP.
Le parti hanno concluso come da verbali e memorie in atti.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui pag. 2/15 ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1716/17 del 22.06.2017 emesso dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, GU dott.ssa Carla BIANCO della IV sezione civile con il quale gli veniva intimato il pagamento in favore della CP_1
della somma di € 14264/94 oltre interessi e spese legali.
L'opponente ha dedotto in primis la insussistenza di diritti di credito della nei suoi confronti in relazione al contratto azionato CP_1
nel giudizio monitorio e dunque la carenza di legittimazione in capo alla opposta ed ha chiesto revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di CP_1 Parte_1
in relazione ai contratti di finanziamento posti a base del
[...]
pag. 3/15 decreto ingiuntivo opposto;
nel merito ritenere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuti gli importi pretesi in monitorio, con provvedimento teso ad accertare e dichiarare, previo accertamento del
Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di mutuo, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339
e 1419/2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
sempre nel merito e in via esclusivamente subordinata e sussidiaria accertare e non dovuti gli interessi successivi a quelli scaduti e non pagati, nella misura richiesta della rideterminando la misura del dovuto CP_2
nella sola quota di capitale residuo e non anche negli interessi conglobati nelle rate a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora contrattuali ovvero il saggio legale.
Sempre nel merito e in via gradata accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi e recati dal decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui sopra, e conseguenziale rideterminazione;
accertare e dichiarare il diritto del mutuatario a veder fissato un termine per l'adempimento previa rideterminazione di ogni importo dovuto in virtù delle domande come formulate nei precedenti punti;
Si è costituita in giudizio la opposta contestando quanto dedotto dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito con esito negativo il tentativo di mediazione la causa è stata rinviata per la precisazione dele conclusioni con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 28.04.2025.
pag. 4/15 L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sulla presunta inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica va rilevato come detta eccezione sia stata formulata ma non più coltivata dall'opponente in giudizio vista la evidenza delle ragioni esposte dalla opposta a confutazione di detta eccezione che deve intendersi comunque non più coltivata in giudizio e non meritevole per tale ragione di motivazione.
In punto di diritto si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
Invece, l'insussistenza delle condizioni che legittimano l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (ex plurimis Cass. n. 419/06).
Quanto al riparto degli oneri probatori in caso di inadempimento contrattuale, trova applicazione il noto principio enunciato dalle Sezioni
Unite della Cassazione, secondo il quale: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pag. 5/15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento…” (Cass. Sez. Un. N. 30 ottobre 2001, n.
13533).
Tale principio non è derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha la funzione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e pag. 6/15 delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, in applicazione dei principi soprarichiamati il Tribunale rileva che l'opposta non abbia dimostrato e provato con certezza di vantare nei confronti dell'opponente il credito oggetto di ingiunzione.
Invero, ha sostenuto parte opposta che in data 01.02.2011 il Parte_1
avrebbe sottoscritto un contratto di finanziamento con
[...]
CONSUM.IT del gruppo MPS che prevedeva l'erogazione, a suo favore, della somma di euro 10554,51 da restituire in sei anni in 72 rate mensili da euro 188,70 cadauna oltre l'attribuzione di un fido da utilizzarsi mediante carta di credito
L'opponente si sarebbe reso moroso nel pagamento della somma oggetto del DI opposto.
Tanto premesso, l'opponente citava in giudizio la controparte eccependo e chiedendo in primis la revoca della provvisoria esecuzione del DI opposto ed inoltre quanto segue.
- revocare il D.I. opposto per insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione ai contratti di finanziamento posti a base del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito ritenere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, non dovuti gli importi pretesi in monitorio, con provvedimento teso ad accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca, in relazione all'indicato rapporto di mutuo, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al pag. 7/15 disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419/2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
- sempre nel merito e in via esclusivamente subordinata e sussidiaria accertare e non dovuti gli interessi successivi a quelli scaduti e non pagati, nella misura richiesta della rideterminando la misura CP_2
del dovuto nella sola quota di capitale residuo e non anche negli interessi conglobati nelle rate a scadere. Sul credito così determinato si dovranno poi calcolare gli interessi di mora contrattuali ovvero il saggio legale.
- Sempre nel merito e in via gradata accertare e dichiarare la non debenza degli importi pretesi e recati dal decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui sopra, e conseguenziale rideterminazione;
- accertare e dichiarare il diritto del mutuatario a veder fissato un termine per l'adempimento previa rideterminazione di ogni importo dovuto in virtù delle domande come formulate nei precedenti punti;
Sulla carenza di legittimazione della opposta
Parte opponente ha eccepito la insussistenza del credito azionato n capo alla nei confronti di in CP_1 Parte_1
relazione ai contratti di finanziamento posti a base del decreto ingiuntivo opposto e dunque il difetto di legittimazione attiva della società opposta da intendersi nella duplice accezione di difetto di legittimatio ad causam o legittimatio ad processum e difetto di legittimazione sostanziale ovvero carenza di titolarità attiva del rapporto controverso e del credito azionato in monitorio.
pag. 8/15 Sul punto va osservato quanto segue.
Nell'ambito delle c.d. “cessioni in blocco” la società che afferma di essere titolare del credito assumendo di essere cessionaria di crediti bancari ceduti in blocco da altra società ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385 del 1993.
Depongono in tal senso la prova di avere notificato per iscritto l'avviso di cessione al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità : “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pag. 9/15 pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. Civ. sez. III - 22/06/2023, n. 17944).
Ancora in tal senso la giurisprudenza di legittimità più recente : “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, la prova dell'avvenuta cessione non può essere fornita esclusivamente attraverso l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato
D.Lgs., ma è necessaria la produzione del contratto di cessione”. (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/02/2024, n. 3405).
pag. 10/15 Ebbene, nel caso che ci occupa parte opposta ha prodotto unicamente estratto della Gazzetta Ufficiale depositato nella fase monitoria del
02.07.2015 II parte speciale e missiva della CERVED del 15.07.2016 con cui si comunicava la fusione per incorporazione di CONSUM.IT in MPS e la cessione del credito in favore di mancando, CP_1
tuttavia, la prova della cessione del credito tra l'originaria creditrice, MPS
e la e, dunque, dell'effettiva titolarità del credito di CP_1
cui all'ingiunzione di pagamento in capo al cessionario.
Nella circostanza vi è stata contestazione dell'opponente sul diritto della cessionaria delle poste controverse, ed in mancanza di prova del contratto tra MPS e con l'elenco delle partite trasferite , CP_1
contratto che secondo la opposta sarebbe stato oggetto di trasferimento della posizione, ne deriva che la legittimazione dell'opposta non risulti documentalmente provata.:
La lettura del contenuto della Gazzetta Ufficiale del 02.07.2015 non consente affatto di individuare, attraverso i criteri fin troppo generici ed insufficienti indicati, tra i crediti ceduti alla quello CP_1
relativo all'opponente . Parte_1
Si legge infatti nella Gazzetta Ufficiale che ha Parte_3
acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno
2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno
2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio:
Criteri di inclusione
(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Parte_4
pag. 11/15 (ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in
Euro;
(iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia gia' stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
(iv) crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprieta' o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti i cui debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di credito, erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
(vii) crediti i cui debitori non sono pubbliche amministrazioni;
(viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata e' composta da una componente capitale e da una componente interessi
(ix) crediti in relazione ai quali l'importo dovuto dalla Cedente ai sensi del relativo contratto di credito e' stato integralmente erogato;
(x) crediti in relazione ai quali non e' in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti;
pag. 12/15 (xi) crediti che risultino ancora in essere alle ore 00.01 del 22 giugno
2015;
(xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio consultabile presso la sua sede in via Persona_1
delle Terme, 73, Siena, nonche' presso la sede legale della
Cedente.
Ebbene, il mero riferimento generico a crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015 o alla diversa data indicata con riferimento al relativo criterio dunque non alla totalità di quelli relativi al periodo in parola in assenza del contratto di cessione recante i nominativi ovvero i dati dei crediti ceduti, non consente di verificare, con tranquillizzante certezza, l'intervenuta cessione dei rapporti in giudizio in capo a . (cfr. sent. 8418/21 III sez. civ. Trib. SMCV). CP_1
Non è stato prodotto alcun contratto di cessione ma CP_1
solo in fase di deposito della comparsa conclusionale ha ritenuto di potere porre rimedio alla carenza probatoria di cui sopra depositando, si ripete in sede di comparsa conclusionale, in data 26.06.2025, verbale di deposito notarile del 22.06,2015 contenente l'elenco dei crediti ceduti da MPS a elenco composto, si legge nell'atto notarile, di 403 CP_1
fogli di cui evidentemente ha prodotto solo un piccolo stralcio CP_1
con la indicazione del nominativo del e dei sui debiti, previa Pt_1
oscurazione degli altri dati.
Ebbene, a prescindere da ogni considerazione circa il deposito di parte del documento notarile e dunque della sua non integrità , va segnalato come il deposito di detto documento sia avvenuto senza assicurare il contradditorio con la controparte e , cosa più rilevante ai fini del giudizio, tardivamente ed pag. 13/15 intempestivamente essendo spirati, alla data del deposito della comparsa conclusionale del 26.06.2025, abbondantemente tutti i termini di legge per il deposito di prove documentali nel giudizio.
Peraltro come si legge dal documento prodotto, lo stesso è datato
22.06.2015 ed era dunque nella disponibilità da allora di cedente e cessionario con la conseguenza che deve ritenersi scelta di quest'ultimo di non averlo depositato agli atti del giudizio tempestivamente come fonte di prova.
Del documento allegato alla comparsa conclusionale della CP_1
non si potrà tenere dunque conto ai fini della decisione vista a
[...]
tardività della produzione documentale.
Le motivazioni fin qui svolte consentono di non dilungarsi nell'esame degli altri motivi di opposizione.
In definitiva, per tutte le ragioni sopraesposte, l'opposizione va accolta , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1716/2017 del
22.06,2017.
Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nella liquidazione si farà applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
L'assenza di complessità delle questioni trattate ed il tenore dell'attività concretamente svolta dal difensore costituito, nonché l'assenza di attività istruttoria, consentono, a parere di questo giudice, di applicare una decurtazione del 50% dei valori medi previsti dal citato D.M..
P.Q.M.
pag. 14/15 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1716/2017 del 22.06.2017 - proc civ. RG 4923/17 dell'importo di euro 14267,94 oltre interessi e spese.
b) condanna in persona del legale rap.te p.t. alla Parte_5
rifusione, in favore di parte opponente , delle spese processuali, che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., come per legge se dovuti.
Così è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 17.08.2025
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 15/15