Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2022, proposto da RA LL, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Montefusco, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Ciro Micera in Napoli, via Marco Aurelio Severino n. 30, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Liuzzi, dell’Avvocatura Civica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Previa concessione di idonee misure cautelari,
“ a) per l’accertamento, la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Torre del Greco sull’istanza di “accertamento di conformità ex art. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001” e di “rilascio del relativo titolo edilizio a sanatoria”, presentata dal ricorrente mediante invio telematico al Comune di Torre del Greco in data 27 novembre 2021, protocollo S.U.E. n. 1056 di pari data, relativamente ad alcuni interventi edilizi consistenti in “variazioni prospettiche, come per l’intera verticale est, diversa distribuzione degli spazi interni, in difformità alla concessione edilizia n. 15 del 28 gennaio 1967”, presenti nell’appartamento di Torre del Greco, via Sorrento n. 8, piano secondo, censito in NCEU, foglio 10, p.lla 990, sub 6, int. 4;
b) per l’accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente all’accoglimento della suddetta istanza ex artt. 36 e 37 T.U.Ed. ed al conseguente rilascio del titolo edilizio richiesto a sanatoria, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al rilascio in suo favore di detto titolo;
c) e, per quanto occorra, per l'accertamento, la declaratoria dell’illegittimità, indi per l’annullamento, del silenzio conseguente al comportamento inerte, omissivo dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza; nonché per l'accertamento, la declaratoria dell’illegittimità, indi per l’annullamento dell’indebito arresto procedimentale sulla predetta istanza di sanatoria, anche per quanto eventualmente di rilievo paesaggistico ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Rosalba Giansante, e uditi per le parti i difensori Raffaele Montefusco per la parte ricorrente e Alessandro Liuzzi per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
RA LL, comproprietario (unitamente ai germani RI GL e NZ) di un appartamento sito in Torre del Greco, alla via Sorrento n. 8, piano secondo, censito in NCEU, foglio 10, p.lla 990, sub 6, int. 4, ha proposto il presente ricorso, notificato in data 28 marzo 2022 e depositato l’8 aprile 2022, “ a) per l’accertamento, la declaratoria di illegittimità e l’annullamento del silenzio-rigetto serbato dal Comune di Torre del Greco sull’istanza di “accertamento di conformità ex art. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001” e di “rilascio del relativo titolo edilizio a sanatoria”, presentata dal ricorrente mediante invio telematico al Comune di Torre del Greco in data 27 novembre 2021, protocollo S.U.E. n. 1056 di pari data, relativamente ad alcuni interventi edilizi consistenti in “variazioni prospettiche, come per l’intera verticale est, diversa distribuzione degli spazi interni, in difformità alla concessione edilizia n. 15 del 28 gennaio 1967”, presenti nell’appartamento di Torre del Greco, via Sorrento n. 8, piano secondo, censito in NCEU, foglio 10, p.lla 990, sub 6, int. 4;
b) per l’accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente all’accoglimento della suddetta istanza ex artt. 36 e 37 T.U.Ed. ed al conseguente rilascio del titolo edilizio richiesto a sanatoria, nonché per la condanna dell’amministrazione resistente al rilascio in suo favore di detto titolo;
c) e, per quanto occorra, per l'accertamento, la declaratoria dell’illegittimità, indi per l’annullamento, del silenzio conseguente al comportamento inerte, omissivo dell’obbligo di provvedere sulla predetta istanza; nonché per l'accertamento, la declaratoria dell’illegittimità, indi per l’annullamento dell’indebito arresto procedimentale sulla predetta istanza di sanatoria, anche per quanto eventualmente di rilievo paesaggistico ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. ”.
Parte ricorrente ha esposto in fatto di aver presentato la suddetta istanza di accertamento di conformità dopo che il Comune di Torre del Greco, con ordinanza di demolizione n. 21 del 10 febbraio 2021, adottata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, aveva contestato agli attuali proprietari l’illegittima esecuzione di interventi edilizi così dettagliati: “ ….omissis… l’unità immobiliare posta al secondo piano del fabbricato di via Sorrento civico 8 int. 4, così come l’intera verticale est, rispetto alla concessione edilizia numero 15 del 28 gennaio 67, risulta difforme prospetticamente: difatti sono presenti n. 3 finestre rispetto alle n. 5 riportate in licenza; inoltre c'è anche una diversa distribuzione di spazi interni sempre rispetto alla suddetta licenza edilizia”. L’ordinanza specificava altresì che “ Per quanto concerne la datazione delle opere sopra descritte sono state realizzate prima del 09.03.1968 data di presentazione della scheda planimetrica catastale”; e che “ Al momento del sopralluogo non vi erano lavori in corso… ”.
A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001, assenza di istruttoria, indebito arresto procedimentale, violazione dell’obbligo di provvedere, violazione del d.P.R. n. 31/2017 nonché dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Ad avviso di parte ricorrente gli impugnati comportamenti omissivi ed il diniego implicito dell’amministrazione sarebbero illegittimi sia sotto il profilo paesaggistico che per quello urbanistico- edilizio. Parte ricorrente ha sostenuto che essi violerebbero in primo luogo l’obbligo di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 241/1990 di concludere il procedimento entro i termini normativamente previsti, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e congruamente motivato.
Nel merito in primo luogo ha evidenziato che gli interventi oggetto di istanza di accertamento di conformità sarebbero da ritenersi privi di rilievo paesaggistico in quanto i medesimi (attesa la loro ininfluente entità) risulterebbero sottratti al relativo regime autorizzatorio; e ciò a mente del d.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ”; gli interventi in parola rientrerebbero nell’ipotesi dettagliata dall’art. 2, lett. A.2., All. A del suddetto d.P.R. n. 31/2017 ( Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ) che ricomprende: “ A.2. interventi sui prospetti …..” .
Parte ricorrente ha rilevato subordinatamente che, in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui non dovesse concordarsi con quanto dedotto e dovesse ritenersi che l’intervento sia assoggettato a preventivo regime autorizzatorio (anche solo semplificato), non potrebbe dubitarsi della compatibilità paesaggistica degli interventi oggetto di accertamento di conformità.
Ed infatti l’istanza di che trattasi sarebbe in linea con i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto gli interventi edilizi oggetto dell’istanza in parola (riduzione da 5 a tre del numero delle finestre in oggetto e differente distribuzione degli ambienti interni) non avrebbero determinato alcun aggravio di volumi e superfici.
Né tantomeno risulterebbe (sempre per la denegata ipotesi che ciò occorra) che l’amministrazione locale (ed in specie il Responsabile del Paesaggio) avesse tempestivamente provveduto a formulare – ai sensi degli artt. 167 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, la “proposta” da inviare alla locale Soprintendenza B.A.C per il parere paesaggistico vincolante di competenza dell’Autorità statale preposta alla tutela del vincolo paesaggistico insistente sull’intero tenimento comunale di Torre del Greco.
Quanto ai rilievi di valenza urbanistica ed edilizia, parte ricorrente ha rilevato che l’istanza di accertamento di conformità presentata in data 27 novembre 2021 avrebbe dovuto essere espressamente definita dall’amministrazione entro il successivo 26 gennaio 2022, con conseguente illegittimità dell’immotivato silenzio serbato dall’amministrazione in ordine a detta istanza di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 T.U.Ed..
Parte ricorrente ha lamentato inoltre che il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità per il decorso del termine di 60 giorni sarebbe illegittimo in quanto del tutto privo della motivazione imposta dall’art. 3 della L. n. 241/1990.
Nel merito ha sostenuto la sussistenza della “doppia” compatibilità urbanistica degli interventi edilizi oggetto dell’istanza stessa.
Per quanto concerne “la datazione delle opere”, parte ricorrente ha evidenziato che, come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente, le medesime sono state “ realizzate prima del 09.03.1968, data di presentazione della scheda planimetrica catastale ”.
Ha rappresentato che, dal raffronto dell’attuale stato dei luoghi con il progetto allegato al titolo edilizio n. 15 del 1967, risulterebbe che le difformità contestate sono state poste in essere in sede costruttiva dal dante causa, e che le medesime non hanno comportato aggravi del complessivo carico urbanistico, in quanto, per loro tipologia, sarebbero del tutto ininfluenti quanto ad aumento di volumetria e superficie utile.
Parte ricorrente in data 27 aprile 2022 ha depositato una memoria con la quale, premesso che la domanda cautelare è stata inserita nell’atto introduttivo del giudizio per mero refuso, ha dichiarato di rinunziare alla suddetta, incidentalmente spiegata, e ha chiesto la cancellazione dal ruolo della camera di consiglio fissata per il 3 maggio 2022.
Alla camera di consiglio del 3 maggio 2022 il difensore delegato ha confermato l’istanza di cancellazione dal ruolo, e pertanto il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Torre del Greco con memoria meramente formale, ma rappresentando di impegnarsi a produrre eventuali provvedimenti sopravvenuti in corso di causa.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di ragione di parte ricorrente, nei sensi di seguito esposti.
Occorre premettere che parte ricorrente ha presentato l’istanza di accertamento di conformità al Comune di Torre del Greco, inviata telematicamente in data 27 novembre 2021, assunta al protocollo S.U.E. n. 1056 in pari data, relativamente ad alcuni interventi edilizi realizzati nell’appartamento di cui è comproprietario, unitamente ai germani RI GL e NZ, sito nel suddetto Comune, alla via Sorrento n. 8, piano secondo, censito in NCEU, foglio 10, p.lla 990, sub 6, int. 4 e consistenti in “ Variazioni prospettiche, come per l’intera verticale est, diversa distribuzione degli spazi interni, in difformità alla concessione edilizia n. 15 del 28 gennaio 1967 ”.
Nel caso di specie, avendo parte ricorrente presentato l’istanza di accertamento di conformità in data 27 novembre 2021, su di essa deve ritenersi formato il silenzio rigetto, attesa l’inerzia del Comune resistente, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, circostanza questa non oggetto di contestazione.
Ed invero ai sensi dell'art 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, il silenzio serbato sull'istanza di accertamento di conformità oltre il termine di 60 giorni ha natura di silenzio - significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicché il relativo procedimento viene a essere concluso con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito, contro il quale l'interessato ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 12 gennaio 2023, n. 277, 6 settembre 2021, n. 5709 e 3 gennaio 2019, n. 26, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 14 febbraio 2019, n.256, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417).
Dunque, il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste più alcun obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato un provvedimento negativo, da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990 e Sez. VI, 1 marzo 2019, n. 1435, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2024, n. 3974).
Alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve, pertanto, ritenersi che, trattandosi di silenzio rigetto, non può ravvisarsi la dedotta violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, che si ravvisa nella diversa ipotesi del silenzio inadempimento.
Inoltre, come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, “l’obbligo di adeguata motivazione” non può che riguardare, nella formulazione della norma, l’ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga di accogliere la richiesta di accertamento di conformità; e dunque le censure di parte ricorrente incentrate sul punto devono ritenersi infondate ( ex multis TAR Campania, Napoli, 23 aprile 2024, n. 2754, 6 settembre 2021, n. 5712 e 29 gennaio 2015, n. 584, Sez. VIII, n. 7109 dell’11 dicembre 2018 e n. 410 del 26 gennaio 2012, Sez. II, n. 5710 del 6 novembre 2014, Sez. VI n. 1159 del 25 febbraio 2010; TAR Lazio, Roma, Sez. II Ter, n. 6112 del 9 giugno 2014; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, n. 1055 del 12 aprile 2013; TAR Abruzzo, Sez. I, n. 279 del 27 marzo 2014; TAR Lecce, Sez. III, n. 1624 del 14 settembre 2011; TAR Piemonte, Sez. II, n. 909 del 1° agosto 2011).
Il ricorso merita tuttavia accoglimento, posto che non vi sono evidenti ragioni ostative all’astratta assentibilità dell’accertamento di conformità.
Ciò in primo luogo sotto il profilo edilizio, in quanto non appare esservi la non conformità in astratto, alla luce della tipologia di opere di cui all’istanza stessa. In particolare, dette opere non appaiono incidere sul carico urbanistico del territorio.
Parimenti, quanto al profilo paesaggistico, le medesime opere appaiono astrattamente assentibili ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto non hanno determinato aumento di superfici e volumi.
Si precisa che eventuali carenze documentali non rilevano in questa sede, non essendo emerse in sede procedimentale.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso va accolto, per quanto di ragione di parte ricorrente, secondo quanto esposto, con conseguente annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità assunta al protocollo S.U.E. del Comune di Torre del Greco n. 1056 in data 27 novembre 2021.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cassazione civile, Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e Cassazione civile, Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2019, n. 3110). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese, tenuto conto dell’accoglimento di alcuni soltanto dei profili di censura proposti, vengono compensate nella misura di un terzo mentre i rimanenti due terzi, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Comune resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo, con contributo unificato definitivamente a carico della medesima parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata da parte ricorrente e assunta al protocollo S.U.E. del Comune di Torre del Greco n. 1056 in data 27 novembre 2021.
Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna parte resistente al pagamento di complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), quale due terzi delle spese, in favore di parte ricorrente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge; compensa tra le parti il restante un terzo delle spese, con contributo unificato definitivamente a carico di parte resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo RI Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo RI Liguori |
IL SEGRETARIO