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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9958/2019
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 26.3.2025
Nel proc. N. 9958/2019
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9958 del Ruolo Generale per gli Affari Civili e
Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Angelo Parte_1
Marenna, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, presso il cui studio sito in
Faicchio (BN), al Corso Umberto I n. 17, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Duca, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in Caserta, alla Via M. Buonarroti n. 5, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE'
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa CP_2
congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Margherita Dell'Anno e dall'Avv. Marco pagina 2 di 9 Alois, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso la propria sede in Caserta, Via Unità Italiana n. 28.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, il e la al Controparte_1 CP_2
fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni personali subite a seguito di un'aggressione da parte di un cane randagio, verificatasi il giorno 07.08.2018, alla
Via Vicinale Elci, in Piedimonte Matese (CE).
L'istante, in particolare, chiedeva di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, quali enti preposti al controllo e all'accalappiamento dei cani randagi sul territorio e, per l'effetto, condannarli al risarcimento dei danni patiti, anche in relazione alla riduzione della propria capacità lavorativa durante la malattia.
Si costituiva il eccependo preliminarmente il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto oppure, in via subordinata, di riconoscere la responsabilità esclusiva o concorrente dell'attore nella causazione dell'evento Pt_1
dannoso.
Si costituiva altresì la quale eccepiva, in via preliminare, il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, sollevava la mancata prova della natura randagia del cane e deduceva di non essere mai stata contattata o compulsata dall'ente convenuto per un intervento di accalappiamento nel periodo e nel territorio in cui era avvenuta l'aggressione; nel merito, contestava la domanda attorea, sostenendo la sua infondatezza.
*
Ciò premesso, occorre innanzitutto confermare la legittimazione passiva di entrambe le parti convenute in giudizio.
In relazione alla responsabilità del fenomeno del randagismo, occorre rammentare che la normativa di settore, ovvero la legge quadro n. 281/1991, ripartisce tra l'autorità Contr comunale e la i doveri istituzionali inerenti alla lotta al fenomeno del randagismo;
pagina 3 di 9 in particolare, l'art. 3 della citata legge ha demandato alla Regione la competenza a disciplinare con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le Contr
nonché all'ideazione di un programma di prevenzione del randagismo.
In attuazione della legge 281/91, la ha emanato la legge n. Controparte_3
16/2001 (applicabile, ratione temporis alla fattispecie in esame), i cui artt. 5 e 6 Cont individuano i compiti, rispettivamente delle dei comuni, in materia di prevenzione
Contr del fenomeno del randagismo. In particolare, le tra gli altri compiti, sono tenute ad attivare il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e del loro trasferimento presso i canili pubblici (art. 5 lettera c), mentre i Comuni devono provvedere ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nei canili (art. 6 lettera b).
Poiché, alla luce della normativa di settore appena segnalata, la presenza in strada di un cane randagio può essere ricondotta, in assenza di prova contraria sul punto, tanto Contr al mancato accalappiamento iniziale da parte della quanto alla mancata osservanza, da parte del dell'obbligo di custodire presso i canili il cane già CP_1 catturato, non può che condividersi l'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ritiene sussistente una responsabilità concorrente della Contr e del in caso di danni provocati da un animale randagio (Cass. 28 aprile CP_1
2010, n. 10190; 12 febbraio 2015 n. 2741).
Sulla scorta dei richiami normativi e giurisprudenziali, dunque, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva sia del che della Controparte_1
CP_2
Passando adesso al merito della vicenda, la domanda di non può Parte_1
trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
L'istruttoria effettuata non ha consentito di ritenere dimostrato il fatto storico prospettato da parte attrice nell'atto introduttivo né, in particolare, il nesso di causalità tra le lesioni da lui patite e l'aggressione da parte di un cane randagio.
Il corredo probatorio offerto in giudizio da , infatti, si compone Parte_1
esclusivamente di certificazioni mediche e rilievi fotografici in grado di attestare la presenza di lesioni sulla persona dell'istante, ma non la loro riconducibilità all'aggressione di un cane. Allo stesso modo, le diverse testate giornalistiche allegate pagina 4 di 9 alle memorie di replica ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. genericamente illustrano un problema legato al fenomeno del randagismo nel territorio di ma si Controparte_1 appalesano inidonee a dimostrare la verificazione e la dinamica dell'incidente che ha espressamente coinvolto l'attore.
In definitiva, agli atti manca qualsivoglia elemento di prova che permetta di accertare la presenza del cane sul luogo dell'incidente, il nesso eziologico tra le lesioni e l'aggressione, la dinamica dell'evento così come sostenuta dall'attore, la natura randagia dell'animale stesso e, di conseguenza, la riconducibilità di tale evento dannoso, secondo il criterio della causalità omissiva, al mancato adempimento degli obblighi loro affidati dalla legge da parte degli enti convenuti.
Occorre inoltre rilevare che, pur avendo istruito prova per testi, l'attore è decaduto dal diritto di assunzione di tale mezzo istruttorio.
All'udienza del 29.06.2022, questo giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta dalle parti, rinviava in prosieguo per l'escussione dei testi indicati da . Parte_1
All'udienza del 13.06.2023, tuttavia, il GOP delegato per l'espletamento della prova testimoniale, annotava che il difensore di parte attrice pur esibendo prova delle avvenute citazioni testimoniali – riservandosi sul loro successivo deposito telematico- faceva presente che i testi avevano fatto pervenire PEC con la quale comunicavano il sopraggiunto impedimento a comparire in udienza.
Ottenuto un breve rinvio, dunque, all'udienza celebrata in data 12.09.2023, non comparivano né i citati testimoni né parte attrice, mentre il difensore dell'ente comunale convenuto chiedeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.
L'art. 208 c.p.c. espressamente prevede che: “Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda
l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.”
pagina 5 di 9 Sul punto, anche la Suprema Corte, “Spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere
i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata” (Cass. civ. n. 9840/2018).
“In tema di revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione della prova, la «causa non imputabile» che, ai sensi dell'art. 208 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 26 della legge 26 novembre 1990, n. 353), legittima la suddetta revoca va valutata dal giudice di merito, senza che detta valutazione, se correttamente e adeguatamente motivata, possa essere sindacata in sede di legittimità; in ogni caso, «la causa non imputabile» dovendo consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore, che dev'essere specificamente allegato e spiegato nella sua efficienza causale, non può risolversi in una mancanza di diligenza, non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore” (Cass. civ. n. 15908/2006).
Ebbene, nelle note di trattazione il procuratore di parte attrice asseriva di non aver presenziato all'udienza del 12.09.2023 a causa di un incidente stradale, tuttavia tale circostanza rimaneva priva di riscontro.
Nonostante con provvedimento del 26.6.2024 il precedente Giudice istruttore revocava l'ordinanza di decadenza sulla scorta della tardiva documentazione depositata che avrebbe attestato l'intimazione dei suddetti testimoni, va evidenziato come detto provvedimento sia stato a sua volta revocato, giacchè emergeva che le intimazioni testimoniali depositate erano relative ad una precedente udienza e non a quella di interesse ai fini delle valutazioni sulla decadenza dalla prova (lo stesso legale di parte attrice infatti ammetteva l'errore all'udienza 19.9.2924: “L'Avv. Molitierno rappresenta che per mero disguido sono state depositate nel presente fascicolo le raccomandate relative ad una precedente intimazione testimoniale, precisando che quelle relative invece all'udienza del 12.09.2023 non sono state rinvenute”).
Per queste ragioni, essendo parte attrice decaduta dalla prova e constatata l'insufficienza della stessa, la domanda va rigettata.
pagina 6 di 9 Per completezza va poi riaffrontata la questione, già risolta in sede di ordinanza interlocutoria del 5.3.2025, relativa all'omessa declaratoria di interruzione del presente Contr giudizio per cancellazione dall'albo del legale dell'
Più di preciso, accadeva che, una volta assegnata la causa in decisione all'udienza del 19.9.2024, questa veniva rimessa sul ruolo, sulla scorta di un'istanza avanzata da parte attrice volta ad ottenere l'interruzione del giudizio in ragione della notizia della Contr cancellazione del legale Avv. Giulio Colaiori dell' dall'Albo degli avvocati avvenuta il 1.9.2020 (adeguatamente documentata).
A detta rimessione sul ruolo per stimolare il contraddittorio delle parti sul punto, Contr seguiva la costituzione dell con nuovo difensore, avvenuta in data 8.10.2024 con cui la parte, richiamando i propri scritti, chiedeva la decisione della causa.
Parte attrice insisteva invece per il rilievo dell'avvenuta interruzione del processo,
a far data dal 1.9.2020 con conseguente nullità di ogni attività successiva (anche istruttoria) e conseguente estinzione del giudizio, per omessa riassunzione nel termine di legge.
Ora, questo Giudice con ordinanza del 5.3.2025, ha già osservato che non è in discussione il principio per il quale la cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e passivo e l'obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall'evento interruttivo
(Cassazione civile , sez. lav. , 28/11/2024 , n. 30616; Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza dell'11 marzo 2022, n. 1734; Cassazione civile , sez. un. , 13/02/2017 ,
n. 3702) né che l'omessa dichiarazione dell'evento interruttivo comporti la nullità degli atti compiuti medio tempore (salvo che la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile).
Tuttavia detti principi vanno adeguatamente coordinati con l'altrettanto pacifico principio in base al quale tale nullità può essere dedotta soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto le norme sull'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei confronti della quale si è verificato detto
Contr evento e che dallo stesso può essere pregiudicata (nel presente caso l' , sicchè
pagina 7 di 9 questa è la sola legittimata a dolersi della mancata interruzione (ex plurimis: Cassazione civile sez. III, 17/12/2010, n.25641) mancando nell'altra un interesse giuridicamente apprezzabile.
Ne discende che nel caso specifico l'omessa declaratoria di interruzione non dà luogo a nullità degli atti compiuti, né tantomeno all'estinzione del giudizio, giacchè la parte opposta, colpita dall'evento interruttivo, per essersi il difensore cancellato volontariamente dall'albo a far data dal 1.9.2020, si è costituita a distanza di 4 anni (con atto dell'8.10.2024) chiedendo la prosecuzione del giudizio. Conseguentemente può ritenersi sanata la nullità degli atti processuali compiuti, in quanto, la parte che ne avrebbe potuto avere interesse non ha eccepito alcuna nullità all'atto della sua nuova costituzione. Di contro, va dichiarata inammissibile l'eccezione di nullità svolta dall'opponente per mancanza alla base di un interesse giuridicamente tutelabile (il suo
è infatti un interesse di mero fatto discendente dalla circostanza che è stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale).
Per tutti i motivi fin qui esposti, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai valori minimi, tenendo conto dell'esito del giudizio, della scarsa complessità delle questioni trattate e della ridotta attività difensiva espletata sia in sede istruttoria che in sede decisionale, nonché tenendo conto degli effettivi scritti depositati dalle parti convenute.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Ambra
Alvano definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 9958/2019, ogni contraria istanza da ritenersi assorbita e disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Parte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pagina 8 di 9 3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CP_2
cpa come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.3.2025
Il giudice Dott.ssa Ambra Alvano
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