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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
AN La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1208/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Pasquini ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Fagnano Olona (VA), Via Manzoni,
n. 10 convenuta contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e nullità del contratto a termine - conversione del rapporto e risarcimento danni - retribuzione
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 23.12.2024, ha esposto di avere lavorato per la società
, dapprima dal 4.01.2024 al 21.01.2024 in assenza di contratto, e CP_1
successivamente dal 22.01.2024 al 31.03.2024, senza soluzione di continuità,
a seguito della stipulazione di un contratto a termine, con mansioni di manovale, con orario a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore
12 e dalle ore 13 alle ore 17 (doc. n. 2).
Ha precisato che l'attività lavorativa è stata svolta presso il cantiere sito in
Monza, sotto la direzione costante del Sig. , capo cantiere e Parte_2
superiore gerarchico, che controllava l'operato dei dipendenti, impartiva ordini e direttive, concedeva ferie e permessi ed esercitava il potere disciplinare.
Il ricorrente ha precisato che, nonostante l'assunzione avvenuta in data
04.01.2024, è stato regolarizzato a decorrere dal 22.01.2024 quando, a seguito di vari solleciti da parte sua, è stato sottoscritto un contratto a termine, con scadenza il 31.03.2024 (doc. n. 2), non rinnovato. Il ricorrente ha aggiunto di non aver mai ricevuto il compenso per tutto il periodo lavorato, compreso il trattamento di fine rapporto, né le relative buste paga.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. per i motivi di cui al § 2.1 in diritto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nel CP_1
periodo 04.01.2024/21.01.2024; 2. per i motivi di cui al § 2.2 in diritto accertare
e dichiarare, altresì, la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con decorrenza 22.01.2024, con conseguente nullità/illegittimità del contratto e trasformazione del contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato di natura subordinata, con orario full time, sin dal 04.01.2024 e/o in ogni caso con l'applicazione al rapporto di lavoro de quo della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 04/01/2024 o da altra data ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente all'assunzione e/o alla costituzione e/o alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di e, CP_1
conseguentemente, ordinare alla resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'assunzione immediata del ricorrente o, comunque, dichiarare costituito tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 04.01.2024 o, comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4. per i motivi di cui al § 2.2 in diritto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, dell'importo di lordi €
19.754,33 a titolo di risarcimento del danno ex art. 28, 2co, D. Lgs 81/2015, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
5. per i motivi di cui al § 2.3 in diritto, accertare e dichiarare che la resistente non ha mai corrisposto al ricorrente sia le retribuzioni che le competenze di fine rapporto, ivi incluso il TFR, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore importo di lordi € 5.482,77, di cui lordi € 354,24 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
6. Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
7. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
La società in liquidazione giudiziale non si è costituita in giudizio CP_1
ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 22.10.2025, all'esito dell'escussione testimoniale, è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 24.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Accertamento della natura del rapporto di lavoro
Il ricorrente ha allegato di aver svolto una prestazione lavorativa a favore della società convenuta in modo non regolarizzato dal 4.01.24 al 21.01.24, con mansioni di manovale presso il cantiere edile sito in Monza.
Il teste escusso all'udienza 22.10.2025 ha confermato che “il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, nel gennaio 2024 e ha lavorato sino a fine marzo
… il ricorrente ha iniziato a lavorare il 2.01.2024, prima in nero e poi con contratto … abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo nel cantiere di
Monza”, confermando, altresì che l'orario di lavoro, per entrambi, era dalle ore
8 del mattino sino alle ore 17, tranne la domenica e, pertanto, a tempo pieno.
Il teste ha aggiunto, inoltre, che “ era il capo della ditta e ci diceva Parte_2
cosa fare … dava ordini al ricorrente, anche nel periodo in cui ha Parte_2 lavorato in nero senza regolarizzazione”.
Le dichiarazioni rese dal teste, pertanto, confermano le allegazioni del ricorrente, sia relativamente al periodo lavorativo, con decorrenza dal
4.01.2024, sia con riferimento alle modalità di assunzione (prima senza regolarizzazione e poi con regolare contratto), sia con riguardo all'impiego lavorativo a tempo pieno e subordinato, per lo svolgimento di mansioni di muratore, occupandosi il ricorrente “della rasatura, ristrutturazione, cappotto, ecc.”, come riferito dal teste, sottostando alle direttive del capo cantiere sin dal
4.01.2024.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente al mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo di gennaio indicato dal ricorrente, allo svolgimento di una prestazione a tempo pieno e alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale del lavoratore, né alla sussistenza di altro motivo di risoluzione del rapporto di lavoro diverso dalla scadenza del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Pertanto, considerati gli elementi agli atti e la contumacia della società convenuta, le circostanze dedotte meritano di essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, come confermate dal teste escusso.
Considerato che, è emerso in giudizio che il ricorrente ha continuativamente lavorato dal 4.01.2024, deve essere, pertanto, dichiarata, sin da tale data, la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'apposizione del termine al contratto di lavoro risulta, di conseguenza, priva di efficacia, atteso che il termine finale non può essere apposto in corso di rapporto (che ha avuto inizio, come accertato, sin dal 4.1.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che fra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.01.2024 e con inquadramento del ricorrente quale operaio manovale di 1° livello del CCNL Edilizia-Industria, considerate le mansioni svolte, così come inquadrato dallo stesso datore di lavoro con il contratto a termine (doc. n. 2).
È principio più volte affermato dalla Suprema Corte che “L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro” Cass. n.
16473/2009; n. 15494/2011; 10084/2018).
A ciò si aggiunga che, come più volte rilevato dalla stessa Corte, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (Cass. S.U. 27 ottobre
2016, n. 21691, nonché, Cass. 31 marzo 2015, n. 6549, Cass. 13 agosto 2014,
n. 17940).
Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha tempestivamente impugnato il contratto a termine (doc. n. 4), chiedendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, con ciò sottolineando la volontà nella prosecuzione del rapporto.
La società convenuta è tenuta, pertanto, alla riassunzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto, non risultando, attesa la contumacia della società convenuta, un altro motivo di risoluzione contrattuale diverso dalla scadenza del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Con riferimento alla domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015, ai sensi del quale: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, atteso che il contratto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno. Tale danno, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha rinunciato alla domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto del comportamento di parte convenuta che ha fatto svolgere al ricorrente attività lavorativa non regolarizzata, non corrispondendogli la retribuzione per tutta la durata del rapporto di lavoro, anche per il periodo in cui vi è stato sottoscritto il contratto a tempo determinato, non consegnando al ricorrente i cedolini paga, tenuto, altresì, conto delle non ridotte dimensioni aziendali (13 dipendenti, come risultanti da visura camerale - doc. n. 1), nonché della tempestiva diffida del ricorrente tramite sindacato e difensore e della mancata costituzione in giudizio, si ritiene di dover indicare nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, anche considerato il periodo dall'ultimo giorno lavorato ad oggi, non risultando che il ricorrente abbia svolto medio tempore altra attività lavorativa, da determinarsi nell'importo mensile indicato da parte ricorrente in € 1.646,19 lordi (ossia retribuzione mensile di €
1.709,51x13:13,5 come da conteggi effettuati sulla base del contratto e del
CCNL - doc. nn. 5 e 6) - non contestato da parte convenuta, attesa la contumacia - per un importo complessivo lordo di € 14.815,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Retribuzioni
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla regolarità del rapporto di lavoro, nonché all'effettivo pagamento delle prestazioni lavorative in favore del ricorrente.
Il lavoratore, d'altronde, ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., a percepire la retribuzione per l'attività lavorativa svolta.
Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché alle competenze di fine rapporto e TFR, per la somma totale di € 5.482,77 lordi, di cui € 354,24 a titolo di TFR, come da conteggi effettuati sulla base del contratto, del CCNL (doc. nn. 2, 5 e 6), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 4.01.2024, con inquadramento del ricorrente quale operaio manovale di 1° livello del CCNL
Edilizia-Industria e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata riassunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, per la prosecuzione del rapporto di lavoro, nonché al pagamento, in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015, di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari a complessivi €
14.815,71 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché alle competenze di fine rapporto e TFR, per la somma totale di € 5.482,77 lordi, di cui € 354,24 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 24/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
AN La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1208/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Pasquini ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Fagnano Olona (VA), Via Manzoni,
n. 10 convenuta contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e nullità del contratto a termine - conversione del rapporto e risarcimento danni - retribuzione
CONCLUSIONI di parte ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 23.12.2024, ha esposto di avere lavorato per la società
, dapprima dal 4.01.2024 al 21.01.2024 in assenza di contratto, e CP_1
successivamente dal 22.01.2024 al 31.03.2024, senza soluzione di continuità,
a seguito della stipulazione di un contratto a termine, con mansioni di manovale, con orario a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore
12 e dalle ore 13 alle ore 17 (doc. n. 2).
Ha precisato che l'attività lavorativa è stata svolta presso il cantiere sito in
Monza, sotto la direzione costante del Sig. , capo cantiere e Parte_2
superiore gerarchico, che controllava l'operato dei dipendenti, impartiva ordini e direttive, concedeva ferie e permessi ed esercitava il potere disciplinare.
Il ricorrente ha precisato che, nonostante l'assunzione avvenuta in data
04.01.2024, è stato regolarizzato a decorrere dal 22.01.2024 quando, a seguito di vari solleciti da parte sua, è stato sottoscritto un contratto a termine, con scadenza il 31.03.2024 (doc. n. 2), non rinnovato. Il ricorrente ha aggiunto di non aver mai ricevuto il compenso per tutto il periodo lavorato, compreso il trattamento di fine rapporto, né le relative buste paga.
Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. per i motivi di cui al § 2.1 in diritto, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e nel CP_1
periodo 04.01.2024/21.01.2024; 2. per i motivi di cui al § 2.2 in diritto accertare
e dichiarare, altresì, la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato con decorrenza 22.01.2024, con conseguente nullità/illegittimità del contratto e trasformazione del contratto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato di natura subordinata, con orario full time, sin dal 04.01.2024 e/o in ogni caso con l'applicazione al rapporto di lavoro de quo della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 04/01/2024 o da altra data ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente all'assunzione e/o alla costituzione e/o alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di e, CP_1
conseguentemente, ordinare alla resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'assunzione immediata del ricorrente o, comunque, dichiarare costituito tra le parti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 04.01.2024 o, comunque, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4. per i motivi di cui al § 2.2 in diritto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, dell'importo di lordi €
19.754,33 a titolo di risarcimento del danno ex art. 28, 2co, D. Lgs 81/2015, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
5. per i motivi di cui al § 2.3 in diritto, accertare e dichiarare che la resistente non ha mai corrisposto al ricorrente sia le retribuzioni che le competenze di fine rapporto, ivi incluso il TFR, e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'ulteriore importo di lordi € 5.482,77, di cui lordi € 354,24 a titolo di TFR, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che sarà ritenuto di Giustizia;
6. Su tutti gli importi dovuti, rivalutazione ed interessi come per legge dal dovuto al saldo effettivo.
7. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
La società in liquidazione giudiziale non si è costituita in giudizio CP_1
ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 22.10.2025, all'esito dell'escussione testimoniale, è stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 24.11.2025 per il deposito di note scritte.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Accertamento della natura del rapporto di lavoro
Il ricorrente ha allegato di aver svolto una prestazione lavorativa a favore della società convenuta in modo non regolarizzato dal 4.01.24 al 21.01.24, con mansioni di manovale presso il cantiere edile sito in Monza.
Il teste escusso all'udienza 22.10.2025 ha confermato che “il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me, nel gennaio 2024 e ha lavorato sino a fine marzo
… il ricorrente ha iniziato a lavorare il 2.01.2024, prima in nero e poi con contratto … abbiamo lavorato insieme per tutto il periodo nel cantiere di
Monza”, confermando, altresì che l'orario di lavoro, per entrambi, era dalle ore
8 del mattino sino alle ore 17, tranne la domenica e, pertanto, a tempo pieno.
Il teste ha aggiunto, inoltre, che “ era il capo della ditta e ci diceva Parte_2
cosa fare … dava ordini al ricorrente, anche nel periodo in cui ha Parte_2 lavorato in nero senza regolarizzazione”.
Le dichiarazioni rese dal teste, pertanto, confermano le allegazioni del ricorrente, sia relativamente al periodo lavorativo, con decorrenza dal
4.01.2024, sia con riferimento alle modalità di assunzione (prima senza regolarizzazione e poi con regolare contratto), sia con riguardo all'impiego lavorativo a tempo pieno e subordinato, per lo svolgimento di mansioni di muratore, occupandosi il ricorrente “della rasatura, ristrutturazione, cappotto, ecc.”, come riferito dal teste, sottostando alle direttive del capo cantiere sin dal
4.01.2024.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente al mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo di gennaio indicato dal ricorrente, allo svolgimento di una prestazione a tempo pieno e alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale del lavoratore, né alla sussistenza di altro motivo di risoluzione del rapporto di lavoro diverso dalla scadenza del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Pertanto, considerati gli elementi agli atti e la contumacia della società convenuta, le circostanze dedotte meritano di essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso, come confermate dal teste escusso.
Considerato che, è emerso in giudizio che il ricorrente ha continuativamente lavorato dal 4.01.2024, deve essere, pertanto, dichiarata, sin da tale data, la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
L'apposizione del termine al contratto di lavoro risulta, di conseguenza, priva di efficacia, atteso che il termine finale non può essere apposto in corso di rapporto (che ha avuto inizio, come accertato, sin dal 4.1.2024).
Deve, pertanto, ritenersi che fra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.01.2024 e con inquadramento del ricorrente quale operaio manovale di 1° livello del CCNL Edilizia-Industria, considerate le mansioni svolte, così come inquadrato dallo stesso datore di lavoro con il contratto a termine (doc. n. 2).
È principio più volte affermato dalla Suprema Corte che “L'apposizione del termine al contratto di lavoro, oltre a risultare da atto scritto, deve essere anteriore o, quantomeno, coeva all'inizio del rapporto di lavoro” Cass. n.
16473/2009; n. 15494/2011; 10084/2018).
A ciò si aggiunga che, come più volte rilevato dalla stessa Corte, “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell'illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (Cass. S.U. 27 ottobre
2016, n. 21691, nonché, Cass. 31 marzo 2015, n. 6549, Cass. 13 agosto 2014,
n. 17940).
Nella fattispecie concreta, il ricorrente ha tempestivamente impugnato il contratto a termine (doc. n. 4), chiedendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, con ciò sottolineando la volontà nella prosecuzione del rapporto.
La società convenuta è tenuta, pertanto, alla riassunzione del lavoratore per la prosecuzione del rapporto, non risultando, attesa la contumacia della società convenuta, un altro motivo di risoluzione contrattuale diverso dalla scadenza del termine apposto al contratto a tempo determinato.
Con riferimento alla domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015, ai sensi del quale: “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, atteso che il contratto di lavoro a tempo determinato è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, sussiste il diritto del ricorrente al risarcimento del danno. Tale danno, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha rinunciato alla domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto del comportamento di parte convenuta che ha fatto svolgere al ricorrente attività lavorativa non regolarizzata, non corrispondendogli la retribuzione per tutta la durata del rapporto di lavoro, anche per il periodo in cui vi è stato sottoscritto il contratto a tempo determinato, non consegnando al ricorrente i cedolini paga, tenuto, altresì, conto delle non ridotte dimensioni aziendali (13 dipendenti, come risultanti da visura camerale - doc. n. 1), nonché della tempestiva diffida del ricorrente tramite sindacato e difensore e della mancata costituzione in giudizio, si ritiene di dover indicare nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, anche considerato il periodo dall'ultimo giorno lavorato ad oggi, non risultando che il ricorrente abbia svolto medio tempore altra attività lavorativa, da determinarsi nell'importo mensile indicato da parte ricorrente in € 1.646,19 lordi (ossia retribuzione mensile di €
1.709,51x13:13,5 come da conteggi effettuati sulla base del contratto e del
CCNL - doc. nn. 5 e 6) - non contestato da parte convenuta, attesa la contumacia - per un importo complessivo lordo di € 14.815,71, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Retribuzioni
La società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla regolarità del rapporto di lavoro, nonché all'effettivo pagamento delle prestazioni lavorative in favore del ricorrente.
Il lavoratore, d'altronde, ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., a percepire la retribuzione per l'attività lavorativa svolta.
Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché alle competenze di fine rapporto e TFR, per la somma totale di € 5.482,77 lordi, di cui € 354,24 a titolo di TFR, come da conteggi effettuati sulla base del contratto, del CCNL (doc. nn. 2, 5 e 6), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 4.01.2024, con inquadramento del ricorrente quale operaio manovale di 1° livello del CCNL
Edilizia-Industria e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata riassunzione del ricorrente alle proprie dipendenze, per la prosecuzione del rapporto di lavoro, nonché al pagamento, in favore dello stesso, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n.
81/2015, di un'indennità onnicomprensiva nella misura di 9 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e pari a complessivi €
14.815,71 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, nonché alle competenze di fine rapporto e TFR, per la somma totale di € 5.482,77 lordi, di cui € 354,24 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 2.695,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, iva e cpa.
Busto Arsizio, 24/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa AN La SA