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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
4-bis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3283/2022 R.G. vertente
TRA
nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dal mese di Parte_1
settembre 2018 al mese di settembre 2021 della società rappresentata e Parte_2 difesa dall'Avv. Francesca Mattucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, al
Viale delle Milizie n. 34
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Russo e Controparte_1
Jolanda Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via dei Platani n. 82
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 1197/2022 pubblicata il 20.10.2022
1 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, esponeva: - di essere stata assunta alle dipendenze CP_1 CP_1
della società (che svolge attività di gestione di pubblici esercizi, quali bar e Parte_2
posti di ristoro) in data 19.1.2019 con contratto di lavoro a tempo determinato part time di 10 ore settimanali con la qualifica di “banconiere di bar” inquadrata nel VI livello CCNL Pubblici Esercizi minori, con contratto con scadenza al 19.4.2019, poi prorogato fino al 30.9.2019; - che in realtà il rapporto di lavoro si era instaurato sin dal 12.11.2018 e si era protratto fino al 30.9.2019, data in cui era stata licenziata per pretesa giusta causa. Aggiungeva che: - il rapporto lavorativo tra le parti si era svolto secondo le seguenti modalità: dal 12.11.2018 al 18.1.2019 aveva prestato attività lavorativa “in nero”, senza alcuna formalizzazione del rapporto;
dal 19.1.2019 al 19.4.2019 aveva continuato a prestare attività lavorativa a favore della convenuta mediante contratto di lavoro a tempo determinato con orario pari a 10 ore settimanali, mansioni di banconiere al bar ed inquadramento al livello V del CCNL Turismo (Pubblici Esercizi); dal 20.4.2019 al 30.9.2019 aveva continuato a prestare attività lavorativa alle medesime condizioni poiché il suddetto contratto era stato oggetto di proroga, sebbene non formalizzata;
aveva sempre lavorato presso il bar - gastronomia ” gestito dalla convenuta e sito in Fonte Nuova alla Via Nomentana n. Parte_2
602, svolgendo mansioni di banconista di bar;
per lo svolgimento delle mansioni, durante il periodo di lavoro regolarizzato, era stata inquadrata dalla resistente al livello VI del CCNL Turismo
(Pubblici Esercizi), mentre avrebbe dovuto essere inquadrata al livello V del medesimo CCNL per l'intero periodo dedotto in atti. Evidenziate le somme non percepite nel periodo, e invece ritenute spettanti, ed impugnato il licenziamento intimato, così concludeva: “1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2094 c.c. e previa declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia di eventuali contratti qualificanti il rapporto come autonomo, di collaborazione, a chiamata e/o parasubordinato, che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la convenuta di cui in epigrafe, secondo le modalità dedotte, per il periodo dal 12.11.2018 al
30.9.2019, disciplinato dal CCNL Turismo (Pubblici Esercizi); 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inquadrata per l'intero periodo dedotto in atti al livello V del medesimo
CCNL oppure al diverso livello di inquadramento che sarà di giustizia;
3) per l'effetto condannare la società convenuta indicata in epigrafe, al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 18.993,77 come da specifica del conteggio sindacale unito al presente atto, che deve
2 ritenersi parte integrante del presente ricorso, per i seguenti titoli: paga giornaliera, 13ma mensilità, 14esima mensilità, festività, ferie, lavoro festivo, permessi non goduti, straordinario diurno, indennità di preavviso e t.f.r. o, comunque, di ogni altra voce eventualmente indicata nel conteggio allegato, ovvero condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio. Sulla cessazione del rapporto lavorativo: 4) accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 26.10.2019, in quanto irrogato in violazione dell'art. 7 della legge n. 300/70 e in quanto privo di giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo per tutte le motivazioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 604/66, ordinare la riassunzione della ricorrente entro il termine di tre giorni e condannare la società convenuta a versare un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità pari all'ultima retribuzione globale di fatto, cioè pari ad € 1.714,58 per 14 mensilità, o della diversa somma che il giudice riterrà di giustizia.”
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, la società convenuta non si costituiva e, istruito il giudizio mediante l'escussione testimoniale, il Tribunale di Tivoli decideva la causa con la sentenza n. 1197/2022 del 20.10.2022, accogliendo parzialmente il ricorso. In particolare, così statuiva:
“dichiara che tra e si è instaurato un Controparte_1 Parte_2
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 12.11.2018, con diritto della lavoratrice all'inquadramento, per l'attività svolta, nel V livello del Ccnl Pubblici Esercizi;
- per
l'effetto, condanna parte convenuta alla corresponsione delle relative differenze retributive come accertate in motivazione pari complessivamente ad euro 14.765,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa per metà le spese processuali e condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente, della restante metà …”.
Avverso tale decisione proponeva appello “nella qualità di amministratore Parte_1
unico e legale rappresentante dal mese di settembre 2018 al mese di settembre 2021 del
[...]
, deducendo che la mancata costituzione nel primo grado di giudizio, dovuta alle Parte_2
vicende societarie occorse, aveva impedito di rappresentare in giudizio importanti elementi fattuali.
Evidenziava, in particolare, la correttezza dell'inquadramento della lavoratrice e l'erroneità della sentenza gravata laddove aveva conferito attendibilità ai testi escussi sebbene legati affettivamente alla lavoratrice odierna appellata;
evidenziava, inoltre, che erano state corrisposte alla lavoratrice somme ulteriori rispetto a quelle dichiarate. Pertanto, così concludeva: “- accertare e dichiarare che la Signora ha prestato alle dipendenze del Controparte_1 Parte_2
l'attività lavorativa di servizio ai tavoli, pulizia del negozio ed addetta alla lavastoviglie dal
3 19.1.2019 al 30.9.2019 con inquadramento nel VI livello del Ccnl Pubblici Esercizi;
- accertare e dichiarare che la Signora ha percepito per l'attività lavorativa svolta, Controparte_1
oltre agli importi corrisposti mensilmente mediante bonifico bancario e coincidenti con quelli indicati in busta paga, l'ulteriore complessiva somma di € 5.980,00; - rideterminare, in ragione, le eventuali differenze retributive ancora dovute tenuto conto di quanto effettivamente percepito e ritenuto corretto l'inquadramento nel VI livello Ccnl Pubblici Esercizi;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; in via subordinata, chiedeva rigettarsi l'appello nel merito in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
All'udienza del 18 marzo 2025 compariva soltanto la parte appellata, sicché la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c.
Anche all'odierna udienza del 25 marzo 2025, nonostante la rituale comunicazione della data di rinvio al procuratore dell'appellante, è comparsa solo la parte appellata;
pertanto, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. Come noto, la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla l. n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira;
ne consegue che, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437
c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello (Sez. L - , Ordinanza n. 41733 del 28/12/2021; in senso conforme: Cass., Sez.
6 - L 12.02.2015, n. 2816; Cass. n. 5238 del 4/3/2011).
Orbene, posto che la parte appellante non è comparsa per due udienze successive, nonostante la ritualità della comunicazione dell'ordinanza resa alla prima udienza, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c. Si tratta di pronuncia che prevale su ogni altra questione.
3. La parte appellata – comparsa anche all'odierna udienza – ha chiesto la refusione delle spese.
4 Rileva il Collegio che , nella comparsa nel presente grado, ha Controparte_1
spiegato le proprie difese ed istanze nei confronti della società ritenuta Parte_2 evidentemente parte appellante. Si legge, infatti, alla pagina 3 della comparsa nel grado: “La società ha censurato la sentenza di I grado proponendo appello …”
Senonché, sebbene parti del giudizio di primo grado siano state inequivocabilmente
[...]
(quale ricorrente) e la (quale convenuta contumace), Controparte_1 Parte_2
l'appello in esame è stato proposto da non già nella qualità di amministratore in Parte_1 carica della bensì “nella qualità di amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante dal mese di settembre 2018 al mese di settembre 2021” (cfr. atto di gravame depositato in data 15.12.2022).
Conferma del fatto che non fosse più rappresentante della società al Parte_1 momento del deposito dell'impugnazione si rinviene alla pagina 3 dell'atto di appello, ove si legge:
“…la mancata costituzione in giudizio del trova la propria ragione nella Parte_2
particolarità del momento in cui è stato notificato il ricorso introduttivo del giudizio avente R.G.
1355/2020, che ha visto un avvicendamento dei soggetti alla guida della predetta società, avvicendamento conclusosi nel settembre 2021 - dopo un periodo di valutazioni e trattative - con la cessione delle quote societarie dai Signori e ai Signori Parte_1 Persona_1 Parte_3
e , con nuova nomina di quest'ultimo quale amministratore unico e
[...] Parte_4 legale rappresentante della società in luogo della Signora . Pt_1
Anche la procura ad litem è stata rilasciata da in proprio. Parte_1
Orbene, è noto che, la legittimazione ad appellare compete soltanto alle parti tra le quali risulti essere stata emessa la decisione oggetto di gravame e non può impugnare la sentenza nei confronti di una società il soggetto che, non essendone più amministratore. Costituisce, infatti, ius receptum che “la persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa” (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26209 del 28/09/2021). E ciò perché alla stregua dell'art. 81 cod. proc. civ.. «fuori di casi stabiliti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui»,
Nella specie, l'appello non è stato proposto dalla società (parte soccombente nel giudizio di primo grado) bensì da un soggetto che era privo di legittimazione e non aveva poteri rappresentativi della Parte_2
In definitiva, la società non è parte del grado e non può essere condannata alle spese di lite.
5 La circostanza che il difetto di legittimazione dell'appellante sia stato rilevato di ufficio dal
Collegio integra gravi ed eccezionali ragioni per compensare, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese del grado tra e la società. Parte_1
Sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_1
quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- compensa le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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