Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00112/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9734 del 2025, proposto da
MA EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex leg e in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la determinazione
ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. della somma spettante, a titolo risarcitorio, in corretta esecuzione della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024, confermata in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AT SE NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. MA EL ha partecipato alla procedura per l’assunzione di n. 45 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2017, concorrendo per la copertura dei due posti relativi alla specialità Rugby, ruolo trequarti centro.
2. Collocatosi al terzo posto della graduatoria relativa alla predetta specialità (subito dopo i vincitori VA e DI), il sig. EL ha impugnato gli atti della procedura con ricorso iscritto innanzi al Tar Lazio al r.g. n. 7870/2017.
3. Con sentenza Tar Lazio, I- quater , 22 giugno 2018, n. 7005 questo Tribunale ha respinto il ricorso del sig. EL.
4. Avverso tale decisione di primo grado il sig. EL ha quindi proposto appello iscritto al r.g. n. 852/2019.
5. Con sentenza Consiglio di Stato, IV, 5 maggio 2020, n. 2846 il giudice d’appello ha accolto le domande del sig. EL ritenendo fondate le censure con cui lo stesso aveva evidenziato che la Commissione aveva illegittimamente attribuito « al controinteressato VA di un punteggio superiore a quello spettante, tale da avergli consentito di essere collocato in posizione poziore ».
6. In esecuzione di tale ultima sentenza, il Ministero dell’Interno – dopo aver riconvocato la Commissione concorsuale – ha riconosciuto al sig. EL il posto di vincitore allo stesso spettante; lo ha avviato al corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, e – all’esito del corso – con successivo decreto datato 8 ottobre 2021 lo ha nominato Agente della Polizia di Stato con decorrenza giuridica dal 3 luglio 2018 e decorrenza economica dal 15 luglio 2020.
7. Con ricorso iscritto innanzi a questo Tribunale al r.g. n. 580/2022 il sig. EL ha impugnato innanzi a questo Tribunale il decreto 8 ottobre 2021 al fine di ottenere la retrodatazione della nomina anche a fini economici o, in subordine, il risarcimento del danno economico subito per il periodo 3 luglio 2017 (data di avvio del corso di formazione cui sono stati tempestivamente avviati coloro che sono stati dichiarati vincitori della procedura) al 15 luglio 2020 (data in cui l’amministrazione lo aveva effettivamente avviato al corso di formazione).
8. Con sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153 questo Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del sig. EL, accogliendo la domanda risarcitoria dallo stesso spiegata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e ha quindi ordinato alla p.a. di formulare al ricorrente una proposta risarcitoria entro 90 giorni, precisando che a tal fine l’amministrazione avrebbe dovuto: a) considerare « la retribuzione, comprensiva della quota di trattamento fine rapporto, che sarebbe maturata a favore dell'interessato se fosse stato regolarmente assunto, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che in relazione alla retribuzione l'amministrazione avrebbe dovuto versare, detratti i proventi da altre attività lavorative svolte nel periodo di riferimento [3 luglio 2017 – 15 luglio 2020] » ; b) operare « una detrazione in via equitativa nella misura del 50% [in ragione del fatto] che la parte ricorrente, nei periodi in cui non ha prestato le predette attività lavorative, ha impegnato le proprie energie non a favore dell'amministrazione », c) corrispondere sulle somme così individuate « gli interessi legali fino al soddisfo ».
9. Avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso in appello iscritto al r.g. n. 8654/2024, nell’ambito del quale il sig. EL ha proposto appello incidentale in relazione al capo di sentenza con cui questo Tribunale aveva definito i criteri per la liquidazione del danno ex art. 34, comma 4, c.p.a.
10. Con ordinanza Consiglio di Stato, VI, 11 dicembre 2024, n. 4722 il giudice d’appello ha respinto la domanda di sospensione della sentenza gravata articolata dal Ministero nell’atto di appello, condannandolo al pagamento delle spese della fase in favore del sig. EL.
11. Nelle more della definizione dell’appello, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente – con nota del 3 febbraio 2025 – la propria proposta risarcitoria, pari ad € 7.842,64 netti, oltre « accessori da calcolarsi alla scadenza di ogni singola mensilità e fino al soddisfo », precisando che a tale somma si sarebbero aggiunte le spese di lite liquidate con sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024 e con ordinanza Consiglio di Stato, VI, n. 4722/2024.
12. Con sentenza Consiglio di Stato, VI, 17 luglio 2025, n. 6314 il giudice d’appello ha respinto gli appelli proposti dal Ministero e dal sig. EL avverso la statuizione di questo Tar, confermando integralmente la decisione di primo grado e precisando – con riferimento alle contestazioni avanzate dal sig. EL in ordine alla “doppia decurtazione” del suo risarcimento – che « a prescindere dall’aliud perceptum, risulta corretto operare l’ulteriore decurtazione [del 50% disposta nella sentenza Tar Lazio, I-quater, n. 17153/2024]».
13. Con ricorso notificato il 28 agosto 2025 e depositato il 1° settembre 2025 il sig. EL ha quindi agito innanzi a questo Tribunale – ai sensi degli artt. 112 e 34, comma 4, c.p.a. – al fine di ottenere la corretta esecuzione da parte della p.a. della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024, notando che la proposta formulata dall’amministrazione non era rispettosa delle statuizioni di cui alla predetta sentenza e domandando a questo Tar di determinare la somma dovuta a parte ricorrente alla luce dei criteri indicati nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024 « da maggiorare al tasso legale di cui al primo comma dell’articolo 1284 cod. civ. dal a decorrere dal 3 luglio 2017, o quanto meno dal 15 luglio 2020, e fino alla data di proposizione del ricorso del 580/2022 definito dalla sentenza eseguenda; [e] al tasso legale di cui al quarto comma dello stesso articolo 1284 cod. civ. dalla data di proposizione del ricorso 580/2022 al soddisfo ».
14. In data 2 settembre 2025 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.
15. Con memoria depositata in data 29 ottobre 2025 il Ministero dell’Interno – dopo aver precisato di aver ritenuto medio tempore di procedere al pagamento delle somme indicate nella sua proposta risarcitoria – ha svolto le proprie difese e segnatamente:
- ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex artt. 112 c.p.a. in ragione della mancata specificazione nell’atto introduttivo del giudizio delle ragioni per cui la proposta di risarcimento formulata dall’amministrazione non sarebbe corretta;
- ha argomentato sulla coerenza della somma proposta e liquidata al ricorrente con i criteri indicati nella sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024.
16. Con memoria depositata in pari data il sig. EL ha insistito genericamente nelle sue domande.
17. Con memoria di replica del 7 novembre 2025 il sig. EL ha poi preso posizione sulle deduzioni difensive dell’amministrazione, evidenziando che dal tenore letterale del ricorso erano evidenti le doglianze avverso la proposta risarcitoria effettuata della p.a. e insistendo nel sottolineare:
- che nella somma lorda di partenza non erano state considerate «né le contribuzioni previdenziali obbligatorie che in relazione alla retribuzione l’amministrazione avrebbe dovuto versare, né la quota relativa al FR che sarebbe maturato nel periodo 3 luglio 2017-15 luglio 2020 se il ricorrente fosse stato assunto in servizio »;
- che l’amministrazione avrebbe dovuto detrarre l’ aliunde perceptum dalla somma così determinata e solo dopo, sull’importo risultante dalla predetta sottrazione, avrebbe dovuto applicare la riduzione del 50% (invece di procedere prima alla riduzione del 50% e poi alla sottrazione a valle dell’ aliunde perceptum );
- che l’amministrazione non avrebbe potuto procedere ad applicare alla predetta somma alcuna «ritenuta previdenziale o fiscale … perché la sentenza da eseguire ha condannato l’Amm.ne al risarcimento del danno e non alla corresponsione di somme dovute a titolo retributivo ».
18. Alla camera di consiglio svoltasi il 18 novembre 2025 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
19. Il ricorso deve essere accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
20. Va in primo luogo evidenziato che con il presente ricorso il sig. EL ha agito – ai sensi degli artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a. – al fine di contestare la proposta risarcitoria formulata nei suoi confronti dal Ministero resistente, in pretesa esatta esecuzione della sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153, con nota del 3 febbraio 2025, nonché al fine di ottenere l’esatta liquidazione della somma che l’amministrazione ha il dovere di corrispondergli in esecuzione della predetta sentenza.
21. Va altresì evidenziato che già dall’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha dato conto in maniera sufficientemente chiara delle ragioni per cui non ritiene corretta la proposta formulata dall’amministrazione, avendo illustrato nel ricorso quelle che avrebbero dovuto essere le corrette modalità di individuazione della somma da proporre, specificando che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, prima, «a computare tutti gli emolumenti, comprensivi anche della quota di trattamento fine rapporto, che sarebbe [ro] maturati a favore dell'interessato se fosse stato regolarmente assunto, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che in relazione alla retribuzione l'amministrazione avrebbe dovuto versare al ricorrente dal 3 luglio 2017, data di inizio del corso di formazione e di arruolamento dedicato agli iniziali vincitori del concorso in questione, fino al 15 luglio 2020, data in cui, in esecuzione della sentenza del Cons. di Stato, il ricorrente è stato ammesso al successivo Corso di formazione 210° e arruolamento »; poi a detrarre «i proventi da altre attività lavorative svolte nel periodo di riferimento, ovvero il cd. aliunde perceptum »; solo dopo a ridurre a metà «la somma risultante dalle addizioni e sottrazioni suindicate »; e infine ad addizionare «la somma risultante dovuta degli interessi legali da calcolare secundum legem al tasso legale di cui al primo comma dell’articolo 1284 cod. civ. dal a decorrere dal 3 luglio 2017 … fino alla data di proposizione del ricorso del 580/2022 definito dalla sentenza eseguenda [e] al tasso legale di cui al quarto comma dello stesso articolo 1284 cod. civ. dalla data di proposizione del ricorso 580/2022 al soddisfo » (cfr. ricorso , pag. 8).
Da tale argomentazione spiegata nel giudizio appare evidente che – così come poi più analiticamente dal sig. EL nei successivi atti di causa – le contestazioni mosse dal ricorrente alla proposta della p.a. riguardano:
- la quantificazione della base di partenza (da cui la p.a. ha ritenuto di sottrarre gli oneri previdenziali e il FR, versandoli all’INPS);
- la scelta dell’amministrazione di applicare a monte l’abbattimento forfettario del 50% disposto dal Tar e di sottrarre a valle l’ aliunde perceptum ;
- la scelta dell’amministrazione di applicare alla somma così ottenuta le ritenute fiscali IRPEF, corrispondendo al ricorrente la somma netta;
- la quantificazione degli interessi, con l’applicazione del tasso di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. dalla data di proposizione del ricorso 580/2022 al soddisfo.
22. Tanto chiarito, va innanzitutto rilevata la fondatezza della prima contestazione avanzata dal ricorrente, relativa alla sottrazione dalla base di calcolo di contributi e quote FR (con corrispondente destinazione delle relative somme all’INPS).
Va infatti evidenziato che la sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153 non ha disposto la ricostruzione a fini economici della carriera del ricorrente a far data dal 3 luglio 2017 (respingendo, anzi, l’espressa domanda formulata il tal senso da parte ricorrente) ma ha semplicemente accordato in suo favore un risarcimento per il danno subito a causa della ritardata costituzione del rapporto di lavoro.
Ciò implica che l’amministrazione non aveva e non ha l’onere di versare all’INPS somme a titolo di oneri previdenziali ed assistenziali per il periodo dal 3 luglio 2017 al 15 luglio 2020 « per la regolarizzazione della posizione assicurativa del ricorrente », né l’onere di versare all’ente previdenziale le quote di FR corrispondenti a tale periodo al fine di una loro inclusione nel FR da corrispondere a fine rapporto (come sostenuto nella nota del 2 marzo 2025).
Chiarito che le superiori somme non devono essere sottratte dalla base di calcolo del risarcimento e versate all’INPS (come riferito dall’amministrazione) è evidente che la “base di calcolo” del risarcimento deve essere pari « alla somma corrispondente alla retribuzione, comprensiva della quota di trattamento fine rapporto, che sarebbe maturata a favore dell'interessato se fosse stato regolarmente assunto, oltre al valore delle contribuzioni previdenziali obbligatorie che in relazione alla retribuzione l'amministrazione avrebbe dovuto versare » (ovverosia che, in altri termini, dalla base di calcolo non va detratta alcuna somma a titolo di contributi e quote FR da corrispondere all’INPS).
23. Parimenti fondate sono le contestazioni avanzate dal ricorrente circa l’impropria inversione effettuata dall’amministrazione tra la sottrazione dell’ aliunde perceptum e l’applicazione della ulteriore decurtazione disposta nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153.
23.1. A tal riguardo, deve notarsi che l’ordine che deve seguirsi per lo svolgimento delle suindicate operazioni emerge chiaramente già dal testo della sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024 che è chiara nell’indicare, prima, che dalla “base di calcolo” così come sopra individuata vanno « detratti i proventi da altre attività lavorative svolte nel periodo di riferimento, ovvero i proventi di carattere professionale, come eventualmente documentati in sede di dichiarazione dei redditi annuale (se ed in quanto redatta) », e poi, che sull’importo risultante dalla predetta sottrazione va operata « una detrazione in via equitativa nella misura del 50% ».
23.2. La necessità che l’applicazione della riduzione del 50% avvenga dopo la (e non prima della) sottrazione dell’ aliunde perceptum emerge anche dal tenore letterale della sentenza Consiglio di Stato, VI, n. 6314/2025 che nel sottolineare come « a prescindere dall’aliud perceptum, risulta corretto operate una ulteriore decurtazione » chiarisce la natura “successiva e ulteriore” della decurtazione equitativa.
23.3. A ciò è appena il caso di aggiungere che la necessità che le operazioni di calcolo avvengano secondo l’ordine che la ricorrente ha prospettato nel presente ricorso (determinazione della base di calcolo mediante la somma di retribuzione, contributi e quote FR, sottrazione dell’ aliunde perceptum , e successiva applicazione sull’importo così ottenuto dell’ulteriore riduzione del 50%) appare una conseguenza della finalità delle due detrazioni: la prima avente a oggetto « i proventi da altre attività lavorative svolte nel periodo di riferimento » volta a considerare le somme che il ricorrente ha potuto guadagnare da altri impieghi svolti durante il periodo in cui non era assunto presso la Polizia di Stato, la seconda – di carattere equitativo – che muove dalla condivisibile osservazione che in ogni caso per il tempo in cui il ricorrente non ha svolto altre attività lavorative (o si è impegnato in attività lavorative che comportavano un minor impegno di tempo e responsabilità) lo stesso ha potuto fare un « positivo utilizzo delle proprie energie per la cura dei propri interessi personali, che sarebbe stato, invece, limitato dall’impiego » nella Polizia.
24. In relazione alla questione relativa alla trattenuta IRPEF, al Collegio appare opportuno dare continuità all’orientamento di questo Tar secondo cui le somme a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione « all’atto dell’erogazione … non [possono] essere assimilate ad un corrispettivo per attività lavorativa, con la conseguenza che al Ministero obbligato non compete l’onere di operare la ritenuta alla fonte, dovendo al contrario versare all’avente diritto per intero l’importo spettante a titolo di risarcimento, tale qualificato dal giudice ordinario, salvo l’obbligo successivo del percettore di dichiarare al fisco tale introito e di vederselo eventualmente assoggettato ad imposta secondo legge, non essendo eludibile il principio per cui le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento costituiscono reddito imponibile nei limiti in cui siano destinate a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi, non essendo sufficiente allegare il carattere risarcitorio dell'erogazione e costituendo risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 » (così Tar Lazio, I- quater , 12 maggio 2021, n. 5614, e 23 luglio 2020, n. 8632).
25. Priva di fondamento è invece la contestazione di parte ricorrente relativa agli interessi, volta in sostanza ad ottenere il riconoscimento, per il periodo successivo alla data di proposizione del ricorso r.g. n. 580/2022, degli « interessi al tasso legale di cui al quarto comma dell’articolo 1284 cod. civ. ».
Al riguardo, deve osservarsi che la sentenza Tar Lazio, I- quater , n. 17153/2024 si limita ad affermare che sulle somme individuate secondo i criteri stabiliti nella stessa sentenza « dovranno essere, infine, corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo ».
Tanto chiarito, in mancanza di una specifica statuizione nella suindicata sentenza in ordine alla spettanza degli interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione del ricorso 580/2022 questo Collegio, chiamato a decidere sulla domanda di parte ricorrente in sede di ottemperanza ex artt. 34, comma 4, e 112 c.p.a., non può che fare applicazione del principio stabilito da Cassazione Civile, SS.UU., 7 maggio 2024, n. 12449 secondo cui « ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali » (principio richiamato anche da Consiglio di Stato, II, 19 giugno 2024, n. 5501).
D’altronde, è noto che una pronuncia ex art. 34, comma 4, c.p.a. è una sentenza « di condanna a tutti gli effetti, che non può più essere messa in discussione né dal giudice né dalle parti del giudizio, i quali devono solo attuarla nel rispetto dei criteri nella stessa individuati [ovverosia una] pronuncia che non è qualificabile in termini di condanna generica [attraverso la quale] il g.a. commisura il danno non definendone il suo esatto ammontare, ma sulla scorta di parametri vincolanti per le parti, che acquisiscono forza di giudicato non potendo essere rimessi in discussione neanche dallo stesso giudice dell’ottemperanza » (cfr. Tar Milano, IV, 5 dicembre 2024, n. 3481, nonché Consiglio di Stato, V, 17 gennaio 2014, n. 186).
Ne consegue che gli interessi dovuti dall’amministrazione sono solo quelli di cui all’art. 1284, comma 1, c.c.
26. Per tutte le ragioni sopra spiegate, le contestazioni formulate dal sig. EL nel presente ricorso ex artt. 34, comma 4 e 112 c.p.a. possono essere accolte nei termini e limiti sopra specificati e la sua domanda – stante la non agevole quantificabilità immediata e diretta delle somme dovute ad opera di questo giudice (riconosciuta dallo stesso ricorrente, che ha prospettato la possibilità di ricorrere a una verificazione), considerate le esigenze di concentrazione processuale e celerità ed effettività della tutela, e tenuto conto dei poteri riconosciuti dall’art. 114 c.p.a. al giudice di ottemperanza (cfr. Tar Lazio, I- bis, 22 ottobre 2021, n. 10869) – può essere accolta:
a) ordinando alla p.a. resistente di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute al sig. EL in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella motivazione della presente sentenza ai fini della loro corretta interpretazione e applicazione (somme da cui all’evidenza dovranno essere sottratte quelle versate medio tempore ai sensi della nota 3 febbraio 2025);
b) nominando sin da adesso un Commissario ad acta nella persona del Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ramo dell’amministrazione con idoneo profilo professionale, che – nel caso in cui il Ministero resistente non provveda tempestivamente alla suindicata liquidazione – si sostituisca allo stesso nel liquidare quanto dovuto al ricorrente in applicazione dei criteri appena sopra richiamati.
27. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, ivi compresa la sussistenza di profili di soccombenza reciproca – possono essere integralmente compensate tra le parti, ad eccezione dell’eventuale compenso da corrispondersi al Commissario ad acta nel caso in cui si rendesse necessario il suo insediamento (che non può che essere a carico dell’amministrazione a cui lo stesso Commissario sarà eventualmente chiamato a sostituirsi) e fermo il dovere della p.a. di rifondere al ricorrente quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini e limiti spiegati in motivazione, e conseguentemente ordina all’amministrazione di provvedere entro 30 giorni alla liquidazione delle somme dovute al sig. EL in applicazione dei criteri stabiliti nella sentenza Tar Lazio, I- quater , 3 ottobre 2024, n. 17153 e tenendo conto delle indicazioni contenute nella motivazione della presente sentenza ai fini della loro corretta interpretazione e applicazione.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina già da adesso il Commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, che si sostituirà al Ministero dell’Interno nel liquidare quanto dovuto al ricorrente in applicazione dei criteri di cui sopra.
Compensa le spese del giudizio, ad eccezione dell’eventuale compenso del Commissario ad acta che non potrà che essere sopportato dall’amministrazione e fermo il dovere del Ministero di farsi carico del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI LI, Presidente
AT SE NZ, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT SE NZ | ZI LI |
IL SEGRETARIO