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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 966/2023
T R A
nato il [...] in [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. De Filippo Lucia e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Striano (NA) alla via Caionche 39; Appellante
E
, con sede centrale in Controparte_1 Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Erminio Capasso, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.4.2023, l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 5037/2022 pubbl. il 9/11/2022 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la sua domanda di riconoscimento dal 1.4.2004, data di assunzione con contratto a tempo parziale verticale ciclico, dell'anzianità contributiva comprensiva anche dei mesi di mancata prestazione lavorativa per riduzione dell'orario di lavoro e l' era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1 in euro 1.600,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
L'appellante ha contestato unicamente la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dei minimi in relazione al valore indeterminabile della controversia, in assenza di alcuna motivazione;
ha eccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previste per le cause previdenziali ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per l'attività professionale espletata
1 nelle fasi del giudizio di primo grado (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) secondo i valori minimi previsti (euro 3.291,00). Vinte le spese del grado.
CP_ Si è costituito l' chiedendo la reiezione dell'appello. L ha sostenuto che la valutazione in CP_1 punto di quantificazione delle spese di lite era stata congrua, attesa la natura del contenzioso e l'attività processuale spesa.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Giova precisare che lo stesso ha invocato lo scaglione relativo alle controversie Parte_1 previdenziali di primo grado di valore indeterminabile cd. basso e senza istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Invero, la controversia instaurata contro l' aveva ad oggetto il riconoscimento di n. 52 settimane CP_1 di contributi annui in luogo del minore numero di settimane accreditate dall' , per l'intero arco CP_1 temporale del rapporto di lavoro, dal 1/04/2004 in poi, per un rapporto ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo (07/12/2020).
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con D.M. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – da euro 26.001,00 a 52.000,00– è quello corretto in relazione al valore indeterminabile della prestazione riconosciuta al ricorrente.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute.
Nell'atto si è fatta applicazione dei valori minimi per le cause di previdenza con riferimento al D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 3.291,00, per le fasi di giudizio svolte in primo grado (euro 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 1.838,00 per fase decisoria).
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi di un contenzioso di routine con l' , possono senz'altro applicarsi i parametri minimi. CP_1
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi euro 3.291,00 secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause di previdenza;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.691,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.691,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dallo stesso appellante.
2 Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 3.291,00;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 1.691,00 pari alla differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
3
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 10/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 966/2023
T R A
nato il [...] in [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. De Filippo Lucia e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in Striano (NA) alla via Caionche 39; Appellante
E
, con sede centrale in Controparte_1 Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore 28/a, presso l'avv. Silvano Imbriaci e l'avv. Erminio Capasso, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 28.4.2023, l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 5037/2022 pubbl. il 9/11/2022 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata accolta la sua domanda di riconoscimento dal 1.4.2004, data di assunzione con contratto a tempo parziale verticale ciclico, dell'anzianità contributiva comprensiva anche dei mesi di mancata prestazione lavorativa per riduzione dell'orario di lavoro e l' era stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1 in euro 1.600,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
L'appellante ha contestato unicamente la quantificazione delle spese legali, effettuata in difformità dei minimi in relazione al valore indeterminabile della controversia, in assenza di alcuna motivazione;
ha eccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, previste per le cause previdenziali ed ha chiesto la liquidazione del dovuto per l'attività professionale espletata
1 nelle fasi del giudizio di primo grado (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale) secondo i valori minimi previsti (euro 3.291,00). Vinte le spese del grado.
CP_ Si è costituito l' chiedendo la reiezione dell'appello. L ha sostenuto che la valutazione in CP_1 punto di quantificazione delle spese di lite era stata congrua, attesa la natura del contenzioso e l'attività processuale spesa.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è fondato.
Giova precisare che lo stesso ha invocato lo scaglione relativo alle controversie Parte_1 previdenziali di primo grado di valore indeterminabile cd. basso e senza istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, vigente all'epoca della decisione di primo grado.
Invero, la controversia instaurata contro l' aveva ad oggetto il riconoscimento di n. 52 settimane CP_1 di contributi annui in luogo del minore numero di settimane accreditate dall' , per l'intero arco CP_1 temporale del rapporto di lavoro, dal 1/04/2004 in poi, per un rapporto ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo (07/12/2020).
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con D.M. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame. Lo scaglione tariffario applicato – da euro 26.001,00 a 52.000,00– è quello corretto in relazione al valore indeterminabile della prestazione riconosciuta al ricorrente.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. risulta effettivamente violato dal Tribunale il parametro minimo, anche tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi spettanti per le attività compiute.
Nell'atto si è fatta applicazione dei valori minimi per le cause di previdenza con riferimento al D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, individuando il totale da liquidare nella misura di euro 3.291,00, per le fasi di giudizio svolte in primo grado (euro 851,00 per fase studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 1.838,00 per fase decisoria).
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, trattandosi di un contenzioso di routine con l' , possono senz'altro applicarsi i parametri minimi. CP_1
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi euro 3.291,00 secondo i parametri del D.M. 147/2022 per le cause di previdenza;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 1.691,00 pari alla differenza tra CP_1 l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 1.691,00 tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi, prodotte dallo stesso appellante.
2 Possono pertanto applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al D.M. 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 3.291,00;
-condanna l' al pagamento della somma di euro 1.691,00 pari alla differenza tra l'importo come CP_1 sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione.
Napoli, 10/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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