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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4578/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4578/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
5.1978, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno, alla via Luigi Guer dell'avv. Maria Maddalena Gaeta che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata presso la casella di pos :
degli avv.ti Silvia Fasano e Maria Stella Email_1
o in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 20.06.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in data 15 gennaio 2012 Controparte_1 nel Comune di Amalfi (SA) e che, dall ra nata una figlia, Per_1
(14.12.2015). In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 462/2024 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con l'obbligo a proprio carico di versare in favore dell'ex moglie la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , nonche l'attribuzione Per_1 alla medesima della propria quota dell'assegno unico Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto, riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 4 novembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato: A) Contributo al mantenimento della figlia minorenne: le Parti confermano, come da accordo di separazione omologato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 462/2024 RVG 1652/2024, un assegno mensile, a titolo di contribuzione indiretta per la figlia , a carico del padre sig. , pari ad euro 250,00 mensili Per_1 Parte_1
(euro duece nquanta) con decorre rizione del presente ricorso;
detta somma e mantenimento verrà pagata alla madre, collocataria della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestata alla stessa e/o in moneta contante e/o ricarica PostePay. L'assegno di mantenimento, così come concordato e commisurato, sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT senza alcuna richiesta specifica;
essa somma comprende le spese per il vitto, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali. L'assegno unico per la prole verrà ritenuto integralmente dalla sig.ra quale CP_1 collocataria della prole. Quanto alle spese straordinarie per la figlia , queste dovranno essere Per_1 debitamente documentate e saranno divise tra i tori nella misura del 50% ciascuno. In merito al criterio di ripartizione di dette spese, le Parti convengono quanto segue: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, master, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di formazione e avviamento alla professione, pre-scuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
-sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le Parti convengono con riguardo alle spese straordinarie da concordare e tenuto conto del preminente interesse della figlia , che il genitore, a fronte di una Per_1 richiesta scritta dell'altro (inoltrata via e- o tramite messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (nelle stesse forme) nell'immediatezza della richiesta e, comunque, entro massimo 7 gg;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Spese straordinarie 'obbligatorie' per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie secondo i surrichiamati criteri e previa intesa tra i genitori, ove necessario, si conviene tra le Parti che il rimborso della quota di propria spettanza dovrà avvenire in favore del genitore che ha sostenuto per intero la spesa straordinaria per la figlia minore entro e non Per_1 oltre 7 giorni dal ricevimento della ricevuta/scontrino/o alt uietanza di pagamento. B) Il regime di vista della figlia minore: Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su tutte le questioni relative alla figliola. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune. In ordine ai tempi di permanenza infrasettimanale della figlia minorenne, nel corso di ciascuna settimana, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi, concordati all'inizio di ogni anno scolastico, dall'uscita di scuola fino alla sera, a meno che il desiderio della figlia sia di trascorrere la notte nell'abitazione con il padre, avendo cura di assisterla per i compiti scolastici ed eventuali attività extrascolastiche ludiche e sportive, ivi compreso il corso di catechismo e la partecipazione alle celebrazioni/messa domenicale in chiesa propedeutiche alla prima comunione. La figlia trascorrerà i fine settimana in modo alternato con il padre e con la Per_1 madre, d erdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 con riaccompagno dopo cena. Le Parti concordano che, ove non fosse possibile trascorrere il fine settimana stabilito con la figlia minore per sopravvenuti impegni lavorativi, ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà recuperare il fine settimana entro la data che sarà convenuta di comune accordo. Per le festività natalizie– ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le Parti: la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre entro le ore 12:00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio entro le ore 18.00. Per le festività natalizia dell'anno in corso, si conviene che la figlia minore Per_1 trascorrerà il Natale 2025 con la madre (dal 24 al 30 dicembre 2025) e il Capod con il padre (dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), così alternandosi per gli anni successivi. Per le vacanze pasquali – ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le Parti: la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo di sospensione scolastica come da calendario scolastico, iniziando la Pasqua 2026 con la madre. I ponti scolastici saranno divisi tra i genitori ad anni alterni. Per il 2026 la figlia minore trascorrerà, secondo il calendario scolastico di chiusura della scuola, con il padre il ponte del 25 Aprile e con la madre il ponte del 1° maggio. Ciascun genitore - durante i periodi di rispettiva permanenza dei figli minori presso di sé - si obbliga a far svolgere ai bambini tutti i compiti scolastici eventualmente assegnati, salvo giustificazione sul diario del genitore medesimo. Indipendentemente dal periodo di competenza di ciascun genitore, la figlia minore trascorrerà, ogni anno, con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà. Quanto al compleanno della figlia minore, festeggerà il suo compleanno, ad Per_1 anni alterni, a pranzo con la mamma e con il papà e, viceversa, l'anno successivo a pranzo con il papà e a cena con la mamma – fatto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Le parti convengono che, se è desiderio della figlia festeggiare il compleanno Per_1 con amici, con entrambi i genitori e/o parenti, le sp ranno a carico dei genitori in misura del 50 % ciascuno. Durante le vacanze estive, nel periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo, come da calendario scolastico, la figlia minore trascorrerà un minimo di quindici giorni anche non consecutivi con il padre per le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, onde poter organizzare ciascuno le proprie attività lavorative. Per il restante periodo, i genitori si accorderanno in base alle esigenze lavorative di ognuno. Qualsiasi meta di vacanze estive della figlia minore deve essere comunicata all'altro genitore. C) Norme finali. I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione come da accordo di separazione omologato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 462/2024 RGVG 1652/2024 ogni altra questione anche di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 gennaio 2012 nel Comune di Amalfi (SA) tra Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2 istro Atti Matrimonio Comune di B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi (SA) (Anno 2012, Atto n. 2, Parte II, Serie A, Uff. 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4578/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
5.1978, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno, alla via Luigi Guer dell'avv. Maria Maddalena Gaeta che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata presso la casella di pos :
degli avv.ti Silvia Fasano e Maria Stella Email_1
o in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 20.06.2025, avanzava richiesta Parte_1 giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo di avere contratto matrimonio concordatario con , in data 15 gennaio 2012 Controparte_1 nel Comune di Amalfi (SA) e che, dall ra nata una figlia, Per_1
(14.12.2015). In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 462/2024 aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con l'obbligo a proprio carico di versare in favore dell'ex moglie la somma di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , nonche l'attribuzione Per_1 alla medesima della propria quota dell'assegno unico Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 domanda di divorzio e chiedeva la previsione ccessorie indicate nella memoria di costituzione. All'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto, riservava la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi Giudice delegato del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 4 novembre 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale e che, pertanto, possono essere ratificate;
in particolare, le parti hanno concordato: A) Contributo al mantenimento della figlia minorenne: le Parti confermano, come da accordo di separazione omologato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 462/2024 RVG 1652/2024, un assegno mensile, a titolo di contribuzione indiretta per la figlia , a carico del padre sig. , pari ad euro 250,00 mensili Per_1 Parte_1
(euro duece nquanta) con decorre rizione del presente ricorso;
detta somma e mantenimento verrà pagata alla madre, collocataria della prole, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestata alla stessa e/o in moneta contante e/o ricarica PostePay. L'assegno di mantenimento, così come concordato e commisurato, sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT senza alcuna richiesta specifica;
essa somma comprende le spese per il vitto, di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali. L'assegno unico per la prole verrà ritenuto integralmente dalla sig.ra quale CP_1 collocataria della prole. Quanto alle spese straordinarie per la figlia , queste dovranno essere Per_1 debitamente documentate e saranno divise tra i tori nella misura del 50% ciascuno. In merito al criterio di ripartizione di dette spese, le Parti convengono quanto segue: Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di uni università pubbliche e private, master, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di formazione e avviamento alla professione, pre-scuola, doposcuola e baby- sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
-sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Le Parti convengono con riguardo alle spese straordinarie da concordare e tenuto conto del preminente interesse della figlia , che il genitore, a fronte di una Per_1 richiesta scritta dell'altro (inoltrata via e- o tramite messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (nelle stesse forme) nell'immediatezza della richiesta e, comunque, entro massimo 7 gg;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Spese straordinarie 'obbligatorie' per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Fermo restando la ripartizione delle spese straordinarie secondo i surrichiamati criteri e previa intesa tra i genitori, ove necessario, si conviene tra le Parti che il rimborso della quota di propria spettanza dovrà avvenire in favore del genitore che ha sostenuto per intero la spesa straordinaria per la figlia minore entro e non Per_1 oltre 7 giorni dal ricevimento della ricevuta/scontrino/o alt uietanza di pagamento. B) Il regime di vista della figlia minore: Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati su tutte le questioni relative alla figliola. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia minore presso di loro, nel rispetto dell'indirizzo comune. In ordine ai tempi di permanenza infrasettimanale della figlia minorenne, nel corso di ciascuna settimana, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi, concordati all'inizio di ogni anno scolastico, dall'uscita di scuola fino alla sera, a meno che il desiderio della figlia sia di trascorrere la notte nell'abitazione con il padre, avendo cura di assisterla per i compiti scolastici ed eventuali attività extrascolastiche ludiche e sportive, ivi compreso il corso di catechismo e la partecipazione alle celebrazioni/messa domenicale in chiesa propedeutiche alla prima comunione. La figlia trascorrerà i fine settimana in modo alternato con il padre e con la Per_1 madre, d erdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20.30 con riaccompagno dopo cena. Le Parti concordano che, ove non fosse possibile trascorrere il fine settimana stabilito con la figlia minore per sopravvenuti impegni lavorativi, ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà recuperare il fine settimana entro la data che sarà convenuta di comune accordo. Per le festività natalizie– ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le Parti: la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 dicembre entro le ore 12:00 e dal 30 dicembre al 6 gennaio entro le ore 18.00. Per le festività natalizia dell'anno in corso, si conviene che la figlia minore Per_1 trascorrerà il Natale 2025 con la madre (dal 24 al 30 dicembre 2025) e il Capod con il padre (dal 30 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), così alternandosi per gli anni successivi. Per le vacanze pasquali – ad anni alterni e salvo diverso accordo tra le Parti: la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore il periodo di sospensione scolastica come da calendario scolastico, iniziando la Pasqua 2026 con la madre. I ponti scolastici saranno divisi tra i genitori ad anni alterni. Per il 2026 la figlia minore trascorrerà, secondo il calendario scolastico di chiusura della scuola, con il padre il ponte del 25 Aprile e con la madre il ponte del 1° maggio. Ciascun genitore - durante i periodi di rispettiva permanenza dei figli minori presso di sé - si obbliga a far svolgere ai bambini tutti i compiti scolastici eventualmente assegnati, salvo giustificazione sul diario del genitore medesimo. Indipendentemente dal periodo di competenza di ciascun genitore, la figlia minore trascorrerà, ogni anno, con la madre la Festa della Mamma e con il padre la Festa del Papà. Quanto al compleanno della figlia minore, festeggerà il suo compleanno, ad Per_1 anni alterni, a pranzo con la mamma e con il papà e, viceversa, l'anno successivo a pranzo con il papà e a cena con la mamma – fatto sempre salvo diverso accordo tra i genitori. Le parti convengono che, se è desiderio della figlia festeggiare il compleanno Per_1 con amici, con entrambi i genitori e/o parenti, le sp ranno a carico dei genitori in misura del 50 % ciascuno. Durante le vacanze estive, nel periodo dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del nuovo, come da calendario scolastico, la figlia minore trascorrerà un minimo di quindici giorni anche non consecutivi con il padre per le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, onde poter organizzare ciascuno le proprie attività lavorative. Per il restante periodo, i genitori si accorderanno in base alle esigenze lavorative di ognuno. Qualsiasi meta di vacanze estive della figlia minore deve essere comunicata all'altro genitore. C) Norme finali. I coniugi, infine, danno atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione come da accordo di separazione omologato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 462/2024 RGVG 1652/2024 ogni altra questione anche di carattere patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 gennaio 2012 nel Comune di Amalfi (SA) tra Pt_1
, nato a [...] il [...], C.F.:
[...] CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 CodiceFiscale_2 istro Atti Matrimonio Comune di B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamate in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi (SA) (Anno 2012, Atto n. 2, Parte II, Serie A, Uff. 1) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi