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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1629/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1629/2023 promossa da:
codice fiscale: , con l'avv. SCHUSTER Parte_1 C.F._1
ALEXANDER,
pag. 1 di 11 - parte attrice -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso non binario da parte di Parte_1
nato in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontenure di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1996, nel senso che riporti il sesso «altro» o
alternative ritenute idonee in luogo di «femminile» e quale prenome «DORIAN» in
luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Pt_1
In subordine:
pag. 2 di 11 C. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nato Parte_1
in Sanremo (IM) il 27 settembre 1996, di cittadinanza italiana;
D. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontenure di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1996, nel senso che riporti il sesso «maschile»
in luogo di «femminile» e quale prenome » in luogo di « », Per_1 Pt_1
provvedendo alle conferenti annotazioni;
In ogni caso in via principale:
E. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'attore a realizzare
tutti gli interventi medico-chirurgici, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà
necessari;
F. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Pontenure, Email_1
G. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003. Con ogni più ampia riserva”.
pag. 3 di 11 b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del
ricorso.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice educeva tra l'altro Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere biologicamente femminile;
- che si riconosce, da quando ha avuto modo di apprendere la propria condizione,
secondo un'identità di genere né maschile né femminile, quindi non binaria, con un'espressione di genere a prevalenza maschile;
- che con l'inizio della pubertà percepiva una crescente disarmonia fra come era percepito dal mondo esterno e come invece si sentiva;
i cambiamenti del corpo propri dell'adolescenza recavano una sofferenza sempre maggiore;
- che nel corso degli anni successivi riusciva a comprendere la propria natura non binaria e iniziava a parlare con gli amici di sé al maschile (più consono alla propria indole)
facendosi chiamare ”; Per_1
- che, purtroppo, si ritrovava a subire pesanti discriminazioni sul posto di lavoro per via del vestiario, giudicato non sufficientemente “femminile”, e venendo in un caso persino licenziato dopo aver fatto coming out come persona bisessuale;
pag. 4 di 11 - che si ritrovava, quindi, a vivere una doppia vita: per gli amici era “ ”, mentre Per_1
per la famiglia, a lavoro e nell'ambito sanitario, continuava ad essere “ ” e Pt_1
percepito al femminile;
- che dal 2018 iniziava una serie di sedute presso il C.I.D.I.GE.M. (Centro
Interdipartimentale Disturbi Disforia di Genere Molinette) di Torino, sottoponendosi a psicodiagnosi tramite colloqui psichiatrici/sessuologici e psicologici;
- che dopo il trasferimento a Bolzano nel novembre 2019 i trattamenti medici e psicologici sono continuati presso il Comprensorio sanitario di Bolzano.
2. Lo psicologo e sessuologo dott. conclude la sua relazione di data Persona_2
18/03/2022 che “dal punto di vista clinico, escluse situazioni di deficit intellettivo e di
franca patologia psichiatrica per tutti gli elementi raccolti nella presente relazione non
si ravvedono elementi contrari all'inizio di una modificazione dei connotati fenotipici
tramite trattamenti ormonali ed eventualmente chirurgici, così come appaiono
auspicabili cambiamenti anagrafici ai fini dei documenti” (doc. n. 3 di parte attrice).
3. Ne seguiva un trattamento mascolinizzante con testosterone (cfr. il piano terapeutico della dott.ssa doc. n. 4 di parte attrice) i cui esiti sono visibili nella Persona_3
rassegna fotografica allegata (doc. n. 5 di parte attrice).
pag. 5 di 11 4. Con ordinanza di data 29/01/2024 il collegio sospendeva il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità demandate alla stessa in una causa del tutto simile alla presente;
trattasi delle questioni di legittimità
costituzionale relative all'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 perché lo stesso non prevede il tertium genus del sesso non binario, e relative all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 perché prescrive l'autorizzazione dei trattamenti medico - chirurgici adeguatrici dei caratteri sessuali nonostante gli interventi fossero di indole terapeutica.
5. Con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14
aprile, n. 164, in quanto “l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile
avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di
sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati
con logica binaria”; ne segue che le richieste sub A e B delle conclusioni di parte attrice
(sopra riportate), dirette al mutamento del sesso giuridico da “femminile” in “altro” (o termine alternativo), non possono essere accolte, rimanendo accordabili le sole richieste subordinate sub C e D.
6. La stessa sentenza della Corte costituzione dichiarava, invece, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 …
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
pag. 6 di 11 ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso”; ne segue che con rifermento alla richiesta autorizzazione degli interventi medico - chirurgici (sub E delle conclusioni sopra riportate) non rimane che dichiarare di non doversi procedere.
7. Esauritasi l'incidente costituzionale la presente causa è stata riassunta con ricorso di data 29/10/2024 e può ora essere ora decisa dal Collegio in conformità alle norme vigenti in materia e ai sensi della sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta.
8. La rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso, richiesta in subordine, da femminile a maschile, e del nome da a , è fondata e, pertanto, deve Pt_1 Per_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
pag. 7 di 11 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
10. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e della documentazione medica prodotta, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte attrice;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della stessa è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
11. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della relazione psichiatrica (doc. n. 2 di parte attrice) e della relazione psicologica (doc. n. 3) risulta la sussistenza della disforia di genere;
nei documenti allegati, inoltre, si dà conto della terapia farmacologica - ormonale in essere,
diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente. Ne
segue doveroso l'accoglimento della richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso (da femminile a maschile) e del nome (da a Pt_1
pag. 8 di 11 ) ai sensi dell'interpretazione fornita dalla stessa Corte costituzionale n. 143 Per_1
del 23/07/2024.
12. Non può essere dato seguito, invece, alla richiesta autorizzazione degli interventi chirurgici. La Corte costituzionale ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno
psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento
chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
13. Nessuna autorizzazione, perciò, può esprimere il Giudice in subiecta materia
essendo venuto meno a causa della dichiarata incostituzionalità il relativo potere giudiziale.
14. All'accoglimento della domanda di parte attrice di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Pontenure (PC), dove la nascita è registrata sub atto n.
25, parte I, serie A, anno 1996 (cfr. doc. n. 1 della parte attrice).
15. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
pag. 9 di 11 16. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di “ ”; Per_1 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PONTENURE (PC) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) dichiara di non doversi provvedere in merito alla richiesta autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;
d) rigetta le richieste sub A) e B) delle conclusioni di parte attrice;
e) nulla sulle spese di lite;
pag. 10 di 11 f) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di o e riportati nel presente Pt_1 Parte_2
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di o . Pt_1 Parte_2
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), l'08/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1629/2023
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Günter Morandell - Giudice relatore
Morris Recla - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1629/2023 promossa da:
codice fiscale: , con l'avv. SCHUSTER Parte_1 C.F._1
ALEXANDER,
pag. 1 di 11 - parte attrice -;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta ex lege -;
in punto: autorizzazione alle rettificazioni anagrafiche ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo
01/09/2011, n. 150.
CONCLUSIONI:
a) parte attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso non binario da parte di Parte_1
nato in [...] il [...], di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontenure di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1996, nel senso che riporti il sesso «altro» o
alternative ritenute idonee in luogo di «femminile» e quale prenome «DORIAN» in
luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
Pt_1
In subordine:
pag. 2 di 11 C. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il
mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nato Parte_1
in Sanremo (IM) il 27 settembre 1996, di cittadinanza italiana;
D. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pontenure di rettificare l'atto di nascita
iscritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1996, nel senso che riporti il sesso «maschile»
in luogo di «femminile» e quale prenome » in luogo di « », Per_1 Pt_1
provvedendo alle conferenti annotazioni;
In ogni caso in via principale:
E. Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, l'attore a realizzare
tutti gli interventi medico-chirurgici, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà
necessari;
F. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale
dello stato civile del Comune di Pontenure, Email_1
G. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003. Con ogni più ampia riserva”.
pag. 3 di 11 b) Pubblico Ministero: “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del
ricorso.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso la parte attrice educeva tra l'altro Parte_1
- di essere nata a [...] in data [...] di genere biologicamente femminile;
- che si riconosce, da quando ha avuto modo di apprendere la propria condizione,
secondo un'identità di genere né maschile né femminile, quindi non binaria, con un'espressione di genere a prevalenza maschile;
- che con l'inizio della pubertà percepiva una crescente disarmonia fra come era percepito dal mondo esterno e come invece si sentiva;
i cambiamenti del corpo propri dell'adolescenza recavano una sofferenza sempre maggiore;
- che nel corso degli anni successivi riusciva a comprendere la propria natura non binaria e iniziava a parlare con gli amici di sé al maschile (più consono alla propria indole)
facendosi chiamare ”; Per_1
- che, purtroppo, si ritrovava a subire pesanti discriminazioni sul posto di lavoro per via del vestiario, giudicato non sufficientemente “femminile”, e venendo in un caso persino licenziato dopo aver fatto coming out come persona bisessuale;
pag. 4 di 11 - che si ritrovava, quindi, a vivere una doppia vita: per gli amici era “ ”, mentre Per_1
per la famiglia, a lavoro e nell'ambito sanitario, continuava ad essere “ ” e Pt_1
percepito al femminile;
- che dal 2018 iniziava una serie di sedute presso il C.I.D.I.GE.M. (Centro
Interdipartimentale Disturbi Disforia di Genere Molinette) di Torino, sottoponendosi a psicodiagnosi tramite colloqui psichiatrici/sessuologici e psicologici;
- che dopo il trasferimento a Bolzano nel novembre 2019 i trattamenti medici e psicologici sono continuati presso il Comprensorio sanitario di Bolzano.
2. Lo psicologo e sessuologo dott. conclude la sua relazione di data Persona_2
18/03/2022 che “dal punto di vista clinico, escluse situazioni di deficit intellettivo e di
franca patologia psichiatrica per tutti gli elementi raccolti nella presente relazione non
si ravvedono elementi contrari all'inizio di una modificazione dei connotati fenotipici
tramite trattamenti ormonali ed eventualmente chirurgici, così come appaiono
auspicabili cambiamenti anagrafici ai fini dei documenti” (doc. n. 3 di parte attrice).
3. Ne seguiva un trattamento mascolinizzante con testosterone (cfr. il piano terapeutico della dott.ssa doc. n. 4 di parte attrice) i cui esiti sono visibili nella Persona_3
rassegna fotografica allegata (doc. n. 5 di parte attrice).
pag. 5 di 11 4. Con ordinanza di data 29/01/2024 il collegio sospendeva il presente procedimento in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità demandate alla stessa in una causa del tutto simile alla presente;
trattasi delle questioni di legittimità
costituzionale relative all'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 perché lo stesso non prevede il tertium genus del sesso non binario, e relative all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 perché prescrive l'autorizzazione dei trattamenti medico - chirurgici adeguatrici dei caratteri sessuali nonostante gli interventi fossero di indole terapeutica.
5. Con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 la Corte costituzionale dichiarava l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14
aprile, n. 164, in quanto “l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile
avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di
sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati
con logica binaria”; ne segue che le richieste sub A e B delle conclusioni di parte attrice
(sopra riportate), dirette al mutamento del sesso giuridico da “femminile” in “altro” (o termine alternativo), non possono essere accolte, rimanendo accordabili le sole richieste subordinate sub C e D.
6. La stessa sentenza della Corte costituzione dichiarava, invece, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 …
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-
chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
pag. 6 di 11 ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di
rettificazione di attribuzione di sesso”; ne segue che con rifermento alla richiesta autorizzazione degli interventi medico - chirurgici (sub E delle conclusioni sopra riportate) non rimane che dichiarare di non doversi procedere.
7. Esauritasi l'incidente costituzionale la presente causa è stata riassunta con ricorso di data 29/10/2024 e può ora essere ora decisa dal Collegio in conformità alle norme vigenti in materia e ai sensi della sentenza della Corte costituzionale sopravvenuta.
8. La rettificazione dell'attribuzione anagrafica del sesso, richiesta in subordine, da femminile a maschile, e del nome da a , è fondata e, pertanto, deve Pt_1 Per_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
9. Va premesso che la fattispecie dedotta in giudizio è regolamentata dalla legge
14/04/1982 n. 164 e dal decreto legislativo 01/09/2011 n. 150. La Corte Costituzionale
con la sentenza n.221 del 05/11/2015 ha stabilito che “la legge n. 164 del 1982, in tema
di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata
nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non
costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un
possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale
al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”. Già prima, la Cassazione era arrivata alla stessa conclusione: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del
1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.
pag. 7 di 11 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei
registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico
demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero,
l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo
individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento
tecnico in sede giudiziale” (Cassazione, sezione 1, sentenza n. 15138 del 20/07/2015).
10. Non possono esserci dubbi, alla luce delle circostanze fattuali esposte e della documentazione medica prodotta, della “serietà ed univocità” del percorso intrapreso dalla parte attrice;
appare, inoltre, evidente che il benessere psicofisico della stessa è in linea con le richieste avanzate nel ricorso.
11. Alla luce della documentazione in atti il Collegio non ritiene necessario espletare un'apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di meglio vagliare la condizione medico-
psicologica della parte attrice, ritenendosi sufficienti le prove precostituite in atti. In
particolare, dall'esame della relazione psichiatrica (doc. n. 2 di parte attrice) e della relazione psicologica (doc. n. 3) risulta la sussistenza della disforia di genere;
nei documenti allegati, inoltre, si dà conto della terapia farmacologica - ormonale in essere,
diretta al consolidamento degli aspetti maschili - corporei della parte ricorrente. Ne
segue doveroso l'accoglimento della richiesta in ordine alla rettificazione dell'attribuzione del sesso (da femminile a maschile) e del nome (da a Pt_1
pag. 8 di 11 ) ai sensi dell'interpretazione fornita dalla stessa Corte costituzionale n. 143 Per_1
del 23/07/2024.
12. Non può essere dato seguito, invece, alla richiesta autorizzazione degli interventi chirurgici. La Corte costituzionale ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno
psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento
chirurgico”, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che “avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
13. Nessuna autorizzazione, perciò, può esprimere il Giudice in subiecta materia
essendo venuto meno a causa della dichiarata incostituzionalità il relativo potere giudiziale.
14. All'accoglimento della domanda di parte attrice di rettificazione di attribuzione di sesso segue, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150/2011, il rispettivo ordine all'Ufficiale dello stato civile di Pontenure (PC), dove la nascita è registrata sub atto n.
25, parte I, serie A, anno 1996 (cfr. doc. n. 1 della parte attrice).
15. Nulla sulle spese di lite in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero e in considerazione del carattere necessario della giurisdizione nella materia de qua.
pag. 9 di 11 16. Il Collegio ritiene sussistere i presupposti per disporre la richiesta annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del D. L.vo. n. 196/2003 nei termini come da dispositivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano,
definitivamente pronunciando, ritenuta la propria competenza,
visti gli artt. 1 legge n. 164/1982 e 31 D.L.vo n. 150/2011,
così provvede:
a) dispone la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei confronti di nata a [...] il [...], che Parte_1
assumerà il nome “ ” in sostituzione di quello di “ ”; Per_1 Pt_1
b) dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di PONTENURE (PC) e ordina all'anzidetto Ufficiale di effettuare – ad avvenuto passaggio in giudicato della presente sentenza – la rettificazione nel relativo registro con tutti gli adempimenti susseguenti e consequenziali;
c) dichiara di non doversi provvedere in merito alla richiesta autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali;
d) rigetta le richieste sub A) e B) delle conclusioni di parte attrice;
e) nulla sulle spese di lite;
pag. 10 di 11 f) dispone, ai sensi dell'art. 52 D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della presente sentenza, la seguente annotazione,
recante l'indicazione degli estremi dell'articolo citato, volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di o e riportati nel presente Pt_1 Parte_2
provvedimento: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di o . Pt_1 Parte_2
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano (BZ), l'08/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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