Sentenza 30 gennaio 2019
Massime • 1
Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2019, n. 4724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4724 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2019 |
Testo completo
04724-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Udienza in camera di consiglio 16/01/2019 Sentenza n. Reg. gen. n.45583/2018 Composta da: GIOVANNI DIOTALLEVI-Presidente GIOVANNA VERGA MARIA DANIELA BORSELLINO IGNAZIO PARDO- Rel. Consigliere - GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: IB ZI nato a [...]( UNGHERIA) il 17/12/1968 avverso l'ordinanza del 21/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv.to Bruno Poggio in sostituzione dell'avv.to Luca Cianferoni che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 21 settembre 2018 il tribunale della libertà di Cagliari rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza della corte di appello di Cagliari del 3 agosto 2018 che aveva disposto il sequestro conservativo su beni alla stessa fittiziamente intestati, ma ritenuti di pertinenza del compagno AL AD, soggetto condannato anche in sede di appello alla 1 pena di anni 16 di reclusione in quanto ritenuto responsabile di condotte di traffico di stupefacenti e riciclaggio.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la ZI, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Luca Cianferoni, il quale deduceva: violazione di legge sui presupposti del sequestro conservativo quanto all'abitazione di proprietà della ZI, terza interessata, che doveva ritenersi soggetto in buona fede mentre l'AL non poteva ritenersi avere agito con intento simulatorio al momento dell'intestazione del bene a terzi;
violazione di legge processale nella parte in cui l'ordinanza non aveva risposto alle doglianze proposte ed alla ricostruzione documentale degli acquisti;
CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. Quanto al primo motivo, se è pacifico che il sequestro conservativo non può avere per oggetto che i beni dell'imputato o del responsabile civile (art. 316 cod. proc.pen.) è stato però ripetutamente affermato il principio, che in tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell'imputato contenuto nell'art. 316 non rileva la loro formale intestazione, ma che l'imputato ne abbia la disponibilità "uti dominus", indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, n. 21940 del 02/04/2003, Rv. 226043; Sez. 5, n. 40286 del 27/06/2014, Rv. 260305). Tale condivisibile orientamento poggia sul dettato dell'art. 192 cod.pen., secondo cui gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno effetto rispetto ai crediti indicati dall'abrogato art. 189 cod.pen., tra cui i crediti dei terzi danneggiati dal reato e in forza della presunzione di frode di cui all'art. 193 c.p. (che prevede una ulteriore forma di revocatoria penale), in caso di alienazione a titolo oneroso. Soluzione, questa, che consente di individuare la finalità dell'art. 316 cod.proc.pen., nell'immobilizzazione del patrimonio dell'imputato (o del responsabile civile) in attesa dell'esito dell'azione revocatoria e tutelare efficacemente la posizione creditoria del terzo danneggiato o dello Stato per le spese di giustizia derivanti dalla condanna. Ne deriva, pertanto, che tutti gli atti compiuti dall'imputato sia a titolo oneroso che gratuito e con i quali si mira ad occultare il patrimonio tramite l'intestazione a terzi, indipendentemente dall'investimento del profitto del reato, al fine di evitare future azioni risarcitorie dello stato o di altri creditori, in quanto abbiano ad oggetto beni mobili od immobili, essendo revocabili non escludono l'assoggettabilità del bene a sequestro conservativo. E però, è bene precisare al proposito che, nello stabilire la possibilità di aggressione dei beni intestati a terzi, entrambe le disposizioni normative di cui agli artt. 192 e 193 cod.pen. subordinano la possibilità di applicare il sequestro conservativo esclusivamente a quei beni 2 trasferiti a terzi dopo la commissione del reato;
pertanto, l'interpretazione giurisprudenziale può sopra citata, cui pure si ritiene di aderire e secondo la quale il sequestro conservativo colpire anche i beni intestati a terzi purchè l'imputato ne abbia la disponibilità, va precisata nel senso che gli atti di trasferimento devono comunque essere stati compiuti dopo la consumazione del delitto per cui si procede. Principio questo anche recentemente ribadito da questa corte in quella pronuncia secondo cui in tema di sequestro conservativo, non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato, ai sensi dell'art. 192 cod. pen., gli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato successivamente alla commissione del reato (Sez. 5, n. 1935 del 18/10/2017, Rv. 271998). Altrimenti si finirebbe per confondere istituti di carattere diverso poiché il sequestro conservativo non riguarda beni connessi alla consumazione del reato ovvero arricchimenti ingiustificati (aggredibili attraverso l'ordinario ricorso alla disciplina di cui all'art. 240 bis cod.pen.), ma aggredisce il patrimonio dell'imputato ad iniziativa del P.M. e della parte civile quando vi sia fondata ragione di ritenere che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e/o delle spese del procedimento ovvero delle obbligazioni civili nascenti da reato. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta la declaratoria di infondatezza del ricorso poiché dalla stessa ricostruzione dei fatti in esso compiuta risulta che a fronte di una acquisizione patrimoniale del bene sottoposto a vincolo conservativo avvenuto nel maggio del 2010, l'AL risulta già condannato per fatti commessi a partire dal precedente 2008 sicchè è fondato ritenere che al momento dell'acquisto dell'abitazione con intestazione alla ZI avesse perseguito lo scopo di sottrarre la garanzia patrimoniale derivante da reato. Né rileva che la provvista per l'acquisto operato nel corso dell'anno 2010 sia in parte proveniente dalla vendita di altro immobile, assumendo carattere decisivo, nel caso in esame, non l'origine lecita o meno del denaro, quanto lo scopo perseguito attraverso l'intestazione a terzi e costituito dalla sottrazione della garanzia patrimoniale per i debiti derivanti dalla consumazione di gravi delitti in tema di stupefacenti e riciclaggio. Come infatti in precedenza esposto, le circostanze relative alla origine del denaro con il quale risulta effettuato l'acquisto, non rilevano ai fini del sequestro conservativo che aggredisce soltanto la garanzia patrimoniale sicchè è al momento dell'ultimo atto di intestazione a terzi che bisogna avere mira al fine di individuare la finalità perseguita. E poiché, come detto, al momento della intestazione alla ZI l'attività delittuosa era già iniziata, correttamente può ritenersi sussistere il presupposto della misura ablatoria.
2.2 In relazione al secondo motivo, deve essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 3 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Ed a fronte delle considerazioni svolte nell'impugnato provvedimento si deducono aspetti relativi alla buona fede della ZI ed alla assenza di volontà simulatoria tutti basati su una diversa lettura di circostanze di fatto comunque esaminate dal tribunale della libertà che ha motivato ampiamente circa la ritenuta fittizia intestazione ed in relazione alla mancata dimostrazione di redditi propri sufficienti in capo alla donna. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 16 gennaio 2019 IL CONSIGLIERE EST Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Giovanni Diotallevi DEVOTI O IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 3 0 GEN. 2019 CANCELLIERECancelliere Claudia Pianelli T R O E N O C 4