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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6334 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pt_1
Alessandria n. 128, presso lo studio dell'Avv. Antonino Piro dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ONroparte_1 domiciliata in Roma, in Via Monte Santo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Marzia ONucci dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 19 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte nelle quali si riportavano alle conclusioni già formulate nei propri atti introduttivi;
parte opposta insisteva, altresì, nell'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente formulati e non accolti, mentre parte opponente, in via subordinata, nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, chiedeva ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria 183, 6° comma n. 2 cpc, nonché la prova contraria articolata nella memoria 183, 6° comma n. 3 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.10.2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n.16320/2022, notificato il 19.9.2022, emesso in favore di per € 183.235,46 oltre ONroparte_1
interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione a dedotto tra l'altro: che i rapporti con la sono iniziati nel Pt_1 CP_1
2017 e non sono stati regolati da un contratto scritto;
che gli stessi sono nati per far fronte dell'esigenza della i ampliare i servizi commerciali nel settore informatico avvalendosi della collaborazione di un esperto Pt_1
che svolgesse l'attività di consulenza ed assistenza nella progettazione ed installazione di hardware e software per la propria clientela;
che l'incarico era di fatto espletato dal sig. socio ed amministratore ONroparte_2 unico della che i compensi variavano in base al lavoro effettivamente svolto e venivano ONroparte_1
corrisposti a seguito delle verifiche operate dalla ulla effettiva attività fornita;
che nel corso dell'anno Pt_1
2021 il ha iniziato a non rispettare più gli appuntamenti con la clientela e che dal mese di agosto CP_2
2021 i rapporti tecnici di servizio non sono più pervenuti ed il non si è presentato più in azienda, di CP_2
fatto interrompendo ogni prestazione;
che alla data della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo le fatture nn 20/20 del 01.12.2020; 23/20 del 29.12.2020 e 9/21 del 02.07.2021, per un ammontare complessivo di €
87.840,00 risultavano già pagate a mezzo di svariati bonifici bancari per un importo totale di € 86.800,00, con una residua differenza di € 1.040,00 che la società opponente offriva in pagamento;
che “le asserite prestazioni di “assistenza sistemica” esposte nella fattura 4/22 non sono state in alcun modo espletate”.
L'opponente ha chiesto: “1) nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui al corpo del
presente atto, e per l'effetto revocare e\o dichiarare nullo e\o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via
subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un credito in favore della accettare ONroparte_1
l'intervenuto pagamento anche parziale dei crediti eventualmente vantati dalla stessa;
3) in ogni caso, con
condanna della parte opposta alla refusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi di spese generali,
iva e cpa come per legge, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c” (con riserva di separata azione per danni).
Si è costituita la deducendo tra l'altro: che a partire dall'anno 2017 la ecideva ONroparte_1 Pt_1
di creare ex novo e successivamente sviluppare ed implementare in modo continuativo il proprio settore informatico da proporre anche ad aziende terze, proprie clienti e si rivolgeva al sig. quale ONroparte_2
titolare della che il compenso per l'attività iniziale dell'anno 2017 e 2018 (attività di impianto ONroparte_1
del progetto) veniva calcolato in base alle prestazioni svolte, ma dall'ultimo trimestre del 2018 si passava al compenso a canone mensile;
che oltre al lavoro di sviluppo del settore commerciale il continuava a CP_2
Part gestire l'IT interno, come avveniva dal 2017, e poi dalla metà del 2019, dopo l'acquisto da parte di del software Extra ERP di Albalog, si occupava della migrazione dei dati dal software DYLOG;
che il lavoro veniva svolto in una postazione riservatale dalla committente all'interno dei suoi uffici siti in Roma, Via Parte_1
Celio Caldo n. 90, in condivisione con il Sig. socio della e poi, durante il lockdown, Persona_1 Parte_1
dal proprio domicilio;
che le attività commerciali, di assistenza, di consulenza e di addestramento erano erogate sia di persona, sia tramite strumenti di teleassistenza e/o di web conference;
che il compenso mensile pattuito tra le parti ammontava – di base - ad € 8.000,00 oltre IVA;
che dall'inizio della collaborazione (fine
2018) e fino a tutto il 2019 la committente pagava regolarmente la che emetteva Parte_1 ONroparte_1
le fatture trimestralmente;
che dall'anno 2020 la iniziava a ritardare nei pagamenti e non provvedeva Parte_1 al pagamento delle fatture nn 20/20, 23/20 e 9/21; che la continuava a fornire la propria CP_1
prestazione in favore della per tutto il 2021; che il 25 gennaio 2022 l'opposta decideva di Parte_1
interrompere il rapporto ed emetteva la fattura a saldo n. 4/2022 di € 95.395,46 per gli ulteriori crediti maturati
Part e non pagati;
che solo opponendosi al decreto Ingiuntivo la ha depositato la copia di alcuni bonifici, che non sono stati effettuati sul conto corrente indicato nelle fatture per cui è causa, ma su un conto estero aperto da mai utilizzato il cui iban non era mai stato comunicato alla società debitrice;
che sul conto ONroparte_1
Part in questione si rinvengono quali uniche movimentazioni gli accrediti da parte di e gli immediati prelievi bancomat da parte di sconosciuti;
che i pagamenti non sono pervenuti nel patrimonio della creditrice a causa dell'inottemperanza del debitore alle modalità ed al luogo di pagamento pattuiti;
che solo alcuni isolati pagamenti sono stati effettuati sull'Iban corretto e sono riferiti alle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
che parte dei bonifici con causale “acconto” erano riferiti e sono stati imputati a fatture precedenti;
che dall'importo originariamente richiesto possono essere portate in detrazione € 6.000,00 sulla fattura
23/2020, € 2.800,00 e € 3.000,00 sulla fattura 9/2021 ed € 7.737,70, pari al residuo importo del conto MYPOS
ON del quale è entrata effettivamente in possesso, da portare in detrazione della fattura più antica;
che il credito della può essere quindi ridotto ad € 163.697,76. CP_1
L'opposta ha chiesto: “rigettata l'opposizione e previa concessione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo emesso, confermare il decreto ingiuntivo n.16320/2022 (RG n. 52220/2022), emesso il 19/09/2022
In subordine, rideterminare il credito della nella minor somma di € ONroparte_4
163.697,76 (centosessantatremilaseicentonovantasette/76), ovvero nella diversa somma che risulterà di
giustizia all'esito dell'istruttoria”, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 12.06.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; successivamente con ordinanza del 11.12.2023, disattese le istanze istruttorie,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 19.12.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione delle prove avanzata da parte opposta nelle note di trattazione scritta del 16.12.2024 - va confermata l'ordinanza del 11.12.2023 in quanto le prove orali articolate nella memoria ex 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere. E' poi inammissibile la richiesta dell'opposta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto avente contenuto generico ed esplorativo (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 26943/2007; Cass.
27412/21; 17602/2011; 5908/04; 9514/1999…).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio
2019, n. 13240).
Va inoltre rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide e si richiama “In
tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione)” (cfr.
ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373 e Cass. Civ. n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con CP_1
(sia pure senza pattuizione scritta) quanto piuttosto il diritto di quest'ultima al pagamento delle somme
[...]
richieste con il ricorso monitorio, assumendo l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifici bancari, delle fatture nn.
20/20 del 01.12.2020; 23/20 del 29.12.2020 e 9/21 del 02.07.2021 per complessivi € 86.800,00, con un debito residuo di € 1.040,00 offerto in pagamento;
nonché il mancato espletamento, da parte dell'opposta, delle prestazioni di “assistenza sistemica” esposte nella fattura 4/22.
Per quanto riguarda l'avvenuto pagamento delle fatture 20/20, 23/20 e 9/21, l'assunto dell'opposta, secondo
Part cui i pagamenti eseguiti da a mezzo bonifico bancario configurano inesatto adempimento della prestazione in quanto effettuati su un conto corrente estero diverso da quello indicato in fattura e di cui la società non aveva la materiale disponibilità, è privo di rilievo giuridico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide e si richiama: “Il
pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in
banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto
(Cassazione civile sez. II, 21/03/2023 n.8046).
Va rilevato che parte opposta costituendosi in giudizio non ha negato la titolarità del conto corrente bancario
Part su cui sono stati effettuati bonifici da parte di - anzi ha espressamente riconosciuto che “il conto estero
in questione era stato aperto ma non era stato mai movimentato in alcun modo” (pag. 6 comparsa) - e non ha contestato neanche l'accredito effettivo delle somme sul conto corrente in questione, limitandosi ad affermare che “ad ogni versamento in acconto è poi corrisposto, il giorno stesso o quello seguente, un prelievo bancomat
di pari importo” (v. comparsa pag. 6 penultimo capoverso) e che “sull'identità del soggetto che ha utilizzato i
successivi prelievi in uscita sono in corso indagini da parte della Magistratura” (v. comparsa pag. 11).
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che i bonifici siano stati effettuati su un conto corrente diverso da
ON quello indicato da nelle proprie fatture non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento in quanto le somme – come comprovato peraltro dalle distinte di bonifico prodotte dall'opponente (all. 10 atto di citazione) e dagli estratti conto prodotti dalla stessa parte opposta (all.
EC2020 7 zip e EC2021 8 zip comparsa di costituzione) – sono entrate nella disponibilità giuridica e materiale del creditore con conseguente liberazione della società Parte_1
D'altra parte, l'omessa custodia della carta bancomat e delle relative credenziali per l'esecuzione delle
ON operazioni di prelievo è imputabile esclusivamente a negligenza della società la quale ha espressamente dichiarato che “non ha avuto, per oltre un anno, consapevolezza degli avvenuti versamenti” effettuati sul conto in questione (v. comparsa pag. 6 secondo cpv), con ciò riconoscendo di non aver vigilato per analogo periodo.
Né possono trarsi conclusioni diverse dalla querela contro il Sig. socio della allegata Persona_1 Parte_1
da parte opposta alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. - peraltro priva di sottoscrizione e di data certa – non essendo stata fornita alcuna prova in merito all'esito dell'eventuale procedimento penale avviato a seguito della stessa.
Part Giova rilevare, inoltre, che nel periodo compreso tra dicembre 2020 e dicembre 2021 ha effettuato, in
ON favore , anche alcuni bonifici sull'IBAN riportato nelle fatture (v. all.10 citazione pag. 23, 24, 33, 38,
41,43,47, 51-54) e rispetto a tali pagamenti l'opposta si è limitata ad un generico disconoscimento affermando che “parte dei bonifici con causale acconto erano riferiti e sono stati imputati a fatture precedenti” (v. comparsa pag. 11 ultimo capoverso e pag. 12) senza allegare e depositare alcunché in ordine all'esistenza del credito pregresso e ai criteri utilizzati per l'imputabilità di tali pagamenti (es. numero fattura – scadenza – importo –
estratto autentico dei libri contabili, ecc…).
Si richiama, a tal riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una
somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad
un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché
la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione” (ex plurimis Cass. n. 17102/2006
e Cass. n. 450/2020 in tal senso anche Corte appello Napoli sez. III, 22/01/2025 n.272).
Ne consegue che, nel caso di specie, oltre ai tre bonifici con specifica imputazione dei pagamenti (v. all. 10
citazione, pag. 23, 41,43) – peraltro espressamente riconosciuti dalla società opposta (v. comparsa di
ON costituzione, pag. 12) - anche gli altri pagamenti effettuati da n favore di andranno imputati alle Pt_1
fatture nn. 20/20, 23/20 e 9/21, risultando le uniche fatture già scadute e non contestate.
Part Pertanto, tenuto conto di tutti pagamenti in acconto effettuati da , il credito residuo di ONroparte_5
rispetto alle superiori fatture è pari ad € 1.040,00; somma questa che l'opponente, nell'atto introduttivo, si è
soltanto dichiarata disponibile a offrire, senza tuttavia farne offerta formale e limitandosi alla sola sorte.
Per quanto riguarda invece la fattura n. 4/22, considerato che ha eccepito la mancata esecuzione Pt_1
delle prestazioni ivi dedotte (v. citazione, pag. 5) incombeva sulla l'onere della prova in ordine ONroparte_1
allo svolgimento dell'attività.
Ritiene il Giudice che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Part ON Giova rilevare che l'esistenza di un rapporto professionale tra la società e fin dall'anno 2017 è
circostanza pacifica tra le parti, diversamente costituisce oggetto di contestazione l'esecuzione della prestazione con riferimento al II III e IV trimestre 2021.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, che nell'anno 2021 il ha iniziato a non rispettare gli CP_2
appuntamenti con la clientela e che “le continue indisponibilità per ragioni personali [sono] culminate nel mese
di agosto 2021 quando trasferendosi a Ferentillo per problemi giudiziari ha cessato qualsiasi attività con la
R.C.O.”. (v. citazione pag. 4) precisando, ulteriormente, che già “dal mese di aprile 2021...ha iniziato a ridurre
l'attività per poi cessarla del tutto dal mese di agosto 2021” (v. memoria 183 n. 1 c.p.c. opponente).
A fronte della specifica eccezione di inadempimento la società convenuta ha dedotto che l'incarico affidato non richiedeva necessariamente la presenza fisica in azienda del Sig. e che i relativi ONroparte_2
problemi personali “non avevano minimamente inficiato lo svolgimento della propria attività”; che per quanto concerne i cd. “rapporti di intervento” con l'introduzione del nuovo software gestionale Extra ERP, la RCO decise di far gestire i “rapportini” direttamente dal tecnico, delegando la sig.ra all'apertura Parte_2
delle richieste di intervento, alla loro compilazione ed alla loro chiusura, pertanto le comunicazioni in merito agli interventi stessi sono avvenute per le vie brevi, tramite telefono o e-mail (v. comparsa pag. 5 e 10).
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio.
ON In particolare, se da un lato l'opponente ha dedotto che “l'incarico affidato alla si esplicava in una attività
prevalentemente esterna di contatto con i clienti e di predisposizione dei relativi preventivi…e in via meramente
Part residuale presso la sede della ”, pur tuttavia escludendo che l'attività affidata consentisse “lo svolgimento
ON da remoto” (v. citazione pag. 3), dall'altro, deve rilevarsi che la documentazione prodotta dalla società -
Part consistente in mere bozze di contratti o offerte commerciali redatte su carta intestata di e in alcune
“dispense corso privacy…” - non è idonea a provare l'attività svolta, non essendo in alcun modo riconducibile alla società opposta e neppure al periodo oggetto di contestazione. Ciò vale sia per i messaggi Whatsapp - in quanto relativi ad un periodo non contestato ovvero privi di specifiche indicazioni riguardo la prestazione
ON eseguita da - che per i documenti denominati “Migrazione dati” (v. allegati comparsa di risposta e memoria 183 n. 2 c.p.c. opposta) i quali, a prescindere da ogni valutazione di merito, riguardano un arco temporale (agosto 2018 - dicembre 2020) diverso da quello di cui alla fattura 4/22.
Infine, nessun valore probatorio può attribuirsi al “prospetto contratti” (all. 06 comparsa di costituzione)
essendo un documento autoprodotto dall'opposta.
Sotto altro profilo occorre sottolineare che parte opposta non ha provato, né chiesto di provare, l'attività di rendicontazione asseritamente svolta, non essendo idonei a tal fine i documenti denominati “Rapporti a RCO”
(all. da 05_01 a 05_11 memoria 183 n.2 c.p.c -opponente) trattandosi di meri elenchi di e-mails dai quali non
è possibile trarre alcuna informazione certa in ordine al mittente, al destinatario e al relativo contenuto.
Peraltro, contrariamente a quanto asserito da parte opposta, anche i documenti prodotti dall'opponente (all. 7
e 8 citazione), concernenti richieste di interventi urgenti e successive sollecitazioni rivolte al nulla CP_2
provano rispetto all'effettiva esecuzione dell'attività di assistenza da parte della società opposta.
Ne consegue che la domanda di pagamento somme avanzata con la fattura n. 4 del 25.01.2022 non potrà
trovare accoglimento.
Sulla base di tali elementi si deve pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio, la a condannata al pagamento in Pt_1
favore di della somma complessiva di € 1.040,00 oltre interessi come riconosciuti ONroparte_1
nell'ingiunzione (e non oggetto di specifica contestazione). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della considerevole riduzione della somma richiesta da si ravvisano giustificati motivi per compensare per due terzi tra le parti le spese processuali ONroparte_1
dovendo gravare per la soccombenza sull'opponente il pagamento del restante un terzo liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) sulla base del decisum e applicati i parametri prossimi ai valori medi.
Resta assorbita e non può essere accolta la domanda della parte opponente di condanna della CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante comunque il parziale accoglimento della pretesa di pagamento dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 16320/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in favore di ONroparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, condanna al pagamento, in favore di della somma di € 1.040,00 oltre interessi Pt_1 ONroparte_1
come richiesti nel ricorso monitorio;
3) respinge la maggior pretesa di pagamento dell'opposta;
4) dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio – determinate per intero in € 690,00 ed €
406,50 per esborsi - e condanna la l pagamento, in favore di del Pt_1 ONroparte_1
restante un terzo che liquida in € 230,00 per 1/3 dei compensi ed € 135,50 per 1/3 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 29 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. XI nella persona del Presidente di Sezione – Giudice monocratico dott. BARRASSO GIAMPIERO ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64808 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza a trattazione scritta del 19.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pt_1
Alessandria n. 128, presso lo studio dell'Avv. Antonino Piro dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente ONroparte_1 domiciliata in Roma, in Via Monte Santo n. 2 presso lo studio dell'Avv. Marzia ONucci dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all'udienza a trattazione scritta del 19 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte nelle quali si riportavano alle conclusioni già formulate nei propri atti introduttivi;
parte opposta insisteva, altresì, nell'ammissione dei mezzi istruttori ritualmente formulati e non accolti, mentre parte opponente, in via subordinata, nell'ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, chiedeva ammettersi la prova testimoniale articolata nella memoria 183, 6° comma n. 2 cpc, nonché la prova contraria articolata nella memoria 183, 6° comma n. 3 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.10.2022 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Pt_1
n.16320/2022, notificato il 19.9.2022, emesso in favore di per € 183.235,46 oltre ONroparte_1
interessi e spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione a dedotto tra l'altro: che i rapporti con la sono iniziati nel Pt_1 CP_1
2017 e non sono stati regolati da un contratto scritto;
che gli stessi sono nati per far fronte dell'esigenza della i ampliare i servizi commerciali nel settore informatico avvalendosi della collaborazione di un esperto Pt_1
che svolgesse l'attività di consulenza ed assistenza nella progettazione ed installazione di hardware e software per la propria clientela;
che l'incarico era di fatto espletato dal sig. socio ed amministratore ONroparte_2 unico della che i compensi variavano in base al lavoro effettivamente svolto e venivano ONroparte_1
corrisposti a seguito delle verifiche operate dalla ulla effettiva attività fornita;
che nel corso dell'anno Pt_1
2021 il ha iniziato a non rispettare più gli appuntamenti con la clientela e che dal mese di agosto CP_2
2021 i rapporti tecnici di servizio non sono più pervenuti ed il non si è presentato più in azienda, di CP_2
fatto interrompendo ogni prestazione;
che alla data della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo le fatture nn 20/20 del 01.12.2020; 23/20 del 29.12.2020 e 9/21 del 02.07.2021, per un ammontare complessivo di €
87.840,00 risultavano già pagate a mezzo di svariati bonifici bancari per un importo totale di € 86.800,00, con una residua differenza di € 1.040,00 che la società opponente offriva in pagamento;
che “le asserite prestazioni di “assistenza sistemica” esposte nella fattura 4/22 non sono state in alcun modo espletate”.
L'opponente ha chiesto: “1) nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi di cui al corpo del
presente atto, e per l'effetto revocare e\o dichiarare nullo e\o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via
subordinata, nella non creduta ipotesi di accertamento di un credito in favore della accettare ONroparte_1
l'intervenuto pagamento anche parziale dei crediti eventualmente vantati dalla stessa;
3) in ogni caso, con
condanna della parte opposta alla refusione delle spese e dei compensi di lite, comprensivi di spese generali,
iva e cpa come per legge, nonché con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c” (con riserva di separata azione per danni).
Si è costituita la deducendo tra l'altro: che a partire dall'anno 2017 la ecideva ONroparte_1 Pt_1
di creare ex novo e successivamente sviluppare ed implementare in modo continuativo il proprio settore informatico da proporre anche ad aziende terze, proprie clienti e si rivolgeva al sig. quale ONroparte_2
titolare della che il compenso per l'attività iniziale dell'anno 2017 e 2018 (attività di impianto ONroparte_1
del progetto) veniva calcolato in base alle prestazioni svolte, ma dall'ultimo trimestre del 2018 si passava al compenso a canone mensile;
che oltre al lavoro di sviluppo del settore commerciale il continuava a CP_2
Part gestire l'IT interno, come avveniva dal 2017, e poi dalla metà del 2019, dopo l'acquisto da parte di del software Extra ERP di Albalog, si occupava della migrazione dei dati dal software DYLOG;
che il lavoro veniva svolto in una postazione riservatale dalla committente all'interno dei suoi uffici siti in Roma, Via Parte_1
Celio Caldo n. 90, in condivisione con il Sig. socio della e poi, durante il lockdown, Persona_1 Parte_1
dal proprio domicilio;
che le attività commerciali, di assistenza, di consulenza e di addestramento erano erogate sia di persona, sia tramite strumenti di teleassistenza e/o di web conference;
che il compenso mensile pattuito tra le parti ammontava – di base - ad € 8.000,00 oltre IVA;
che dall'inizio della collaborazione (fine
2018) e fino a tutto il 2019 la committente pagava regolarmente la che emetteva Parte_1 ONroparte_1
le fatture trimestralmente;
che dall'anno 2020 la iniziava a ritardare nei pagamenti e non provvedeva Parte_1 al pagamento delle fatture nn 20/20, 23/20 e 9/21; che la continuava a fornire la propria CP_1
prestazione in favore della per tutto il 2021; che il 25 gennaio 2022 l'opposta decideva di Parte_1
interrompere il rapporto ed emetteva la fattura a saldo n. 4/2022 di € 95.395,46 per gli ulteriori crediti maturati
Part e non pagati;
che solo opponendosi al decreto Ingiuntivo la ha depositato la copia di alcuni bonifici, che non sono stati effettuati sul conto corrente indicato nelle fatture per cui è causa, ma su un conto estero aperto da mai utilizzato il cui iban non era mai stato comunicato alla società debitrice;
che sul conto ONroparte_1
Part in questione si rinvengono quali uniche movimentazioni gli accrediti da parte di e gli immediati prelievi bancomat da parte di sconosciuti;
che i pagamenti non sono pervenuti nel patrimonio della creditrice a causa dell'inottemperanza del debitore alle modalità ed al luogo di pagamento pattuiti;
che solo alcuni isolati pagamenti sono stati effettuati sull'Iban corretto e sono riferiti alle fatture per cui è stato emesso il decreto ingiuntivo;
che parte dei bonifici con causale “acconto” erano riferiti e sono stati imputati a fatture precedenti;
che dall'importo originariamente richiesto possono essere portate in detrazione € 6.000,00 sulla fattura
23/2020, € 2.800,00 e € 3.000,00 sulla fattura 9/2021 ed € 7.737,70, pari al residuo importo del conto MYPOS
ON del quale è entrata effettivamente in possesso, da portare in detrazione della fattura più antica;
che il credito della può essere quindi ridotto ad € 163.697,76. CP_1
L'opposta ha chiesto: “rigettata l'opposizione e previa concessione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo emesso, confermare il decreto ingiuntivo n.16320/2022 (RG n. 52220/2022), emesso il 19/09/2022
In subordine, rideterminare il credito della nella minor somma di € ONroparte_4
163.697,76 (centosessantatremilaseicentonovantasette/76), ovvero nella diversa somma che risulterà di
giustizia all'esito dell'istruttoria”, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 12.06.2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; successivamente con ordinanza del 11.12.2023, disattese le istanze istruttorie,
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 19.12.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente - stante la rinnovata richiesta di ammissione delle prove avanzata da parte opposta nelle note di trattazione scritta del 16.12.2024 - va confermata l'ordinanza del 11.12.2023 in quanto le prove orali articolate nella memoria ex 183 comma VI n.2) sono inammissibili vertendo su circostanze generiche ovvero irrilevanti ai fini del decidere. E' poi inammissibile la richiesta dell'opposta di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto avente contenuto generico ed esplorativo (giurisprudenza costante, cfr. Cass. 26943/2007; Cass.
27412/21; 17602/2011; 5908/04; 9514/1999…).
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. tra le altre Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio
2019, n. 13240).
Va inoltre rilevato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide e si richiama “In
tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione)” (cfr.
ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373 e Cass. Civ. n. 3587 del 11/02/2021).
Nel caso di specie l'opponente non ha contestato il rapporto contrattuale intercorso con CP_1
(sia pure senza pattuizione scritta) quanto piuttosto il diritto di quest'ultima al pagamento delle somme
[...]
richieste con il ricorso monitorio, assumendo l'avvenuto pagamento, a mezzo bonifici bancari, delle fatture nn.
20/20 del 01.12.2020; 23/20 del 29.12.2020 e 9/21 del 02.07.2021 per complessivi € 86.800,00, con un debito residuo di € 1.040,00 offerto in pagamento;
nonché il mancato espletamento, da parte dell'opposta, delle prestazioni di “assistenza sistemica” esposte nella fattura 4/22.
Per quanto riguarda l'avvenuto pagamento delle fatture 20/20, 23/20 e 9/21, l'assunto dell'opposta, secondo
Part cui i pagamenti eseguiti da a mezzo bonifico bancario configurano inesatto adempimento della prestazione in quanto effettuati su un conto corrente estero diverso da quello indicato in fattura e di cui la società non aveva la materiale disponibilità, è privo di rilievo giuridico. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide e si richiama: “Il
pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in
banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto
(Cassazione civile sez. II, 21/03/2023 n.8046).
Va rilevato che parte opposta costituendosi in giudizio non ha negato la titolarità del conto corrente bancario
Part su cui sono stati effettuati bonifici da parte di - anzi ha espressamente riconosciuto che “il conto estero
in questione era stato aperto ma non era stato mai movimentato in alcun modo” (pag. 6 comparsa) - e non ha contestato neanche l'accredito effettivo delle somme sul conto corrente in questione, limitandosi ad affermare che “ad ogni versamento in acconto è poi corrisposto, il giorno stesso o quello seguente, un prelievo bancomat
di pari importo” (v. comparsa pag. 6 penultimo capoverso) e che “sull'identità del soggetto che ha utilizzato i
successivi prelievi in uscita sono in corso indagini da parte della Magistratura” (v. comparsa pag. 11).
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che i bonifici siano stati effettuati su un conto corrente diverso da
ON quello indicato da nelle proprie fatture non ha alcuna rilevanza ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento in quanto le somme – come comprovato peraltro dalle distinte di bonifico prodotte dall'opponente (all. 10 atto di citazione) e dagli estratti conto prodotti dalla stessa parte opposta (all.
EC2020 7 zip e EC2021 8 zip comparsa di costituzione) – sono entrate nella disponibilità giuridica e materiale del creditore con conseguente liberazione della società Parte_1
D'altra parte, l'omessa custodia della carta bancomat e delle relative credenziali per l'esecuzione delle
ON operazioni di prelievo è imputabile esclusivamente a negligenza della società la quale ha espressamente dichiarato che “non ha avuto, per oltre un anno, consapevolezza degli avvenuti versamenti” effettuati sul conto in questione (v. comparsa pag. 6 secondo cpv), con ciò riconoscendo di non aver vigilato per analogo periodo.
Né possono trarsi conclusioni diverse dalla querela contro il Sig. socio della allegata Persona_1 Parte_1
da parte opposta alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. - peraltro priva di sottoscrizione e di data certa – non essendo stata fornita alcuna prova in merito all'esito dell'eventuale procedimento penale avviato a seguito della stessa.
Part Giova rilevare, inoltre, che nel periodo compreso tra dicembre 2020 e dicembre 2021 ha effettuato, in
ON favore , anche alcuni bonifici sull'IBAN riportato nelle fatture (v. all.10 citazione pag. 23, 24, 33, 38,
41,43,47, 51-54) e rispetto a tali pagamenti l'opposta si è limitata ad un generico disconoscimento affermando che “parte dei bonifici con causale acconto erano riferiti e sono stati imputati a fatture precedenti” (v. comparsa pag. 11 ultimo capoverso e pag. 12) senza allegare e depositare alcunché in ordine all'esistenza del credito pregresso e ai criteri utilizzati per l'imputabilità di tali pagamenti (es. numero fattura – scadenza – importo –
estratto autentico dei libri contabili, ecc…).
Si richiama, a tal riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui “ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all'attore una
somma idonea alla sua estinzione, l'attore, il quale controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad
un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito, nonché
la sussistenza delle condizioni necessarie per l'allegata diversa imputazione” (ex plurimis Cass. n. 17102/2006
e Cass. n. 450/2020 in tal senso anche Corte appello Napoli sez. III, 22/01/2025 n.272).
Ne consegue che, nel caso di specie, oltre ai tre bonifici con specifica imputazione dei pagamenti (v. all. 10
citazione, pag. 23, 41,43) – peraltro espressamente riconosciuti dalla società opposta (v. comparsa di
ON costituzione, pag. 12) - anche gli altri pagamenti effettuati da n favore di andranno imputati alle Pt_1
fatture nn. 20/20, 23/20 e 9/21, risultando le uniche fatture già scadute e non contestate.
Part Pertanto, tenuto conto di tutti pagamenti in acconto effettuati da , il credito residuo di ONroparte_5
rispetto alle superiori fatture è pari ad € 1.040,00; somma questa che l'opponente, nell'atto introduttivo, si è
soltanto dichiarata disponibile a offrire, senza tuttavia farne offerta formale e limitandosi alla sola sorte.
Per quanto riguarda invece la fattura n. 4/22, considerato che ha eccepito la mancata esecuzione Pt_1
delle prestazioni ivi dedotte (v. citazione, pag. 5) incombeva sulla l'onere della prova in ordine ONroparte_1
allo svolgimento dell'attività.
Ritiene il Giudice che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Part ON Giova rilevare che l'esistenza di un rapporto professionale tra la società e fin dall'anno 2017 è
circostanza pacifica tra le parti, diversamente costituisce oggetto di contestazione l'esecuzione della prestazione con riferimento al II III e IV trimestre 2021.
Parte attrice ha dedotto, in particolare, che nell'anno 2021 il ha iniziato a non rispettare gli CP_2
appuntamenti con la clientela e che “le continue indisponibilità per ragioni personali [sono] culminate nel mese
di agosto 2021 quando trasferendosi a Ferentillo per problemi giudiziari ha cessato qualsiasi attività con la
R.C.O.”. (v. citazione pag. 4) precisando, ulteriormente, che già “dal mese di aprile 2021...ha iniziato a ridurre
l'attività per poi cessarla del tutto dal mese di agosto 2021” (v. memoria 183 n. 1 c.p.c. opponente).
A fronte della specifica eccezione di inadempimento la società convenuta ha dedotto che l'incarico affidato non richiedeva necessariamente la presenza fisica in azienda del Sig. e che i relativi ONroparte_2
problemi personali “non avevano minimamente inficiato lo svolgimento della propria attività”; che per quanto concerne i cd. “rapporti di intervento” con l'introduzione del nuovo software gestionale Extra ERP, la RCO decise di far gestire i “rapportini” direttamente dal tecnico, delegando la sig.ra all'apertura Parte_2
delle richieste di intervento, alla loro compilazione ed alla loro chiusura, pertanto le comunicazioni in merito agli interventi stessi sono avvenute per le vie brevi, tramite telefono o e-mail (v. comparsa pag. 5 e 10).
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste prive di riscontro probatorio.
ON In particolare, se da un lato l'opponente ha dedotto che “l'incarico affidato alla si esplicava in una attività
prevalentemente esterna di contatto con i clienti e di predisposizione dei relativi preventivi…e in via meramente
Part residuale presso la sede della ”, pur tuttavia escludendo che l'attività affidata consentisse “lo svolgimento
ON da remoto” (v. citazione pag. 3), dall'altro, deve rilevarsi che la documentazione prodotta dalla società -
Part consistente in mere bozze di contratti o offerte commerciali redatte su carta intestata di e in alcune
“dispense corso privacy…” - non è idonea a provare l'attività svolta, non essendo in alcun modo riconducibile alla società opposta e neppure al periodo oggetto di contestazione. Ciò vale sia per i messaggi Whatsapp - in quanto relativi ad un periodo non contestato ovvero privi di specifiche indicazioni riguardo la prestazione
ON eseguita da - che per i documenti denominati “Migrazione dati” (v. allegati comparsa di risposta e memoria 183 n. 2 c.p.c. opposta) i quali, a prescindere da ogni valutazione di merito, riguardano un arco temporale (agosto 2018 - dicembre 2020) diverso da quello di cui alla fattura 4/22.
Infine, nessun valore probatorio può attribuirsi al “prospetto contratti” (all. 06 comparsa di costituzione)
essendo un documento autoprodotto dall'opposta.
Sotto altro profilo occorre sottolineare che parte opposta non ha provato, né chiesto di provare, l'attività di rendicontazione asseritamente svolta, non essendo idonei a tal fine i documenti denominati “Rapporti a RCO”
(all. da 05_01 a 05_11 memoria 183 n.2 c.p.c -opponente) trattandosi di meri elenchi di e-mails dai quali non
è possibile trarre alcuna informazione certa in ordine al mittente, al destinatario e al relativo contenuto.
Peraltro, contrariamente a quanto asserito da parte opposta, anche i documenti prodotti dall'opponente (all. 7
e 8 citazione), concernenti richieste di interventi urgenti e successive sollecitazioni rivolte al nulla CP_2
provano rispetto all'effettiva esecuzione dell'attività di assistenza da parte della società opposta.
Ne consegue che la domanda di pagamento somme avanzata con la fattura n. 4 del 25.01.2022 non potrà
trovare accoglimento.
Sulla base di tali elementi si deve pertanto revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento della domanda di pagamento azionata con il ricorso monitorio, la a condannata al pagamento in Pt_1
favore di della somma complessiva di € 1.040,00 oltre interessi come riconosciuti ONroparte_1
nell'ingiunzione (e non oggetto di specifica contestazione). Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della considerevole riduzione della somma richiesta da si ravvisano giustificati motivi per compensare per due terzi tra le parti le spese processuali ONroparte_1
dovendo gravare per la soccombenza sull'opponente il pagamento del restante un terzo liquidato in dispositivo secondo i criteri di cui al vigente D.M. 55/2014 (e succ. modificazioni) sulla base del decisum e applicati i parametri prossimi ai valori medi.
Resta assorbita e non può essere accolta la domanda della parte opponente di condanna della CP_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante comunque il parziale accoglimento della pretesa di pagamento dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 16320/2022 emesso dal Tribunale di
Roma in favore di ONroparte_1
2) in parziale accoglimento della domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, condanna al pagamento, in favore di della somma di € 1.040,00 oltre interessi Pt_1 ONroparte_1
come richiesti nel ricorso monitorio;
3) respinge la maggior pretesa di pagamento dell'opposta;
4) dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio – determinate per intero in € 690,00 ed €
406,50 per esborsi - e condanna la l pagamento, in favore di del Pt_1 ONroparte_1
restante un terzo che liquida in € 230,00 per 1/3 dei compensi ed € 135,50 per 1/3 esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 29 aprile 2025
Il Presidente della Sezione – Giudice monocratico
(dr. Giampiero Barrasso)