Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/04/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2025, proposto da IO RE IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pedara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di AT (Sezione Seconda), del 6 ottobre 2017 n. 2325, passata in giudicato, con cui è stato annullato il provvedimento del Comune di Pedara di accertamento di inottemperanza ed il pedissequo atto di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale con condanna dello stesso Comune di Pedara al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 31 gennaio 2025 (e depositato in pari data), chiedeva l’esecuzione della sentenza n. 2325 del 6 ottobre 2017 con cui sono stati annullati “(…) i provvedimenti impugnati di accertamento di inottemperanza e di pedissequa acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene (…)” , con “(…) condanna del Comune di Pedara al pagamento delle spese lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento\00) oltre accessori come per legge (…)” .
Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte fondato.
Il Collegio rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso con riferimento all'obbligo del Comune di Pedara di corresponsione delle spese di lite che, in quanto avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, soggiace alla disciplina di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996.
Al riguardo, mette conto evidenziare che il ricorrente si limita ad affermare, ma non documenta (né produce in giudizio), di aver diffidato l’Amministrazione ad eseguire (ovvero di aver notificato l’Ente comunale il titolo esecutivo).
Come è noto, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, occorre comunque la notifica quale condizione dell’azione.
Il ricorso dunque, con riferimento alle spese legali risulta inammissibile.
Il ricorso va invece accolto con riferimento ai restanti obblighi del Comune aventi ad oggetto un facere ( id est la cancellazione della trascrizione, questione che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo afferendo la cancellazione ad un provvedimento amministrativo), non constando l'adempimento dello stesso da parte del Comune intimato.
Può farsi dunque applicazione, con riferimento ad essi, del principio normativo sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Avendo parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza per l'esecuzione del predetto obbligo di facere secondo la previsione di cui all'art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sul Comune intimato l'onere di provare l'estinzione dello stesso, ma esso, pur essendo stato ritualmente evocato non si è costituito in giudizio e, dunque, nulla è stato contestato sul punto.
Alla luce delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, nei limiti di cui sopra, dovendosi ordinare al Comune intimato di ottemperare all'ordine di cancellazione della trascrizione nel termine di sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore) della presente sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina senza alcun onere economico il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità, quale commissario “ad acta” per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Non è, invece, necessario fissare una somma per successive violazioni o inosservanze del giudicato, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli.
Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione dell'accoglimento solo parziale e dell'inammissibilità per il resto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie ordinando al Comune di Pedara di procedere alla cancellazione della trascrizione;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Segretario Generale dello stesso Comune inadempiente – con facoltà di delega ad altro funzionario del Comune in possesso della necessaria professionalità - quale commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO