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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1787/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787/2024 R.G. LAVORO
TRA
, difensore di sé medesimo, nato a [...] il [...] Codice fiscale Parte_1
C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Carla Siciliani, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento n. 071 2023 78/000 P.IVA_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/02/2024 l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 01282524 78/000 ruolo n. 016519/2023, notificata a mezzo pec in data 30/1/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi maternità, contributo integrativo minimo, sanzioni e interessi, pretesi per l'anno 2016 per l'importo complessivo di €
1.635,20. A sostegno della domanda esponeva che a seguito della definizione dell'accertamento per adesione anno 2016, inviata dalla con nota Controparte_1 protocollo n. CLP/215423 del 19/10/2022, aveva aderito all'atto di accertamento, provvedendo al versamento delle somme dovute in data 14/02/2023, per cui l'emissione della cartella costituiva abuso del diritto, oltre che violazione di legge, ovvero un arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. da parte dell'Ente impositore.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria per i motivi suesposti, vinte le spese di lite.
La resistente non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiarava CP_1 la contumacia.
Nelle more del giudizio, interveniva l' chiedendo di accertare e RO dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fase antecedente al ruolo e, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorrente ha dedotto e provato che in data 19/09/2024 la Controparte_1
, ha comunicato a mezzo pec lo sgravio totale della pretesa creditoria di cui alla
[...] cartella n. 071 2023 01282524 78/000, relativamente ai contributi relativi all'anno 2016 e pari a €
1.635,15 (cfr. provvedimento notificato a mezzo pec il 19.09.2024).
Pertanto, in ragione della soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97). Permane tuttavia l'interesse della parte ad ottenere l'annullamento della cartella opposta, anche in relazione ai diritti di notifica della stessa pari a € 5,88 (v. pag. 1 cartella), non ricompresi nello sgravio e di cui il ricorrente rimane debitore.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha estinto il proprio credito con il pagamento della somma dovuta in data 15.02.2023 e quindi contestualmente all'adesione dell'atto di accertamento e prima dell'iscrizione a ruolo della somma intervenuta il 24.10.2023 e della notifica della cartella di pagamento del 30.1.2024. Da ciò ne consegue l'illegittimità della cartella n.
071 2023 01282524 78/000 anche con riguardo ai diritti di notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . RO
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, stante lo sgravio del credito portato nella cartella di pagamento n. 071 2023 01282524 78/000;
2. dichiara l'illegittimità della cartella n. 071 2023 01282524 78/000 con riguardo al pagamento dei diritti di notifica;
3. condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 918,40 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Compensa le spese di lite nei confronti dell' . RO
Si comunichi.
Aversa, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1787/2024 R.G. LAVORO
TRA
, difensore di sé medesimo, nato a [...] il [...] Codice fiscale Parte_1
C.F._1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv.to Carla Siciliani, come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione cartella di pagamento n. 071 2023 78/000 P.IVA_1
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/02/2024 l'epigrafato ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 01282524 78/000 ruolo n. 016519/2023, notificata a mezzo pec in data 30/1/2024, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi maternità, contributo integrativo minimo, sanzioni e interessi, pretesi per l'anno 2016 per l'importo complessivo di €
1.635,20. A sostegno della domanda esponeva che a seguito della definizione dell'accertamento per adesione anno 2016, inviata dalla con nota Controparte_1 protocollo n. CLP/215423 del 19/10/2022, aveva aderito all'atto di accertamento, provvedendo al versamento delle somme dovute in data 14/02/2023, per cui l'emissione della cartella costituiva abuso del diritto, oltre che violazione di legge, ovvero un arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. da parte dell'Ente impositore.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'illegittimità della pretesa creditoria per i motivi suesposti, vinte le spese di lite.
La resistente non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiarava CP_1 la contumacia.
Nelle more del giudizio, interveniva l' chiedendo di accertare e RO dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alla fase antecedente al ruolo e, nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorrente ha dedotto e provato che in data 19/09/2024 la Controparte_1
, ha comunicato a mezzo pec lo sgravio totale della pretesa creditoria di cui alla
[...] cartella n. 071 2023 01282524 78/000, relativamente ai contributi relativi all'anno 2016 e pari a €
1.635,15 (cfr. provvedimento notificato a mezzo pec il 19.09.2024).
Pertanto, in ragione della soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute (cfr. Cass. n.2038/97). Permane tuttavia l'interesse della parte ad ottenere l'annullamento della cartella opposta, anche in relazione ai diritti di notifica della stessa pari a € 5,88 (v. pag. 1 cartella), non ricompresi nello sgravio e di cui il ricorrente rimane debitore.
Orbene, dall'esame della documentazione in atti emerge che il ricorrente ha estinto il proprio credito con il pagamento della somma dovuta in data 15.02.2023 e quindi contestualmente all'adesione dell'atto di accertamento e prima dell'iscrizione a ruolo della somma intervenuta il 24.10.2023 e della notifica della cartella di pagamento del 30.1.2024. Da ciò ne consegue l'illegittimità della cartella n.
071 2023 01282524 78/000 anche con riguardo ai diritti di notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. I motivi della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . RO
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere, stante lo sgravio del credito portato nella cartella di pagamento n. 071 2023 01282524 78/000;
2. dichiara l'illegittimità della cartella n. 071 2023 01282524 78/000 con riguardo al pagamento dei diritti di notifica;
3. condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 918,40 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Compensa le spese di lite nei confronti dell' . RO
Si comunichi.
Aversa, 03/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano