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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2578/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2578/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRONI Parte_1 C.F._1
DEBORA, elettivamente domiciliato in Via Luigi De Franco, n. 25/A, 87100 Cosenza presso il difensore avv. CHIRONI DEBORA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CHIODO ROBERTO, elettivamente domiciliata in Corso Mazzini, 217
87100 Cosenza presso il difensore avv. CHIODO ROBERTO
DEBORA GAGLIARDI, contumace
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio AG Parte_1
RA e la in persona del l.r.p.t., per ottenere la condanna di Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali dallo stesso subiti in pagina 1 di 6 occasione del sinistro verificatosi in data 02.12.2016, quantificati in € 91.719,26 oltre interessi.
L'attore, in particolare, allegava che in data 02.12.2016 si trovava presso il parcheggio della
MD Discount, sito in Luzzi (CS) alla C.da Impennuti, dove era presente, altresì, l'autovettura
Toyota Yaris tg. CN104KZ (assicurata con la di proprietà di Controparte_1
AG RA e condotta nell'occasione da . Persona_1
L'attore, avvedutosi della presenza all'interno dell'autovettura del , persona di sua Per_1 conoscenza, si avvicinava all'auto per salutarlo, ma in quel frangente il , nell'atto di Per_1 scendere dall'auto, apriva lo sportello colpendo violentemente il all'occhio sinistro. Pt_1
Secondo quanto dedotto dall'attore, in un primo momento, lo stesso sembrava non aver riportato gravi conseguenze a seguito del suddetto impatto, ma successivamente, in ragione del persistente dolore, in data 06.12.2016 era costretto a recarsi presso il nosocomio di
Cosenza dove, a seguito di visita oculistica, gli veniva riscontrata “lussazione del cristallino nello spazio sottocongiuntivale nasale, ipoema massivo, fundus non esplorabile”, con conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
Si recava, quindi, stante l'inagibilità della sala operatoria del nosocomio di Cosenza, presso l di Catanzaro, dove veniva sottoposto in data Controparte_2
07.12.2016 ad intervento chirurgico di rimozione del cristallino. Tuttavia, in ragione del persistere della sintomatologia, in data 21.12.2016, si recava presso l Controparte_3 di Monza dove, accertato il “marcato aumento della reflettività vitreale da
[...] organizzazione postemorragica con retina piana”, veniva sottoposto nuovamente ad intervento chirurgico e poi dimesso in data 30.12.2016 con diagnosi di “os subedema corneale, iol in sede, pupilla irregolare, tono dig ai limiti superiori, riflesso rosso del fondo presente”.
Su tali premesse, l'attore, allegando di aver inviato infruttuosamente alla compagnia assicuratrice richiesta di risarcimento e dando altresì atto del fallimento della procedura di negoziazione assistita, adiva il Tribunale ex art. 2054 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della avversa domanda, contestando la dinamica del sinistro, nonché la relativa quantificazione del danno;
in subordine, chiedeva di determinare l'ammontare del risarcimento, tenendo conto del comportamento colposo tenuto dal . Pt_1
pagina 2 di 6 Dichiarata la contumacia di AG RA, la causa veniva istruita mediante escussione del testimone di parte attrice ed espletamento di CTU medico-legale e all'udienza dell'8.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rilevato che il CTU all'atto del deposito della relazione definitiva non aveva documentato l'invio della relazione alle parti e la ricezione di osservazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 30.10.2023, assegnando al CTU termine per depositare la prova dell'invio della relazione alle parti, delle eventuali osservazioni ricevute, nonché la valutazione delle stesse. A fronte del mancato deposito da parte del nominato CTU dei chiarimenti richiesti, si procedeva alla sua sostituzione con altro consulente ed all'espletamento di nuova
CTU medico-legale.
All'esito del deposito della perizia definitiva, all'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre osservare che nell'ampio concetto di circolazione stradale recepito dall'art. 2054 c.c. rientra anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali quelle di apertura o chiusura degli sportelli (cfr. Cass., Sez. Un. 8620/15; Cass n.1280/2019). Sussiste, quindi, la presunzione di responsabilità del proprietario e del conducente ex art. 2054 c.c. anche in caso di imprudente apertura dello sportello (cfr. Cass. 06 giugno 2002, n. 8216), atteso che l'art. 157 comma 7 Codice della Strada stabilisce esplicitamente il "divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada".
Ciò posto, nel caso specie, la verificazione e l'esatta dinamica del sinistro non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.
In particolare, il teste di parte attrice, , nella deposizione resa riferiva di Testimone_1 trovarsi nel piazzale del parcheggio del supermercato e di aver visto il andare “a Pt_1 piedi verso la Toyota Yaris di colore grigio e mentre si avvicinava il conducente dell'auto ha aperto lo sportello. Ho sentito urlare il che si teneva una mano dinanzi all'occhio Pt_1 sinistro, dove era stato colpito dallo sportello dell'auto”; ed ancora, “io ho visto che lo sportello pagina 3 di 6 anteriore colpiva il all'altezza dell'occhio sinistro ma non ho notato altri punti di Pt_1 contatto”.
Tale circostanza, tuttavia, è poi smentita dallo stesso teste che riferiva di trovarsi “a circa 10,
15 metri dal , che si trovava vicino all'autovettura a circa 30 cm dallo sportello Pt_1 dell'auto” e precisava che “la macchina era parcheggiata col frontale verso di me ed io vedevo il di spalle mentre si avvicinava all'auto”. Pt_1
Ebbene, dalla circostanza che l'auto fosse parcheggiata con la parte anteriore rivolta verso il teste e che quest'ultimo - da una distanza di circa 10-15 metri - abbia visto il di Pt_1 spalle nell'atto di avvicinarsi all'auto, discende che il teste non abbia potuto vedere con esattezza la dinamica dell'occorso, né tanto meno quale parte del volto del sia stata Pt_1 effettivamente attinta dallo sportello anteriore lato-guida, avendo il teste una visuale parziale e limitata.
Peraltro, la ricostruzione fornita dal teste contrasta nettamente con quanto riferito dallo stesso il quale, in sede di operazioni peritali, interrogato dal CTU in merito alla esatta Pt_1 posizione assunta dallo stesso rispetto allo sportello (se frontale, laterale, ecc.), ha affermato che, nel momento in cui lo sportello veniva aperto, si trovava di fronte allo stesso e quindi non lateralmente per come, invece, sarebbe desumibile dalla deposizione della . Tes_1
A ciò si aggiunga che dalla perizia espletata nel corso del giudizio, in merito alla riconducibilità del danno lamentato all'occorso, il CTU ha concluso che non vi sono “elementi
(documentali e/o circostanziali) che permettano di porre in nesso causale la dinamica riferita dal periziato, Sig. , con il trauma oculare riportato e gli attuali esiti dello Parte_1 stesso”.
Difatti, sempre in relazione alla dinamica del sinistro, il CTU ha ritenuto che “non appare possibile che l'apertura dello sportello anteriore sinistro di un'automobile colpisca l'emilato sinistro del volto se il soggetto è posto di fronte allo sportello stesso, poiché appare più che evidente che la parte del capo che viene attinta per prima è l'emivolto destro”.
Per di più, secondo le prospettazioni del perito, “l'auto in questione (Toyota Yaris) ha un'altezza di 150-160 cm, a seconda del modello, e l'altezza dello sportello risulta di qualche centimetro inferiore;
il Sig. , invece, è alto circa 168 cm, per cui non è possibile che lo Pt_1 sportello abbia attinto il volto del soggetto a meno che quest'ultimo non si sia abbassato sulle ginocchia o abbia flesso in avanti il tronco”, circostanze, queste ultime, di fatto non riferite dal
, il quale ha confermato di trovarsi in piedi di fronte l'auto e non riferite neppure dal Pt_1 teste escusso. pagina 4 di 6 Dal punto di vista cronologico, inoltre, risulta in atti che il sinistro è occorso in data
02.12.2016, mentre il ha fatto accesso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Cosenza solo in data 06.12.2016. In merito al lasso di tempo intercorso tra l'evento e l'accesso al P.S., il riferisce di essersi recato, nell'immediatezza dell'occorso, in Pt_1 visita presso un medico oculista di sua fiducia, il quale gli bendava l'occhio e gli consigliava di recarsi in ospedale. Tale circostanza, tuttavia, seppur plausibile, non risulta documentalmente provata, così come non risulta documentata, né riferita, alcuna terapia farmacologica prescritta dal suddetto oculista, atteso che nel verbale di accesso al P.S. non si fa menzione di terapie già intraprese a domicilio e che appare, nella specie, inverosimile vista la rilevanza del trauma oculare riportato dall'attore.
Ancora, sotto il profilo della riconducibilità dei danni alla dinamica riferita da parte attrice, il
CTU, qualificando il trauma oculare riportato dall'attore come di “tipo penetrante”, ha ritenuto poco verosimile che la dinamica traumatica possa essere qualificata, nel caso di specie, “ad alta energia”, tenuto conto che non può essere considerata tale la forza impiegata per aprire lo sportello di un'automobile al fine di uscire dalla vettura, oltre al fatto che tale tipologia di trauma non è compatibile con la conformazione del profilo dello sportello, avente superficie liscia (oltre che munita di apposita guarnizione in gomma) e priva di asperità. In ragione di quanto detto, il CTU conclude manifestando “dubbi sul fatto che l'eventuale azione contusiva dello sportello possa avere prodotto la lesione della cornea e della sclera riscontrate nel caso di specie”.
Senza contare che non appare credibile la circostanza che l'impatto con lo sportello abbia colpito esclusivamente l'occhio sinistro senza attingere anche altre parti del volto e/o del corpo del . Pt_1
Lo stesso CTU, in merito al criterio di idoneità lesiva, considerato che non è stata descritta
“alcuna ecchimosi o escoriazione dei tessuti molli periorbitari né in sede di visita presso il PS né nel referto della TC orbitaria eseguita”, rappresenta che “appare inverosimile che una superfice ampia come lo sportello di un'automobile che impatti contro il volto di un soggetto produca solo ed esclusivamente una lesione oculare e non eserciti la propria azione contusiva anche contro i tessuti molli periorbitari”.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il CTU ha ritenuto di non poter escludere che il trauma riportato dal soggetto sia da ricondurre ad altre dinamiche lesive ed ha concluso per l'insussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato.
pagina 5 di 6 Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto sorrette da ampia ed esaustiva motivazione che fornisce ampiamente conto dell'iter valutativo e della stima finale, coerente con le risultanze della documentazione in atti, dell'esame obiettivo e degli accertamenti specialistici effettuati - tra cui la visita specialistica effettuata presso l'U.O. di oculistica dell - oltre che non scalfite dalle osservazioni del Controparte_4 ctp di parte attrice, che il CTU ha adeguatamente valutato e confutato in sede di risposta alle osservazioni.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Spese di CTU a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda dell'attore in quanto infondata;
Condanna la parte al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in complessive euro 7.000,00 per compensi, oltre forfetario CP_1
15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'erario.
Cosenza, 21 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2578/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRONI Parte_1 C.F._1
DEBORA, elettivamente domiciliato in Via Luigi De Franco, n. 25/A, 87100 Cosenza presso il difensore avv. CHIRONI DEBORA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CHIODO ROBERTO, elettivamente domiciliata in Corso Mazzini, 217
87100 Cosenza presso il difensore avv. CHIODO ROBERTO
DEBORA GAGLIARDI, contumace
CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio AG Parte_1
RA e la in persona del l.r.p.t., per ottenere la condanna di Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali dallo stesso subiti in pagina 1 di 6 occasione del sinistro verificatosi in data 02.12.2016, quantificati in € 91.719,26 oltre interessi.
L'attore, in particolare, allegava che in data 02.12.2016 si trovava presso il parcheggio della
MD Discount, sito in Luzzi (CS) alla C.da Impennuti, dove era presente, altresì, l'autovettura
Toyota Yaris tg. CN104KZ (assicurata con la di proprietà di Controparte_1
AG RA e condotta nell'occasione da . Persona_1
L'attore, avvedutosi della presenza all'interno dell'autovettura del , persona di sua Per_1 conoscenza, si avvicinava all'auto per salutarlo, ma in quel frangente il , nell'atto di Per_1 scendere dall'auto, apriva lo sportello colpendo violentemente il all'occhio sinistro. Pt_1
Secondo quanto dedotto dall'attore, in un primo momento, lo stesso sembrava non aver riportato gravi conseguenze a seguito del suddetto impatto, ma successivamente, in ragione del persistente dolore, in data 06.12.2016 era costretto a recarsi presso il nosocomio di
Cosenza dove, a seguito di visita oculistica, gli veniva riscontrata “lussazione del cristallino nello spazio sottocongiuntivale nasale, ipoema massivo, fundus non esplorabile”, con conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
Si recava, quindi, stante l'inagibilità della sala operatoria del nosocomio di Cosenza, presso l di Catanzaro, dove veniva sottoposto in data Controparte_2
07.12.2016 ad intervento chirurgico di rimozione del cristallino. Tuttavia, in ragione del persistere della sintomatologia, in data 21.12.2016, si recava presso l Controparte_3 di Monza dove, accertato il “marcato aumento della reflettività vitreale da
[...] organizzazione postemorragica con retina piana”, veniva sottoposto nuovamente ad intervento chirurgico e poi dimesso in data 30.12.2016 con diagnosi di “os subedema corneale, iol in sede, pupilla irregolare, tono dig ai limiti superiori, riflesso rosso del fondo presente”.
Su tali premesse, l'attore, allegando di aver inviato infruttuosamente alla compagnia assicuratrice richiesta di risarcimento e dando altresì atto del fallimento della procedura di negoziazione assistita, adiva il Tribunale ex art. 2054 c.c. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si costituita in giudizio la in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della avversa domanda, contestando la dinamica del sinistro, nonché la relativa quantificazione del danno;
in subordine, chiedeva di determinare l'ammontare del risarcimento, tenendo conto del comportamento colposo tenuto dal . Pt_1
pagina 2 di 6 Dichiarata la contumacia di AG RA, la causa veniva istruita mediante escussione del testimone di parte attrice ed espletamento di CTU medico-legale e all'udienza dell'8.06.2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
Rilevato che il CTU all'atto del deposito della relazione definitiva non aveva documentato l'invio della relazione alle parti e la ricezione di osservazioni, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 30.10.2023, assegnando al CTU termine per depositare la prova dell'invio della relazione alle parti, delle eventuali osservazioni ricevute, nonché la valutazione delle stesse. A fronte del mancato deposito da parte del nominato CTU dei chiarimenti richiesti, si procedeva alla sua sostituzione con altro consulente ed all'espletamento di nuova
CTU medico-legale.
All'esito del deposito della perizia definitiva, all'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri atti e la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dei termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, occorre osservare che nell'ampio concetto di circolazione stradale recepito dall'art. 2054 c.c. rientra anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, quali quelle di apertura o chiusura degli sportelli (cfr. Cass., Sez. Un. 8620/15; Cass n.1280/2019). Sussiste, quindi, la presunzione di responsabilità del proprietario e del conducente ex art. 2054 c.c. anche in caso di imprudente apertura dello sportello (cfr. Cass. 06 giugno 2002, n. 8216), atteso che l'art. 157 comma 7 Codice della Strada stabilisce esplicitamente il "divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada".
Ciò posto, nel caso specie, la verificazione e l'esatta dinamica del sinistro non hanno trovato riscontro in sede istruttoria.
In particolare, il teste di parte attrice, , nella deposizione resa riferiva di Testimone_1 trovarsi nel piazzale del parcheggio del supermercato e di aver visto il andare “a Pt_1 piedi verso la Toyota Yaris di colore grigio e mentre si avvicinava il conducente dell'auto ha aperto lo sportello. Ho sentito urlare il che si teneva una mano dinanzi all'occhio Pt_1 sinistro, dove era stato colpito dallo sportello dell'auto”; ed ancora, “io ho visto che lo sportello pagina 3 di 6 anteriore colpiva il all'altezza dell'occhio sinistro ma non ho notato altri punti di Pt_1 contatto”.
Tale circostanza, tuttavia, è poi smentita dallo stesso teste che riferiva di trovarsi “a circa 10,
15 metri dal , che si trovava vicino all'autovettura a circa 30 cm dallo sportello Pt_1 dell'auto” e precisava che “la macchina era parcheggiata col frontale verso di me ed io vedevo il di spalle mentre si avvicinava all'auto”. Pt_1
Ebbene, dalla circostanza che l'auto fosse parcheggiata con la parte anteriore rivolta verso il teste e che quest'ultimo - da una distanza di circa 10-15 metri - abbia visto il di Pt_1 spalle nell'atto di avvicinarsi all'auto, discende che il teste non abbia potuto vedere con esattezza la dinamica dell'occorso, né tanto meno quale parte del volto del sia stata Pt_1 effettivamente attinta dallo sportello anteriore lato-guida, avendo il teste una visuale parziale e limitata.
Peraltro, la ricostruzione fornita dal teste contrasta nettamente con quanto riferito dallo stesso il quale, in sede di operazioni peritali, interrogato dal CTU in merito alla esatta Pt_1 posizione assunta dallo stesso rispetto allo sportello (se frontale, laterale, ecc.), ha affermato che, nel momento in cui lo sportello veniva aperto, si trovava di fronte allo stesso e quindi non lateralmente per come, invece, sarebbe desumibile dalla deposizione della . Tes_1
A ciò si aggiunga che dalla perizia espletata nel corso del giudizio, in merito alla riconducibilità del danno lamentato all'occorso, il CTU ha concluso che non vi sono “elementi
(documentali e/o circostanziali) che permettano di porre in nesso causale la dinamica riferita dal periziato, Sig. , con il trauma oculare riportato e gli attuali esiti dello Parte_1 stesso”.
Difatti, sempre in relazione alla dinamica del sinistro, il CTU ha ritenuto che “non appare possibile che l'apertura dello sportello anteriore sinistro di un'automobile colpisca l'emilato sinistro del volto se il soggetto è posto di fronte allo sportello stesso, poiché appare più che evidente che la parte del capo che viene attinta per prima è l'emivolto destro”.
Per di più, secondo le prospettazioni del perito, “l'auto in questione (Toyota Yaris) ha un'altezza di 150-160 cm, a seconda del modello, e l'altezza dello sportello risulta di qualche centimetro inferiore;
il Sig. , invece, è alto circa 168 cm, per cui non è possibile che lo Pt_1 sportello abbia attinto il volto del soggetto a meno che quest'ultimo non si sia abbassato sulle ginocchia o abbia flesso in avanti il tronco”, circostanze, queste ultime, di fatto non riferite dal
, il quale ha confermato di trovarsi in piedi di fronte l'auto e non riferite neppure dal Pt_1 teste escusso. pagina 4 di 6 Dal punto di vista cronologico, inoltre, risulta in atti che il sinistro è occorso in data
02.12.2016, mentre il ha fatto accesso presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Cosenza solo in data 06.12.2016. In merito al lasso di tempo intercorso tra l'evento e l'accesso al P.S., il riferisce di essersi recato, nell'immediatezza dell'occorso, in Pt_1 visita presso un medico oculista di sua fiducia, il quale gli bendava l'occhio e gli consigliava di recarsi in ospedale. Tale circostanza, tuttavia, seppur plausibile, non risulta documentalmente provata, così come non risulta documentata, né riferita, alcuna terapia farmacologica prescritta dal suddetto oculista, atteso che nel verbale di accesso al P.S. non si fa menzione di terapie già intraprese a domicilio e che appare, nella specie, inverosimile vista la rilevanza del trauma oculare riportato dall'attore.
Ancora, sotto il profilo della riconducibilità dei danni alla dinamica riferita da parte attrice, il
CTU, qualificando il trauma oculare riportato dall'attore come di “tipo penetrante”, ha ritenuto poco verosimile che la dinamica traumatica possa essere qualificata, nel caso di specie, “ad alta energia”, tenuto conto che non può essere considerata tale la forza impiegata per aprire lo sportello di un'automobile al fine di uscire dalla vettura, oltre al fatto che tale tipologia di trauma non è compatibile con la conformazione del profilo dello sportello, avente superficie liscia (oltre che munita di apposita guarnizione in gomma) e priva di asperità. In ragione di quanto detto, il CTU conclude manifestando “dubbi sul fatto che l'eventuale azione contusiva dello sportello possa avere prodotto la lesione della cornea e della sclera riscontrate nel caso di specie”.
Senza contare che non appare credibile la circostanza che l'impatto con lo sportello abbia colpito esclusivamente l'occhio sinistro senza attingere anche altre parti del volto e/o del corpo del . Pt_1
Lo stesso CTU, in merito al criterio di idoneità lesiva, considerato che non è stata descritta
“alcuna ecchimosi o escoriazione dei tessuti molli periorbitari né in sede di visita presso il PS né nel referto della TC orbitaria eseguita”, rappresenta che “appare inverosimile che una superfice ampia come lo sportello di un'automobile che impatti contro il volto di un soggetto produca solo ed esclusivamente una lesione oculare e non eserciti la propria azione contusiva anche contro i tessuti molli periorbitari”.
Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, il CTU ha ritenuto di non poter escludere che il trauma riportato dal soggetto sia da ricondurre ad altre dinamiche lesive ed ha concluso per l'insussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato.
pagina 5 di 6 Le conclusioni rassegnate dal CTU meritano di essere condivise, in quanto sorrette da ampia ed esaustiva motivazione che fornisce ampiamente conto dell'iter valutativo e della stima finale, coerente con le risultanze della documentazione in atti, dell'esame obiettivo e degli accertamenti specialistici effettuati - tra cui la visita specialistica effettuata presso l'U.O. di oculistica dell - oltre che non scalfite dalle osservazioni del Controparte_4 ctp di parte attrice, che il CTU ha adeguatamente valutato e confutato in sede di risposta alle osservazioni.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Spese di CTU a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
Rigetta la domanda dell'attore in quanto infondata;
Condanna la parte al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che si liquidano in complessive euro 7.000,00 per compensi, oltre forfetario CP_1
15%, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell'erario.
Cosenza, 21 luglio 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 6 di 6