Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5775/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Parte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO;
E
, nata a [...] il [...] (Avv.ti CANTO Controparte_1
LEONARDO e PANE DOMENICO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 26.01.2010;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 19.03.2010 - 19.04.2010;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
A seguito del decreto del 7.01.2025 le parti con le “note integrative congiunte”, sottoscritte il 10.01.2025 e depositate il 27.01.2025, hanno precisato analiticamente le condizioni del divorzio ed hanno chiesto:
“Pronunciare la cessazione/scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il 7 Maggio 1986 tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Palermo Controparte_1 nei registri dello Stato Civile al n. 154 - Parte II - Serie A, voi. 1859 e, per
l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze e quindi procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Palermo e, quindi:
- Dare atto che i ricorrenti hanno già provveduto alla divisione dei beni e degli effetti personali e non vi sono reciproche richieste in tal senso;
- Dare atto che i coniugi, non hanno alcuna scambievole pretesa dal punto di vista economico, infatti ogni e qualsiasi questione patrimoniale è stata già prima d'ora definita;
- Disporre che alcuna somma sia dovuta reciprocamente da ciascuno dei due coniugi all'altro a titolo di contributo al mantenimento stante che le parti rinunziano a qualsiasi forma reciproca di mantenimento e/o assegno divorzile;
- 2 - - Dichiararsi cessato l'obbligo del padre e della madre a contribuire al mantenimento del proprio figlio per raggiunta maggiore età ed indipendenza economica del figlio.”
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 07/05/1986, da , nato a Parte_1
PALERMO il 13/06/1966 e da , nata a [...] il Controparte_1
09/01/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
154 - Parte II - Serie A, dell'anno 1986, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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