Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 29.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17266/2024 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra.
RICORRENTI
E
, in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
RESISTENTE
oggetto: benefici assistenziali, provvidenze, misure di sostegno e tutela a favore di “vittime del terrorismo e dei loro familiari”.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.07.2024 gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni “in via principale 1) riconoscere e dichiarare Controparte_1 il diritto di alla rideterminazione della speciale elargizione in ragione del 67% di invalidità Parte_1 complessiva o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata in sede di ctu, con ogni conseguente obbligo del resistente di riliquidare alla ricorrente quanto ancora dovuto a tale titolo, CP_1 debitamente rivalutato;
2) riconoscere e dichiarare il diritto d , Parte_2 Parte_3 Parte_4 quali familiari di vittima del terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, all'erogazione dell'assegno vitalizio mensile di € 500,00, e dello speciale assegno vitalizio mensile di € 1.033,00, entrambi perequati ed esentasse, con ogni conseguente liquidazione anche degli arretrati maturati a tali titoli a decorrere dall'1.1.2014, o da altra data, ma salvo gravame, maggiorati degli interessi legali per ritardato pagamento;
3) condannare il
1
Essi, a sostegno delle domande formulate, hanno esposto che in data 23.12.1984,
[...]
, appena quattordicenne, salì a bordo di un treno, il “Rapido 904”, che partendo da Napoli, Pt_1
l'avrebbe dovuta condurre, insieme alla nonna e allo zio, fino a Milano, per trascorrere le festività natalizie con i propri parenti;
che il convoglio, dopo aver imboccato la Grande Galleria dell'Appennino tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro (FI), giunto all'altezza del settimo chilometro dei diciannove di lunghezza, intorno alle ore 19:08 subì un attacco terroristico messo a segno con esplosivo posizionato in una delle carrozze, azionato a distanza, cagionando il decesso di 16 persone decedute e il ferimento di altre 268, diverse in modo grave;
che il dell'Interno con decreto CP_1
n. 597/B/1462/VT del 10.8.2005 dichiarò “vittima del terrorismo” con invalidità Parte_1 permanente del 7% per l'infermità “Note ansiose post traumatiche, modesti esiti di pregressa asportazione di corpi estranei corneali occhio sinistro, modesti esiti cicatriziali di lesioni lacero contuse ed abrasioni al viso e alle mani” diagnosticata in data 11.2.2005 dalla Commissione Medica Ospedaliera (di seguito, CMO)
Sezione distaccata dell'Ospedale Militare di Napoli, liquidandole la speciale elargizione nell'importo all'epoca previsto dalla L 302/1990 (1,5 milioni delle vecchie lire per punto percentuale di invalidità, rivalutato ai sensi dell'art. 8 stessa legge); che a seguito di domanda per la rivalutazione percentuale dell'invalidità, conseguente all'entrata in vigore della successiva legge 206/2004 (cfr. art. 5, comma
1), la otteneva in data 25.1.2008 dalla CMO di Caserta, l'accertamento dell'intervenuto Pt_1 aggravamento, con la diagnosi di: “Note ansiose reattive in soggetto con agorafobia. Modesti esiti di pregressa asportazione di corpi estranei corneali occhio sinistro. Modesti esti cicatriziali di lesioni lacero contuse ed abrase al viso e alle mani” e riceveva l'attribuzione di una percentuale di invalidità permanente del
12%, poi confluita nel decreto del Prot. n. 2353/VT/NM del 18.8.2009; che Controparte_1 solo con il successivo Regolamento contenuto nel DPR n. 181/09, entrato in vigore in data
31.12.2009, è stata data effettiva applicazione all'art. 6, comma 1, L 206/2004 con espressa indicazione dei criteri medicolegali per la quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) al fine di determinare la percentuale unica di invalidità complessiva (IC); che la , in conformità alle nuove disposizioni normative, con istanza del Pt_1
17.6.2010 chiedeva al di voler procedere alla quantificazione della percentuale Controparte_1 di invalidità complessiva, con ogni conseguente diritto alla rideterminazione e corresponsione dei benefici di legge ancora dovuti e sottoposta ad accertamenti medicolegali, la CMO di Caserta, con verbale n. 4914 del 13.12.2010, esprimeva il seguente “giudizio medico-legale: “Ai sensi dell'art. 4 del
DPR n. 181 del 30.10.2009 recante i criteri medico legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità
e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, la C.M.O. valuta per l'infermità del G.D.: 1) una INVALIDITA'PERMANENTE, quale riduzione delle capacità lavorative, pari al 20%; 2) un DANNO BIOLOGICO pari al 18% (Tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi del
2 Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 12-7-2000); 3) un DANNO MORALE pari al 12%
(due terzi del danno biologico) tenuto conto dell'entità della sofferenza patita e del turbamento dello stato d'animo; 4) un'INVALIDITÀ COMPLESSIVA (IC) del 32%”; che il Ministero intimato, con il primo atto gravato, provvedeva a riliquidare all'odierna ricorrente l'importo della speciale elargizione in ragione del 32% di invalidità; che successivamente, con la legge Finanziaria 2014, veniva modificato l'art. 5, L 206/2004, con l'introduzione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater e veniva riconosciuto il diritto dei familiari delle vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio;
che con istanza del 14.2.2023 l' chiedeva al di intervenire in Pt_1 Controparte_1 autotutela per accertare la corretta diagnosi e la conseguente esatta percentuale dell'invalidità complessiva sia con riferimento alla data di visita in CMO di Caserta di cui al verbale del 13.12.2010 che all'attualità, allegando a tal fine anche la perizia del dottor , che concludeva per una invalidità Persona_1 complessiva del 67%. Essi hanno allegato che tale riconoscimento sarebbe utile sia per la riliquidazione dell'importo dovuto per speciale elargizione in favore della vittima del terrorismo sia per accertare il diritto dei suoi familiari alla percezione mensile dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio e si sono opposti al provvedimento di diniego del 3.7.2023 con cui il ha respinto la domanda di Controparte_1 riliquidazione della speciale elargizione, dichiarando definitiva la valutazione medicolegale della CMO di Caserta del 13.12.2010 e, per lo stesso motivo, ha ritenuto inammissibile l'istanza dei familiari per carenza di uno dei presupposti, risultando l'invalidità della vittima del terrorismo inferiore al 50%, articolando una serie di argomentazioni in diritto e concludendo nei termini innanzi trascritti.
Il , costituitosi tempestivamente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per Controparte_1 decorso del termine di impugnazione;
la prescrizione;
l'infondatezza della richiesta di ricalcolo della percentuale di invalidità complessiva della sig.ra esposito in misura non inferiore al 50%; la correttezza dell'operato della
CMO di Caserta;
l'inammissibilità della richiesta degli assegni vitalizi ex articoli 5, commi 3-bis e 3-quater della legge n. 206/2004 in favore dei congiunti della dante causa, per mancanza della domanda amministrativa, necessaria anche al fine della decorrenza iniziale dei benefici economici. Ha concluso chiedendo “1) preliminarmente dichiarare la inammissibilità del ricorso ed il difetto di legittimazione attiva ed interesse ad agire;
2) rigettare le domande proposte siccome infondate in fatto ed in diritto nonché prescritte e non provate.
3)vinte le spese e competenze di giudizio”.
All'odierna udienza, il Giudicante, ritenuta la decidibilità del giudizio allo stato degli atti, ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
In via preliminare, risulta validamente proposta la richiesta in via amministrativa riferibile sia all che ai suoi congiunti. Pt_1
L'istanza amministrativa del 14.2.2023 risulta essere stata cartacea ma la modalità utilizzata dai ricorrenti per l'avvio dell'iter amministrativo, pur se oggettivamente difforme da quella prescelta dall'Amministrazione, ha raggiunto lo scopo in quanto ha consentito l'avvio del procedimento amministrativo dando luogo al diniego della stessa con il provvedimento di rigetto del 3.7.2023. Essa in quanto promanante anche dai congiunti, può costituire valida domanda amministrativa volta al conseguimento della prestazione loro invocata, consentendo dunque di ritenere rispettata la
3 condizione di proponibilità dell'azione giudiziale da parte di costoro. In proposito, considerata la natura assistenziale dei benefici reclamati (cfr. Cass. n. 22753 del 2018; Cass. n. 23300 del 2016 e di recente Cass. Sentenza 23 maggio 2024, n. 14501), a tali prestazioni vanno applicati i principi sopra esposti. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sull'analoga fattispecie della domanda di prestazioni a carico degli enti previdenziali ed assistenziali, con l'ordinanza n. 19724 del 22 luglio
2019, ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 14412 del 2019, secondo cui “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della CP_ domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dal o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente.”
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Possono ritenersi dati pacifici tra le parti oltre che documentali che la , ritenuta vittima del Pt_1 terrorismo (in quanto coinvolta nell'attacco terroristico al convoglio ferroviario “Rapido 904” in data
23.12.1984) è stata destinataria dell'attribuzione di una percentuale di invalidità permanente del 12%, poi confluita nel decreto del Ministero dell'Interno Prot. n. 2353/VT/NM del 18.8.2009 a seguito del verbale del
25.1.2008 della CMO di Caserta, che aveva accertato l'intervenuto aggravamento con la diagnosi di: “Note ansiose reattive in soggetto con agorafobia. Modesti esiti di pregressa asportazione di corpi estranei corneali occhio sinistro. Modesti esti cicatriziali di lesioni lacero contuse ed abrase al viso e alle mani”.
Con l'entrata in vigore, in data 31.12.2009, del Regolamento contenuto nel DPR n. 181/09, è stata data effettiva applicazione all'art. 6, comma 1, L 206/2004, con espressa indicazione dei criteri medicolegali per la quantificazione dell'invalidità permanente (IP), del danno biologico (DB) e del danno morale (DM) al fine di determinare la percentuale unica di invalidità complessiva (IC). Con tale regolamento è stato ribadito, nelle “disposizioni finali” (art. 6, DPR 181/09) che “Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge
3 agosto 2004, n. 206, le valutazioni delle invalidità operate in difformità alle disposizioni del presente regolamento, possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari, previa domanda degli interessati agli uffici delle amministrazioni competenti. In ogni caso, la percentuale d'invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei benefici richiesti ovvero a quella stabilita in sede giudiziale.”.
L di tale regolamento si è avvalsa, avendo fatto istanza in data 17.6.2010 con cui Pt_1 ha chiesto al di voler procedere alla quantificazione della percentuale di Controparte_1 invalidità complessiva, con ogni conseguente diritto alla rideterminazione e corresponsione dei benefici di legge ancora dovuti e, all'esito di tale istanza, ha conseguito la revisione della propria percentuale di invalidità -già riconosciuta nella misura del 12% e la determinazione del danno biologico e del danno morale. Risulta prodotto in giudizio il verbale n. 4914 del 13 dicembre 2010 con cui la aserta, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009, ha valutato l'interessata Pt_5 affetta da una invalidità complessiva del 32% così suddivisa: una invalidità permanente quale riduzione della capacità lavorativa pari al 20%; un danno biologico pari al 18% (tabella delle
4 menomazioni e relativi ai criteri applicativi del decreto del ministero del lavoro e della Previdenza
Sociale del 12.7.2000); un danno morale pari al 12% (due terzi del danno biologico).
Pertanto, in riferimento alla predetta percentuale di invalidità complessiva del 32%, la convenuta Amministrazione ha riconosciuto alla , una ulteriore somma € 45.358,95 a titolo Pt_1 di riliquidazione della speciale elargizione (decreto di riliquidazione prot.n. 2353/VT/NM del 6 giugno
2011 - all.13); l'assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 a decorrere dal 17 giugno 2010, data dell'istanza (decreto prot.n.2353/AV del 6 giugno 2011 notificato all'istante in data 1° settembre 2011 - all.14) e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 a decorrere dal 17 giugno 2010, data dell'istanza (decreto prot.n.2353/SAV del 6 giugno 2011 notificato all'istante in data 1° settembre 2011 - all.15).
Con l'azione giudiziale, la ricorrente e i suoi congiunti, come ulteriormente esplicitato nelle note difensive del 19.12.2024, si prefiggono di conseguire “il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della speciale elargizione, da un lato, contestando la valutazione percentuale della Invalidità Complessiva (IC) al 32% espressa dalla CMO di Caserta nel verbale del 13.12.2010, poi confluita nel decreto del
[...]
del 6.6.2011 (primo atto gravato, cfr. doc. 1), dall'altro, impugnando l'erroneo provvedimento CP_1 emesso dello stesso Dicastero il 3.7.2023 (secondo atto gravato, cfr. doc. 2), con cui è stata ritenuta inammissibile l'istanza di aggravamento del 14.2.2023”.
L' , quanto alla valutazione percentuale della Invalidità Complessiva (IC) al 32% Pt_1 espressa dalla CMO di Caserta nel verbale del 13.12.2010, rappresenta l'erronea attribuzione del
20% di invalidità permanente, sostenendo che per la diagnosi di “Disturbo post traumatico da stress di media entità”, la patologia si sarebbe dovuta ascrivere, per analogia, alla 6^ categoria p. 17 ex disposti dPR 915/78 e smi dove sono riportate “psico-nevrosi di media entità”, con il riconoscimento di una invalidità permanente compresa tra il 41 e il 50%, come da tabella di conversione annessa al dPR 181/09, a cui poi, avrebbe dovuto sommare il danno biologico e morale, arrivando a un punteggio di IC sicuramente superiore al 50% per cui, a suo dire, risultando illegittima e sottostimativa la percentuale di IC rilevata nel 2010, tale IC andrebbe rideterminata nella proposta percentuale del 67%.
Ella offre, a sostegno delle sue affermazioni, la relazione del medico legale dottor ER
redatta in data 30.7.2022, il quale ha fermamente contestato la riduttiva diagnosi
[...] formulata dalla CMO di Caserta nel verbale del 13.12.2010 e, richiamando la speciale normativa di riferimento e la percentuale di invalidità complessiva del 67% accertata dal dottor , ne ER deriverebbe il suo diritto alla riliquidazione della speciale elargizione, e quello dei suoi familiari alla percezione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio a decorrere dall'1.1.2014.
Il fine auspicato dalla ricorrente è quindi quello di “ottenere una invalidità complessiva del 67%
“ e affinché venga riconosciuto il diritto dei familiari superstiti agli assegni mensili”, cioè all'assegno vitalizio di
€ 500,00 e allo speciale assegno vitalizio di € 1.000,00, introdotti dall'art. 1, comma 494, della legge n.
5 147/2013, che ha integrato l'art. 5 della legge n. 206/2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 anche in favore del coniuge e dei figli della vittima di terrorismo con IC non inferiore al 50%”.
Il tema d'indagine si incentra dunque sull'impugnazione del verbale della CMO che ha riconosciuto solo il 32% in luogo della percentuale rivendicata dai ricorrenti del 67% o quantomeno del 50% e sul diniego dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio riconosciuto, dal 1° gennaio 2014, anche in favore del coniuge e dei figli dell'invalido superstite a cui sia stato riconosciuto lo status di vittima del terrorismo a condizione che l'invalidità permanente derivante dal già menzionato evento non sia inferiore al 50% (Art. 5, co.
3-bis della legge 206/2004).
Orbene, è pacifico che avverso il verbale della CMO che ha riconosciuto il 32% e avverso il decreto prot.n.2353/AV del 6 giugno 2011 notificato all'istante in data 1° settembre 2011 con cui è stata riliquidata la speciale elargizione in base al punteggio di invalidità complessiva del 32%, la ricorrente non ha fatto opposizione, accettandone gli esiti e di conseguenza percependo tali trattamenti calcolati sulla base di una percentuale complessiva del 32%, scaturente dal suo auspicio, andato a buon fine, di vedersi applicato il metodo di calcolo offerto dal citato Regolamento.
Sul punto, le SU della Suprema Corte hanno affermato che: “In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'art. 6, comma 1, della l. n. 206 del 2004 svolge una funzione non meramente rivalutativa, ma selettivo- regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della citata legge, e i benefici dovuti alle vittime devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181 del 2009”. (Cass n. 6214-6125 e 6126 del 24 febbraio 2022 e Sezioni unite
6217/ 2022). Orbene, la liquidazione disposta dalla del 2010 risulta avvenuta alla Parte_6 stregua dell'art. 6 comma 1 della l. n. 206 del 2004 ed è stata quantificata con i criteri legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181 del 2009 (cfr. verbale in prod.). Dunque, la percentuale di invalidità complessiva risulta essere stata correttamente calcolata in applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R.
n. 181/2009 e nel pieno rispetto dei principi di diritto fissati dalla Cassazione.
Ciò che la ricorrente auspica, una diversa quantificazione della sua invalidità complessiva ritenendo inadeguata la percentuale del 32%, è precluso dalla sua acquiescenza al verbale della
CMO e al decreto ministeriale. A prescindere dall'esistenza o meno di un termine per l'impugnazione di tali atti, ciò che rileva è l'impossibilità di dare ingresso ora per allora ad una rivalutazione dei criteri medico legali correttamente applicati ma sottostimati, dal momento che anno dopo anno, anche allorquando la ricorrente nel 2014, già coniugata e con figli avrebbe potuto avvalersi della legge
Finanziaria 2014, con cui è stato modificato l'art. 5, L 206/2004, con l'introduzione dei commi 3-bis,
3-ter e 3-quater ed è stato riconosciuto il diritto dei familiari delle vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 50%, alla erogazione mensile dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, ella ha continuato a riscuotere i trattamenti assistenziali conseguenti all'invalidità complessiva del
6 32%. L'acquiescenza, nel caso in esame, deriva non già dal mero decorso del tempo ma dalla percezione senza riserve alcune degli importi liquidati dal sia di € 45.358,95 a titolo di CP_1 riliquidazione della speciale elargizione, sia a titolo di assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998 a decorrere dal 17 giugno 2010, data dell'istanza (decreto prot.n.2353/AV del 6 giugno 2011 notificato all'istante in data 1° settembre 2011 - all.14) e di speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 a decorrere dal 17 giugno 2010, data dell'istanza. La circostanza che, a distanza oltre dieci anni dalla avvenuta notifica dei suddetti decreti, sono intervenute le sentenze n. 6214/2022, n. 6215/2022, n.
6216/2022 e n. 6217/2022 della Suprema Corte di Cassazione con cui si è ritenuto che “I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e ai soggetti ad esse equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva da quantificarsi con i criteri medico-legali previsti dagli articoli 3 e 4 del DPR 181/2009” e l'intervento della circolare dell'Ispettorato Generale della
Sanità Militare in data 2.5.2022 che sollecitava tutte le Commissioni Mediche Ospedaliere a
“provvedere con effetto immediato” alle valutazioni delle percentuali di invalidità complessiva secondo i criteri medicolegali previsti dal DPR 181/09, tenendo conto anche dell'eventuale aggravamento fisico, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. c, del citato DPR 181/09, non costituiscono eventi idonei a giustificare la successiva istanza presentata dalla , in data 14 febbraio 2023 per Pt_1 conseguire una nuova e diversa rivalutazione in autotutela della percentuale di invalidità complessiva ex artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, già riconosciuta nella misura del 32%.
Il richiamo all'art. 147 disp. att. al cpc secondo cui “Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono prive di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale…le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica…intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.” è fuorviante considerando l'ampio decorso del tempo tra l'adozione del verbale
(e il conseguente decreto ministeriale) e l'accettazione da parte della ricorrente di tali atti.
Anche nel caso in cui fosse prospettabile l'intento della ricorrente di avvalersi di un eventuale aggravamento del suo quadro patologico, la CTP risulta sconfessare tale ipotesi dal momento che correla il consolidamento della percentuale del 67% alla data della visita della CMO;
in ogni caso, manca nel ricorso l'indicazione della documentazione medica idonea a configurare il momento in cui ciò sarebbe avvenuto e non si ravvisa e neanche è dedotta l'esistenza di una qualche disposizione che preveda un aggravamento continuo e sistematico della percentuale di invalidità chiesta e riconosciuta in sede amministrativa.
Va infine evidenziato che trattandosi di contestazione in ordine al quantum di invalidità complessiva, non si verte in ipotesi di riconoscimento dello status di vittima del dovere, pacificamente imprescrittibile e neanche in ipotesi di prescrizione decennale dei ratei spettanti, per cui sono inconferenti al caso in esame le sentenze della giurisprudenza ordinaria e amministrativa che tali temi e i relativi principi hanno affermato.
7 La sentenza del Tribunale di Roma n. 5964/2024 pubbl. il 21/05/2024 (cfr. in prod. ric.) non giova a parte ricorrente, dal momento che ha avuto ad oggetto l'ammissibilità formale e la fondatezza nel merito dell'istanza del 18.7.2018 con cui il ricorrente ha chiesto al di essere sottoposto CP_1
a nuova visita medico-legale per la verifica dell'invalidità complessiva ai sensi dell'art. 6, comma 1,
l. 206/2004 e 4 dpr. 181/2009, e per la rideterminazione dei benefici di legge, eventi che nel caso dell , risultano già avvenuti negli anni 2010, con il verbale della CMO e nel 2011 con il decreto Pt_1 ministeriale prot.n.2353/SAV del 6 giugno 2011.
All'esito e alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.
La particolarità e novità delle questioni esaminate rendono possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 29.04.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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