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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 45365/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.12.2024 da
, Parte_1 cittadino Rumeno nato a [...] il [...] residente a [...] codice fiscale C.F._1 professione imprenditore edile;
titolo di studio licenza media superiore con l'Avv Daniela Brancato del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Melzi d'Eril n. 29
e
, Parte_2
cittadina Rumena, nata a [...] il [...], residente Vaprio d'Adda in via Bernardo Bellotto n. 13/C codice fiscale C.F._2 professione impiegata nel settore ristorazione pagina 1 di 6 titolo di studio licenza media superiore con L'Avv. Marina Terlizzi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via di Villa Ada 57
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Milano il 31.10.2009 iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano. Atto n. 1701 Parte 1 Registro 01 Anno 2009 e Iscritto nei registri civili in Romania a mezzo del Consolato Generale di Romania di Milano con atto di matrimonio 139 del 10.6.2010 come da certificato di matrimonio serie C10 N 206313 del 15.10.2019;
In comunione legale dei beni secondo la legislazione rumena.
con i seguenti figli:
, Persona_1 cittadina Rumena, nata a [...] il [...] residente a [...] codice fiscale minore di età, studentessa C.F._3
, Parte_3 cittadina Rumena nata a [...] il [...] residente a [...] codice fiscale minore di età, studentessa C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con richiesta formulata all'udienza del 12 maggio 2025 ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritta a seguito di conversione del rito in consensuale nella procedura introdotta dal sig. con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle Pt_1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le figlie minori cittadina Rumena, nata a [...] il [...], Persona_1 residente a [...] , codice fiscale,
minore di età, studentessa e cittadina C.F._3 Parte_3
Rumena, nata a [...] il [...], residente a [...] , codice fiscale minore di età, studentessa, sono collocate presso C.F._4
la madre presso la quale mantengono la residenza anagrafica ma sono in affidamento condiviso pagina 2 di 6 tra i genitori con poteri decisionali ordinari con il genitore con cui si trovano e straordinari come per legge;
con facoltà di visita come normalmente previsto da questo Tribunale (week-end alternati dal venerdì dopo le attività scuola/sport o da orario cena fino al lunedì mattina a scuola e due giorni/notti infrasettimanali consecutive, il tutto con facoltà per i genitori di assumere diversi e migliori accordi nell'interesse delle figlie, ponti scolastici alternati, una settimana ciascuno dei genitori per le feste scolastiche di Natale – alternando i periodi dal 23 al 30 e dal
30 al 6 gennaio di ogni anno, con il 24 e 25 alternati se il genitore che avrebbe i figli non si sposti;
due settimane ciascuno nel mese di agosto in periodi alternati dall'1 al 14 e dal 14 al 30 agosto e 1 settimana eventuale a giugno o a luglio con il papà;
3) Le case in Romania, attualmente in comproprietà indivisa per la metà ciascuno, rimarranno una ciascuno in piena proprietà. Quella nella città di Tarnaveni alla sig. e quella nella città Pt_2
di Sibiu al sig. , impegnandosi espressamente le parti a recarsi da Notaio in Romania Pt_1
per la reciproca cessione e/o permuta delle quote a costi condivisi entro e non oltre il
30/12/2025.
4) Le parti si obbligano a recarsi presso la Banca scelta del sig. per la surroga e Pt_1
rinegoziazione del mutuo a condizioni migliori entro la fine di luglio 2025;
5) Il sig. verserà Euro 1.200,00 a titolo di mantenimento per le due figlie (Euro 600,00 Pt_1
ciascuna) con rivalutazione Istat come per legge entro il 10 di ogni mese, versando su c/c indicato dalla sig. , la differenza rispetto alla quota di metà di mutuo (pagherà infatti Pt_2
l'intera rata del mutuo, sia per la propria quota sia della moglie) di competenza della moglie con primo versamento dall'omologa della separazione;
l'assegno unico per le famiglie rimane integralmente a favore della sig. ; le parti si dichiarano economicamente autonome e Pt_2
rinunciano reciprocamente ad assegno di mantenimento;
6) Le spese straordinarie per le figlie rimarranno a carico dei genitori per la metà ciascuno con le modalità di cui al Protocollo del Tribunale, che le parti dichiarano espressamente di accettare;
7) La sig. perde/rinuncia al cognome secondo la legge rumena;
Pt_2 Pt_1
8) La casa in Vaprio D'Adda Via Bernardo Bellotto n. 13/C rimane assegnata alla sig. Pt_2
presso cui sono collocate le minori, con tutte le spese di ordinaria manutenzione, bollette, spese condominiali a suo carico e la medesima vi abiterà con le figlie, obbligandosi le parti a porla in pagina 3 di 6 vendita entro e non oltre due anni dalla sentenza di separazione – estinguendo il mutuo e dividendo la differenza al 50%; al sig. è concesso il diritto di prelazione a parità di Pt_1
condizioni versando la quota di competenza del 50% alla moglie dedotta la quota di mutuo residuo che il marito si accolla.
A far tempo della vendita a terzi, a carico del sig. l'obbligazione al Controparte_1 pagamento dell'assegno di mantenimento per le figlie di Euro 1.200,00 mensili e rimarrà a favore della sig. integralmente l'assegno unico come già indicato;
Pt_2
Le parti stabiliscono di prorogare di comune accordo il termine di due anni per la messa in vendita della casa familiare con ulteriore proroga di due anni, qualora l'immobile di Taverneni non fosse venduto dalla sig. al prezzo di mercato a causa di circostanza provate, non Pt_2
dipendenti dalla volontà della sig. . Scaduti questi ulteriori due anni, non vi saranno Pt_2 ulteriori proroghe ed anche in assenza della vendita dell'immobile in Romania della sig.
, la casa familiare dovrà improrogabilmente essere posta in vendita , permanendo la Pt_2
prelazione del sig. . Pt_1
9) i coniugi si autorizzano fin da ora, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o documenti validi per l'espatrio;
10) Le spese legali della presente procedura vengono compensate tra le parti;
11) le parti dichiarano di scegliere l'applicazione della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 8 del
Reg. 1259/2010 e chiedono di procedersi cumulativamente della domanda di separazione e di divorzio ex art.473-bis 51 cpc e chiedono di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase di divorzio con fissazione di ulteriore termine per il deposito delle note scritte per la rimessione della causa in decisione ai fini della sentenza di scioglimento del matrimonio.
12) Dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis 12 terzo comma cpc;
13) Dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della pagina 4 di 6 documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio rito civile a Milano il 31.10.2009;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 5 di 6 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Valentina Di Peppe.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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