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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Porto Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Carmela Filice
-RESISTENTE- oggetto: pensione di vecchiaia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.01.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che in data
27.01.2018 presentava in via telematica all' di Cosenza domanda volta ad ottenere CP_1
la concessione e il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza presunta dal 01/01/2008- Gestione Lavoratori Dipendenti- Fondo FPLD- N. Protocollo:
.2590.27/01/2018.0002743; che con comunicazione di Liquidazione del CP_1
19.03.2018, l' la informava che “La richiesta presentata il 27 gennaio 2018 è stata CP_1
accolta e che Le è stata liquidata la pensione di vecchiaia categoria VO numero
10112871 con decorrenza dal 1 febbraio 2018”; che, ritenendo ingiusta la decorrenza riconosciutale – essendo in possesso di tutti i requisiti della pensione di vecchiaia a decorrere dall'01.06.2001, per effetto dell'accreditamento dei contributi figurativi per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ex d.lgs. 151/2001 – in data
17.05.2018 proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Cosenza CP_1
rimasto privo di riscontro. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di
Paola chiedendogli di “[…] accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese di giugno 2001 o da altra decorrenza ritenuta di giustizia;
2) previo tale declaratoria, condannare l' in p.l.r.p.t., alla liquidazione CP_1
nonché alla corresponsione dei ratei di pensione di vecchiaia dal mese di giugno 2001,
1 o da altra data ritenuta di giustizia, in favore della ricorrente, oltre interessi legali sui ratei maturati, dalla singola scadenza di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si è costituito l' , variamente argomentando per l'inammissibilità ovvero per CP_1
l'infondatezza del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio è contestata la data di decorrenza della pensione di vecchiaia categoria VO numero 10112871 in godimento alla ricorrente dal primo febbraio del 2018.
In particolare, la ritiene di averne diritto a decorrere dall'01.06.2001o Parte_1
comunque dall'01.01.2008; l ritiene la correttezza del proprio operato: a fronte di CP_1
domanda presentata in data 27.01.2018, l ha liquidato la pensione di vecchiaia a CP_1
decorrere dal primo giorno del mese successivo, ovvero dall'01.02.2018 (cfr. all. 2 ricorso).
Orbene, alla luce delle deduzioni e della documentazione offerta dalle parti, l'opzione prospettata dall'Istituto previdenziale merita accoglimento.
In particolare, parte ricorrente deduce di essere in possesso del requisito contributivo già
a decorrere dal mese di giugno del 2001, per effetto dell'accredito dei contributi figurativi per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro in virtù dell'applicazione del d.lgs. n. 151 del 2001. E, però, tale accredito non è automatico ma presuppone la presentazione di apposita domanda dell'interessata e consequenziale vaglio positivo dell' in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata normativa ai fini CP_1
dell'accreditamento.
In particolare, l'art. 25 comma 2 del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede che: “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
2 vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.”.
Tanto chiarito, dall'estratto conto previdenziale depositato in atti dalla ricorrente, datato
15.01.2021 (cfr. all. 4 ricorso), risulta che l' le ha effettivamente riconosciuto la CP_1
contribuzione figurativa per i periodi di congedo di maternità – per come accennato dall'istante nel proprio ricorso introduttivo – così che la grazie ad essi, ha Parte_1
effettivamente integrato il requisito contributivo già nel mese di giugno del 2001. E, però, ciò non è sufficiente a sostenere che la pensione di vecchiaia le deve essere corrisposta da tale data.
Come già si è anticipato, l'accredito contributivo, ex art. 25 comma 2 d.lgs. 151/2001, non è automatico ma presuppone apposita domanda di accreditamento della quale non vi
è traccia negli atti della ricorrente, nonostante su quest'ultima gravasse uno specifico onere di allegazione e prova.
In sostanza, nel caso di specie non è dato conoscere quando è stata presentata la domanda di accreditamento dei contributi figurativi e quando l ha accolto tale domanda. Tale CP_1
onere indubbiamente incombeva sulla parte istante.
Ciò che è pacifico, di contro – in quanto ammesso dalla stessa ricorrente (cfr. pag. 4 ricorso), nonché risultante dallo stesso estratto conto previdenziale (cfr. all. 4 ricorso) – è che senza tali contributi figurativi la non avrebbe integrato il requisito Parte_1
contributivo della pensione di vecchiaia.
Ed allora, se queste sono le premesse – a) l'accreditamento dei contributi figurativi presuppone un'apposita domanda amministrativa non essendo automatico;
b) non è dato sapere quando è stata depositata la domanda amministrativa di accreditamento dei contributi;
c) tale onere incombeva sulla parte ricorrente;
d) alle date indicate dalla ricorrente (01.06.2001 e 01.01.2008) senza accreditamento dei contributi figurativi, ex art. 25 comma 2 d.lgs. 151 del 2001, la on integrava il requisito dei 15 anni Parte_1
di contributi – evidentemente, la pensione di vecchiaia non può decorrere dalla data (o date) indicate dalla ricorrente, ma solo dal mese successivo a quello di presentazione della
3 domanda amministrativa in deroga alla regola generale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 155 del 1981, secondo il quale: “La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.”.
In sostanza, alla luce di tali premesse, il giudicante ritiene che la prestazione non può essere riconosciuta dal momento del raggiungimento del requisito anagrafico e di quello contributivo, per come richiesto dalla parte ricorrente, perché, quest'ultimo requisito è stato integrato per effetto di accreditamento di contributi figurativi, ex art. 25 comma 2 citato, e, nel caso di specie, non è dato sapere quando è stata presentata la domanda amministrativa di accreditamento dei contributi, sicchè, l'unico dato certo al quale far ancorare la decorrenza del trattamento pensionistico, è la data di presentazione della domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia .
Da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso.
3. Le oggettive peculiarità e complessità della vicenda sottoposta al vaglio dello scrivente inducono il giudicante a compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 13.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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