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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6189/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 6189/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORESE Parte_1 C.F._1
NG DE AB e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORESE NG DE AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO Controparte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA N. 3 20121 MILANO presso il difensore avv. TURCO MA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, Controparte_1 per quanto occorra, che gli indumenti di lavoro (scarpe antinfortunistiche, pettorine ad alta visibilità, pantaloni e giaccone di colore giallo sgargiante e dotate di bande catarifrangenti, guanti) indossati dal ricorrente costituiscono un dispositivo di protezione individuale;
accertare e dichiarare l'obbligo di a provvedere al mantenimento in Controparte_1 efficienza e al lavaggio degli indumenti forniti quali D.P.I.;
condannare a provvedere al mantenimento in efficienza e al lavaggio Controparte_1 dei D.P.I. forniti al sig. a far data dall'assunzione; Pt_1
condannare la società convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dal ricorrente per provvedere al lavaggio degli indumenti sino al deposito del ricorso, a titolo di risarcimento dell'inadempimento contrattuale, o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, in misura non inferiore a 3 ore settimanali retribuite in termini di orario di lavoro straordinario diurno, pari all'importo lordo di € 9.277,44 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), nonché alla somma, corrispondente alle spese vive affrontate dal ricorrente per le operazioni di lavaggio e manutenzione degli indumenti stessi, il tutto da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c..
Il tutto oltre interessi, anche ai sensi del 4° co. dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali e al contributo unificato”.
Il ricorrente ha riferito:
• di essere stato assunto dalla resistente, la quale svolge attività di handling aeroportuale, in data 1 gennaio 2019 in forza di differenti contratti a termine poi convertiti a tempo indeterminato e di operare presso l'aeroporto di Milano Linate;
• di svolgere mansioni multiple che vanno delle operazioni aeroportuali di carico e scarico dei bagagli con relativa predisposizione dei nastrini, alle operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri tramite l'utilizzo di scale movimentabili, allo smistamento dei bagagli in transito e alla riconsegna dei medesimi nel reparto “arrivi” presso l'Aeroporto di Milano-Linate;
• che deve arrivare in aeroporto alcuni minuti prima dell'inizio del turno per cambiarsi presso gli spogliatoi di e mettere la divisa di servizio;
Controparte_1 • che, nello svolgimento delle predette mansioni, deve quotidianamente indossare e utilizzare diversi dispositivi di sicurezza (D.P.I.) forniti dall'azienda: scarpe antinfortunistiche, pettorine ad alta visibilità, pantaloni antipioggia, pettorina e giaccone stagionale ad alta visibilità di colore giallo con dotazione di bande catarifrangenti, guanti;
• che gli indumenti menzionati recano la serigrafia del logo e del nominativo della società convenuta;
• che gli indumenti predetti sono funzionali sia alla tutela dell'integrità fisica sia alla riduzione dei rischi connessi alla mansione, sia alla protezione dalle intemperie;
• che i compiti assegnati al ricorrente comportano una notevole usura dei medesimi dispositivi per i quali è, quindi, necessaria una frequente e costante opera di pulizia e lavaggio a proprie spese per il loro mantenimento in stato di efficienza;
• che la resistente non ha mai sostenuto le spese necessarie alla cura e pulizia dei DPI;
• che si è sempre dovuto occupare personalmente e a casa propria, della buona tenuta degli stessi, mediante continui lavaggi e interventi di pulizia, con dispendio di corrente elettrica
(per l'utilizzo della lavatrice) e di prodotti di pulizia (detergenti, ammorbidenti, lucidi, ecc.);
• di aver impiegato per la pulizia dei DPI un tempo settimanale quantificabile in 3 ore;
• che, a Linate, solo da ottobre 2023, la resistente ha fornito ai propri dipendenti un servizio di lavaggio dei DPI;
• che tale servizio è del tutto insufficiente, garantendo solamente 9 lavaggi in un anno;
• che la sua paga oraria da ultimo è pari ad euro 9,29 lordi;
• che la richiesta di ristoro delle spese sostenute, avanzata con lettera del 16/9/2024 non è stata riscontrata dalla società.
Ciò premesso, il ricorrente, invocato il proprio diritto al pagamento del tempo dedicato al lavaggio della divisa, quantificato sulla base della durata del rapporto e dell'impiego di tre ore settimanali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria, con cui ha contestato le Controparte_1 allegazioni avversarie e chiesto il rigetto del ricorso. La società, nel contestare la domanda, ha rappresentato che, in assenza di specifica previsione normativa, la necessità di un lavaggio “indiscriminato” dei DPI oggetto di causa, per di più nella frequenza indicata in ricorso, è da escludere nella misura in cui non è correlata alla tipologia dei DPI in questione, alle loro caratteristiche tecniche e alla loro funzionalità; nel corso del rapporto di lavoro ha fruito di un numero significativo di giornate di Pt_1 sospensione per , anche in ragione del ID-19, che hanno inevitabilmente CP_2 inciso sulla reale frequenza di utilizzo dei DPI e, conseguentemente, sul loro grado di usura;
il
CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Gestori Aeroportuali è stato oggetto di rinnovo e, nell'ultima versione del 4 giugno 2025, all'art. G37-ter, prevede che, nelle aziende in cui non sia disponibile un servizio di lavaggio, venga riconosciuto ai lavoratori un contributo di importo mensile pari a 10 € lordi (cfr. doc. 08 CCNL Art. G37-ter). Il criterio è stato adottato, per analogia, anche da precedente del Tribunale, relativo al periodo 2014-2021, antecedente al CCNL.
La resistente ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale del credito individuando il primo e unico atto interruttivo nel ricorso, notificato il 1° agosto 2025.
3. La causa, fallita la conciliazione e ritenuta nella natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Come correttamente osservato da precedente di questo Tribunale (sentenza del 15/7/25, est.
Dott. Perillo, doc. 9 resist.), che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., emesso in caso analogo, in giudizio instaurato nei confronti della stessa resistente: “In diritto, l'art. 77 D.lgs
81/2008 prevede l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di mantenere in efficienza i DPI assicurandone le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata (e in questa sede condivisa) ha statuito che: In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (Cass., ordinanza n. 16749 del 21/06/2019).
Alla luce dei principi richiamati al paragrafo precedente, non è revocabile in dubbio, contrariamente a quanto sostenuta dalla tesi difensiva della convenuta, che tra gli obblighi del datore di lavoro vi sia anche quello di garantire il lavaggio dei DPI, rientrando tale incombente nell'obbligazione di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti. Né può trovare accoglimento l'argomentazione secondo cui l'indennità giornaliera riconosciuta a ciascun dipendente dall'articolo H19 CCNL di settore per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro debba ritenersi ricomprendere anche gli oneri sostenuti per il lavaggio dei DPI, giacché, per quanto definita omnicomprensiva, di questi ultimi non viene fatta menzione alcuna. Solo in occasione del rinnovo dell'ottobre 2023 nella disposizione in commento ne è stata prevista la natura omnicomprensiva anche in relazione agli istituti riconducibili al
D.lgs 81/2008, il che, peraltro, conferma che, prima di allora, non vi potessero essere ricompresi gli oneri per il lavaggio dei dispositivi di sicurezza, tanto che l'indennità, nel rinnovo del 2023, viene (non a caso) incrementata.
Per quanto detto, il ricorrente ha, senza dubbio, diritto al risarcimento del danno in questa sede invocato.
In assenza di elementi della parte (che, di fatto, postula che si debba calcolare detto risarcimento avendo riguardo ad un importo non inferiore a tre ore settimanali da retribuirsi quale orario straordinario, senza che, tuttavia, la parte abbia offerto alcun apprezzabile elemento a sostegno di talie argomentazione) si osserva che, nelle more del giudizio, parte convenuta ha offerto quale criterio quello del CCNL del trasporto aereo-parti specifiche gestori aeroportuali. L'art. G37 ter, proprio in relazione al servizio di lavaggio, dispone che ove l'azienda non abbia reso disponibile il servizio, verrà riconosciuto un contributo di importo mensile pari ad euro 10 lordi, espressamente ritenuto congruo dalle parti sociali.
Per quanto la difesa del ricorrente abbia contestato il ricorso a tale parametro, deve osservarsi che trattasi di contrattazione collettiva relativa ad un settore del tutto a fine ed omogeneo a quello della odierna convenuta.
Pertanto, detto parametro assume, anche ai fini della liquidazione equitativa, un significato oggettivamente apprezzabile, senza dubbio molto più di quello offerto dalla parte ricorrente.
Tanto detto, ha lavorato per per 6 Parte_2 Controparte_3 anni e 10 mesi.
Ai fini del calcolo, è da escludere che, utilizzando il parametro in commento, singoli giorni o periodi di assenza per ferie o malattia possano avere una qualche incidenza, tanto più che la stessa contrattazione collettiva nulla dispone a riguardo.
Va invece senza dubbio escluso il periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa in forza dell'emergenza sanitaria per ID (sostanzialmente da luglio 2020 a giugno 2021 e quindi per 11mesi), in cui la mancata prestazione lavorativa non può che comportare il venir meno del diritto invocato.
Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_3 Parte_2 la somma complessiva di euro 710,00 (ovvero 71 mesi x 10), oltre interessi e
[...] rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo”.
5. Anche nel nostro caso, sovrapponibile a quello oggetto del precedente, il ricorso va accolto nei limiti anzidetti. In particolare, ha lavorato per Parte_1 CP_3
per 6 anni e 10 mesi.
[...]
6. Come chiarito dal precedente richiamato e che si condivide, ai fini del calcolo, è da escludere che, utilizzando il parametro in commento, singoli giorni o periodi di assenza per ferie o malattia possano avere una qualche incidenza, tanto più che la stessa contrattazione collettiva nulla dispone a riguardo.
7. Va, invece, senza dubbio escluso il periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa in forza dell'emergenza sanitaria per ID (sostanzialmente da luglio 2020 a giugno 2021 e quindi per 11mesi), in cui la mancata prestazione lavorativa non può che comportare il venir meno del diritto invocato.
8. Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_3 Pt_1
a somma complessiva di euro 710,00 (ovvero 71 mesi x 10), oltre interessi ex
[...] art. 1284 comma 1 c.c. e rivalutazione ex art. 429 comma 3 c.p.c., da ciascuna mensilità al saldo effettivo.
9. Infine, è da rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, avendo riguardo al consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., n. 26246 del 06/09/2022)
10. Le spese di lite compensate in ragione dell'esito del giudizio e dell'adesione della resistente alla proposta dell'Ufficio di adottare il criterio di cui al precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligo di Controparte_3 mantenimento in efficienza e al lavaggio dei DPI forniti al ricorrente nel corso del rapporto e per l'effetto la condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento danni, la Parte_1 somma complessiva di euro 710,00 oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6189/2025 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 6189/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORESE Parte_1 C.F._1
NG DE AB e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ( ) C.F._2 Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MORESE NG DE AB
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURCO Controparte_1 P.IVA_1 MA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA N. 3 20121 MILANO presso il difensore avv. TURCO MA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 21 maggio 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, Controparte_1 per quanto occorra, che gli indumenti di lavoro (scarpe antinfortunistiche, pettorine ad alta visibilità, pantaloni e giaccone di colore giallo sgargiante e dotate di bande catarifrangenti, guanti) indossati dal ricorrente costituiscono un dispositivo di protezione individuale;
accertare e dichiarare l'obbligo di a provvedere al mantenimento in Controparte_1 efficienza e al lavaggio degli indumenti forniti quali D.P.I.;
condannare a provvedere al mantenimento in efficienza e al lavaggio Controparte_1 dei D.P.I. forniti al sig. a far data dall'assunzione; Pt_1
condannare la società convenuta al pagamento dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dal ricorrente per provvedere al lavaggio degli indumenti sino al deposito del ricorso, a titolo di risarcimento dell'inadempimento contrattuale, o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, in misura non inferiore a 3 ore settimanali retribuite in termini di orario di lavoro straordinario diurno, pari all'importo lordo di € 9.277,44 (o la diversa somma che si riterrà di giustizia), nonché alla somma, corrispondente alle spese vive affrontate dal ricorrente per le operazioni di lavaggio e manutenzione degli indumenti stessi, il tutto da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c..
Il tutto oltre interessi, anche ai sensi del 4° co. dell'art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, con sentenza immediatamente esecutiva e con vittoria di competenze professionali ex D.M. 55/2014, oltre alle spese generali e al contributo unificato”.
Il ricorrente ha riferito:
• di essere stato assunto dalla resistente, la quale svolge attività di handling aeroportuale, in data 1 gennaio 2019 in forza di differenti contratti a termine poi convertiti a tempo indeterminato e di operare presso l'aeroporto di Milano Linate;
• di svolgere mansioni multiple che vanno delle operazioni aeroportuali di carico e scarico dei bagagli con relativa predisposizione dei nastrini, alle operazioni di sbarco/imbarco dei passeggeri tramite l'utilizzo di scale movimentabili, allo smistamento dei bagagli in transito e alla riconsegna dei medesimi nel reparto “arrivi” presso l'Aeroporto di Milano-Linate;
• che deve arrivare in aeroporto alcuni minuti prima dell'inizio del turno per cambiarsi presso gli spogliatoi di e mettere la divisa di servizio;
Controparte_1 • che, nello svolgimento delle predette mansioni, deve quotidianamente indossare e utilizzare diversi dispositivi di sicurezza (D.P.I.) forniti dall'azienda: scarpe antinfortunistiche, pettorine ad alta visibilità, pantaloni antipioggia, pettorina e giaccone stagionale ad alta visibilità di colore giallo con dotazione di bande catarifrangenti, guanti;
• che gli indumenti menzionati recano la serigrafia del logo e del nominativo della società convenuta;
• che gli indumenti predetti sono funzionali sia alla tutela dell'integrità fisica sia alla riduzione dei rischi connessi alla mansione, sia alla protezione dalle intemperie;
• che i compiti assegnati al ricorrente comportano una notevole usura dei medesimi dispositivi per i quali è, quindi, necessaria una frequente e costante opera di pulizia e lavaggio a proprie spese per il loro mantenimento in stato di efficienza;
• che la resistente non ha mai sostenuto le spese necessarie alla cura e pulizia dei DPI;
• che si è sempre dovuto occupare personalmente e a casa propria, della buona tenuta degli stessi, mediante continui lavaggi e interventi di pulizia, con dispendio di corrente elettrica
(per l'utilizzo della lavatrice) e di prodotti di pulizia (detergenti, ammorbidenti, lucidi, ecc.);
• di aver impiegato per la pulizia dei DPI un tempo settimanale quantificabile in 3 ore;
• che, a Linate, solo da ottobre 2023, la resistente ha fornito ai propri dipendenti un servizio di lavaggio dei DPI;
• che tale servizio è del tutto insufficiente, garantendo solamente 9 lavaggi in un anno;
• che la sua paga oraria da ultimo è pari ad euro 9,29 lordi;
• che la richiesta di ristoro delle spese sostenute, avanzata con lettera del 16/9/2024 non è stata riscontrata dalla società.
Ciò premesso, il ricorrente, invocato il proprio diritto al pagamento del tempo dedicato al lavaggio della divisa, quantificato sulla base della durata del rapporto e dell'impiego di tre ore settimanali, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria, con cui ha contestato le Controparte_1 allegazioni avversarie e chiesto il rigetto del ricorso. La società, nel contestare la domanda, ha rappresentato che, in assenza di specifica previsione normativa, la necessità di un lavaggio “indiscriminato” dei DPI oggetto di causa, per di più nella frequenza indicata in ricorso, è da escludere nella misura in cui non è correlata alla tipologia dei DPI in questione, alle loro caratteristiche tecniche e alla loro funzionalità; nel corso del rapporto di lavoro ha fruito di un numero significativo di giornate di Pt_1 sospensione per , anche in ragione del ID-19, che hanno inevitabilmente CP_2 inciso sulla reale frequenza di utilizzo dei DPI e, conseguentemente, sul loro grado di usura;
il
CCNL Trasporto Aereo – Parte Specifica Gestori Aeroportuali è stato oggetto di rinnovo e, nell'ultima versione del 4 giugno 2025, all'art. G37-ter, prevede che, nelle aziende in cui non sia disponibile un servizio di lavaggio, venga riconosciuto ai lavoratori un contributo di importo mensile pari a 10 € lordi (cfr. doc. 08 CCNL Art. G37-ter). Il criterio è stato adottato, per analogia, anche da precedente del Tribunale, relativo al periodo 2014-2021, antecedente al CCNL.
La resistente ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale del credito individuando il primo e unico atto interruttivo nel ricorso, notificato il 1° agosto 2025.
3. La causa, fallita la conciliazione e ritenuta nella natura documentale, viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Come correttamente osservato da precedente di questo Tribunale (sentenza del 15/7/25, est.
Dott. Perillo, doc. 9 resist.), che si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c., emesso in caso analogo, in giudizio instaurato nei confronti della stessa resistente: “In diritto, l'art. 77 D.lgs
81/2008 prevede l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di mantenere in efficienza i DPI assicurandone le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidata (e in questa sede condivisa) ha statuito che: In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Fattispecie riguardante gli addetti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) (Cass., ordinanza n. 16749 del 21/06/2019).
Alla luce dei principi richiamati al paragrafo precedente, non è revocabile in dubbio, contrariamente a quanto sostenuta dalla tesi difensiva della convenuta, che tra gli obblighi del datore di lavoro vi sia anche quello di garantire il lavaggio dei DPI, rientrando tale incombente nell'obbligazione di mantenimento in stato di efficienza di tali indumenti. Né può trovare accoglimento l'argomentazione secondo cui l'indennità giornaliera riconosciuta a ciascun dipendente dall'articolo H19 CCNL di settore per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro debba ritenersi ricomprendere anche gli oneri sostenuti per il lavaggio dei DPI, giacché, per quanto definita omnicomprensiva, di questi ultimi non viene fatta menzione alcuna. Solo in occasione del rinnovo dell'ottobre 2023 nella disposizione in commento ne è stata prevista la natura omnicomprensiva anche in relazione agli istituti riconducibili al
D.lgs 81/2008, il che, peraltro, conferma che, prima di allora, non vi potessero essere ricompresi gli oneri per il lavaggio dei dispositivi di sicurezza, tanto che l'indennità, nel rinnovo del 2023, viene (non a caso) incrementata.
Per quanto detto, il ricorrente ha, senza dubbio, diritto al risarcimento del danno in questa sede invocato.
In assenza di elementi della parte (che, di fatto, postula che si debba calcolare detto risarcimento avendo riguardo ad un importo non inferiore a tre ore settimanali da retribuirsi quale orario straordinario, senza che, tuttavia, la parte abbia offerto alcun apprezzabile elemento a sostegno di talie argomentazione) si osserva che, nelle more del giudizio, parte convenuta ha offerto quale criterio quello del CCNL del trasporto aereo-parti specifiche gestori aeroportuali. L'art. G37 ter, proprio in relazione al servizio di lavaggio, dispone che ove l'azienda non abbia reso disponibile il servizio, verrà riconosciuto un contributo di importo mensile pari ad euro 10 lordi, espressamente ritenuto congruo dalle parti sociali.
Per quanto la difesa del ricorrente abbia contestato il ricorso a tale parametro, deve osservarsi che trattasi di contrattazione collettiva relativa ad un settore del tutto a fine ed omogeneo a quello della odierna convenuta.
Pertanto, detto parametro assume, anche ai fini della liquidazione equitativa, un significato oggettivamente apprezzabile, senza dubbio molto più di quello offerto dalla parte ricorrente.
Tanto detto, ha lavorato per per 6 Parte_2 Controparte_3 anni e 10 mesi.
Ai fini del calcolo, è da escludere che, utilizzando il parametro in commento, singoli giorni o periodi di assenza per ferie o malattia possano avere una qualche incidenza, tanto più che la stessa contrattazione collettiva nulla dispone a riguardo.
Va invece senza dubbio escluso il periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa in forza dell'emergenza sanitaria per ID (sostanzialmente da luglio 2020 a giugno 2021 e quindi per 11mesi), in cui la mancata prestazione lavorativa non può che comportare il venir meno del diritto invocato.
Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_3 Parte_2 la somma complessiva di euro 710,00 (ovvero 71 mesi x 10), oltre interessi e
[...] rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo”.
5. Anche nel nostro caso, sovrapponibile a quello oggetto del precedente, il ricorso va accolto nei limiti anzidetti. In particolare, ha lavorato per Parte_1 CP_3
per 6 anni e 10 mesi.
[...]
6. Come chiarito dal precedente richiamato e che si condivide, ai fini del calcolo, è da escludere che, utilizzando il parametro in commento, singoli giorni o periodi di assenza per ferie o malattia possano avere una qualche incidenza, tanto più che la stessa contrattazione collettiva nulla dispone a riguardo.
7. Va, invece, senza dubbio escluso il periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa in forza dell'emergenza sanitaria per ID (sostanzialmente da luglio 2020 a giugno 2021 e quindi per 11mesi), in cui la mancata prestazione lavorativa non può che comportare il venir meno del diritto invocato.
8. Pertanto, va condannata a corrispondere a Controparte_3 Pt_1
a somma complessiva di euro 710,00 (ovvero 71 mesi x 10), oltre interessi ex
[...] art. 1284 comma 1 c.c. e rivalutazione ex art. 429 comma 3 c.p.c., da ciascuna mensilità al saldo effettivo.
9. Infine, è da rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, avendo riguardo al consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass., n. 26246 del 06/09/2022)
10. Le spese di lite compensate in ragione dell'esito del giudizio e dell'adesione della resistente alla proposta dell'Ufficio di adottare il criterio di cui al precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligo di Controparte_3 mantenimento in efficienza e al lavaggio dei DPI forniti al ricorrente nel corso del rapporto e per l'effetto la condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento danni, la Parte_1 somma complessiva di euro 710,00 oltre interessi e rivalutazione da ciascuna mensilità al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli