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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 2751 / 2021
All'udienza del 03/12/2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 03/12/2025
Il G.I.
Dott.ssa AD RI Patanè
1
N. R.G. 2751/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AD RI Patane ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2751/2021 promossa da:
nato a [...] il [...], CF: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Sardegna, 151 Paterno', C.F._1
presso lo studio dell'Avv. PALUMBO CONSOLATA che lo difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I contro nato a [...] il [...] , CF: Controparte_1
elettivamente domiciliato in VIA FIMIA, 27 CATANIA C.F._2
presso lo studio dell'Avv. DI VITA GIUSEPPE , che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa unitamente e disgiuntamente all'avv. Ketty Illuminato;
CONVENUTO/I
CF: , rapp.ta e difesa dall'avv. Renata Controparte_2 C.F._3
2 Marzano del foro di Roma, giusta procura in atti ed elettiv.te domiciliata presso lo studio della stessa in Corso Trieste 150, Roma;
CONVENUTA-
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._4 CP_4
), ED AVV. , quale curatore dello C.F._5 Controparte_5
scomparso , nato a [...], in data [...]; Persona_1
-CONVENUTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2025 le parti hanno concluso e discusso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 24.03.2021, parte attrice ha chiesto dichiararsi l'usucapione della quota dei 24/84 dell'immobile sito nel comune di Paternò, piazza
Purgatorio n. 6-7, piano terra, censito al N.C.U. del comune di Paternò alla partita 6300,
foglio 60, particella 463, sub 1, di cui è già proprietario degli ulteriori 60/84 giusto atto di compravendita redatto dal Notaio in data 10.05.1994. Persona_2
In particolare l'attore premette che nel 1994, giusto rogito a firma Notaio , Per_2
aveva acquistato i 60/84 dell'immobile, ma da tale data aveva posseduto per intero lo stesso, quindi anche le quote di pertinenza dei convenuti.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale nulla ha opposto alla Controparte_2
declaratoria di usucapione.
3 Si costituiva in giudizio la quale ha eccepito l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della mediazione, la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire e nel merito ha chiesto il rigetto dell'usucapione, sostenendo di avere avuto sempre il possesso della quota di sua proprietà pari a 6/84.
Svolta attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia dei convenuti non costituiti, nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'usucapione, è necessario che sussistano i suoi elementi costitutivi, cioè l'esistenza di un “corpus”, inteso come disponibilità materiale ed esclusiva del bene, accompagnata dall' “animus possidendi”, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un' attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L' “animus possidendi” può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal “corpus possessionis”, se lo svolgimento di attività
4 corrispondenti all' esercizio del diritto dominicale, è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass. 6944/1999)
Orbene, nella fattispecie in esame, parte attrice ha dato prova della sussistenza dei requisiti sopra richiesti per l'usucapione.
In particolare dalla prova per testi espletata in corso di giudizio, è emerso che l'attore ha avuto il possesso ed il godimento esclusivo dell'intero immobile e non soltanto della porzione di sua proprietà, tanto è vero che la convenuta , l'unica che ha CP_1
contestato la domanda dell'attore, in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non avere più le chiavi di accesso all'immobile dal 1994, cioè da quando il ha Pt_1
cambiato la serratura, dopo l'acquisto.
Inoltre anche il teste , sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, perché Tes_1
disinteressato, ha affermato che il gli ha consegnato le chiavi di casa Parte_1
per poter eseguire i lavori sul suo immobile, limitrofo a quello oggetto di causa e di averlo visto svolgere attività di manutenzione ordinaria dello stesso.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta ed in conseguenza va dichiarata a favore di l'usucapione del diritto di proprietà della quota di 24/84 Parte_1
dell'immobile sito nel comune di Paternò, piazza Purgatorio n. 6-7, piano terra, censito al N.C.U. del comune di Paternò alla partita 6300, foglio 60, particella 463, sub 1.
Rispetto ai convenuti contumaci, le spese vanno dichiarate irripetibili.
Vanno compensate le spese tra il e la convenuta che, pur costituendosi, Pt_1 CP_2
non si è opposta alla declaratoria di usucapione, mentre in virtù del principio di soccombenza, la va condannata a rifondere a parte attrice le spese Controparte_1
di lite che si liquidano in € 150,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi, oltre iva, cpa
5 e spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto dichiara in favore di l'usucapione del diritto di proprietà della quota di 24/84 Parte_1
dell'immobile sito nel comune di Paternò, piazza Purgatorio n. 6-7, piano terra, censito al N.C.U. del comune di Paternò alla partita 6300, foglio 60, particella 463, sub 1.
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643 n°14
c.c., esonerando il conservatore da ogni responsabilità.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 150,00 per spese, € 2.400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Compensa le spese processuali tra l'attore e la convenuta Parte_1 CP_2
[...]
Dichiara irripetibili, le spese tra parte attrice ed i convenuti contumaci.
Così deciso in Catania, il 03/12/2025
Il GIUDICE
dott.ssa AD RI Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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