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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 270/2022
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 270 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022 vertente
T R A
Parte_1
( ), in persona del curatore giusta autorizzazione del in P.IVA_1 Pt_2
atti, con l'Avv. LORIS GIOSTRA, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
( ), con l'Avv. COSTANZA DI LEO, giusta CP_1 P.IVA_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “come da atto di citazione” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, contrariis rejectis: - Accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
e, per l'effetto revocare ex art, 67 comma 2 del R.D. 16
[...]
marzo 1942 n. 267, i seguenti pagamenti: € 4.272,53 (al 31/08/2018); € 5.171,81 (al 30/09/2018); € 1.913,24 (al 30/09/2018); € 4.867,67 (al
30/09/2018); € 1.751,81 (al 31/10/2018); € 6.359,23 (al 31/10/2018); €
5.117,52 (al 30/11/2018), tutti eseguiti dalla società fallita in favore della società come meglio descritti in narrativa per l'importo CP_1
complessivo di euro 29.453,81. - Condannare per l'effetto la società
a pagare in favore del fallimento attore la somma di euro CP_1
29.453,81 o quella maggiore o minore somma che verrà accertata come dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo. - In ogni caso con la condanna della convenuta alla refusione delle spese e compensi professionali di causa, oltre accessori.”
Convenuta: “preliminarmente insiste per l'ammissione delle istanze di prova formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2, e nel merito precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni esposte, contrariis reiectis, respingere e/o rigettare tutte le domande svolte dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Con vittoria di competenze di giudizio, oltre IVA, CAP come per legge.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Fallimento di conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2,
[...]
L.F., dei pagamenti, per un totale di € 29.453,81, di debiti liquidi ed esigibili (meglio indicati nell'atto di citazione), effettuati da
[...]
in bonis a favore della convenuta nel semestre Parte_1 antecedente la dichiarazione di fallimento della società debitrice
(14/02/2019).
L'attore sosteneva che la convenuta fosse consapevole dello stato di insolvenza della fallita (scientia decotionis), desumibile da una serie di circostanze oggettive e, in particolare: la pregressa morosità della debitrice, per due fatture, nei confronti della convenuta;
i solleciti di pagamento effettuati dalla convenuta con riferimento alle pregresse fatture rimaste impagate;
i lunghi rapporti commerciali tra le parti ed il loro operare nel medesimo ambito territoriale. A supporto della propria tesi, la curatela produceva in giudizio: riscontri di visure del registro delle imprese, “mastrini sottoconto”, l'istanza di ammissione al passivo del fallimento da parte della convenuta per debiti scaduti precedentemente a quelli cui si riferivano i pagamenti oggetto della domanda revocatoria, diffida del curatore e relativo riscontro della convenuta.
Si costituiva in giudizio la quale contestava integralmente CP_1
la fondatezza della domanda attorea e, nello specifico, contestava la mancanza del requisito della scientia decotionis in capo ad essa, rappresentando, tra l'altro, che “mai nessun fornitore che aveva rapporti con la né i vari istituti bancari interessati ai Parte_1
pagamenti, né i dipendenti di quest'ultima che invece avevano rapporti con la hanno mai lamentato problemi economici e pertanto, nulla CP_1
poteva far presagire all'odierna esponente una situazione di dissesto finanziario.”.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., ed il Giudice provvedeva in conformità.
Depositate, ad opera delle parti, le memorie istruttorie, con successiva ordinanza del 09.02.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, e rigettando pertanto implicitamente le prove orali chieste dalle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025, le parti precisavano le conclusioni e, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda attorea è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ai fini dell'efficace esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 L.F. è necessario, in base a quanto previsto dal III comma, lett. a), del medesimo articolo, che il pagamento di cui si chiede la revoca non costituisca un pagamento di beni o servizi effettuato nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso: “Non sono soggetti all'azione revocatoria: a)
i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso” (cfr. Tribunale di Milano, 02.11.2015:
“Orbene, l'art. 67 l.f. non riserva in modo espresso il rilievo dell'eccezione alla parte e l'allegazione dell'esenzione non corrisponde - come invece avviene nel caso del diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione - all'esercizio di un diritto potestativo del convenuto, da esercitare in giudizio necessariamente, perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica. A ciò si aggiunga che la norma, nell'elencare le ipotesi di esenzione, dispone che i pagamenti eseguiti a favore di determinati soggetti o in date circostanze “non sono soggetti all'azione revocatoria”, sicché sembra configurare un elemento negativo della fattispecie che, in quanto tale, ben può essere accertato dal giudice
d'ufficio. Anche in relazione all'art. 67, c. 3, l.f. deve dunque escludersi che l'irrevocabilità del pagamento costituisca oggetto di un'eccezione in senso stretto, come già affermato, del resto, dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 67, c. 1, l.f., considerato che “tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo”.
Ebbene, si osserva, innanzitutto, che appare dedotto da entrambe le parti che tra la convenuta e l'attrice intercorressero rapporti imprenditoriali e che i pagamenti per cui è causa (riferibili, come emergente documentalmente dai mastrini contabili depositati dall'attore, alle fatture numero 82, 83, 133, 134 e 135 del 2018) si riferissero alla remunerazione di prestazioni effettuate dalla convenuta in favore della fallita nell'esercizio della propria attività imprenditoriale (in particolare, lavorazioni di solette: cfr. comparsa di costituzione e risposta, non contestata, sul punto, da parte attrice).
Ciò posto, si osserva, ancora, che, dai documenti depositati dall'attore a fondamento della domanda, si evince che i pagamenti di cui si chiede la revoca venivano eseguiti esattamente alle scadenze (90 giorni) e con le modalità (ricevute bancarie) concordate tra le parti, modalità, peraltro, comuni e d'uso tra le stesse durante il periodo della loro collaborazione, come desumibile dal mastrino di sottoconto depositato dall'attore (cfr. mastrini contabili depositati dall'attore relativi agli anni 2017 e 2018, in cui in testa al documento viene indicata la modalità e il termine di pagamento vigente tra le parti, ossia r.b. 90 GG.).
Ne consegue, dunque, che gli atti solutori per cui è causa, rientrando nelle ipotesi di esenzione di cui all'art. 67, comma III, lett. a) L.F., non sono revocabili. Né vale ad escludere nel caso di specie, come per contro argomentato dall'attore, l'operatività della suddetta esenzione la circostanza che la convenuta non abbia contestato la sussistenza dell'”elemento oggettivo” della domanda (cfr. prima memoria e atti conclusionali di parte attrice), afferendo infatti tale mancata contestazione soltanto al fatto storico degli avvenuti pagamenti, durante il periodo sospetto, in favore della convenuta,
e non già alla circostanza, per vero contraria a quanto come sopra visto dedotto da entrambe le parti, che i pagamenti non afferissero alla remunerazione di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa della convenuta né che gli stessi non fossero stati effettuati nei termini d'uso, elemento, peraltro, che appare documentalmente escluso dai documenti prodotti dall'attore a fondamento della domanda.
Ad abundantiam va, poi, aggiunto che non appare idonea a fondare una presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta la sola circostanza che la stessa fosse creditrice per due sole precedenti fatture parzialmente rimaste insolute, potendo infatti tale circostanza deporre nel senso di una momentanea crisi di liquidità, peraltro frequente nel settore, della debitrice, altresì evidenziandosi che, diversamente da quanto invece dichiarato dall'attore, non risultano affatto provate, con riferimento alle suddette fatture, richieste di rateizzazione delle esposizioni, né solleciti di pagamento effettuati dalla convenuta nei confronti della società poi fallita. Inoltre, non valendo la mera conoscibilità dello stato di insolvenza, neppure rilevano la prossimità territoriale tra le società e la continuatività dei loro rapporti, nonché le vicende, sia pure se evincibili dal registro delle imprese, della società Clef
S.r.l. collegata alla fallita.
La domanda attorea, pertanto, in ragione di tutto quanto detto, deve essere rigettata. Le ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte dalle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata dall'attore;
2. compensa interamente le spese di lite tra le parti.
07/07/2025 Il Giudice
Francesco De Perna