Sentenza 4 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2004, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LL (già Socio e Amm.re della Società Semplice LL OR & C.), ON IO in proprio e quale esercente la potestà sui minori TA ON e DR ON eredi di RI OR già erede di GI OR, ER IC EN in qualità di erede di PI RA figlia ed erede di GI OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che li difende unitamente agli avvocati NATALINO IRTI, MICHELE TAMPONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IT DI LM LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE GIORGIANNI, che lo difende unitamente agli avvocati MODESTINO ACONE, FRANCESCO di GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12510/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 15/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22/10/03 dal Consigliere Dott. CIOFFI Carlo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso perché il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n, 12510 del 15 ottobre 2001 questa Corte, pronunziando sul ricorso principale proposto da EL NI di MO e sui ricorsi incidentali proposti tra gli altri da LL e GI BO contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 428 dell'8 marzo 2000, che in sede di giudizio di rinvio aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Salerno il 25 febbraio 1977, ha cassato, per quanto di ragione quella impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna.
Nella motivazione della sua sentenza questa Corte ha tra l'altro affermato: "Con la citata sentenza parziale il Tribunale di Salerno ha esaminato te conseguenze derivate dallo scioglimento della Società semplice LL BO e C, e dalla assegnazione del patrimonio sociale ai singoli soci, ed al riguardo ha affermato - con statuizione che sul punto deve ritenersi passata in giudicato - che i singoli soci come condividenti del patrimonio della Società semplice LL BO e C non hanno acquistato, bensì diviso con atto dichiarativo, e non sono perciò terzi acquirenti ai sensi dell'art. 2652 del codice civile".
LL BO, AU NI, TA NI, DR NI ed RI RA CI, gli ultimi quattro eredi o eredi degli eredi di GI BO, hanno chiesto la revocazione di tale sentenza. EL NI di MO ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sostengono che "l'affermazione di passaggio in giudicato, sopra riferita, della sentenza del Tribunale, è la conseguenza della asserzione che essa non è stata oggetto di gravame, cioè della negazione di un fatto"; e sostengono che invece la sentenza del Tribunale e la detta statuizione erano state oggetto di uno specifico motivo di appello.
Questo è Terrore che allegano, e per il quale chiedono la revocazione.
La censura è inammissibile.
Risulta dalla sentenza impugnata, in particolare dalla parte in cui è stato esposto lo svolgimento del processo, che la sentenza del Tribunale di Salerno fu impugnata da tutte le parti.
Questa Corte, dunque, nel pronunziare la sentenza n. 12510 del 2001, era consapevole della proposizione dell'appello proposto da LL e GI OR, e se ha errato nel ritenere passata in giudicato la statuizione della sentenza di primo grado che secondo i ricorrenti era stata da essi censurata con uno specifico motivo di impugnazione, non può che aver commesso un errore di valutatone, nell'individuare il contenuto del gravame.
Tanto risulta palese ove si consideri il fatto che questa Corte ha usato il verbo ritenere, e non il verbo essere, e dunque che con l'inciso in esame non ha riferito un fatto, ma ha espresso un giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna LL BO, AU NI, TA NI, DR NI ed RI RA CI a rifondere ad EL NI di Bel monte le spese di questo giudizio di revocazione, che si liquidano in 3.250, 00 euro, di cui 250,00 per spese vive, e 3.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004