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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 18/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 141 del ruolo generale dell'anno 2023 tra
, nata a Lanusei il 19.01.1989, residente in [...]. di Baunei, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio e la persona dell'Avv. C.F._1
Luigi Cardia che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a Lanusei il 3.02.1984, residente in [...]. di Baunei, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio e la persona degli C.F._2
Avv.ti Matteo Stochino e Nicoletta Macellaro, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse all'udienza del 15.10.2024.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Baunei il 22.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte I, Uff. 1, anno 2012 (estratto di matrimonio prodotto);
- dall'unione nascevano (9.10.2009) e (il 5.12.2012), entrambi minorenni. Per_1 Per_2
In seguito a ricorso del 28.02.2023 per separazione giudiziale proposto dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del sig. quest'ultimo si costituiva in giudizio il 14.11.2023 contestando le richieste di CP_1
controparte in merito alla collocazione dei figli, alla corresponsione del mantenimento a suo carico e all'assegno unico. Aderiva alle restanti domande.
All'udienza del 15.10.2024 le parti raggiungevano un accordo del seguente tenore:
1) Le parti si separano consensualmente, con la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) la casa coniugale, sita in Baunei – S.ta Maria Navarrese alla via Pedralonga n.15 – resta nella disponibilità esclusiva del padre;
3) i figli minori saranno affidati in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori. Staranno con la madre dalla domenica pomeriggio al mercoledì mattina e poi, di nuovo, dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina;
staranno, invece, col padre, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e ancora dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Durante la permanenza presso ciascun genitore sarà cura del genitore provvedere ad ogni esigenza dei figli, a mero titolo di esempio: cura della persona e degli indumenti, esigenze alimentari, esigenze scolastiche, ivi compresa l'esecuzione dei compiti e dello studio;
4) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre, a tal uopo i genitori sono d'accordo a che entrambi i figli trasferiscano la propria residenza presso la casa della madre, in Baunei – St.
Maria Navarrese, via Pedras n.59;
5) non è previsto alcun assegno di mantenimento tra i coniugi;
6) le spese straordinarie per i figli (quali spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche extra, attività sportive, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori in misura eguale
(50% ciascuno) da concordarsi preventivamente salva urgenza e da documentarsi;
7) qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti e approvata dal
Tribunale competente;
8) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Baunei il 22.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte I, Uff. 1, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baunei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 141 del ruolo generale dell'anno 2023 tra
, nata a Lanusei il 19.01.1989, residente in [...]. di Baunei, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio e la persona dell'Avv. C.F._1
Luigi Cardia che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
e
, nato a Lanusei il 3.02.1984, residente in [...]. di Baunei, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio e la persona degli C.F._2
Avv.ti Matteo Stochino e Nicoletta Macellaro, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti;
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi – materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare la separazione fra le parti alle condizioni consensualmente stabilite dalle stesse all'udienza del 15.10.2024.”
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che:
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Baunei il 22.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte I, Uff. 1, anno 2012 (estratto di matrimonio prodotto);
- dall'unione nascevano (9.10.2009) e (il 5.12.2012), entrambi minorenni. Per_1 Per_2
In seguito a ricorso del 28.02.2023 per separazione giudiziale proposto dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del sig. quest'ultimo si costituiva in giudizio il 14.11.2023 contestando le richieste di CP_1
controparte in merito alla collocazione dei figli, alla corresponsione del mantenimento a suo carico e all'assegno unico. Aderiva alle restanti domande.
All'udienza del 15.10.2024 le parti raggiungevano un accordo del seguente tenore:
1) Le parti si separano consensualmente, con la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) la casa coniugale, sita in Baunei – S.ta Maria Navarrese alla via Pedralonga n.15 – resta nella disponibilità esclusiva del padre;
3) i figli minori saranno affidati in modo condiviso e paritario ad entrambi i genitori. Staranno con la madre dalla domenica pomeriggio al mercoledì mattina e poi, di nuovo, dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina;
staranno, invece, col padre, dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e ancora dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio. Durante la permanenza presso ciascun genitore sarà cura del genitore provvedere ad ogni esigenza dei figli, a mero titolo di esempio: cura della persona e degli indumenti, esigenze alimentari, esigenze scolastiche, ivi compresa l'esecuzione dei compiti e dello studio;
4) l'assegno unico per i figli sarà percepito al 100% dalla madre, a tal uopo i genitori sono d'accordo a che entrambi i figli trasferiscano la propria residenza presso la casa della madre, in Baunei – St.
Maria Navarrese, via Pedras n.59;
5) non è previsto alcun assegno di mantenimento tra i coniugi;
6) le spese straordinarie per i figli (quali spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche extra, attività sportive, etc.) saranno a carico di entrambi i genitori in misura eguale
(50% ciascuno) da concordarsi preventivamente salva urgenza e da documentarsi;
7) qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto tra le parti e approvata dal
Tribunale competente;
8) per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
pagina 2 di 3 Tanto premesso, la domanda di separazione personale, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta.
Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate, devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili.
Le statuizioni relative ai figli sono rispettose dei loro interessi morali e materiali.
Deve pertanto disporsi in conformità.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio in Baunei il 22.09.2012, registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune al n.9, parte I, Uff. 1, anno 2012;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Baunei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- omologa le condizioni di separazione così come sopra riportate.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3