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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. IO IM AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 26436/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tonetto Parte_1 C.F._1
Giancarlo;
-ATTRICE- contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, contumaci;
C.F._3
-CONVENUTI-
Oggetto: proprietà.
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 3.7.2025, ha insistito per “l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione con rifusione delle spese di lite”.
Con atto di citazione ha concluso:
“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
Nel merito: previo accertamento e declaratoria che i convenuti hanno acquistato in data 17.12.15
l'immobile di Mestre via Mantovani 14 in nome e per conto dell'attrice impegnandosi a retrocedere alla stessa la proprietà di tale cespite a semplice richiesta dell'attrice stessa emettersi sentenza che, preveda il trasferimento dai genitori Sig.ri e alla figlia Sig.ra Controparte_1 CP_2 Parte_1
della proprietà del seguente immobile: posto al piano terra, composto da ingresso cucina,
[...] sala da pranzo con terrazzo, due camere, bagno e soggiorno, con pertinenziale magazzino, al piano seminterrato, in Mestre via Mantovani 14, unità meglio identificata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Venezia, alla sezione di Mestre, sezione Urbana ME, foglio 14 particella 4377, subalterno 8 piano S 1-T, zona censuaria 9, categoria A/3, classe 4, vani 6 superficie catastale 128
1 mq ed escluse aree scoperte mq 112, rendita catastale € 585,097
Con vittoria di spesa in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.7.2024, la sig.ra figlia di e Parte_1 Controparte_1
odierni convenuti, rappresentava che, con contratto notarile del 17.12.2015, Controparte_2 questi ultimi avrebbero acquistato un immobile in Mestre.
Precisata la composizione dell'immobile e i riferimenti catastali dello stesso, parte attrice allegava che il prezzo d'acquisto, pari a € 90.000,00, sarebbe stato corrisposto ai venditori mediante la consegna di tre assegni bancari per € 5.000,00 cadauno e di tre assegni circolari per € 25.000,00 cadauno.
L'attrice, quindi, deduceva che il predetto acquisto sarebbe stato effettuato solo formalmente dai propri genitori.
Infatti, i sig.ri convenuti, acquirenti “in nome e per conto dell'attrice”, si sarebbero impegnati a trasferirle la proprietà del bene, a semplice richiesta di costei.
L'attrice, inoltre, deduceva che non dovrebbe corrispondere alcunché, avendo provveduto a mettere a disposizione la provvista per il pagamento del prezzo dell'immobile.
Su quest'ultimo punto, parte attrice allegava che, contestualmente alla compravendita notarile, avrebbe concluso un contratto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 75.000,00
e che l'importo mutuato sarebbe stato interamente utilizzato per l'emissione dei tre assegni circolari per € 25.000,00 cadauno, consegnati ai venditori in occasione della compravendita.
Precisava, inoltre, che ella soltanto starebbe provvedendo al pagamento delle rate mensili alla
Banca mutuante.
Sempre ai fini della compravendita, l'attrice duceva che ella avrebbe emesso anche i tre assegni bancari per € 5.000,00 cadauno nonché sostenuto le spese notarili per l'acquisto dell'immobile.
L'attrice concludeva allegando che, mentre la sig.ra convenuta si sarebbe dichiarata disponibile a retrocederle la proprietà dell'immobile, il sig. convenuto avrebbe opposto rifiuto.
Insisteva pertanto per l'accertamento di quanto dedotto e per il trasferimento, in proprio favore, della proprietà dell'immobile di Mestre.
Con nota depositata il 16.1.2025, l'avvocato di parte attrice rappresentava di aver provveduto alla trascrizione della domanda giudiziale dell'atto introduttivo e produceva la relativa nota di trascrizione.
Con decreto del 3.4.2025, il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.4.2025, parte attrice rappresentava che le parti convenute non si sarebbero costituite e chiedeva, pertanto, che ne venisse dichiarata la
2 contumacia.
Ribadiva, poi, l'avvenuta trascrizione dell'atto di citazione presso la Conservatoria dei Registri
MO di Venezia (v. nota depositata il 16.1.2025).
Ripercorse quindi le proprie ragioni e la documentazione che comproverebbe la fondatezza delle stesse, parte attrice escludeva la necessità di eventuale attività istruttoria ai fini del decidere e chiedeva fissarsi udienza per precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
La sig.ra attrice evidenziava, inoltre, la parentela tra sé (figlia) e i convenuti (genitori) e le modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, sostenendo la verosimiglianza di quanto dedotto in ordine al carattere familiare e fiduciario dell'intestazione del bene.
Insisteva pertanto per il proprio diritto a “rivendicare il trasferimento”, a proprio favore, della proprietà dell'immobile de quo.
All'udienza del 29.5.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione e chiedeva dichiararsi la contumacia delle parti convenute, vista la regolarità della notifica, e fissarsi udienza di discussione.
Il Giudice, dichiarata la contumacia delle parti convenute, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3.7.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione facendo notare come si chiederebbe il trasferimento sulla base del doc. 2 e sulla circostanza che il pagamento sarebbe già stato effettuato interamente a carico della sig.ra attrice.
Precisava quindi le conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
La presente vertenza è contumaciale.
L'atto introduttivo, notificato agli odierni convenuti a mezzo UNEP, è stato consegnato a mani della sig.ra in proprio e in qualità di coniuge, convivente, del sig. Controparte_1 Controparte_2
La presente vertenza, poi, ha natura documentale (v. pure valutazioni attoree svolte con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
La documentazione prodotta rende infatti verosimile la prospettazione attorea circa l'effettuazione dei pagamenti.
In particolare, il doc. 2 corrobora quanto allegato in ordine al versamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile con l'utilizzo di provvista dell'attrice.
Nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo, parte attrice chiede accertarsi che l'immobile de quo sia stato acquistato “in nome e per conto” proprio.
Tuttavia, dal contratto notarile di compravendita sub doc. 1 non emerge la spendita del nome della sig.ra da parte dei sig.ri acquirenti. Parte_1
3 La spendita del nome della signora non risulta nemmeno dalla scrittura privata sub doc. 2 che, come osservato, assume preminente rilievo per l'accoglimento delle ragioni attoree.
Considerato quanto sin qui accertato e la precisazione poc'anzi svolta (ferma, comunque, la sostanziale correttezza dell'impostazione difensiva assunta in atti), la domanda attorea di trasferimento della proprietà dell'immobile in Mestre merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. conclusioni precisate all'udienza del 3.7.2025).
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Le ultime due fasi vengono poi ridotte della metà considerato che non sono stati richiesti né assunti mezzi istruttori (v. pure memoria att. citata).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 26436/2024:
- accerta che il 17.12.2015 le parti convenute hanno acquistato l'immobile sito in Mestre, via
Mantovani n. 14, per conto di parte attrice, impegnandosi a retrocederle la proprietà di tale cespite a semplice richiesta della stessa e, per l'effetto, trasferisce dai sig.ri e Controparte_1 alla sig.ra la proprietà dell'immobile: Controparte_2 Parte_1
o posto al piano terra, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo con terrazzo, due camere, bagno e soggiorno, con pertinenziale magazzino al piano seminterrato;
o catastalmente censito nel catasto fabbricati del Comune di Venezia, alla sezione di
Mestre, sezione Urbana ME, foglio 14, particella 4377, subalterno 8, piano S1-T, zona censuaria 9, categoria A/3, classe 4, vani 6, superficie catastale totale 128 mq ed escluse aree scoperte 112 mq, rendita catastale € 585,97;
- condanna le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.141,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 798,08 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria Venezia,
15.10.2025.
Il Giudice
IO IM AG
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. IO IM AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 26436/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tonetto Parte_1 C.F._1
Giancarlo;
-ATTRICE- contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, contumaci;
C.F._3
-CONVENUTI-
Oggetto: proprietà.
Il procuratore di parte attrice, all'udienza del 3.7.2025, ha insistito per “l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione con rifusione delle spese di lite”.
Con atto di citazione ha concluso:
“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
Nel merito: previo accertamento e declaratoria che i convenuti hanno acquistato in data 17.12.15
l'immobile di Mestre via Mantovani 14 in nome e per conto dell'attrice impegnandosi a retrocedere alla stessa la proprietà di tale cespite a semplice richiesta dell'attrice stessa emettersi sentenza che, preveda il trasferimento dai genitori Sig.ri e alla figlia Sig.ra Controparte_1 CP_2 Parte_1
della proprietà del seguente immobile: posto al piano terra, composto da ingresso cucina,
[...] sala da pranzo con terrazzo, due camere, bagno e soggiorno, con pertinenziale magazzino, al piano seminterrato, in Mestre via Mantovani 14, unità meglio identificata nel Catasto Fabbricati del
Comune di Venezia, alla sezione di Mestre, sezione Urbana ME, foglio 14 particella 4377, subalterno 8 piano S 1-T, zona censuaria 9, categoria A/3, classe 4, vani 6 superficie catastale 128
1 mq ed escluse aree scoperte mq 112, rendita catastale € 585,097
Con vittoria di spesa in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 25.7.2024, la sig.ra figlia di e Parte_1 Controparte_1
odierni convenuti, rappresentava che, con contratto notarile del 17.12.2015, Controparte_2 questi ultimi avrebbero acquistato un immobile in Mestre.
Precisata la composizione dell'immobile e i riferimenti catastali dello stesso, parte attrice allegava che il prezzo d'acquisto, pari a € 90.000,00, sarebbe stato corrisposto ai venditori mediante la consegna di tre assegni bancari per € 5.000,00 cadauno e di tre assegni circolari per € 25.000,00 cadauno.
L'attrice, quindi, deduceva che il predetto acquisto sarebbe stato effettuato solo formalmente dai propri genitori.
Infatti, i sig.ri convenuti, acquirenti “in nome e per conto dell'attrice”, si sarebbero impegnati a trasferirle la proprietà del bene, a semplice richiesta di costei.
L'attrice, inoltre, deduceva che non dovrebbe corrispondere alcunché, avendo provveduto a mettere a disposizione la provvista per il pagamento del prezzo dell'immobile.
Su quest'ultimo punto, parte attrice allegava che, contestualmente alla compravendita notarile, avrebbe concluso un contratto di mutuo con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per € 75.000,00
e che l'importo mutuato sarebbe stato interamente utilizzato per l'emissione dei tre assegni circolari per € 25.000,00 cadauno, consegnati ai venditori in occasione della compravendita.
Precisava, inoltre, che ella soltanto starebbe provvedendo al pagamento delle rate mensili alla
Banca mutuante.
Sempre ai fini della compravendita, l'attrice duceva che ella avrebbe emesso anche i tre assegni bancari per € 5.000,00 cadauno nonché sostenuto le spese notarili per l'acquisto dell'immobile.
L'attrice concludeva allegando che, mentre la sig.ra convenuta si sarebbe dichiarata disponibile a retrocederle la proprietà dell'immobile, il sig. convenuto avrebbe opposto rifiuto.
Insisteva pertanto per l'accertamento di quanto dedotto e per il trasferimento, in proprio favore, della proprietà dell'immobile di Mestre.
Con nota depositata il 16.1.2025, l'avvocato di parte attrice rappresentava di aver provveduto alla trascrizione della domanda giudiziale dell'atto introduttivo e produceva la relativa nota di trascrizione.
Con decreto del 3.4.2025, il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 4.4.2025, parte attrice rappresentava che le parti convenute non si sarebbero costituite e chiedeva, pertanto, che ne venisse dichiarata la
2 contumacia.
Ribadiva, poi, l'avvenuta trascrizione dell'atto di citazione presso la Conservatoria dei Registri
MO di Venezia (v. nota depositata il 16.1.2025).
Ripercorse quindi le proprie ragioni e la documentazione che comproverebbe la fondatezza delle stesse, parte attrice escludeva la necessità di eventuale attività istruttoria ai fini del decidere e chiedeva fissarsi udienza per precisazione delle conclusioni, con discussione orale.
La sig.ra attrice evidenziava, inoltre, la parentela tra sé (figlia) e i convenuti (genitori) e le modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, sostenendo la verosimiglianza di quanto dedotto in ordine al carattere familiare e fiduciario dell'intestazione del bene.
Insisteva pertanto per il proprio diritto a “rivendicare il trasferimento”, a proprio favore, della proprietà dell'immobile de quo.
All'udienza del 29.5.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione e chiedeva dichiararsi la contumacia delle parti convenute, vista la regolarità della notifica, e fissarsi udienza di discussione.
Il Giudice, dichiarata la contumacia delle parti convenute, rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3.7.2025, l'avvocato di parte attrice illustrava la posizione facendo notare come si chiederebbe il trasferimento sulla base del doc. 2 e sulla circostanza che il pagamento sarebbe già stato effettuato interamente a carico della sig.ra attrice.
Precisava quindi le conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, la domanda attorea va accolta.
La presente vertenza è contumaciale.
L'atto introduttivo, notificato agli odierni convenuti a mezzo UNEP, è stato consegnato a mani della sig.ra in proprio e in qualità di coniuge, convivente, del sig. Controparte_1 Controparte_2
La presente vertenza, poi, ha natura documentale (v. pure valutazioni attoree svolte con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
La documentazione prodotta rende infatti verosimile la prospettazione attorea circa l'effettuazione dei pagamenti.
In particolare, il doc. 2 corrobora quanto allegato in ordine al versamento del prezzo per l'acquisto dell'immobile con l'utilizzo di provvista dell'attrice.
Nelle conclusioni formulate con l'atto introduttivo, parte attrice chiede accertarsi che l'immobile de quo sia stato acquistato “in nome e per conto” proprio.
Tuttavia, dal contratto notarile di compravendita sub doc. 1 non emerge la spendita del nome della sig.ra da parte dei sig.ri acquirenti. Parte_1
3 La spendita del nome della signora non risulta nemmeno dalla scrittura privata sub doc. 2 che, come osservato, assume preminente rilievo per l'accoglimento delle ragioni attoree.
Considerato quanto sin qui accertato e la precisazione poc'anzi svolta (ferma, comunque, la sostanziale correttezza dell'impostazione difensiva assunta in atti), la domanda attorea di trasferimento della proprietà dell'immobile in Mestre merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza (v. conclusioni precisate all'udienza del 3.7.2025).
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
Le ultime due fasi vengono poi ridotte della metà considerato che non sono stati richiesti né assunti mezzi istruttori (v. pure memoria att. citata).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 26436/2024:
- accerta che il 17.12.2015 le parti convenute hanno acquistato l'immobile sito in Mestre, via
Mantovani n. 14, per conto di parte attrice, impegnandosi a retrocederle la proprietà di tale cespite a semplice richiesta della stessa e, per l'effetto, trasferisce dai sig.ri e Controparte_1 alla sig.ra la proprietà dell'immobile: Controparte_2 Parte_1
o posto al piano terra, composto da ingresso, cucina, sala da pranzo con terrazzo, due camere, bagno e soggiorno, con pertinenziale magazzino al piano seminterrato;
o catastalmente censito nel catasto fabbricati del Comune di Venezia, alla sezione di
Mestre, sezione Urbana ME, foglio 14, particella 4377, subalterno 8, piano S1-T, zona censuaria 9, categoria A/3, classe 4, vani 6, superficie catastale totale 128 mq ed escluse aree scoperte 112 mq, rendita catastale € 585,97;
- condanna le parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.141,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 798,08 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria Venezia,
15.10.2025.
Il Giudice
IO IM AG
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