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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4192/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. DI Parte_1
NE FILIPPO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
SO IE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza de2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 17/09/2010, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 5227 del 30/10/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano: Per_
“A) I figli minori nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 rimarranno affidati in via esclusiva alla madre sig.ra e con domicilio presso la CP_1 madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il mercoledì pomeriggio, per quattro ore continuative;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal temine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante i! periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicane all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni,
B) Il signor rimane obbligato a corrispondere in favore della signora Parte_1 [...] a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori un assegno pari ad € Controparte_1
450,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02.07.2019. Lo stesso non potrà avere alcun potere dispositivo sulle somme spettanti ai minori a titolo di sussidio o indennità o altro, restando affidata alla madre la gestione su tali somme.
C) Come sin qui avvenuto in ossequio alla sentenza di separazione, l'Assegno Unico per i figli continuerà ad esser percepito per intero da parte della signora Controparte_1
.
[...]
D) Quanto alla casa coniugale di comune proprietà dei signori e sita in Pt_1 CP_1
Palermo (PA) al corso dei Mille n, 973 e meglio descritta in narrativa, convengono ì ricorrenti che essa rimanga assegnata alla signora quale genitore, con affido CP_1 esclusivo ed assegnatario.
In relazione al predetto immobile si conviene, altresì, che il signor si impegna ed. Pt_1 obbliga a trasferire - a propria cura e spese - in favore delia signora entro e non CP_1 oltre il termine essenziale del 31.12.2025 la quota dì proprietà pari alla metà indivisa, su di esso sé spettante e ciò a fronte dei corrispettivo impegno, che con la sottoscrizione del presente la signora consapevolmente assume, di accollare a proprio esclusivo CP_1 carico gli obblighi ed oneri tutti: derivanti anche a carico del signor- in dipendenza Pt_1 del mutuo a 08/73770791 contratto presso intesa San Paolo SpA e ciò sia con riferimento ai ratei sino alla data odierna venuti a maturazione e rimasti insoluti che a quelli successivamente maturandi sino a sua definitiva estinzione i quali, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della signora la quale sin d'ora dichiara di rinunciare a qualsiasi forma CP_1 di rivalsa nei confronti del signor quanto alle somme che essa andrà a corrispondere in Pt_1 favore dell'istituto mutuante in adempimento dell'obbligo qui assunto.
E) Reciprocamente si impegnano i ricorrenti a comunicare l'un l'altro e con ogni opportuna sollecitudine ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza, nonché ogni periodico allontanamento dagli stessi. Con la sottoscrizione del presente i signori e acconsentono Pt_1 CP_1
reciprocamente a che ognuno di essi possa recarsi all'estero per motivi lavorativi, turistici od altro ed in relazione a ciò formalmente ed ad ogni consequenziale effetto di legge manifestano il reciproco consenso al rilascio da parte delle competenti Autorità dei rispettivi passaporti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 12/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 17/09/2010, da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 202, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4192/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. DI Parte_1
NE FILIPPO);
E
, nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
SO IE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza de2 dicembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 17/09/2010, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
02/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 5227 del 30/10/2024, passata in giudicato come da attestazione in atti;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano: Per_
“A) I figli minori nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], Per_1 rimarranno affidati in via esclusiva alla madre sig.ra e con domicilio presso la CP_1 madre e con diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il mercoledì pomeriggio, per quattro ore continuative;
- a settimane alterne, nel fine settimana dal temine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alla sera della domenica, con pernottamento nelle notti intermedie;
- per 15 giorni consecutivi durante i! periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicane all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
- per sette giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festività natalizie, da concordare, ovvero, in caso di permanente disaccordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26 dicembre, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della prole minore e di fare comunicare la medesima con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni,
B) Il signor rimane obbligato a corrispondere in favore della signora Parte_1 [...] a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori un assegno pari ad € Controparte_1
450,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale del 02.07.2019. Lo stesso non potrà avere alcun potere dispositivo sulle somme spettanti ai minori a titolo di sussidio o indennità o altro, restando affidata alla madre la gestione su tali somme.
C) Come sin qui avvenuto in ossequio alla sentenza di separazione, l'Assegno Unico per i figli continuerà ad esser percepito per intero da parte della signora Controparte_1
.
[...]
D) Quanto alla casa coniugale di comune proprietà dei signori e sita in Pt_1 CP_1
Palermo (PA) al corso dei Mille n, 973 e meglio descritta in narrativa, convengono ì ricorrenti che essa rimanga assegnata alla signora quale genitore, con affido CP_1 esclusivo ed assegnatario.
In relazione al predetto immobile si conviene, altresì, che il signor si impegna ed. Pt_1 obbliga a trasferire - a propria cura e spese - in favore delia signora entro e non CP_1 oltre il termine essenziale del 31.12.2025 la quota dì proprietà pari alla metà indivisa, su di esso sé spettante e ciò a fronte dei corrispettivo impegno, che con la sottoscrizione del presente la signora consapevolmente assume, di accollare a proprio esclusivo CP_1 carico gli obblighi ed oneri tutti: derivanti anche a carico del signor- in dipendenza Pt_1 del mutuo a 08/73770791 contratto presso intesa San Paolo SpA e ciò sia con riferimento ai ratei sino alla data odierna venuti a maturazione e rimasti insoluti che a quelli successivamente maturandi sino a sua definitiva estinzione i quali, pertanto, rimarranno ad esclusivo carico della signora la quale sin d'ora dichiara di rinunciare a qualsiasi forma CP_1 di rivalsa nei confronti del signor quanto alle somme che essa andrà a corrispondere in Pt_1 favore dell'istituto mutuante in adempimento dell'obbligo qui assunto.
E) Reciprocamente si impegnano i ricorrenti a comunicare l'un l'altro e con ogni opportuna sollecitudine ogni eventuale variazione del proprio domicilio o residenza, nonché ogni periodico allontanamento dagli stessi. Con la sottoscrizione del presente i signori e acconsentono Pt_1 CP_1
reciprocamente a che ognuno di essi possa recarsi all'estero per motivi lavorativi, turistici od altro ed in relazione a ciò formalmente ed ad ogni consequenziale effetto di legge manifestano il reciproco consenso al rilascio da parte delle competenti Autorità dei rispettivi passaporti” (cfr. ricorso congiunto depositato in data 12/09/2025).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 17/09/2010, da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 202, parte II, serie A, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 02/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.