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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1068/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2773/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13621/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4371 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4372 TASI 2019
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Società_1 La Soc. Srl ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma per TASI 2018 e 2019, per euro 2.420,83 e 2.392,65.
Con sentenza n. 13621/2024 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando che:
non appare fondata la doglianza riguardante il difetto di motivazione, posto che a fondamento della pretesa impositiva, è espressamente addotto il mancato pagamento del tributo e, per giunta, nemmeno sono state mosse contestazioni in merito alla quantificazione del relativo ammontare;
riguardo alla questione della mancanza del previo avviso bonario di cui all'art. 7 secondo comma della Legge n. 212/00, inoltre, già è lecito dubitare che si tratti di un obbligo operante al di fuori dell'ambito dei cd. tributi erariali, oggetto dei cd. controlli automatizzati;
occorre riscontrare come sul punto la contestazione risulti generica, non essendo stato chiarito se la supposta divergenza fosse stata originata da un'omessa dichiarazione, anziché semplicemente dal mancato versamento del tributo.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
l'art. 7 della Legge n. 212/2000 richiede che gli atti impositivi siano motivati ed impone l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato al quale si fa riferimento nella motivazione;
nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale ha completamente disatteso le suddette disposizioni, poiché la motivazione, così come riportata nell'atto impugnato, non appare sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla normativa suindicata;
l'Ente locale si è limitato ad indicare alcuni dati, senza spiegare e dimostrare, con documentazione a supporto, come sia arrivato alle contestazioni oggetto del recupero;
il Giudice di prime cure, respingendo il ricorso, ha ritenuto non obbligatoria l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva notifica dell'invito al pagamento;
va rilevata la violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, a causa del mancato invio dell'invito al pagamento, ovvero avviso bonario.
Si è costituito in giudizio il Comune, che presenta controdeduzioni e rileva: l'atto impositivo era adeguatamente motivato;
non è obbligatorio il contraddittorio preventivo;
per altre annualità il contenzioso si è risolto a favore del Comune.
2 La contribuente produce memoria, in cui ribadisce le proprie tesi.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento.
Le tesi espresse dalla contribuente sono così generiche che potrebbe essere rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello.
Comunque, la decisione di primo grado deve essere senz'altro condivisa.
Quanto alla eccezione sul difetto di motivazione, va rilevato che, nella motivazione di un avviso di accertamento in materia di TASI, il Comune non ha altro obbligo che quello di indicare i dati identificativi dell'immobile per il quale non è stata presentata la prescritta dichiarazione o non è stato effettuato il versamento, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto: ciò pone il contribuente nelle condizioni di effettuare tutte le relative deduzioni difensive, sia in ordine all'effettivo versamento, sia in ordine alla quantificazione delle somme dovute.
La contribuente è stata quindi posta nelle condizioni di contestare le pretese del Comune, ma nulla ha esposto nel merito a propria difesa.
Parimenti, per quanto concerne la mancata notifica di un avviso bonario, con instaurazione del contraddittorio preventivo, si è in presenza di una eccezione del tutto generica e formale. La mancata previsione del contraddittorio, in materia di imposte locali, deriva evidentemente dalla particolare semplicità dei relativi accertamenti e ciò è dimostrato dalla circostanza che negli atti difensivi la società non ha potuto effettuare nessuna contestazione di merito sia con riguardo all'omesso versamento del tributo dovuto, sia in ordine alla quantificazione dello stesso. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 800,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di
3 cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché il Comune è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in complessivi euro 800,00. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
4
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente e Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2773/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Società_1 – P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13621/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4371 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4372 TASI 2019
1 a seguito di discussione in camera di consiglio
Svolgimento del processo
Società_1 La Soc. Srl ricorreva avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Roma per TASI 2018 e 2019, per euro 2.420,83 e 2.392,65.
Con sentenza n. 13621/2024 la CGT Roma, in composizione monocratica, rigettava il ricorso, rilevando che:
non appare fondata la doglianza riguardante il difetto di motivazione, posto che a fondamento della pretesa impositiva, è espressamente addotto il mancato pagamento del tributo e, per giunta, nemmeno sono state mosse contestazioni in merito alla quantificazione del relativo ammontare;
riguardo alla questione della mancanza del previo avviso bonario di cui all'art. 7 secondo comma della Legge n. 212/00, inoltre, già è lecito dubitare che si tratti di un obbligo operante al di fuori dell'ambito dei cd. tributi erariali, oggetto dei cd. controlli automatizzati;
occorre riscontrare come sul punto la contestazione risulti generica, non essendo stato chiarito se la supposta divergenza fosse stata originata da un'omessa dichiarazione, anziché semplicemente dal mancato versamento del tributo.
Nei confronti della predetta sentenza propone appello la contribuente, la quale eccepisce che:
l'art. 7 della Legge n. 212/2000 richiede che gli atti impositivi siano motivati ed impone l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato al quale si fa riferimento nella motivazione;
nel caso di specie, il Comune di Roma Capitale ha completamente disatteso le suddette disposizioni, poiché la motivazione, così come riportata nell'atto impugnato, non appare sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dalla normativa suindicata;
l'Ente locale si è limitato ad indicare alcuni dati, senza spiegare e dimostrare, con documentazione a supporto, come sia arrivato alle contestazioni oggetto del recupero;
il Giudice di prime cure, respingendo il ricorso, ha ritenuto non obbligatoria l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, mediante la preventiva notifica dell'invito al pagamento;
va rilevata la violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, a causa del mancato invio dell'invito al pagamento, ovvero avviso bonario.
Si è costituito in giudizio il Comune, che presenta controdeduzioni e rileva: l'atto impositivo era adeguatamente motivato;
non è obbligatorio il contraddittorio preventivo;
per altre annualità il contenzioso si è risolto a favore del Comune.
2 La contribuente produce memoria, in cui ribadisce le proprie tesi.
Motivi della decisione
L'appello deve essere rigettato, in quanto manifestamente privo di fondamento.
Le tesi espresse dalla contribuente sono così generiche che potrebbe essere rilevato il difetto di specificità dei motivi di appello.
Comunque, la decisione di primo grado deve essere senz'altro condivisa.
Quanto alla eccezione sul difetto di motivazione, va rilevato che, nella motivazione di un avviso di accertamento in materia di TASI, il Comune non ha altro obbligo che quello di indicare i dati identificativi dell'immobile per il quale non è stata presentata la prescritta dichiarazione o non è stato effettuato il versamento, l'annualità di riferimento e l'importo dovuto: ciò pone il contribuente nelle condizioni di effettuare tutte le relative deduzioni difensive, sia in ordine all'effettivo versamento, sia in ordine alla quantificazione delle somme dovute.
La contribuente è stata quindi posta nelle condizioni di contestare le pretese del Comune, ma nulla ha esposto nel merito a propria difesa.
Parimenti, per quanto concerne la mancata notifica di un avviso bonario, con instaurazione del contraddittorio preventivo, si è in presenza di una eccezione del tutto generica e formale. La mancata previsione del contraddittorio, in materia di imposte locali, deriva evidentemente dalla particolare semplicità dei relativi accertamenti e ciò è dimostrato dalla circostanza che negli atti difensivi la società non ha potuto effettuare nessuna contestazione di merito sia con riguardo all'omesso versamento del tributo dovuto, sia in ordine alla quantificazione dello stesso. Con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato in ultimo dal d. lgs. 220/2023), secondo cui “le spese del giudizio possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni. La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in complessivi euro 800,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di
3 cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché il Comune è stato assistito da propri funzionari.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria
Rigetta l'appello e condanna la contribuente alle spese, che liquida in complessivi euro 800,00. Roma, 12 febbraio 2026.
Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi
(Firma digitale)
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