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Articolo 3 della Legge 30 luglio 1985, n. 438
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Legge 30 luglio 1985, n. 438
Articolo 3 della Legge 30 luglio 1985, n. 438
Versione
23 agosto 1985
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 agosto 1985
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