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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/12/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sez. Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 30/2024 R.G. affari contenziosi
TRA
, nato a Cosenza il [...], in [...] titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale (p.IVA ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Crotone, alla via Pantusa, 14, presso lo studio dell'avv. Raimondo Mancini
(pec: , che lo rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
-ricorrente-
1 E
(cod. fisc. ), in persona del Sindaco, legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Rocca di Neto, alla Via E. Ber-
linguer, n. 10, presso lo studio dell'avv. Pasquale Montesano (cod. fisc.
– pec: C.F._1 [...]
, che lo rappresenta e difende, giu- Email_2
sta D.G.C. n. 42 del 19.6.2024 nonché procura in calce alla comparsa di costitu-
zione e risposta;
-resistente-
All'udienza del 13.10.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti, che si riportavano ai propri atti e verbali di causa, e chiedevano la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato l'11.1.2024
[...]
esponeva: di aver eseguito numerosi lavori nel corso degli anni in Parte_1
favore del Comune di negli anni 2013, 2014, 2016 e 2017, aventi ad Pt_2
oggetto sistemazione, riparazione delle strade esterne del Comune con fornitu-
ra di materiali, in occasione di calamità naturali;
che i lavori erano stati svolti
2 nelle località Chiusi, Melitino, Terzo, Mannariti, per € 7.659,77; in località Cefa-
loniti per € 10.306,56; in località Zinga per € 9.663,62; per l'anno 2016 in altre località per € 2.751,50; per l'anno 2017 in altre località per € 4.284,64, comples-
sivamente per € 34.666,09; che i lavori erano stati affidati ai sensi dell'art. 125
d.lgs. n. 163/2006 in quanto ditta di fiducia dell'Amministrazione comunale ed in considerazione dello stato di necessità ed urgenza;
che egli in data 18.9.2018
aveva inoltrato richiesta di pagamento al anche per l'interruzione Pt_2
della prescrizione, senza esito;
che erano dovuti altresì gli interessi di mora ex art. 4 d.lgs. n. 231/2002; che la documentazione esibita dimostrava l'effettiva esecuzione dei lavori. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza di un credito nei confronti del pari ad € 34.666,09 e la con- Parte_2
danna del convenuto al pagamento delle predetta somma, oltre riva- Pt_2
lutazione ed interessi di mora.
2. Con comparsa ritualmente depositata, si costituiva il Parte_3
deducendo: che per i lavori asseritamente svolti dal ricorrente non era
[...]
mai stata indetta alcuna gara né sottoscritto contratto di cottimo fiduciario, né
erano state prodotte delibere di urgenza o altri provvedimenti amministrativi,
né era stata emessa alcuna fattura;
che la documentazione depositata dal ricor-
rente era generica, priva di riferimenti specifici, priva della firma del commit-
tente e il Comune dichiarava di disconoscerla;
che con riferimento alla nota del
20.11.2013 avente ad oggetto “avversità meterologiche del 18 e 19 novembre
2013”, i computi metrici e i buoni di consegna depositati afferivano a periodi
3 differenti e non vi era alcuna sottoscrizione riferibile a funzionari comunali;
che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova dei contratti, dell'impegno contabile e della copertura finanziaria;
che la richiesta di pagamento era riferita a crediti che dovevano considerarsi prescritti. Chiedeva, pertanto, in via preli-
minare l'accertamento della nullità contrattuale, nel merito il rigetto della do-
manda del ricorrente, il mutamento del rito e la riduzione degli importi dovuti,
in via subordinata.
3. Instaurato il contraddittorio, e dopo un rinvio per pendenza di tratta-
tive di bonario componimento, era concesso il chiesto termine di cui all'art. 281
duodecies co. 4 c.p.c. per memorie.
4. Con la memoria integrativa parte ricorrente esibiva un ulteriore do-
cumento e chiedeva l'espletamento dell'istruttoria orale, oltre che l'emissione di un ordine di esibizione a carico del resistente. Pt_2
5. Rigettate le istanze di prova, il fascicolo era trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 3.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda del ricorrente formulata nei confronti del convenuto
è infondata e deve essere rigettata. Parte_2
Il ricorrente, titolare di una ditta che svolge servizi di manutenzione, di-
4 chiara di aver eseguito lavori di manutenzione in favore del Comune di Casa-
bona negli anni 2013, 2014, 2016 e 2017 e di non aver ricevuto il pagamento del corrispettivo.
La documentazione esibita, tuttavia, per quanto possa ritenersi indicati-
va di lavori svolti per il in ragione della previsione dell'art. 125 del Pt_2
codice degli appalti allora vigente (d.lgs. n. 163/2006), che ammetteva l'affidamento di lavori in casi di c.d. “somma urgenza”, prevedendo tuttavia alcune scansioni procedimentali che nel caso in esame non appaiono essere sta-
te svolte, non è sufficiente a provare il diritto del ricorrente ad ottenere il pa-
gamento del compenso come richiesto.
Il ricorrente esibisce, infatti, alcuni computi metrici che indicano le loca-
lità del Comune di nelle quali avrebbe svolto lavori, privi di data Pt_2
certa e di firme riferibili al Comune resistente;
alcuni computi metrici che inve-
ce recano un timbro astrattamente riconducibile al e una illeggibile Pt_2
sigla di “tecnico comunale”, privi comunque di data certa e provenienti dalla sola parte ricorrente, peraltro disconosciuti dal con documenti di tra- Pt_2
sporto sottoscritti dal solo ricorrente.
Il ricorrente esibisce inoltre una nota del Comune di del Pt_2
20.11.2013, prot. 6307, avente ad oggetto “avversità meteorologiche del 18 e 19
novembre 2013”, indirizzata alla Provincia di Crotone, con la quale comunica-
va che, visto il mancato intervento della Provincia, si era provveduto al ripri-
stino della viabilità e si sarebbero inviati i costi del servizio. Tale nota tuttavia
5 non può essere di per sé sola ricondotta ai lavori eventualmente compiuti dalla ditta del ricorrente;
in nessuna parte della stessa è indicato che i lavori sono stati effettuati dalla ditta . Lo stesso può dirsi: per la nota di cui alla Parte_1
determina n. 62 del 9.8.2016 avente ad oggetto “dichiarazione dello stato di ca-
lamità naturale a seguito dei danni causati dalla grandine del 6 agosto 2016”,
nella quale si dà atto dello stato di calamità e si dichiara che si provvederà a ripristinare i danni ma non si indica in alcuna parte la come in- Controparte_1
caricata di eventuali lavori;
per l'ordinanza n. 05/15 del Sindaco di Pt_2
con la quale si dà atto delle precipitazioni intense a carattere alluivonale verifi-
catesi nei gg. 8, 9 e 10 marzo 2015 e si conferisce mandato all'Ufficio tecnico di provvedere anche in somma urgenza, ma non si indica la ditta come Parte_1
destinataria di affidamenti.
Ed anche la nota depositata unitamente alla memoria autorizzata ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., sebbene contenga, oltre i conteggi scritti a penna, an-
che un timbro di ricevuta del Comune di con la firma del tecnico re- Pt_2
sponsabile geom. , nulla aggiunge alla vicenda fattuale come Controparte_2
narrata, in quanto resta assodato che il di non abbia seguito Pt_2 Pt_2
la procedura di legge per l'affidamento di lavori, sia pur in situazioni di som-
ma urgenza.
L'orientamento costante in materia della giurisprudenza ritiene che la delibera e/o determinazione, atto costituente la volontà della pubblica Ammi-
nistrazione, debba indicare con precisione il suo contenuto negoziale;
inoltre,
6 che la volontà della pubblica Amministrazione sia manifestata all'esterno dall'organo rappresentativo ed, infine, che la manifestazione di volontà non possa essere implicita né desunta da comportamenti meramente attuativi e che il contratto, salva diversa previsione di legge, sia consacrato in unico documen-
to contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. 2772/1998; Cass.
6406/1998; Cass. 6966/1998 e Cass. 11687/1999).
Risulta, invero, provato per tabulas che, ad oggi, non sia ancora stata adottata la prescritta deliberazione di riconoscimento della legittimità del debi-
to assunto fuori bilancio. Il resistente ha infatti non soltanto discono- Pt_2
sciuto i lavori e la documentazione proveniente da parte ricorrente, ma ha pre-
cisato di non aver adottato alcun provvedimento in relazione ai presunti lavori svolti dalla . Controparte_1
Difetta, pertanto, la prova dell'assunzione, da parte del di un Pt_2
valido impegno di spesa avente ad oggetto le prestazioni vantate dal ricorren-
te, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria, che costituisce ob-
bligo sempre gravante sull'ente locale.
D'altronde, la circostanza del mancato riconoscimento del debito costi-
tuisce fatto pacifico, non essendo contestata dal ricorrente, che, sul punto, si limita a dedurre la certezza e l'esigibilità del proprio credito a prescindere dall'atto formale di riconoscimento.
Tuttavia, nella fattispecie in esame non è stata rispettata la disposizione
7 dell'art. 191 del T.U.E.L. che, al co. 3, dispone che “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o impreve-
dibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1,
lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il
provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deli-
berazione della proposta da parte della e comunque entro il 31 dicem- Pt_4
bre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La co-
municazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della de-
liberazione consiliare”.
Nella fattispecie in esame, nulla è stato fatto dal Comune di Pt_2
(risultando pertanto inutile disporre l'esibizione come richiesta dal ricorrente ex art. 210 c.p.c. della documentazione in suo possesso, tenuto conto che il
Comune si è costituito sostenendo di non aver emanato alcun provvedimento;
né sarebbe stato utile l'espletamento della prova testimoniale, considerato che
è indubbio che alcun provvedimento sia stato emesso dal;
il mancato Pt_2
perfezionamento dell'iter previsto dall'art. 191 T.U.E.L. co. 4 non implica alcun automatico o implicito riconoscimento del debito e contestuale diritto dell'impresa ad esigere, senza dilazione, il pagamento del corrispettivo per l'attività compiuta nei confronti della p.A.
8 Anzi, dalla normativa in materia si evince che il credito dell'impresa af-
fidataria dei lavori di somma urgenza diventi certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'amministrazione soltanto qualora venga completata la procedu-
ra ad hoc disciplinata dal T.U.E.L. e la ditta esecutrice riceva in comunicazione la deliberazione consiliare, cosa che nella fattispecie in esame non è avvenuto.
La norma dell'art. 191 T.U.E.L. prevede inoltre, al co. 4, che ove vi sia stata acquisizione di beni o servizi in violazione degli obblighi procedurali e contabili suindicati, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della contropre-
stazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e),
tra il privato fornitore e l'amministratore che hanno consentito la fornitura”.
L'art. 194 comma 1 lett. e) regolamenta, dunque, la particolare fattispecie del debito fuori bilancio, che consiste in un'obbligazione maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento per l'assunzione dell'impegno di spesa previsto dall'art. 191, co. 1 e 3 del d.lgs. n. 267/2000. Tale debito può es-
sere riconosciuto ex post dall'Ente locale nei limiti dell'indebito arricchimento che l'ente ha conseguito. L'eventuale parte non riconoscibile deve essere ri-
chiesta in pagamento dal creditore a chi ha ordinato o reso possibile la fornitu-
ra o l'erogazione del servizio, poiché per tale parte, venendosi ad elidere il rapporto di immedesimazione organica tra l'ente e il singolo funzionario, il rapporto obbligatorio si instaura direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano violato le disposi-
zioni normative che regolano l'effettuazione delle spese dell'ente locale.
9 Di tali principi è stata fatta costante applicazione anche da parte della giurisprudenza di legittimità, che in diverse occasioni ha precisato che gli atti negoziali assunti in difetto di un valido e preventivo impegno di spesa non so-
no riferibili all'ente, in quanto “la delibera con la quale il competente organo comunale affida ad un professionista un incarico è valida e vincolante soltanto qualora contenga le previsioni dell'ammontare del compenso dovuto al profes-
sionista, oltre che i mezzi per farvi fronte. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estende al contratto di prestazione d'opera professionale” (Cass. sez. un., 28/06/2005, n.13831) e '”rende estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste” (cfr., ex multis, Cass., 03/09/2018,
n.21551).
Dal quadro normativo sopra delineato si evince, in definitiva, che il ri-
conoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discre-
zionale interno agli organi dell'ente locale, che consente allo stesso di far salvi,
nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite speci-
fica obbligazione, ancorché sprovvista ab origine di copertura contabile (come avvenuto nel caso in esame).
Da ciò consegue che, nel caso concreto, non essendo mai stato adottato -
secondo la pacifica prospettazione di entrambe le parti – l'atto di riconosci-
mento del debito assunto nei confronti della ditta , non può ritenersi Parte_1
che le opere da quest'ultima compiute abbiano dato luogo ad un credito verso
10 il già certo nella sua esistenza, liquido nel suo ammonta- Parte_2
re ed esigibile: in particolare, il credito non può considerarsi, a monte, certo, at-
teso che l'amministrazione ben potrebbe, all'esito della procedura discrezionale di riconoscimento, approvare il debito fuori bilancio limitatamente ad una par-
te della spesa sostenuta anziché per l'intero, cosicché per la parte residua, in applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 191 T.U.E.L., il ricorrente non potrebbe agire in via diretta verso l'Ente, bensì unicamente nei confronti del funzionario, che nel caso in esame non è stato neppure individuato dal ricor-
rente (se fosse il tecnico comunale che ha accettato il prospetto depositato nel
2016, geom. , non potrebbe comunque essere preteso, in quan- Controparte_2
to parte ricorrente ha dichiarato che lo stesso è deceduto); il ricorrente potreb-
be invece agire nei confronti dell'Ente solo in via di surroga (ai sensi dell'art. 2900 c.c.) dell'azione ex art. 2041 c.c. spettante al singolo funzionario (cfr. Cass.
n. 5665 del 2.3.2021), azione che, nel presente giudizio, non è stata proposta.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente.
II. Le spese seguono la soccombenza;
la ricorrente dev'essere condanna-
ta pertanto al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Pt_2
in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione per il valore della
contro
-
versia, con riduzione per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda propo-
sta da , nato a Cosenza il [...], in [...] titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale (p.IVA ) (R.G. n. 30/2024), con atto P.IVA_1
di citazione ritualmente notificato nei confronti del (cod. Parte_2
fisc. ), in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., contrariis P.IVA_2
rejectis, così provvede:
a) rigetta la domanda del ricorrente;
c) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalla controparte che liquida in € 3.809,00, oltre I.V.A., Parte_2
C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Pasquale Montesano, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Crotone, il 6 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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