Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/12/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Humanitas Mirasole s.p.a., Cliniche Gavazzeni s.p.a. e Istituto Clinico Mater Dei, Casa di Cura Privata s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Cristiana Spagnolo, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del Presidente della regione pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Maria Emilia Moretti, con studio in Milano, piazza Città di Lombardia, 1;
nei confronti
Policlinico di Monza - Casa di Cura Privata s.p.a., Ministero della Salute e Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti (ARIA) s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia, n. XI/3471 del 5 agosto 2020, avente a oggetto « Determinazioni in ordine all'attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l'utilizzo esclusivo del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN e l'integrazione dei sistemi informativi dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) aderenti alla presa in carico dei pazienti cronici con la Piattaforma Regionale a supporto del modello », pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 34 del 20 agosto 2020;
- degli atti in essa richiamati e ad essa presupposti e, in particolare, della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia, n. XI/2672 del 16 dicembre 2019, avente a oggetto « Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 », pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 52 del 23 dicembre 2019;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati dalle ricorrenti il 29 settembre 2023:
per l’annullamento
- della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia, n. XII/514 del 26 giugno 2023, avente a oggetto « Implementazione del “CUP unico regionale” per la gestione e l'ottimizzazione dell'offerta sanitaria degli enti sanitari di Regione Lombardia – Approvazione documento di progetto », pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 27 del 6 luglio 2023;
- degli atti e dei provvedimenti richiamati nelle premesse della Deliberazione impugnata e relativi ai “tempi di attesa” per prestazioni specialistiche, fra i quali le Deliberazioni della Giunta della Regione Lombardia n. XI/7475 del 30 novembre 2022 (avente a oggetto « Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ») e n. XI/7758 del 28 dicembre 2022 (avente a oggetto « Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023 »);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista la memoria del 27 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 5 dicembre 2025 il dott. CA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che le ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese di lite possono essere integralmente compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
CA AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AV | NI IN |
IL SEGRETARIO