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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa KA Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 2997/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Italo Longo ed elettivamente domiciliata in Pescara alla via Teramo n. 7 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AL AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Teramo alla via Benedetto
Croce n. 6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 260/2021 del Giudice di Pace di Teramo (n.r.g. 3144/2019).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 7.7.2025.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[... Con atto di citazione dell'1.10.2019 la conveniva innanzi al Giudice di Pace di Teramo la Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno subito a causa dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica, avvenuto senza alcun preavviso, nei giorni 3, 4, 11, 12 e 13 aprile 2018 e 17 e 21 maggio 2018. In subordine, domandava la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo previsto per legge in caso di interruzione della somministrazione nella misura massima, ovvero € 1.000,00.
A sostegno della domanda spiegata innanzi al Giudice di Pace allegava:
- di svolgere attività di produzione, imbottigliamento e commercializzazione di birra artigianale, prodotta esclusivamente con materie prime della azienda agricola, all'interno della quale insiste anche un pub aperto tutti i fine settimana;
- che dall'1.9.2017 la fornitura di energia elettrica, necessaria per il funzionamento degli impianti di produzione e imbottigliamento della birra, era garantita dalla società Dolomiti energia s.p.a., con la quale aveva sottoscritto il contratto n. 100273212;
- che nei giorni 3, 4, 11, 12 e 13 aprile e 17 e 18 maggio 2018, si verificava l'interruzione della somministrazione di energia elettrica dalle ore 9:00 alle ore 16:30;
- che tale interruzione non era stata debitamente preavvisata dalla società la quale aveva Controparte_1 affisso nei pressi della Strada Provinciale n. 4 di Contrada AN di Corropoli gli avvisi di interruzione previsti dalla normativa di settore, omettendo però di indicare il civico 131, laddove insiste la sede della
Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva di aver subito danni patrimoniali (per il pagamento delle accise della birra prodotta e poi rovinatasi, per l'acquisto della materia prima poi deteriorata, per i costi delle giornate di lavoro dei dipendenti e per la mancata evasione degli ordini dei clienti) e non patrimoniali (riferibili al danno di immagine), quantificati complessivamente in € 5.000,00.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, rappresentando di aver ritualmente avvisato l'utenza delle interruzioni nell'erogazione dell'energia pagina 2 di 7 elettrica mediante affissione dei previsti avvisi, nei quali era indicata anche “C.da AN snc”. Tale indirizzo, infatti, era quello riferibile all'utenza dell'attrice per come risultante dal SII (Sistema Informativo
Integrato), ovvero l'anagrafica delle utenze e dei POD dei clienti finali, banca dati ufficiale del settore alimentata non in proprio da quale mero distributore dell'energia, ma dalle società venditrici, nel caso Controparte_1 di specie Dolomiti Energia s.p.a. Il mancato aggiornamento, nel sistema, del cambiamento toponomastico eseguito dal dunque, non poteva in alcun modo essere ad essa riferibile, in quanto a ciò Controparte_3 avrebbe dovuto provvedere la società venditrice o, in ultima istanza, il cliente finale.
In subordine, rappresentava che, anche volendo ritenere plausibile la mancata conoscenza da parte della del primo episodio di interruzione, ciò non poteva essere credibile per i successivi, apparendo Parte_1 del tutto inverosimile che l'attrice non avesse notato i numerosi volantini affissi lungo le strade della C.da
AN e, utilizzando l'ordinaria diligenza, previsto le successive interruzioni così da evitare i danni lamentati, dei quali, peraltro, era del tutto assente la prova.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, veniva decisa con sentenza n. 260/2021 emessa e pubblica il 12.4.2021, con la quale il Giudice di Pace di Teramo rigettava la domanda proposta dall'attrice ritenendo corretto il comportamento tenuto dalla convenuta, avendo la stessa avvisato gli utenti delle previste interruzioni secondo la normativa di settore ed in base a quanto risultante dal SII, banca dati ufficiale delle anagrafiche e dei POD dei clienti finali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la richiamata decisione, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis, ed in riforma dell'appellata sentenza, 1) - accertato e dichiarato, per tutte le motivazioni in atti, il grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della società e nei confronti della e, per l'effetto: 2) - condannarla al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del mancato preavviso dell'interruzione dell'energia elettrica verificatosi nei giorni del 3-4-11-12-13 aprile 2018 oltre che 17 e 21 maggio 2018, danni patrimoniali
e non patrimoniali quantificati in complessive € 5.000,00 contenendo la domanda nei limiti di competenza del
Giudice di Pace adito, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
3) - in subordine condannare la società
[...]
al pagamento del solo indennizzo previsto per legge nella misura massima di euro 1.000,00 o Controparte_2 in quella che dovrà essere ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
A sostegno del gravame allegava: la “violazione artt. 111 cost. e 6 della CEDU per palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione-violazione degli artt. 1218-1453-2043 e 2051 c.c.”, la “violazione ed omessa pagina 3 di 7 applicazione dell'art. 6 del regolamento sul funzionamento del SII-violazione art. 115 c.p.c.-omessa o erronea valutazione degli elementi probatori in atti”, la “violazione e falsa applicazione della deliberazione n.
646/2015/R/EEL del 22 dicembre 2015 oltre che dell'art. 1375 c.c.” e la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto adempiente la società convenuta rispetto all'obbligo di preavviso dell'interruzione, dato che era documentalmente provato che gli avvisi affissi non contenevano il numero civico 131 della C.da AN (ove insisteva la sede della ma Pt_1 genericamente C.da AN snc, e ciò in violazione di quanto previsto dalla deliberazione n.
646/2015/R/EEL del 22 dicembre 2015 (nella versione modificata e integrata con deliberazione 38/2016/R/EEL) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Aggiungeva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, l'eventuale errata indicazione nel SII dei dati anagrafici dell'utente finale fosse imputabile esclusivamente alla società fornitrice di energia elettrica ed a quella distributrice, uniche ad avere accesso alla banca dati, sottolineando, inoltre, che nel contratto stipulato con Dolomiti energia s.p.a era stato correttamente indicato quale indirizzo la
C.da AN n. 131, ove peraltro le venivano puntualmente consegnate le bollette.
Con comparsa di costituzione del 15.1.2022 si costituiva nel presente grado di giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
In particolare, l'appellata deduceva che non fossero in contestazione né l'interruzione dell'energia elettrica, né il fatto che la aveva effettivamente affisso i prescritti avvisi, essendo contestato solo il mancato Controparte_1 inserimento del numero civico 131 negli avvisi, la cui responsabilità non poteva ricondursi ad essa, avendo redatto gli stessi in base a quanto risultante dal SII.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, svolta mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, è da rilevare come sia pacifico tra le parti il fatto storico, ovvero che nei giorni 3,4,11,12 e 13 aprile 2018 oltre che 17 e 21 maggio 2018 ci sia stata l'interruzione della somministrazione di energia elettrica,
pagina 4 di 7 rimanendo controverso, invece, il corretto adempimento da parte della società appellata ai propri obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, ovvero la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, specificatamente la n. 646/2015/R/EEL e successive modifiche.
Oltre ad essere incontestato tra le parti, è documentalmente provato (e confermato dal teste di parte convenuta in primo grado, , sentito all'udienza del 23.11.2020) che ha provveduto Testimone_1 Controparte_1 all'affissione degli avvisi di interruzione dell'energia elettrica per le giornate in questione nei termini indicati dalla deliberazione n. 646/2015/R/EEL, così come incontestata è l'assenza dall'elenco delle utenze del civico n.
131 della C.da AN tra quelli interessati, essendo genericamente indicata , ovvero Parte_2
l'indirizzo della prima che il Comune di Corropoli le assegnasse il numero civico 131 Parte_1
(toponomastica successivamente cambiata in via Pirandello n. 24).
Ciò che è in contestazione è la responsabilità in ordine a detta omissione, ovvero se fosse specifico obbligo della società di distribuzione verificare se i dati anagrafici delle utenze in suo possesso fossero opportunamente aggiornati a seguito dei cambi di toponomastica effettuati dal CP_3
Sul punto occorre rilevare che, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la normativa tecnica di settore (le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha istituito un sistema che regola i flussi informativi tra i soggetti che si occupano della somministrazione dell'energia elettrica, ossia la società proprietaria degli impianti ( e le società venditrici (nel caso di specie Dolomiti energia Controparte_1
s.p.a.), arrivando all'adozione della deliberazione dell'autorità di settore n. 79/2012/R/com, con la quale veniva approvato il regolamento del sistema informativo integrato (SII).
Tale regolamento, all'art. 1 individua quale Gestore del SII, Acquirente Unico s.p.a. (società pubblica le cui funzioni sono sostanzialmente quelle di garantire il corretto funzionamento dei mercati energetici), definendo, inoltre, quale “Utente” il soggetto giuridico che partecipa al SII (ovvero le società di distribuzione e quelle di vendita).
Il successivo art. 6 individua le responsabilità degli utenti, tra cui quella di “a) Assicurare la correttezza e la veridicità dei dati di propria competenza forniti, fatte salve le responsabilità del gestore di cui al comma 5.2”, ovvero quella di garantire la coerenza e l'aggiornamento “del RCU (Registro Centrale Ufficiale, ndr) e delle altre basi dati del SII, rispetto alle informazioni fornite dagli Utenti e della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione ai processi gestiti”.
pagina 5 di 7 Ciò posto, appare evidente che le informazioni relative ai dati anagrafici dei clienti finali non possono che essere di competenza delle società che con gli stessi sottoscrivono i contratti di fornitura, nel caso di specie Dolomiti energia s.p.a. Anche volendo considerare il c.d. impegno di potenza quale prestazione accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, resta insuperabile la considerazione che nel caso di specie non vengono in rilievo aspetti propriamente contrattuali, ma la responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni anagrafiche contenute nel SII, sulla base delle quali vengono poi adempiuti gli obblighi informativi pervisti dalla normativa in capo alla società distributrice.
In definitiva, ha correttamente informato dell'interruzione della fornitura di energia elettrica le Controparte_1 utenze interessate, sulla base delle informazioni in suo possesso tramite il SII. La circostanza che nel sistema informativo l'indirizzo della fosse quello di , e non quello di C.da Parte_1 Parte_2
AN 131, non può essere responsabilità della società di distribuzione, essendo un dato di competenza della società venditrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. R.G. 2997/2021, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 260/2021 emessa dal Giudice di Pace di Teramo depositata in data 12.4.2021;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in € 1701,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, D.p.r. 115/2002.
pagina 6 di 7 Teramo, 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa KA Capanna Piscè
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa KA Capanna Piscè ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.r.g. 2997/2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Italo Longo ed elettivamente domiciliata in Pescara alla via Teramo n. 7 presso lo studio del difensore
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AL AS ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Teramo alla via Benedetto
Croce n. 6
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 260/2021 del Giudice di Pace di Teramo (n.r.g. 3144/2019).
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 7.7.2025.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[... Con atto di citazione dell'1.10.2019 la conveniva innanzi al Giudice di Pace di Teramo la Parte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento Controparte_2 del danno subito a causa dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica, avvenuto senza alcun preavviso, nei giorni 3, 4, 11, 12 e 13 aprile 2018 e 17 e 21 maggio 2018. In subordine, domandava la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo previsto per legge in caso di interruzione della somministrazione nella misura massima, ovvero € 1.000,00.
A sostegno della domanda spiegata innanzi al Giudice di Pace allegava:
- di svolgere attività di produzione, imbottigliamento e commercializzazione di birra artigianale, prodotta esclusivamente con materie prime della azienda agricola, all'interno della quale insiste anche un pub aperto tutti i fine settimana;
- che dall'1.9.2017 la fornitura di energia elettrica, necessaria per il funzionamento degli impianti di produzione e imbottigliamento della birra, era garantita dalla società Dolomiti energia s.p.a., con la quale aveva sottoscritto il contratto n. 100273212;
- che nei giorni 3, 4, 11, 12 e 13 aprile e 17 e 18 maggio 2018, si verificava l'interruzione della somministrazione di energia elettrica dalle ore 9:00 alle ore 16:30;
- che tale interruzione non era stata debitamente preavvisata dalla società la quale aveva Controparte_1 affisso nei pressi della Strada Provinciale n. 4 di Contrada AN di Corropoli gli avvisi di interruzione previsti dalla normativa di settore, omettendo però di indicare il civico 131, laddove insiste la sede della
Parte_1
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva di aver subito danni patrimoniali (per il pagamento delle accise della birra prodotta e poi rovinatasi, per l'acquisto della materia prima poi deteriorata, per i costi delle giornate di lavoro dei dipendenti e per la mancata evasione degli ordini dei clienti) e non patrimoniali (riferibili al danno di immagine), quantificati complessivamente in € 5.000,00.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha concluso per il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, rappresentando di aver ritualmente avvisato l'utenza delle interruzioni nell'erogazione dell'energia pagina 2 di 7 elettrica mediante affissione dei previsti avvisi, nei quali era indicata anche “C.da AN snc”. Tale indirizzo, infatti, era quello riferibile all'utenza dell'attrice per come risultante dal SII (Sistema Informativo
Integrato), ovvero l'anagrafica delle utenze e dei POD dei clienti finali, banca dati ufficiale del settore alimentata non in proprio da quale mero distributore dell'energia, ma dalle società venditrici, nel caso Controparte_1 di specie Dolomiti Energia s.p.a. Il mancato aggiornamento, nel sistema, del cambiamento toponomastico eseguito dal dunque, non poteva in alcun modo essere ad essa riferibile, in quanto a ciò Controparte_3 avrebbe dovuto provvedere la società venditrice o, in ultima istanza, il cliente finale.
In subordine, rappresentava che, anche volendo ritenere plausibile la mancata conoscenza da parte della del primo episodio di interruzione, ciò non poteva essere credibile per i successivi, apparendo Parte_1 del tutto inverosimile che l'attrice non avesse notato i numerosi volantini affissi lungo le strade della C.da
AN e, utilizzando l'ordinaria diligenza, previsto le successive interruzioni così da evitare i danni lamentati, dei quali, peraltro, era del tutto assente la prova.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, veniva decisa con sentenza n. 260/2021 emessa e pubblica il 12.4.2021, con la quale il Giudice di Pace di Teramo rigettava la domanda proposta dall'attrice ritenendo corretto il comportamento tenuto dalla convenuta, avendo la stessa avvisato gli utenti delle previste interruzioni secondo la normativa di settore ed in base a quanto risultante dal SII, banca dati ufficiale delle anagrafiche e dei POD dei clienti finali.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, impugnava la richiamata decisione, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis, ed in riforma dell'appellata sentenza, 1) - accertato e dichiarato, per tutte le motivazioni in atti, il grave inadempimento contrattuale ed extracontrattuale della società e nei confronti della e, per l'effetto: 2) - condannarla al Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del mancato preavviso dell'interruzione dell'energia elettrica verificatosi nei giorni del 3-4-11-12-13 aprile 2018 oltre che 17 e 21 maggio 2018, danni patrimoniali
e non patrimoniali quantificati in complessive € 5.000,00 contenendo la domanda nei limiti di competenza del
Giudice di Pace adito, oltre interessi dalla domanda sino al saldo;
3) - in subordine condannare la società
[...]
al pagamento del solo indennizzo previsto per legge nella misura massima di euro 1.000,00 o Controparte_2 in quella che dovrà essere ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
A sostegno del gravame allegava: la “violazione artt. 111 cost. e 6 della CEDU per palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione-violazione degli artt. 1218-1453-2043 e 2051 c.c.”, la “violazione ed omessa pagina 3 di 7 applicazione dell'art. 6 del regolamento sul funzionamento del SII-violazione art. 115 c.p.c.-omessa o erronea valutazione degli elementi probatori in atti”, la “violazione e falsa applicazione della deliberazione n.
646/2015/R/EEL del 22 dicembre 2015 oltre che dell'art. 1375 c.c.” e la violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite.
A dire dell'appellante, infatti, il Giudice di Pace aveva erroneamente ritenuto adempiente la società convenuta rispetto all'obbligo di preavviso dell'interruzione, dato che era documentalmente provato che gli avvisi affissi non contenevano il numero civico 131 della C.da AN (ove insisteva la sede della ma Pt_1 genericamente C.da AN snc, e ciò in violazione di quanto previsto dalla deliberazione n.
646/2015/R/EEL del 22 dicembre 2015 (nella versione modificata e integrata con deliberazione 38/2016/R/EEL) dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Aggiungeva che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, l'eventuale errata indicazione nel SII dei dati anagrafici dell'utente finale fosse imputabile esclusivamente alla società fornitrice di energia elettrica ed a quella distributrice, uniche ad avere accesso alla banca dati, sottolineando, inoltre, che nel contratto stipulato con Dolomiti energia s.p.a era stato correttamente indicato quale indirizzo la
C.da AN n. 131, ove peraltro le venivano puntualmente consegnate le bollette.
Con comparsa di costituzione del 15.1.2022 si costituiva nel presente grado di giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
In particolare, l'appellata deduceva che non fossero in contestazione né l'interruzione dell'energia elettrica, né il fatto che la aveva effettivamente affisso i prescritti avvisi, essendo contestato solo il mancato Controparte_1 inserimento del numero civico 131 negli avvisi, la cui responsabilità non poteva ricondursi ad essa, avendo redatto gli stessi in base a quanto risultante dal SII.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 7.7.2025, svolta mediante scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Preliminarmente, è da rilevare come sia pacifico tra le parti il fatto storico, ovvero che nei giorni 3,4,11,12 e 13 aprile 2018 oltre che 17 e 21 maggio 2018 ci sia stata l'interruzione della somministrazione di energia elettrica,
pagina 4 di 7 rimanendo controverso, invece, il corretto adempimento da parte della società appellata ai propri obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, ovvero la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas, specificatamente la n. 646/2015/R/EEL e successive modifiche.
Oltre ad essere incontestato tra le parti, è documentalmente provato (e confermato dal teste di parte convenuta in primo grado, , sentito all'udienza del 23.11.2020) che ha provveduto Testimone_1 Controparte_1 all'affissione degli avvisi di interruzione dell'energia elettrica per le giornate in questione nei termini indicati dalla deliberazione n. 646/2015/R/EEL, così come incontestata è l'assenza dall'elenco delle utenze del civico n.
131 della C.da AN tra quelli interessati, essendo genericamente indicata , ovvero Parte_2
l'indirizzo della prima che il Comune di Corropoli le assegnasse il numero civico 131 Parte_1
(toponomastica successivamente cambiata in via Pirandello n. 24).
Ciò che è in contestazione è la responsabilità in ordine a detta omissione, ovvero se fosse specifico obbligo della società di distribuzione verificare se i dati anagrafici delle utenze in suo possesso fossero opportunamente aggiornati a seguito dei cambi di toponomastica effettuati dal CP_3
Sul punto occorre rilevare che, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la normativa tecnica di settore (le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) ha istituito un sistema che regola i flussi informativi tra i soggetti che si occupano della somministrazione dell'energia elettrica, ossia la società proprietaria degli impianti ( e le società venditrici (nel caso di specie Dolomiti energia Controparte_1
s.p.a.), arrivando all'adozione della deliberazione dell'autorità di settore n. 79/2012/R/com, con la quale veniva approvato il regolamento del sistema informativo integrato (SII).
Tale regolamento, all'art. 1 individua quale Gestore del SII, Acquirente Unico s.p.a. (società pubblica le cui funzioni sono sostanzialmente quelle di garantire il corretto funzionamento dei mercati energetici), definendo, inoltre, quale “Utente” il soggetto giuridico che partecipa al SII (ovvero le società di distribuzione e quelle di vendita).
Il successivo art. 6 individua le responsabilità degli utenti, tra cui quella di “a) Assicurare la correttezza e la veridicità dei dati di propria competenza forniti, fatte salve le responsabilità del gestore di cui al comma 5.2”, ovvero quella di garantire la coerenza e l'aggiornamento “del RCU (Registro Centrale Ufficiale, ndr) e delle altre basi dati del SII, rispetto alle informazioni fornite dagli Utenti e della corretta sequenza degli aggiornamenti in relazione ai processi gestiti”.
pagina 5 di 7 Ciò posto, appare evidente che le informazioni relative ai dati anagrafici dei clienti finali non possono che essere di competenza delle società che con gli stessi sottoscrivono i contratti di fornitura, nel caso di specie Dolomiti energia s.p.a. Anche volendo considerare il c.d. impegno di potenza quale prestazione accessoria e strumentale a quella principale della fornitura, resta insuperabile la considerazione che nel caso di specie non vengono in rilievo aspetti propriamente contrattuali, ma la responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni anagrafiche contenute nel SII, sulla base delle quali vengono poi adempiuti gli obblighi informativi pervisti dalla normativa in capo alla società distributrice.
In definitiva, ha correttamente informato dell'interruzione della fornitura di energia elettrica le Controparte_1 utenze interessate, sulla base delle informazioni in suo possesso tramite il SII. La circostanza che nel sistema informativo l'indirizzo della fosse quello di , e non quello di C.da Parte_1 Parte_2
AN 131, non può essere responsabilità della società di distribuzione, essendo un dato di competenza della società venditrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Stante il rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla causa di II grado iscritta al n. R.G. 2997/2021, ogni altra eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 260/2021 emessa dal Giudice di Pace di Teramo depositata in data 12.4.2021;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata liquidate in € 1701,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13, comma 1-quater, D.p.r. 115/2002.
pagina 6 di 7 Teramo, 25/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa KA Capanna Piscè
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