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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. SE GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
820/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SALVATORE CAPUTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. SE GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Acquedolci, Via
[...]
C. Battisti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a decreto di revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 170 T.U.S.G. e 15 d. lgs. n. 150/2011 del 19 giugno 2025
proponeva opposizione avverso il decreto del 29 maggio 2025 con Parte_1 cui il Tribunale nel procedimento di intimazione per convalida di sfratto iscritto al n.
774/2024 R.G. ne aveva revocato con efficacia retroattiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2 Assegnata la causa erroneamente al ruolo V.G. con il n. 568/2025, veniva disposta d'ufficio l'iscrizione al procedimento contenzioso ed era fissata la prima udienza di comparizione, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non si è costituito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Infatti, emerge per tabulas che il Tribunale ha revocato l'ammissione della parte non per mala fede, bensì per colpa grave.
Non hanno dunque pregio quelle argomentazioni volte a sostenere il difetto di un intento fraudolento della parte che, nel contesto dell'intimazione di sfratto, ha confermato di essere inadempiente proprio in ragione della richiesta del termine di grazia.
In altre parole, la domanda di un termine per saldare il debito presuppone l'ammissione della propria morosità e dunque della colpa nell'inadempimento; colpa
– o, se si preferisce, addebitabilità – che va rapportata all'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Tale imputabilità dell'inadempimento disvela la sua gravità proprio nella misura in cui, assegnato il termine di grazia, l'obbligato non abbia adempiuto.
Nella specie, infatti, aveva dichiarato: “nonostante viva da solo e non abbia Parte_1 nessun apporto dai propri familiari, è persona ben voluta e così è già iniziata una catena di solidarietà sia istituzionale (Comune di S. Agata Militello) che privata (Parrocchia, Caritas, Portico di Salomone, ed altri) che consentiranno all'odierno comparente di adempiere a quanto richiesto dai proprietari” (v. comparsa di costituzione nel giudizio di sfratto, enfasi aggiunta).
Eppure, malgrado tale dichiarazione (secondo cui, si noti, gli aiuti si erano già attivati)
e nonostante il decorso di novanta giorni per provvedere, la parte non (ha provveduto a sanare la morosità, né) ha dimostrato di aver pagato una minima somma ai locatori.
Pertanto – pacifico che i terzi non erano obbligati a fornirgli alcuna provvista –
l'omesso versamento di alcunché rivela che, sin dall'origine, aveva Parte_1
3 resistito con colpa grave, non potendo concretamente fare affidamento alcuno sull'asserito sostegno dei terzi che pure – secondo quanto riferito – si erano già impegnati per venire incontro alle sue necessità abitative.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto di revoca ex art. 136 T.U.S.G. (in questo senso v. pure Tribunale Padova, 13 dicembre 2006) va confermato.
Nulla si prevede sulle spese di lite vista la contumacia dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 820/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto di revoca ex art. 136 T.U.S.G. dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 774/2024 R.G.;
3) nulla dispone sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
SE GL
4
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. SE GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
820/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. SALVATORE CAPUTO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa.
È presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. SE GL, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 820/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Acquedolci, Via
[...]
C. Battisti n. 24, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caputo, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
OPPOSTO CONTUMACE avente per OGGETTO: opposizione a decreto di revoca ammissione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 170 T.U.S.G. e 15 d. lgs. n. 150/2011 del 19 giugno 2025
proponeva opposizione avverso il decreto del 29 maggio 2025 con Parte_1 cui il Tribunale nel procedimento di intimazione per convalida di sfratto iscritto al n.
774/2024 R.G. ne aveva revocato con efficacia retroattiva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2 Assegnata la causa erroneamente al ruolo V.G. con il n. 568/2025, veniva disposta d'ufficio l'iscrizione al procedimento contenzioso ed era fissata la prima udienza di comparizione, poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, non si è costituito.
Nel merito il ricorso è infondato.
Infatti, emerge per tabulas che il Tribunale ha revocato l'ammissione della parte non per mala fede, bensì per colpa grave.
Non hanno dunque pregio quelle argomentazioni volte a sostenere il difetto di un intento fraudolento della parte che, nel contesto dell'intimazione di sfratto, ha confermato di essere inadempiente proprio in ragione della richiesta del termine di grazia.
In altre parole, la domanda di un termine per saldare il debito presuppone l'ammissione della propria morosità e dunque della colpa nell'inadempimento; colpa
– o, se si preferisce, addebitabilità – che va rapportata all'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.
Tale imputabilità dell'inadempimento disvela la sua gravità proprio nella misura in cui, assegnato il termine di grazia, l'obbligato non abbia adempiuto.
Nella specie, infatti, aveva dichiarato: “nonostante viva da solo e non abbia Parte_1 nessun apporto dai propri familiari, è persona ben voluta e così è già iniziata una catena di solidarietà sia istituzionale (Comune di S. Agata Militello) che privata (Parrocchia, Caritas, Portico di Salomone, ed altri) che consentiranno all'odierno comparente di adempiere a quanto richiesto dai proprietari” (v. comparsa di costituzione nel giudizio di sfratto, enfasi aggiunta).
Eppure, malgrado tale dichiarazione (secondo cui, si noti, gli aiuti si erano già attivati)
e nonostante il decorso di novanta giorni per provvedere, la parte non (ha provveduto a sanare la morosità, né) ha dimostrato di aver pagato una minima somma ai locatori.
Pertanto – pacifico che i terzi non erano obbligati a fornirgli alcuna provvista –
l'omesso versamento di alcunché rivela che, sin dall'origine, aveva Parte_1
3 resistito con colpa grave, non potendo concretamente fare affidamento alcuno sull'asserito sostegno dei terzi che pure – secondo quanto riferito – si erano già impegnati per venire incontro alle sue necessità abitative.
L'opposizione va dunque respinta e il decreto di revoca ex art. 136 T.U.S.G. (in questo senso v. pure Tribunale Padova, 13 dicembre 2006) va confermato.
Nulla si prevede sulle spese di lite vista la contumacia dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 820/2025 R.G., così decide:
1) dichiara la contumacia del che, pur Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito;
2) rigetta l'opposizione promossa da e, per l'effetto, conferma Parte_1 il decreto di revoca ex art. 136 T.U.S.G. dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 774/2024 R.G.;
3) nulla dispone sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 novembre 2025
Il Giudice
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