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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 370/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 370/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Controparte_1
MASCITELLI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/07/2012 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 01/07/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 6 Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 2012 atto numero
11 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
In relazione all'affidamento e al collocamento della prole:
a) le figlie minori e rimangono affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia e stabilmente collocate con la madre, presso l'attuale abitazione sita in Città S.Angelo (PE) alla via Di
Vittorio n. 26/5.
In relazione alle condizioni economiche:
b) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario delle figlie minori e l'importo complessivo Per_1 Per_2 pari ad € 400,00 (€ 200,00 cadauna) entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per le figlie minori, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportato e trascritto.
Nulla verrà versato per il figlio stante la sua autosufficienza economica;
Per_3
c) l'assegno unico universale per le figlie, erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla sig.ra stante l'espressa rinuncia da parte del sig. Parte_1
; Controparte_1
d) le somme dovute dal sig. , sia a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1
sia a titolo di rimborso delle spese straordinarie saranno da questi versate in contanti, ovvero mediante altra modalità che sarà concordata tra le parti.
In relazione al diritto di visita del padre, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ai fini del piano genitoriale, i coniugi convengono che:
pagina 3 di 6 e) il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie minori allorquando sono con l'altro genitore, anche in videochiamata, tutti i giorni e preferibilmente in orario serale;
e1) ciascun genitore si impegna a condividere con l'altro ogni informazione riguardante la salute, l'educazione e l'istruzione delle figlie, in particolare le notizie apprese dal pediatra e dalle insegnanti, impegnandosi altresì a presenziare congiuntamente, ove possibile, alle visite mediche, ai colloqui e alle riunioni con gli insegnanti della scuola, nonché a qualsiasi altro evento che riguardi le minori.
I coniugi si impegnano, altresì, a prendere di comune accordo ogni decisione relativa alla prole, concernente l'istruzione, l'educazione e la salute;
f) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di serena comunicazione e di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi;
g) il padre potrà tenere con sé le figlie minori due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nonché due fine settimana al mese, il primo e il terzo, dalle ore 13.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica, prelevandole dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandole al termine del periodo di visita;
g1) durante le festività natalizie, il padre terrà le figlie cinque giorni, alternativamente un anno dalle 16.00 del 23 Dicembre sino alle 20.00 del 27
Dicembre e l'anno successivo dalle ore 16.00 del 29 Dicembre alle ore 20.00 del 2
Gennaio;
g2) un anno la Domenica di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo, alternativamente dalle ore 10 .00 alle ore 20.00;
g3) durante il periodo estivo il padre terrà le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Analoga facoltà spetta alla madre, nel qual caso il diritto di visita del padre rimane sospeso;
pagina 4 di 6 g4) in caso di malattia delle figlie, durante i giorni stabiliti, il padre potrà vederle presso la casa materna, previo accordo telefonico e per il tempo strettamente necessario per verificare le loro condizioni di salute;
g5) il figlio diciannovenne, incontrerà il padre ogniqualvolta lo vorrà; Per_3
g6) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le minori ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché a rispettarsi reciprocamente in presenza della prole;
g7) i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbiano con sé le figlie minori;
h) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra;
i) i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle figlie minori su entrambi i loro passaporti;
l) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale. La sig.ra ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a Spese Parte_1
dello Stato per la presente procedura di divorzio congiunto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 370/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Controparte_1
MASCITELLI ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/02/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 01/07/2012 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
03/04/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in CITTA'
SANT'ANGELO il 01/07/2012, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 6 Stato Civile del Comune di CITTA' SANT'ANGELO, nell'anno 2012 atto numero
11 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
In relazione all'affidamento e al collocamento della prole:
a) le figlie minori e rimangono affidate in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia e stabilmente collocate con la madre, presso l'attuale abitazione sita in Città S.Angelo (PE) alla via Di
Vittorio n. 26/5.
In relazione alle condizioni economiche:
b) il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario delle figlie minori e l'importo complessivo Per_1 Per_2 pari ad € 400,00 (€ 200,00 cadauna) entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni degli Indici Istat, oltre al concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie per le figlie minori, sempre preventivamente concordate e successivamente documentate, secondo le prescrizioni del Protocollo Famiglia presso il Tribunale di Pescara, che abbiansi per integralmente riportato e trascritto.
Nulla verrà versato per il figlio stante la sua autosufficienza economica;
Per_3
c) l'assegno unico universale per le figlie, erogato dall'Inps, continuerà ad essere riscosso dalla sig.ra stante l'espressa rinuncia da parte del sig. Parte_1
; Controparte_1
d) le somme dovute dal sig. , sia a titolo di mantenimento ordinario Controparte_1
sia a titolo di rimborso delle spese straordinarie saranno da questi versate in contanti, ovvero mediante altra modalità che sarà concordata tra le parti.
In relazione al diritto di visita del padre, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ai fini del piano genitoriale, i coniugi convengono che:
pagina 3 di 6 e) il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie minori allorquando sono con l'altro genitore, anche in videochiamata, tutti i giorni e preferibilmente in orario serale;
e1) ciascun genitore si impegna a condividere con l'altro ogni informazione riguardante la salute, l'educazione e l'istruzione delle figlie, in particolare le notizie apprese dal pediatra e dalle insegnanti, impegnandosi altresì a presenziare congiuntamente, ove possibile, alle visite mediche, ai colloqui e alle riunioni con gli insegnanti della scuola, nonché a qualsiasi altro evento che riguardi le minori.
I coniugi si impegnano, altresì, a prendere di comune accordo ogni decisione relativa alla prole, concernente l'istruzione, l'educazione e la salute;
f) i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di serena comunicazione e di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi;
g) il padre potrà tenere con sé le figlie minori due giorni a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nonché due fine settimana al mese, il primo e il terzo, dalle ore 13.00 del sabato sino alle ore 20.00 della domenica, prelevandole dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandole al termine del periodo di visita;
g1) durante le festività natalizie, il padre terrà le figlie cinque giorni, alternativamente un anno dalle 16.00 del 23 Dicembre sino alle 20.00 del 27
Dicembre e l'anno successivo dalle ore 16.00 del 29 Dicembre alle ore 20.00 del 2
Gennaio;
g2) un anno la Domenica di Pasqua e un anno il Lunedì dell'Angelo, alternativamente dalle ore 10 .00 alle ore 20.00;
g3) durante il periodo estivo il padre terrà le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno. Analoga facoltà spetta alla madre, nel qual caso il diritto di visita del padre rimane sospeso;
pagina 4 di 6 g4) in caso di malattia delle figlie, durante i giorni stabiliti, il padre potrà vederle presso la casa materna, previo accordo telefonico e per il tempo strettamente necessario per verificare le loro condizioni di salute;
g5) il figlio diciannovenne, incontrerà il padre ogniqualvolta lo vorrà; Per_3
g6) i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra le minori ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché a rispettarsi reciprocamente in presenza della prole;
g7) i genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbiano con sé le figlie minori;
h) i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolare ogni rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere, l'uno nei confronti dell'altra;
i) i coniugi prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento delle figlie minori su entrambi i loro passaporti;
l) le spese e le competenze della presente procedura sono interamente compensate tra le parti. I difensori dichiarano di rinunziare al vincolo di solidarietà professionale. La sig.ra ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al Patrocinio a Spese Parte_1
dello Stato per la presente procedura di divorzio congiunto.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 03/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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