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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2943/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16094/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400008851000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2849/2026 depositato il
15/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ER e la REGIONE CAMPANIA al fine di impugnare la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
FERMO AMMINISTRATIVO N.10080202400008851000 per complessivi Euro 1.220,00
Il ricorrente premette che tale provvedimento è illegittimo in quanto si fonda su nr. 5 cartelle relative alle tassa auto per gli anni dal 2007 al 2011 che sono pacificamente prescritte atteso il lungo decorso del tempo
Chiede quindi l' accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_1.
Si costituisce la REGIONE CAMPANIA che, preliminarmente, evidenzia che già con precedente ricorso depositato il 22.3.2024 ed iscritto al RG n. 6661/2024, il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 relativa tassa automobilistica 2007, 2008, 2009 e 2010.
La C.G.T. di Napoli, riscontrata la ritualità delle notifiche degli atti supposti, rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite. (Viene esibita sentenza n. 12905/2024 depositata il 16/09/2024)
La Regione Campania ribadisce che tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati
Esibisce copiosa documentazione ove si riscontra che:
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2007 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 28.10.2010 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2008 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 07.11.2011 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2009 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 18.10.2012 e dallo stesso rifiutato
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2010 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 29.11.2013 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2011 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 15.05.2014 a mani proprie del contribuente
Ciò posto, la Regione Campania chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituisce l' ER che contesta l' eccezione di prescrizione avanzata dal contribuente evidenziando e documentando che nelle more si sono susseguite più notifiche di intimazioni che hanno precluso il maturare della prescrizione
In particolare:
- la cartella di pagamento n. 10020120010428681000 è stata regolarmente notificata in data
30.01.2012, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare convivente (suocera), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 670861140919 del 17.01.2012;
- la cartella di pagamento n. 10020130008340919000 è stata regolarmente notificata in data 29.01.2013, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R.
n. 671025459489 del 23.01.2013.
- la cartella di pagamento n. 10020140028441939000 è stata regolarmente notificata in data 30.05.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689094353102 del 16.06.2015;
- la cartella di pagamento n. 10020150011658957000 è stata regolarmente notificata in data 21.10.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689234273956 del 04.11.2015;
- la cartella di pagamento n. 10020160029931016000 è stata regolarmente notificata in data 10.06.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573021138356 del 21.06.2017
Ed ancora:
- intimazione di pagamento n. 10020149030461750000 è stata regolarmente notificata in data
30.11.2014, mediante deposito nella casa comunale ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c. e del deposito e dell'affissione è stata data comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R n. 672145994962 del
20.10.2014 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020159006567811000 è stata regolarmente notificata in data
30.07.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689119820192 del
21.08.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020169012669091000 è stata regolarmente notificata in data
11.03.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689359518308 del
06.04.2017;
- intimazione di pagamento n. 10020199014546731000 è stata regolarmente notificata in data
03.12.2019, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573309873850 del
30.12.2019;
- intimazione di pagamento n. 10020239005454689000 è stata regolarmente notificata in data
22.08.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi delegato al ritiro, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695383676708 del 23.06.2023; - sollecito di pagamento n. 10020239006912163000 è stato regolarmente notificato in data 01.06.2023;
- intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 è stata regolarmente notificata in data
20.10.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (figlio), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695429954202 del 18.09.2023;
Tanto premesso, l' ER insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv. Difensore_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
Preliminarmente si evidenzia che con la Sentenza n. 12905/2024 la CGT di I grado di Napoli aveva rigettato un precedente ricorso con il quale il contribuente eccepiva nella sostanza l' omessa notifica delle cartelle relative alla tassa auto dal 2007 al 2010.
Consegue a tale sentenza che l' indagine da operarsi in questa sede è limitata all' omesso pagamento della tassa auto per l' anno 2011.
Anche per detta annualità l' impugnazione non è fondata atteso anche la richiesta di pagamento della
TASSA AUTO 2011 è pienamente legittimo essendo stata esibita la notifica dell' accertamento effettuata a mani del contribuente in data 15.05.2014
Ed ancora, per completezza e tuziorismo, si riportano tutte le intimazioni di pagamento notificate successivamente che hanno precluso il maturare della prescrizione, ed in particolare:
- intimazione di pagamento n. 10020149030461750000 è stata regolarmente notificata in data
30.11.2014, mediante deposito nella casa comunale ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c. e del deposito e dell'affissione è stata data comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R n. 672145994962 del
20.10.2014 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020159006567811000 è stata regolarmente notificata in data
30.07.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689119820192 del
21.08.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020169012669091000 è stata regolarmente notificata in data
11.03.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689359518308 del
06.04.2017;
- intimazione di pagamento n. 10020199014546731000 è stata regolarmente notificata in data
03.12.2019, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573309873850 del
30.12.2019;
- intimazione di pagamento n. 10020239005454689000 è stata regolarmente notificata in data 22.08.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi delegato al ritiro, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695383676708 del 23.06.2023;
- sollecito di pagamento n. 10020239006912163000 è stato regolarmente notificato in data 01.06.2023;
- intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 è stata regolarmente notificata in data
20.10.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (figlio), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695429954202 del 18.09.2023
Il ricorso va quindi rigettato, dovendosi considerare che in maniera del tutto improvvida si è avanzata una richiesta di annullamento per ben 4 cartelle già sottoposta a vaglio del giudice laddove insiste una sentenza della CGT di Napoli non appellata.
Tanto è al vaglio di questo giudice al fine della valutazione delle spese di soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 400 onnicomprensive in fvaore della Regoione Campania ed euro 500 oltre oneri accessori in favore dell'Ader con attribuzione all'avvocato Difensore_3.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16094/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202400008851000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2849/2026 depositato il
15/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ER e la REGIONE CAMPANIA al fine di impugnare la COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
FERMO AMMINISTRATIVO N.10080202400008851000 per complessivi Euro 1.220,00
Il ricorrente premette che tale provvedimento è illegittimo in quanto si fonda su nr. 5 cartelle relative alle tassa auto per gli anni dal 2007 al 2011 che sono pacificamente prescritte atteso il lungo decorso del tempo
Chiede quindi l' accoglimento del ricorso, con vittoria di spese con attribuzione in favore dell' avv.
Difensore_1.
Si costituisce la REGIONE CAMPANIA che, preliminarmente, evidenzia che già con precedente ricorso depositato il 22.3.2024 ed iscritto al RG n. 6661/2024, il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 relativa tassa automobilistica 2007, 2008, 2009 e 2010.
La C.G.T. di Napoli, riscontrata la ritualità delle notifiche degli atti supposti, rigettava il ricorso e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite. (Viene esibita sentenza n. 12905/2024 depositata il 16/09/2024)
La Regione Campania ribadisce che tutti gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati
Esibisce copiosa documentazione ove si riscontra che:
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2007 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 28.10.2010 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2008 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 07.11.2011 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2009 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 18.10.2012 e dallo stesso rifiutato
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2010 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 29.11.2013 a mani di familiare convivente
L' avviso di accertamento relativo alla tassa auto 2011 è stato notificato presso l' indirizzo di residenza del contribuente in data 15.05.2014 a mani proprie del contribuente
Ciò posto, la Regione Campania chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Si costituisce l' ER che contesta l' eccezione di prescrizione avanzata dal contribuente evidenziando e documentando che nelle more si sono susseguite più notifiche di intimazioni che hanno precluso il maturare della prescrizione
In particolare:
- la cartella di pagamento n. 10020120010428681000 è stata regolarmente notificata in data
30.01.2012, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare convivente (suocera), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 670861140919 del 17.01.2012;
- la cartella di pagamento n. 10020130008340919000 è stata regolarmente notificata in data 29.01.2013, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R.
n. 671025459489 del 23.01.2013.
- la cartella di pagamento n. 10020140028441939000 è stata regolarmente notificata in data 30.05.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689094353102 del 16.06.2015;
- la cartella di pagamento n. 10020150011658957000 è stata regolarmente notificata in data 21.10.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689234273956 del 04.11.2015;
- la cartella di pagamento n. 10020160029931016000 è stata regolarmente notificata in data 10.06.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573021138356 del 21.06.2017
Ed ancora:
- intimazione di pagamento n. 10020149030461750000 è stata regolarmente notificata in data
30.11.2014, mediante deposito nella casa comunale ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c. e del deposito e dell'affissione è stata data comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R n. 672145994962 del
20.10.2014 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020159006567811000 è stata regolarmente notificata in data
30.07.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689119820192 del
21.08.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020169012669091000 è stata regolarmente notificata in data
11.03.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689359518308 del
06.04.2017;
- intimazione di pagamento n. 10020199014546731000 è stata regolarmente notificata in data
03.12.2019, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573309873850 del
30.12.2019;
- intimazione di pagamento n. 10020239005454689000 è stata regolarmente notificata in data
22.08.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi delegato al ritiro, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695383676708 del 23.06.2023; - sollecito di pagamento n. 10020239006912163000 è stato regolarmente notificato in data 01.06.2023;
- intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 è stata regolarmente notificata in data
20.10.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (figlio), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695429954202 del 18.09.2023;
Tanto premesso, l' ER insiste per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite con attribuzione in favore dell' Avv. Difensore_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Il ricorso è infondato e va rigettato
Preliminarmente si evidenzia che con la Sentenza n. 12905/2024 la CGT di I grado di Napoli aveva rigettato un precedente ricorso con il quale il contribuente eccepiva nella sostanza l' omessa notifica delle cartelle relative alla tassa auto dal 2007 al 2010.
Consegue a tale sentenza che l' indagine da operarsi in questa sede è limitata all' omesso pagamento della tassa auto per l' anno 2011.
Anche per detta annualità l' impugnazione non è fondata atteso anche la richiesta di pagamento della
TASSA AUTO 2011 è pienamente legittimo essendo stata esibita la notifica dell' accertamento effettuata a mani del contribuente in data 15.05.2014
Ed ancora, per completezza e tuziorismo, si riportano tutte le intimazioni di pagamento notificate successivamente che hanno precluso il maturare della prescrizione, ed in particolare:
- intimazione di pagamento n. 10020149030461750000 è stata regolarmente notificata in data
30.11.2014, mediante deposito nella casa comunale ed affiggendo all'albo avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario e delle altre persone di cui all'art. 139 c.p.c. e del deposito e dell'affissione è stata data comunicazione al contribuente tramite raccomandata A/R n. 672145994962 del
20.10.2014 restituita al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020159006567811000 è stata regolarmente notificata in data
30.07.2015, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689119820192 del
21.08.2015;
- intimazione di pagamento n. 10020169012669091000 è stata regolarmente notificata in data
11.03.2017, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 689359518308 del
06.04.2017;
- intimazione di pagamento n. 10020199014546731000 è stata regolarmente notificata in data
03.12.2019, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (moglie) e dando comunicazione al contribuente dell'avvenuta notifica, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 573309873850 del
30.12.2019;
- intimazione di pagamento n. 10020239005454689000 è stata regolarmente notificata in data 22.08.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi delegato al ritiro, attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695383676708 del 23.06.2023;
- sollecito di pagamento n. 10020239006912163000 è stato regolarmente notificato in data 01.06.2023;
- intimazione di pagamento n. 10020239011337145000 è stata regolarmente notificata in data
20.10.2023, con consegna a mani di persona qualificatasi familiare (figlio), attraverso l'inoltro di raccomandata A.R. n. 695429954202 del 18.09.2023
Il ricorso va quindi rigettato, dovendosi considerare che in maniera del tutto improvvida si è avanzata una richiesta di annullamento per ben 4 cartelle già sottoposta a vaglio del giudice laddove insiste una sentenza della CGT di Napoli non appellata.
Tanto è al vaglio di questo giudice al fine della valutazione delle spese di soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 400 onnicomprensive in fvaore della Regoione Campania ed euro 500 oltre oneri accessori in favore dell'Ader con attribuzione all'avvocato Difensore_3.