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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/09/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5446/2024
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 5446/2024, avente ad oggetto “separazione consensuale”
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Degli Atti ed C.F._2 il secondo dall'avv. Pablo Enrico Allegro, tutti procuratori domiciliatari;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da verbale di udienza dell'1.07.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 15.09.2006;
− di aver generato i figli (04.01.2007) e (14.04.2012); Per_1 Per_2
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza presidenziale, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
1 A verbale di udienza dell'01.07.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e specificando che l'assegno unico universale per la prole veniva percepito totalmente dalla madre collocataria dei minori.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi ai dettami di legge e possono, conseguentemente, essere ratificate, anche in considerazione della documentazione integrativa richiesta e depositata in vista dell'udienza di comparizione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data
15.09.2006 in LI TI (iscritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3,
Parte I, anno 2006), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in ricorso;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.09.2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
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