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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1206/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
AG TO, RE
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8497/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80025 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002341500200830414 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18147/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SP CE impugna, nei confronti di Resistente_1 s.r.l. (d'ora innanzi Resistente_1 s.r.l.), di Municipia S.P.A. e del Comune di Napoli, l'intimazione ad adempiere n. 20250002341500200830414 emessa da Resistente_1 S.r.l., con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di
€ 45.154,91, fondata su due accertamenti esecutivi ed in particolare: - n. 883630/425 del 28/12/2022 - n.
883632/556 del 28/12/2022 relativi ad IMU per gli anni 2019 e 2020.
Assumendo che tali atti non gli sarebbero mai stati notificati al ricorrente, che ne sarebbe venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata, a sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
2) carenza di capacità di agire di Resistente_1 s.r.l.; 3) nullità dell'intimazione per difetto di motivazione;
4) nullità dell'intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
5) prescrizione delle somme intimate;
6) illegittimità degli oneri di riscossione;
7) illegittimità degli interessi applicati.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «voglia: in via principale dichiarare la nullità dell'intimazione ad adempiere n. 20250002341500200830414 del 08/04/2025 per omessa notifica degli atti presupposti. Dichiarare la nullità dell'intimazione per carenza di capacità di agire in capo a Resistente_1
S.r.l., nonché per tutti i motivi sopra esposti. in subordine Annullare l'intimazione nella parte relativa agli oneri di riscossione e agli interessi illegittimamente applicati. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore della sottoscritta avvocato antistataria».
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale deduce la regolare notifica degli avvisi di accertamento,
l'infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «voglia, in conclusione, codesta On.le Corte: · confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso;
· condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio nonché al risarcimento del danno per lite temeraria».
Non si è costituita in giudizio Resistente_1 s.r.l., ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Il Comune di Napoli ha dimostrato la corretta ed efficace notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, come di seguito indicata:
- avviso di accertamento IMU 2019 prot. n. 883630/425 del 05/12/2022 regolarmente notificato, tramite pec, in data 28/12/2022.
- avviso di accertamento IMU 2020 prot. n. 883632/556 del 05/12/2022 regolarmente notificato, tramite pec, in data 28/12/2022.
Sicché, in assenza di rituale contestazione di tali atti tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nell'intimazione. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
Né sussiste alcuna prescrizione che, in materia, è pacificamente quinquennale.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Napoli, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
AG TO, RE
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8497/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80025 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002341500200830414 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18147/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SP CE impugna, nei confronti di Resistente_1 s.r.l. (d'ora innanzi Resistente_1 s.r.l.), di Municipia S.P.A. e del Comune di Napoli, l'intimazione ad adempiere n. 20250002341500200830414 emessa da Resistente_1 S.r.l., con la quale si intimava il pagamento della somma complessiva di
€ 45.154,91, fondata su due accertamenti esecutivi ed in particolare: - n. 883630/425 del 28/12/2022 - n.
883632/556 del 28/12/2022 relativi ad IMU per gli anni 2019 e 2020.
Assumendo che tali atti non gli sarebbero mai stati notificati al ricorrente, che ne sarebbe venuto a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione impugnata, a sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: 1) nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti;
2) carenza di capacità di agire di Resistente_1 s.r.l.; 3) nullità dell'intimazione per difetto di motivazione;
4) nullità dell'intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento;
5) prescrizione delle somme intimate;
6) illegittimità degli oneri di riscossione;
7) illegittimità degli interessi applicati.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «voglia: in via principale dichiarare la nullità dell'intimazione ad adempiere n. 20250002341500200830414 del 08/04/2025 per omessa notifica degli atti presupposti. Dichiarare la nullità dell'intimazione per carenza di capacità di agire in capo a Resistente_1
S.r.l., nonché per tutti i motivi sopra esposti. in subordine Annullare l'intimazione nella parte relativa agli oneri di riscossione e agli interessi illegittimamente applicati. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio con distrazione in favore della sottoscritta avvocato antistataria».
Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, il quale deduce la regolare notifica degli avvisi di accertamento,
l'infondatezza del ricorso e rassegna le seguenti conclusioni: «voglia, in conclusione, codesta On.le Corte: · confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso;
· condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio nonché al risarcimento del danno per lite temeraria».
Non si è costituita in giudizio Resistente_1 s.r.l., ancorché ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere disatteso.
Il Comune di Napoli ha dimostrato la corretta ed efficace notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, come di seguito indicata:
- avviso di accertamento IMU 2019 prot. n. 883630/425 del 05/12/2022 regolarmente notificato, tramite pec, in data 28/12/2022.
- avviso di accertamento IMU 2020 prot. n. 883632/556 del 05/12/2022 regolarmente notificato, tramite pec, in data 28/12/2022.
Sicché, in assenza di rituale contestazione di tali atti tramite motivi aggiunti, va affermata la definitività delle pretese tributarie.
Per l'effetto, non è possibile scrutinare in questa sede censure che andavano tempestivamente articolate avverso gli atti presupposti richiamati nell'intimazione. Al riguardo giova rammentare infatti che, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto consequenziale impositivo è impugnabile solo per vizi propri a meno che non si dimostri l'omessa notifica degli atti presupposti autonomamente impugnabili che potranno essere impugnati unitamente al primo.
Né sussiste alcuna prescrizione che, in materia, è pacificamente quinquennale.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite al Comune di Napoli, liquidandole in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, cp e iva, se dovuti.