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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
In composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4613 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFA Parte_1
MARIANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato VIA Valsugana 3
00141 ROMA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 CP_2
DI CATO STEFANIA, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso e ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che: - presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18 e successive integrazioni;
- veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto
invalido medio- grave senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale escludendo il beneficio dell'assistenza continua.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento i ricorrenti, in qualità di eredi,
adivano questo Tribunale e chiedevano il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in CP_1
suo favore dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e maturandi con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale rcome risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' giurisprudenza consolidata che le condizioni previste dall'art. 1 della l. 18/1980
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione
13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta anche agli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, ed è
subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509).
Per tali soggetti, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve ricorrere il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita inteso non come semplice difficoltà ma come impossibilità ( Cass. 26092/2010). Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale, ha illustrato il quadro clinico della medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità
del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso deve essere rigettato.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separati decreti.
Castrovillari, li 13/06/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
In composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4613 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFA Parte_1
MARIANNA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato VIA Valsugana 3
00141 ROMA
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_1 CP_2
DI CATO STEFANIA, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento di indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso e ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che: - presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980,
n. 18 e successive integrazioni;
- veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto
invalido medio- grave senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale escludendo il beneficio dell'assistenza continua.
Assumendo l'illegittimità di tale provvedimento i ricorrenti, in qualità di eredi,
adivano questo Tribunale e chiedevano il riconoscimento del diritto alla prestazione di cui in premessa, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione in CP_1
suo favore dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e maturandi con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e CP_1
l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152
disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla azione ex art. 42 co. 3 del d.l. n. 269/2003 poiché l'azione è stata tempestivamente esperita con ricorso per A.T.P. depositato nel rispetto del termine semestrale di decadenza decorrente dalla data di comunicazione del verbale di visita collegiale rcome risulta dalla documentazione in atti.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E' giurisprudenza consolidata che le condizioni previste dall'art. 1 della l. 18/1980
per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore,
oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame, è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente;
in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. ex plurimis: Cassazione
13362/2003; Cassazione 5027/2003; Cassazione 4389/2001).
Il diritto all'indennità di accompagnamento spetta anche agli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, ed è
subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età (art. 6 dei decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509).
Per tali soggetti, ai fini del riconoscimento dell'indennità, deve ricorrere il requisito dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita inteso non come semplice difficoltà ma come impossibilità ( Cass. 26092/2010). Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale, ha illustrato il quadro clinico della medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di invalidità
del 100% senza diritto all'indennità di accompagnamento.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso deve essere rigettato.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separati decreti.
Castrovillari, li 13/06/2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo