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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1425/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, CE monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9201/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250003404673000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a imposta di registro.
All'udienza questo CE ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto:
a) mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione;
b) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
c) notifica personale dell'avviso di liquidazione, non impugnato, nel 2016, a fronte dell'anno d'imposta 2013;
d) notifica della cartella nel 2025;
e) esclusione di ogni violazione della sequenza procedimentale, nonché delle dedotte decadenza e prescrizione.
Rileva questo CE che:
f) vi è prova documentale della notifica dell'avviso di liquidazione;
g) da essa consegue l'infondatezza delle deduzioni inerenti all'avviso prodromico, nonché alla decadenza quinquennale da dedurre comunque avverso l'avviso, e alla prescrizione decennale (su cui solo ad esempio v. Cass., n. 20906 del 2024, menzionata tra le altre dall'amministrazione) anche a prescindere dalla sospensione dettata dalla legislazione emergenziale pandemica;
h) le spese debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali di parte resistente liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il CE OL RR
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PORRECA PAOLO, CE monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9201/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920250003404673000 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la cartella di pagamento in epigrafe ha proposto ricorso l'intestata parte ricorrente deducendo l'illegittimità della pretesa fiscale relativa a imposta di registro.
All'udienza questo CE ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha dedotto:
a) mancata notifica del prodromico avviso di liquidazione;
b) decadenza e prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione controdeducendo:
c) notifica personale dell'avviso di liquidazione, non impugnato, nel 2016, a fronte dell'anno d'imposta 2013;
d) notifica della cartella nel 2025;
e) esclusione di ogni violazione della sequenza procedimentale, nonché delle dedotte decadenza e prescrizione.
Rileva questo CE che:
f) vi è prova documentale della notifica dell'avviso di liquidazione;
g) da essa consegue l'infondatezza delle deduzioni inerenti all'avviso prodromico, nonché alla decadenza quinquennale da dedurre comunque avverso l'avviso, e alla prescrizione decennale (su cui solo ad esempio v. Cass., n. 20906 del 2024, menzionata tra le altre dall'amministrazione) anche a prescindere dalla sospensione dettata dalla legislazione emergenziale pandemica;
h) le spese debbono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali di parte resistente liquidate in 350,00 euro oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Roma, 27 gennaio 2026.
Il CE OL RR