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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Flavia Rizzica che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Orvieto, via CP_1 CodiceFiscale_2
Garibaldi, n. 38, presso lo studio dell'avv.to Francesco Venturi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , nella qualità di Curatore speciale Controparte_2 CodiceFiscale_3 della minore , nata il [...], rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Terni, via L. Aminale, n. 1 (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 5/06/2023);
intervenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: le parti all'udienza del 15/01/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. Il PM precisava le proprie conclusioni in data 17/01/2025, concludendo in conformità delle richieste della curatrice della minore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/02/2022, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, con il quale aveva contratto matrimonio in Albania in data 9/01/1998 (trascritto in Italia data 1/12/2016), nonché disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori, con visite protette con il padre nel caso di consenso della prole, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, la pagina 1 di 11 quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre alla sopportazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, e il contributo al mantenimento in proprio favore in misura pari ad euro 150,00 mensili. Premesso che dall'unione coniugale erano nate in data 22/01/2000, Per_2 Persona_3 in data 16/06/2004 e in data 29/12/2009, lamentava che il marito sin dall'inizio del Per_1 matrimonio aveva tenuto nei confronti della moglie una condotta possessiva, gelosa, dispotica e aggressiva, gestendo la relazione con gesti violenti e intimidatori, tanto che la moglie già in data 21/04/2019 aveva sporto querela per i fatti occorsi, rimettendola, poi, in ragione della promessa del marito di ravvedimento. Tuttavia, dopo poco tempo il marito aveva ripreso una condotta gravemente afflittiva nei confronti di tutti i membri della famiglia, ragion per cui da ultimo in data 27/01/2022 la moglie, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie aveva depositato una nuova querela, da cui era scaturita la applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alla prole. Con riferimento ai profili economici, deduceva di svolgere lavori domestici, con entrate mensili pari a euro 600,00/700,00, mentre il marito lavorava quale muratore con entrate mensili di circa 1.500,00/1.600,00 euro. A fronte delle minacce del marito di lasciare la famiglia senza mezzi in caso di separazione, la moglie aveva ritirato dal conto cointestato la metà delle somme. Con decreto del 23/03/2022, il Presidente di Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16/05/2022, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio e disponendo l'acquisizione degli atti da parte della Procura della Repubblica in sede, udienza differita al 25/05/2022. Con comparsa depositata in data 12/05/2022, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo, in via preliminare, l'assegnazione di un termine nel rispetto del contraddittorio;
nel merito, aderiva alla domanda di separazione, opponendosi all'addebito, nonché contestava la sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, poiché in grado di provvedere alle sue esigenze di vita;
con riferimento alla prole, domandava disporsi l'affido condiviso con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché quantificarsi il contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 150,00 per ciascuna beneficiaria;
chiedeva, infine, accertarsi l'obbligo della moglie di corrispondere il 50% della rata del mutuo e di presentare il rendiconto in relazione alla gestione del conto cointestato, con giustificazione dei prelievi e restituzione in favore del marito delle somme indebitamente sottratte e, comunque, dell'importo pari a euro 11.938,24, prelevato in data 7/02/2022. A sostegno della posizione processuale assunta, detto resistente deduceva che il ricorso non era stato notificato nel rispetto del termine assegnato, anche al fine di produrre documentazione rilevante in punto di condizioni economico-patrimoniali tra le parti. Nel merito, contestava fermamente le condotte descritte dalla moglie, deducendo che in sede penale nessuna sua responsabilità era stata ancora accertata, mentre la ricorrente nel corso del rapporto di coniugio aveva posto in essere gesti violenti nei confronti del marito e allegando che la crisi familiare era stata determinata dal venir meno della comunione di intenti e dalle diversità delle parti.
pagina 2 di 11 Contestava la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali operata dalla moglie, rappresentando che in ragione delle pacifiche prestazioni occasionali di assistenza ad anziani era possibile ipotizzare un reddito netto percepito di almeno euro 900,00 mensili, che, anche valutata l'età della stessa e la capacità lavorativa, consentiva alla moglie di far fronte in via autonoma alle proprie esigenze di vita, mentre il marito percepiva una retribuzione netta di circa 1.300,00 euro e provvedeva in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale pari a euro 390,00 mensili, nonché aveva dovuto prendere un immobile in locazione, al canone mensile di euro 300,00. Evidenziava che la suddetta situazione legittimava la compartecipazione della moglie all'esborso mensile del mutuo, anche in considerazione del godimento della ex casa coniugale. Si opponeva all'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, lamentando la mancata allegazione ad opera di controparte di un pregiudizio eziologicamente correlato all'applicazione del regime ordinario e, in subordine, si opponeva in ogni caso alle chieste limitazioni nella attuazione del diritto di vista paterno. Quanto al conto corrente cointestato, rappresentava di aver provveduto in via assolutamente prevalente al versamento della provvista e lamentava gli ingenti prelievi della moglie, senza rendere conto al marito, con conseguente diritto del resistente al rendiconto e alla restituzione degli importi illegittimamente prelevati dalla moglie. Con decreto del 24/05/2022, il Presidente di Sezione, tenuto conto dell'istanza di parte ricorrente tesa ad evitare la contemporanea presenza delle parti e della richiesta di differimento del resistente, disponeva la comparizione del solo resistente all'udienza già fissata. All'udienza del 25/05/2022, il Presidente, sentite le parti, rinviava all'udienza del 27/06/2022, disponendo la trattazione in modalità da remoto, autorizzava il deposito di note e documenti sino al 20/06/2022 e disponeva il deposito dei verbali dei sommari informatori escussi nell'ambito delle indagini penali. Alla successiva udienza del 27/06/2022, il Presidente, sentite le parti, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 28/06/2022, il Presidente disponeva l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, sospendeva le frequentazioni tra il padre e le figlie, assegnava alla moglie la ex casa coniugale, quantificava il contributo paterno al mantenimento della prole in complessivi euro 510,00 (euro 170,00 per ciascuna beneficiaria), con suddivisione in pari quota delle spese straordinarie tra i genitori, prevedeva la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della moglie, e respingeva il mantenimento chiesto dalla moglie, nonché fissava udienza innanzi al giudice istruttore nominato al 5/10/2022. All'udienza del 5/10/2022, il giudice, tenuto conto delle risultanze dei Servizi e del consenso della ricorrente, disponeva l'avvio della psicoterapia da parte della madre e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, nonché disponeva l'acquisizione di documentazione sulle condizioni economico patrimoniali delle parti e relazioni dei Servizi socio-sanitari, rinviando in prosecuzione all'udienza dell'11/01/2023. A detta udienza, il giudice, rilevata la trasmissione degli atti da parte del TM, invitava le parti a interloquire sulla nomina del Curatore speciale, autorizzava la produzione del supporto USB chiesta dalla ricorrente e rinviava al 25/01/2023 al fine di consentire detta produzione nel rispetto del contraddittorio.
pagina 3 di 11 All'udienza del 25/01/2023 il giudice, a fronte del deposito e dello scambio del supporto USB, assegnava termine per prova contraria e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7/03/2023. All'esito di tale udienza, quindi, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 6/04/2023, il Collegio nominava il Curatore speciale e fissava per verificare la costituzione la data del 31/05/2023, richiedendo la trasmissione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi socio-sanitari. All'udienza del 31/05/2023, parte ricorrete chiedeva l'aumento del contributo paterno ad euro 700,00 mensili e, sull'istanza della parte resistente, il giudice assegnava alle parti termine per dedurre sull'istanza di modifica, con rinvio per esame al 21/06/2023, all'esito della quale, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/07/2023, il giudice disponeva l'aumento del contributo al mantenimento ad euro 600,00 mensili, richiedeva l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi sociali, assegnava al Curatore speciale i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. dal medesimo richiesti e alle altre parti quelli di cui alla memoria n. 3 in prova contraria e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 6/12/2023, udienza rinviata al 17/01/2024 in ragione della mancata trasmissione della relazione da parte dei Servizi. All'udienza del 17/01/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata dell'8/02/2024, il giudice ammetteva la prova e fissava il calendario del processo. Assunta la prova testimoniale alle udienze del 23/04/2024, del 14/05/2024, del 4/06/2024, del 18/09/2024, del 15/10/2024, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/12/2024, richiedendo relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali entro il termine del 5/12/2024, udienza rinviava al 15/01/2025, in ragione della mancata trasmissione della relazione, e, quindi, a detta udienza riservava la decisione al Tribunale, competente nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, va evidenziato che l'eccezione preliminare svolta dal resistente, in merito alla tardiva notifica del ricorso, deve ritenersi superata in ragione della concessione da parte del Presidente di Sezione del termine richiesto, come operata nella fase presidenziale. Sempre in rito, va evidenziato che le complessive risultanze a fronte della complessa istruttoria svolta sono tali da consentire l'esaustiva valutazione delle domande svolte dalle parti, di talché il Collegio conferma l'ordinanza adottata dall'istruttore che, su concorde richiesta delle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre evidenziare che la presente decisione investe l'addebito (chiesto dalla ricorrente sull'opposizione del marito), la disciplina dei profili personali riguardanti la figlia minore di anni 15 al Persona_1 momento della presente decisione (avendo la madre chiesto l'affido esclusivo della minore con pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ed esclusione della frequentazione padre-figlia, richieste alle quali si è associato il Curatore speciale, sulla opposizione del padre che ha, invece, domandato l'applicazione del regime ordinario di affidamento, con frequentazione della minore), a fronte della maggiore età delle altre due pagina 4 di 11 figlie ( di anni 20 e di anni 25), nonché di quelli economici (ossia Persona_3 Per_2
l'assegnazione della casa coniugale, sulla quale non vi è contestazione, e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in favore della prole). Al riguardo, preme precisare che la ricorrente sia nelle conclusioni precisate all'udienza sia nella comparsa conclusionale non ha reiterato la domanda di mantenimento, che deve, pertanto, ritenersi rinunciata (sull'applicazione del principio della domanda al mantenimento del coniuge: v. Cass., n. 16066/2002; Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 9058/2001). Le ulteriori domande proposte dal resistente (compartecipazione al mutuo, rendiconto e restituzione somme prelevate dal conto corrente cointestato), reiterate nella comparsa conclusionale, sono, invece, inammissibili nella presente sede, dovendosi, sul punto, richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale, posto che il cumulo di domande soggette a riti diversi è possibile esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione, va esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
1. SULLA SEPARAZIONE. Tanto premesso, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione personale è fondata e merita accoglimento. Il contenuto dei rispettivi scritti difensivi evidenzia, difatti, in maniera chiara ed inequivoca lo stato di disaffezione tra i coniugi che rende impossibile la ripresa della convivenza coniugale.
2.SULLA DOMANDA DI ADDEBITO.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, giova richiamare in diritto l'orientamento costante della Suprema Corte a mente del quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., n. 7388/2017; precedenti conformi: Cass., n. 7321/2005; Cass., n. 8548/2011;Cass., n. 433/2016; Cass., n. 3925 del 19/02/2018; da ultimo, Cass., n. 31351/2022 e Cass., n. 22294/2024). Ebbene, in fatto, la allegazione della ricorrente in ordine alle gravi condotte tenute dal marito rinviene pieno riscontro nelle risultanze documentali del presente procedimento e nella prova orale esperita, quali elementi che univocamente convergono nel delineare il contegno violento del marito in costanza di rapporto di coniugio, anche alla presenza della prole e nei confronti della figlia Per_2
Al riguardo, va osservato quanto segue.
pagina 5 di 11 In primo luogo, vanno richiamate le risultanze del procedimento penale nei confronti del resistente, avuto particolare riguardo al disposto allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento nei confronti del nucleo familiare con ordinanza del 15/02/2022, emesso nell'ambito delle indagini per i reati di cui agli artt. 572, 609bis, 609ter c.p., dalla cui lettura del capo di imputazione emergono chiaramente le gravissime condotte addebitate (quali i continui insulti e umiliazioni, del tipo “puttana, troia, gatta morta, stupida, non capisci niente, mangiami il cazzo troia, te lo ficco in gola e ti uccido”, anche alla presenza delle minori, le limitazioni agli spostamenti, la costrizione ad assistere mentre compiva atti sessuali con la sorella, le ripetute percosse con schiaffi, anche al volto, calci, pugni, tirandole i capelli e sputandole addosso, le percosse alla figlia le Per_2 minacce di morte, la costrizione a subire ripetuti rapporti sessuali, dicendole che in caso di rifiuto l'avrebbe soffocata nel letto) e in relazione al quale il TM con provvedimento urgente del 29/03/2022 ha disposto la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale e, contestualmente, ha provveduto alla nomina del Curatore speciale (v. atti trasmessi in data 15/02/2024). Anche nell'annotazione di P.G. del 27/01/2022 si evidenzia che nella registrazione audio- video, in cui l'uomo appare “quasi sempre” con un tono alterato, lo stesso pronuncia la seguente frase “Tu non capisci un cazzo che stai a dì; capisci n'cazzo. Io prima di morire posso fa quello che mi pare. Io faccio uno stragio, e poi mi ammazzo” (v. atti trasmessi dal PM in data 15/02/2024). Anche in occasione dell'intervento in data 21/04/2019 presso la casa coniugale, per lite in famiglia, gli operanti danno atto di aver rinvenuto il marito “in evidente stato di ebbrezza alcolica” e il 118 intervenuto su chiamata degli operanti ha constatato le seguenti condizioni: in capo alla moglie “stato ansioso post trauma, cefalea, lieve escoriazione regione anteriore del collo”, in capo alla figlia “stato ansioso post trauma, cefalea Per_2
a seguito di percosse”, e in capo alla figlia “stato ansioso post trauma” (v. Persona_3 atti trasmessi dal PM sopra richiamati, contenente anche la certificazione medica). Appaiono, inoltre, di rilievo le dichiarazioni rese dalla figlia in merito al fatto che Per_2 in occasione dell'episodio del 21/04/2019, il padre “sferrava un pugno in piena tempia” alla madre e, per difendere la madre, la figlia interveniva, ma il padre “nel trambusto” sferrava “uno schiaffo all'altezza della tempia destra” anche alla figlia. In tale contesto, la madre riusciva ad allontanarsi per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma nel frattempo il padre aggrediva la figlia, dandole “schiaffi, pugni e tirate di capelli all'altezza del capo” e strillandole, al contempo, “di stare zitta”. Nel frattempo, le tre figlie si rifugiavano in camera da letto, dove venivano raggiunte dal padre, il quale
“pronunciava minacce di morte se la … mamma lo avesse lasciato” e che avrebbe ammazzato tutti (v. sommarie informazioni rese in data 22/04/2019, nelle quali la figlia aggiunge: “Mio padre è sempre stato violento all'interno dell'abitazione in particolare con la mia persona e quella di mia madre, ha sempre avuto un atteggiamento prevaricatore, ha sempre preteso che tutte noi facessimo quello che diceva lui e, se qualche volta sbagliavamo non mancava di aggredire verbalmente e spesso anche fisicamente la sottoscritta e mia madre alla quale fra l'altro addebitava sempre le colpe di tutto quello che accadeva. Tali eventi avvenivano spesso anche alla presenza delle mie sorelle minori”; v. anche sommarie informazioni rese in data 23/02/2022; v. anche verbale di udienza del 10/07/2023, depositato dal difensore in data 14/05/2024).
pagina 6 di 11 Parimenti la figlia escussa a sommarie informazioni in data 28/02/2022, ha Persona_3 riferito “Non ho mai sentito mio padre dire grazie a mia madre per una qualsiasi cosa. Di mio padre ho il ricordo di una persona violenta sia fisicamente che verbalmente: più di una volta ho visto mamma con i lividi addosso ed anche insanguinata perché picchiata da PA … In alcune circostanze, quando vedevo mamma piangere e piena di sangue perché picchiata da PA, io le chiedevo perché non lo lasciasse e lei, non mi rispondeva, era come se abituata a questo tipo di vita ma adesso ho capito che aveva semplicemente paura perché PA l'ha sempre minacciata di morte ma ha anche minacciato di morte noi figlie. Ricordo in una circostanza, rivolgendosi a noi figli, ci diceva che se mamma l'avesse lasciato, siccome per lei la cosa più preziosa eravamo noi, avrebbe ucciso prima a noi, poi avrebbe ucciso lei ed infine si sarebbe ucciso lui … Ho assistito a vere e proprie aggressioni fisiche di mio padre verso mia madre. Ho visto PA picchiare con pugni, schiaffi, calci e lanci di oggetti verso mamma. A me e a mia sorella piccola , non ci Per_1 ha mai toccate cosa che invece ha fatto con che picchiava in più circostanze … Io Per_2 vivo nella costante paura che mio padre mi faccia qualcosa di male perché ci ha così tante volte minacciato di ucciderci che adesso non ho alcuna sicurezza ed ho il terrore di incontrarlo … Ho visto tante volte PA riempire di schiaffi mamma, una volta l'ha trascinata per i capelli per tutta la camera. Durante un'ennesima litigata … mentre noi figlie eravamo in salotto, sentivo mamma piangere e strillare mentre PA la picchiava nella nostra cameretta. Ad un certo punto non ho più sentito la voce di mamma e pensavo che l'avesse uccisa ero terrorizzata quando vedo PA uscire dalla cameretta, allora io mi precipito lì e vedo una grossa chiazza di sangue per terra mentre mamma si era spostata nella sua camera. Questa cosa mi è rimasta così impressa che ancora oggi, quando entro in cameretta cerco di evitare di guardare per terra, nella zona dove era presente quella grossa macchia di sangue … Preciso che PA ha sempre fatto uso smodato di vino. Solitamente iniziava a bere appena rientrato dal lavoro” (v. atti trasmessi dal PM cit.; la minore racconta anche in merito all'esternazione da parte del padre dei gusti sessuali personali alla presenza delle figlie e di aver sentito durante la notte la mamma piangere e dire “per favore lasciami stare, non voglio, non ho voglia”, nonché il padre raggiungere la madre che si era allontanata in salotto, dicendole di ritornare in camera. Riferisce anche di aver raccolto le lamentele del padre in merito al rifiuto della madre di intrattenere rapporti sessuali;
v. anche verbale di udienza del 10/07/2023, depositato dal difensore in data 14/05/2024). La drammatica situazione descritta dalle figlie è stata confermata ai Servizi Sociali, nella misura in cui ha riferito loro di aver subito, come “delle vere Persona_3 Per_2 umiliazioni da parte del padre”; i Servizi evidenziano, al contempo, che l'allontanamento del padre dalla casa familiare ha determinato il miglioramento della vita del nucleo familiare (v. relazione del 14/04/2022, trasmessa dal TM, unitamente alla declaratoria di Par incompetenza in favore del in cui si dà atto che le figlie dichiarano: “che da quando il Signor è stato allontanato da casa tutta la famiglia ha trovato beneficio, che CP_1 finalmente hanno una vita normale in quanto sono terminate le violenze fisiche nei confronti della madre e umiliazioni e vessazioni nei confronti dell'intero nucleo”; v. anche dichiarazioni rese dall'assistente sociale, udienza del 15/07/2022: “Le ragazze stanno bene, il clima è più sereno. Le minori sono adeguatamente supportate”)
pagina 7 di 11 Al contempo, datrice di lavoro della ricorrente da ottobre -novembre 2021, ha Persona_4 riferito che, vedendo la moglie molto nervosa e preoccupata nelle occasioni in cui era a telefono, le ha chiesto spiegazioni e la stessa le ha riferito che il marito “la importunava… la seguiva” e in “un episodio … si presentava in casa, la spintonava e le metteva un cuscino sulla bocca” (v. sommarie informazioni rese in data 3/02/2022; v. anche dichiarazioni di analogo tenore rese da , datrice di lavoro della Testimone_1 ricorrente, in data 4/02/2022, in merito alle violenze descritte dalla ricorrente, anche alla presenza delle figlie). Deve, altresì, tenersi conto della condanna in primo grado del resistente per il reato di cui all'art. 609 nonies c.p. alla pena di otto anni di reclusione, con applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per un periodo pari al doppio della pena inflitta e riconoscimento alla odierna ricorrente dell'importo pari a euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno e alle altre parti civili dell'importo pari a euro 15.000,00 ciascuna (v. dispositivo nel fascicolo di parte ricorrente), confermata in sede di appello, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale sul punto non contestata dal resistente. Quanto precede va, infine, messo in relazione con la prova testimoniale assunta nel presente giudizio. In particolare, , operatrice del Centro antiviolenza in Orvieto, nel Testimone_2 confermare che la ricorrente ha chiesto aiuto dapprima nel 2019 e quindi nel 2021, ha descritto un quadro estremamente preciso dei racconti della moglie, concordante con le denunce, e, al contempo, che in un'occasione “è arrivata al centro con lividi sull'orecchio” (v. verbale di udienza del 23/04/2024). Anche il fratello del resistente ha confermato che, pur rilevando un clima Controparte_3 di elevata conflittualità da parte di entrambi i coniugi, la moglie nel corso degli anni gli diceva che “il marito urlava, spaccava dei bicchieri, delle cose;
e prima della prima denuncia che ha fatto” diceva “anche che era violento” e che la minacciava di morte (v. verbale di udienza del 18/09/2024). Dunque, le condotte allegate dalla moglie si ritengono adeguatamente provate in virtù degli elementi gravi precisi e concordanti emersi, quali i numerosi racconti e richieste di aiuto della moglie, protrattisi negli anni, a soggetti terzi per affrontare il difficile vissuto, gli attendibili racconti delle figlie in merito alla condotta paterna, e, infine, i riscontri dei certificati medici (v. quanto sopra detto in merito alla situazione riscontrata in occasione dell'episodio del 21/04/2019: ossia lo stato ansioso post trauma in capo alla moglie e alle due figlie maggiori, una escoriazione lieve sul collo in capo alla moglie, e una cefalea a seguito di percosse in capo alla figlia e quanto direttamente constatato Per_2 dall'operatrice del centro antiviolenza (livido sull'orecchio in capo alla moglie). Segue l'accoglimento della domanda di addebito.
3.SULL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE. SULLA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. Passando all'esame della disciplina dei profili personali riguardanti la figlia minore, vanno integralmente confermati i provvedimenti assunti nella fase presidenziale in ordine all'affidamento esclusivo alla madre, nonché deve trovare accoglimento la domanda di pagina 8 di 11 decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dal Curatore speciale e dal difensore della ricorrente in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, va richiamato l'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia dalla L. n. 77/2013 ed entrata in vigore nell'agosto nel 2014, secondo il quale gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione devono essere presi in considerazione ai fini delle determinazioni da assumere in punto di custodia e diritto di visita della prole. Tale articolo, al contempo, impone la adozione delle misure necessarie affinché l'esercizio di tali diritti (custodia e frequentazione) non arrechi pregiudizio alle parti interessate o ponga in pericolo la loro sicurezza (v. sul punto, Tribunale di Roma, sez. I, dell'11/10/2018). Sulla base di tale Convenzione l'autorità giurisdizionale è dunque tenuta a valutare attentamente eventuali episodi di violenza, tanto più ove verificatisi alla presenza della prole, al fine di prevenire situazioni di rischio a carico dei figli minori e garantirne in concreto il sereno sviluppo psico-fisico e benessere. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale” (v. Cass., n. 23247/2023, richiamata dal Curatore nella comparsa conclusionale) Ritiene il Collegio che la gravità delle condotte poste in essere dal padre, anche alla presenza della minore, come sopra dettagliatamente descritte, costituiscono elementi di gravità tale da determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, poiché espressione dell'incapacità del padre di adempiere il munus demandato, ponendo in essere comportamenti funzionali all'effettivo benessere della minore. Deve, altresì, trovare integrale conferma la sospensione della frequentazione dei rapporti padre-figlia, posto che -come condivisibilmente evidenziato dal Curatore- l'elevata età della minore, quindicenne, impone di tenere in adeguata considerazione la ferma volontà manifestata di non intrattenere rapporti con il padre poiché congrua rispetto al doloroso vissuto. Con riferimento all'affidamento, si ritiene di dover evidenziare che, non è emerso alcun elemento che consenta di mettere in discussione le capacità genitoriali della madre, la quale appare invece in grado di adempiere il munus demandato, ragion per cui si conferma l'affido esclusivo della minore, con conseguente collocazione presso la stessa e assegnazione della ex casa coniugale. Tali complessive determinazioni riposano non solo sugli elementi esaminati in punto di addebito ma anche sulle specifiche risultanze dei servizi socio-sanitari incaricati del monitoraggio del nucleo familiare. In particolare, da tali informative risultano pienamente confermati il clima di paura vissuto dalle figlie in costanza di convivenza con il padre, e il miglioramento della situazione a seguito dell'allontanamento, seppure nella complessità della situazione (v. relazione della Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza del 29/09/2022; nella relazione del 24/10/222 si conferma il “buon adattamento” delle ragazze “senza particolari aspetti psicopatologici”, verosimilmente in ragione dei “fattori protettivi che nel tempo hanno mitigato l'effetto traumatogeno delle esperienze alle quali sono state esposte”; sia CP_4
pagina 9 di 11 che in tale contesto hanno riferito di “sentirsi serene da quando il padre non Persona_3 vive più con loro e da quando hanno interrotto ogni contatto con lo stesso”). Nella relazione dei Servizi Sociali del 21/04/2023 si dà, poi, atto che la madre della minore riferisce che “ è serena, le sue ansie e paure legate alle vicende familiari Pt_3 trascorse stanno svanendo lasciando spazio ad una vita tranquilla” e che dalla relazione dell'istituto scolastico emergono partecipazione e impegno nella vita scolastica, nonché il corretto rapporto con le insegnanti. Nella relazione del 5/01/2024, tale quadro risulta confermato nella misura in cui emerge che frequenta il liceo con buoni risultati, ha una buona rete sociale e non presenta CP_4 difficoltà né nello studio né nelle relazioni, e, al contempo, l'intero nucleo familiare registra “un generale miglioramento sia dal punto di vista relazionale che cognitivo” in virtù del lavoro svolto nel corso degli anni. La relazione dà atto dell'immutato rifiuto delle figlie di intrattenere rapporti con il padre. Infine, la relazione del 10/01/2025 conferma il quadro sopra descritto, avuto particolare riguardo alla situazione della figlia minore . CP_4
Dunque, il monitoraggio espletato dai Servizi consente di ritenere, per un verso, che l'allontanamento del padre dal nucleo familiare ha operato quale fattore positivo nella misura in cui ha assicurato la cessazione del clima di paura in cui le minori sono cresciute e, per altro verso, che la madre ha evidenziato risorse adeguate a fronteggiare la delicata situazione vissuta. Si provvede, pertanto, nei termini indicati in dispositivo. Meritano, infine, integrale conferma i provvedimenti assunti nel corso del giudizio in punto di quantificazione del contributo paterno al mantenimento nella misura attuale di euro 600,00 complessivi (euro 200,00 per ciascuna minore), non potendo trovare accoglimento le diverse richieste formulate dalle parti in aumento (quanto alla madre che ha chiesto la quantificazione nella maggior misura di euro 220,00) e in diminuzione (quanto al padre che ha chiesto la quantificazione nella minor misura di euro 170,00 mensili). Al riguardo, si osserva che la misura attuale del contributo, fissata in euro 200,00 mensili per ciascuna beneficiaria (euro 600,00 complessivi) appare congrua, avuto riguardo alla disparità economico-patrimoniale delle parti (tenuto conto dei lavori precari svolti dalla madre nell'ambito della assistenza agli anziani, con retribuzione di non facile determinazione in ragione dell'attività occasionale svolta ma, comunque, da ritenersi presuntivamente non elevata sulla base della stessa allegazione del resistente che ha quantificato gli importi goduti dalla moglie in circa 900,00 euro mensili netti, a fronte invece della retribuzione percepita dal marito quale muratore con entrate mensili fissi che certamente gli consentono una programmazione delle esigenze connotata da maggiore stabilità, oltre che obiettivamente più elevate e pari a circa 1.400,00 euro mensili;
v. dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta anno 2019 attestante un reddito imponibile di oltre 22.000,00 euro e buste paga anno 2023, tenuto conto dei maggiori importi erogati per la tredicesima), alla assenza di mantenimento in natura da parte del padre conseguente alla sospensione di qualsivoglia contatto con la prole e ai conseguenti maggiori oneri economici gravanti sulla madre nella veste di affidataria in via esclusiva, ferma la partecipazione in pari quota delle spese straordinarie sulla base del protocollo in pagina 10 di 11 uso presso il Tribunale. L'assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla madre quale affidataria in via esclusiva. Le spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, quanto alla Curatrice speciale in ragione dell'ammissione al beneficio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il CP_1
17/03/1970, e , nata a [...], il [...], i quali hanno Parte_1 contratto matrimonio in Porano il 1°/12/2016 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2016, parte II, serie C, numero 10);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiara l'addebito della separazione al marito;
-dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre;
-dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
le decisioni di maggiore interesse saranno adottate dalla madre;
il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della minore;
-sospende la frequentazione degli incontri padre-figlia;
-il resistente corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle tre figlie la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna beneficiaria), da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare sulla base del protocollo in suo presso il Tribunale di Terni, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dal resistente;
-condanna il resistente, quanto alla posizione del Curatore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidando le stesse in euro 2.856,25 (applicata la riduzione della metà), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidando le stesse in euro 5.712,50, oltre spese generali, Iva e Cap, come per legge. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 373 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e vertente TRA
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Orvieto, piazza XXIX Marzo, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Flavia Rizzica che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. , elettivamente domiciliato in Orvieto, via CP_1 CodiceFiscale_2
Garibaldi, n. 38, presso lo studio dell'avv.to Francesco Venturi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
resistente nonché
, C.F. , nella qualità di Curatore speciale Controparte_2 CodiceFiscale_3 della minore , nata il [...], rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Terni, via L. Aminale, n. 1 (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 5/06/2023);
intervenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: separazione giudiziale;
conclusioni: le parti all'udienza del 15/01/2025 precisavano le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte. Il PM precisava le proprie conclusioni in data 17/01/2025, concludendo in conformità delle richieste della curatrice della minore. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21/02/2022, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto che fosse pronunciata la separazione con addebito al marito, con il quale aveva contratto matrimonio in Albania in data 9/01/1998 (trascritto in Italia data 1/12/2016), nonché disporsi l'affido esclusivo delle figlie minori, con visite protette con il padre nel caso di consenso della prole, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, la pagina 1 di 11 quantificazione del contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre alla sopportazione nella misura del 50% delle spese straordinarie, e il contributo al mantenimento in proprio favore in misura pari ad euro 150,00 mensili. Premesso che dall'unione coniugale erano nate in data 22/01/2000, Per_2 Persona_3 in data 16/06/2004 e in data 29/12/2009, lamentava che il marito sin dall'inizio del Per_1 matrimonio aveva tenuto nei confronti della moglie una condotta possessiva, gelosa, dispotica e aggressiva, gestendo la relazione con gesti violenti e intimidatori, tanto che la moglie già in data 21/04/2019 aveva sporto querela per i fatti occorsi, rimettendola, poi, in ragione della promessa del marito di ravvedimento. Tuttavia, dopo poco tempo il marito aveva ripreso una condotta gravemente afflittiva nei confronti di tutti i membri della famiglia, ragion per cui da ultimo in data 27/01/2022 la moglie, temendo per la propria incolumità e per quella delle figlie aveva depositato una nuova querela, da cui era scaturita la applicazione dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e alla prole. Con riferimento ai profili economici, deduceva di svolgere lavori domestici, con entrate mensili pari a euro 600,00/700,00, mentre il marito lavorava quale muratore con entrate mensili di circa 1.500,00/1.600,00 euro. A fronte delle minacce del marito di lasciare la famiglia senza mezzi in caso di separazione, la moglie aveva ritirato dal conto cointestato la metà delle somme. Con decreto del 23/03/2022, il Presidente di Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16/05/2022, assegnando termine per l'instaurazione del contraddittorio e disponendo l'acquisizione degli atti da parte della Procura della Repubblica in sede, udienza differita al 25/05/2022. Con comparsa depositata in data 12/05/2022, si costituiva in giudizio il resistente, chiedendo, in via preliminare, l'assegnazione di un termine nel rispetto del contraddittorio;
nel merito, aderiva alla domanda di separazione, opponendosi all'addebito, nonché contestava la sussistenza dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno in favore della moglie, poiché in grado di provvedere alle sue esigenze di vita;
con riferimento alla prole, domandava disporsi l'affido condiviso con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, nonché quantificarsi il contributo paterno al mantenimento in misura pari ad euro 150,00 per ciascuna beneficiaria;
chiedeva, infine, accertarsi l'obbligo della moglie di corrispondere il 50% della rata del mutuo e di presentare il rendiconto in relazione alla gestione del conto cointestato, con giustificazione dei prelievi e restituzione in favore del marito delle somme indebitamente sottratte e, comunque, dell'importo pari a euro 11.938,24, prelevato in data 7/02/2022. A sostegno della posizione processuale assunta, detto resistente deduceva che il ricorso non era stato notificato nel rispetto del termine assegnato, anche al fine di produrre documentazione rilevante in punto di condizioni economico-patrimoniali tra le parti. Nel merito, contestava fermamente le condotte descritte dalla moglie, deducendo che in sede penale nessuna sua responsabilità era stata ancora accertata, mentre la ricorrente nel corso del rapporto di coniugio aveva posto in essere gesti violenti nei confronti del marito e allegando che la crisi familiare era stata determinata dal venir meno della comunione di intenti e dalle diversità delle parti.
pagina 2 di 11 Contestava la ricostruzione delle condizioni economico-patrimoniali operata dalla moglie, rappresentando che in ragione delle pacifiche prestazioni occasionali di assistenza ad anziani era possibile ipotizzare un reddito netto percepito di almeno euro 900,00 mensili, che, anche valutata l'età della stessa e la capacità lavorativa, consentiva alla moglie di far fronte in via autonoma alle proprie esigenze di vita, mentre il marito percepiva una retribuzione netta di circa 1.300,00 euro e provvedeva in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale pari a euro 390,00 mensili, nonché aveva dovuto prendere un immobile in locazione, al canone mensile di euro 300,00. Evidenziava che la suddetta situazione legittimava la compartecipazione della moglie all'esborso mensile del mutuo, anche in considerazione del godimento della ex casa coniugale. Si opponeva all'affidamento esclusivo delle figlie alla madre, lamentando la mancata allegazione ad opera di controparte di un pregiudizio eziologicamente correlato all'applicazione del regime ordinario e, in subordine, si opponeva in ogni caso alle chieste limitazioni nella attuazione del diritto di vista paterno. Quanto al conto corrente cointestato, rappresentava di aver provveduto in via assolutamente prevalente al versamento della provvista e lamentava gli ingenti prelievi della moglie, senza rendere conto al marito, con conseguente diritto del resistente al rendiconto e alla restituzione degli importi illegittimamente prelevati dalla moglie. Con decreto del 24/05/2022, il Presidente di Sezione, tenuto conto dell'istanza di parte ricorrente tesa ad evitare la contemporanea presenza delle parti e della richiesta di differimento del resistente, disponeva la comparizione del solo resistente all'udienza già fissata. All'udienza del 25/05/2022, il Presidente, sentite le parti, rinviava all'udienza del 27/06/2022, disponendo la trattazione in modalità da remoto, autorizzava il deposito di note e documenti sino al 20/06/2022 e disponeva il deposito dei verbali dei sommari informatori escussi nell'ambito delle indagini penali. Alla successiva udienza del 27/06/2022, il Presidente, sentite le parti, assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza del 28/06/2022, il Presidente disponeva l'affido esclusivo delle figlie minori alla madre, sospendeva le frequentazioni tra il padre e le figlie, assegnava alla moglie la ex casa coniugale, quantificava il contributo paterno al mantenimento della prole in complessivi euro 510,00 (euro 170,00 per ciascuna beneficiaria), con suddivisione in pari quota delle spese straordinarie tra i genitori, prevedeva la percezione integrale dell'assegno unico familiare in favore della moglie, e respingeva il mantenimento chiesto dalla moglie, nonché fissava udienza innanzi al giudice istruttore nominato al 5/10/2022. All'udienza del 5/10/2022, il giudice, tenuto conto delle risultanze dei Servizi e del consenso della ricorrente, disponeva l'avvio della psicoterapia da parte della madre e assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, nonché disponeva l'acquisizione di documentazione sulle condizioni economico patrimoniali delle parti e relazioni dei Servizi socio-sanitari, rinviando in prosecuzione all'udienza dell'11/01/2023. A detta udienza, il giudice, rilevata la trasmissione degli atti da parte del TM, invitava le parti a interloquire sulla nomina del Curatore speciale, autorizzava la produzione del supporto USB chiesta dalla ricorrente e rinviava al 25/01/2023 al fine di consentire detta produzione nel rispetto del contraddittorio.
pagina 3 di 11 All'udienza del 25/01/2023 il giudice, a fronte del deposito e dello scambio del supporto USB, assegnava termine per prova contraria e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7/03/2023. All'esito di tale udienza, quindi, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 6/04/2023, il Collegio nominava il Curatore speciale e fissava per verificare la costituzione la data del 31/05/2023, richiedendo la trasmissione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi socio-sanitari. All'udienza del 31/05/2023, parte ricorrete chiedeva l'aumento del contributo paterno ad euro 700,00 mensili e, sull'istanza della parte resistente, il giudice assegnava alle parti termine per dedurre sull'istanza di modifica, con rinvio per esame al 21/06/2023, all'esito della quale, il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 17/07/2023, il giudice disponeva l'aumento del contributo al mantenimento ad euro 600,00 mensili, richiedeva l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi sociali, assegnava al Curatore speciale i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. dal medesimo richiesti e alle altre parti quelli di cui alla memoria n. 3 in prova contraria e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 6/12/2023, udienza rinviata al 17/01/2024 in ragione della mancata trasmissione della relazione da parte dei Servizi. All'udienza del 17/01/2024, il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle deduzioni delle parti. Con ordinanza riservata dell'8/02/2024, il giudice ammetteva la prova e fissava il calendario del processo. Assunta la prova testimoniale alle udienze del 23/04/2024, del 14/05/2024, del 4/06/2024, del 18/09/2024, del 15/10/2024, il giudice, sulla concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 17/12/2024, richiedendo relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali entro il termine del 5/12/2024, udienza rinviava al 15/01/2025, in ragione della mancata trasmissione della relazione, e, quindi, a detta udienza riservava la decisione al Tribunale, competente nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della Procura della Repubblica in sede. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, va evidenziato che l'eccezione preliminare svolta dal resistente, in merito alla tardiva notifica del ricorso, deve ritenersi superata in ragione della concessione da parte del Presidente di Sezione del termine richiesto, come operata nella fase presidenziale. Sempre in rito, va evidenziato che le complessive risultanze a fronte della complessa istruttoria svolta sono tali da consentire l'esaustiva valutazione delle domande svolte dalle parti, di talché il Collegio conferma l'ordinanza adottata dall'istruttore che, su concorde richiesta delle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, occorre evidenziare che la presente decisione investe l'addebito (chiesto dalla ricorrente sull'opposizione del marito), la disciplina dei profili personali riguardanti la figlia minore di anni 15 al Persona_1 momento della presente decisione (avendo la madre chiesto l'affido esclusivo della minore con pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ed esclusione della frequentazione padre-figlia, richieste alle quali si è associato il Curatore speciale, sulla opposizione del padre che ha, invece, domandato l'applicazione del regime ordinario di affidamento, con frequentazione della minore), a fronte della maggiore età delle altre due pagina 4 di 11 figlie ( di anni 20 e di anni 25), nonché di quelli economici (ossia Persona_3 Per_2
l'assegnazione della casa coniugale, sulla quale non vi è contestazione, e la quantificazione del contributo paterno al mantenimento in favore della prole). Al riguardo, preme precisare che la ricorrente sia nelle conclusioni precisate all'udienza sia nella comparsa conclusionale non ha reiterato la domanda di mantenimento, che deve, pertanto, ritenersi rinunciata (sull'applicazione del principio della domanda al mantenimento del coniuge: v. Cass., n. 16066/2002; Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 9058/2001). Le ulteriori domande proposte dal resistente (compartecipazione al mutuo, rendiconto e restituzione somme prelevate dal conto corrente cointestato), reiterate nella comparsa conclusionale, sono, invece, inammissibili nella presente sede, dovendosi, sul punto, richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale, posto che il cumulo di domande soggette a riti diversi è possibile esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione, va esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, con le azioni soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso, fra le tante, Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660; Cass., n. 11828/2009; Cass., n. 18870/2014).
1. SULLA SEPARAZIONE. Tanto premesso, la domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione personale è fondata e merita accoglimento. Il contenuto dei rispettivi scritti difensivi evidenzia, difatti, in maniera chiara ed inequivoca lo stato di disaffezione tra i coniugi che rende impossibile la ripresa della convivenza coniugale.
2.SULLA DOMANDA DI ADDEBITO.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, giova richiamare in diritto l'orientamento costante della Suprema Corte a mente del quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., n. 7388/2017; precedenti conformi: Cass., n. 7321/2005; Cass., n. 8548/2011;Cass., n. 433/2016; Cass., n. 3925 del 19/02/2018; da ultimo, Cass., n. 31351/2022 e Cass., n. 22294/2024). Ebbene, in fatto, la allegazione della ricorrente in ordine alle gravi condotte tenute dal marito rinviene pieno riscontro nelle risultanze documentali del presente procedimento e nella prova orale esperita, quali elementi che univocamente convergono nel delineare il contegno violento del marito in costanza di rapporto di coniugio, anche alla presenza della prole e nei confronti della figlia Per_2
Al riguardo, va osservato quanto segue.
pagina 5 di 11 In primo luogo, vanno richiamate le risultanze del procedimento penale nei confronti del resistente, avuto particolare riguardo al disposto allontanamento dalla casa coniugale e divieto di avvicinamento nei confronti del nucleo familiare con ordinanza del 15/02/2022, emesso nell'ambito delle indagini per i reati di cui agli artt. 572, 609bis, 609ter c.p., dalla cui lettura del capo di imputazione emergono chiaramente le gravissime condotte addebitate (quali i continui insulti e umiliazioni, del tipo “puttana, troia, gatta morta, stupida, non capisci niente, mangiami il cazzo troia, te lo ficco in gola e ti uccido”, anche alla presenza delle minori, le limitazioni agli spostamenti, la costrizione ad assistere mentre compiva atti sessuali con la sorella, le ripetute percosse con schiaffi, anche al volto, calci, pugni, tirandole i capelli e sputandole addosso, le percosse alla figlia le Per_2 minacce di morte, la costrizione a subire ripetuti rapporti sessuali, dicendole che in caso di rifiuto l'avrebbe soffocata nel letto) e in relazione al quale il TM con provvedimento urgente del 29/03/2022 ha disposto la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale e, contestualmente, ha provveduto alla nomina del Curatore speciale (v. atti trasmessi in data 15/02/2024). Anche nell'annotazione di P.G. del 27/01/2022 si evidenzia che nella registrazione audio- video, in cui l'uomo appare “quasi sempre” con un tono alterato, lo stesso pronuncia la seguente frase “Tu non capisci un cazzo che stai a dì; capisci n'cazzo. Io prima di morire posso fa quello che mi pare. Io faccio uno stragio, e poi mi ammazzo” (v. atti trasmessi dal PM in data 15/02/2024). Anche in occasione dell'intervento in data 21/04/2019 presso la casa coniugale, per lite in famiglia, gli operanti danno atto di aver rinvenuto il marito “in evidente stato di ebbrezza alcolica” e il 118 intervenuto su chiamata degli operanti ha constatato le seguenti condizioni: in capo alla moglie “stato ansioso post trauma, cefalea, lieve escoriazione regione anteriore del collo”, in capo alla figlia “stato ansioso post trauma, cefalea Per_2
a seguito di percosse”, e in capo alla figlia “stato ansioso post trauma” (v. Persona_3 atti trasmessi dal PM sopra richiamati, contenente anche la certificazione medica). Appaiono, inoltre, di rilievo le dichiarazioni rese dalla figlia in merito al fatto che Per_2 in occasione dell'episodio del 21/04/2019, il padre “sferrava un pugno in piena tempia” alla madre e, per difendere la madre, la figlia interveniva, ma il padre “nel trambusto” sferrava “uno schiaffo all'altezza della tempia destra” anche alla figlia. In tale contesto, la madre riusciva ad allontanarsi per richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma nel frattempo il padre aggrediva la figlia, dandole “schiaffi, pugni e tirate di capelli all'altezza del capo” e strillandole, al contempo, “di stare zitta”. Nel frattempo, le tre figlie si rifugiavano in camera da letto, dove venivano raggiunte dal padre, il quale
“pronunciava minacce di morte se la … mamma lo avesse lasciato” e che avrebbe ammazzato tutti (v. sommarie informazioni rese in data 22/04/2019, nelle quali la figlia aggiunge: “Mio padre è sempre stato violento all'interno dell'abitazione in particolare con la mia persona e quella di mia madre, ha sempre avuto un atteggiamento prevaricatore, ha sempre preteso che tutte noi facessimo quello che diceva lui e, se qualche volta sbagliavamo non mancava di aggredire verbalmente e spesso anche fisicamente la sottoscritta e mia madre alla quale fra l'altro addebitava sempre le colpe di tutto quello che accadeva. Tali eventi avvenivano spesso anche alla presenza delle mie sorelle minori”; v. anche sommarie informazioni rese in data 23/02/2022; v. anche verbale di udienza del 10/07/2023, depositato dal difensore in data 14/05/2024).
pagina 6 di 11 Parimenti la figlia escussa a sommarie informazioni in data 28/02/2022, ha Persona_3 riferito “Non ho mai sentito mio padre dire grazie a mia madre per una qualsiasi cosa. Di mio padre ho il ricordo di una persona violenta sia fisicamente che verbalmente: più di una volta ho visto mamma con i lividi addosso ed anche insanguinata perché picchiata da PA … In alcune circostanze, quando vedevo mamma piangere e piena di sangue perché picchiata da PA, io le chiedevo perché non lo lasciasse e lei, non mi rispondeva, era come se abituata a questo tipo di vita ma adesso ho capito che aveva semplicemente paura perché PA l'ha sempre minacciata di morte ma ha anche minacciato di morte noi figlie. Ricordo in una circostanza, rivolgendosi a noi figli, ci diceva che se mamma l'avesse lasciato, siccome per lei la cosa più preziosa eravamo noi, avrebbe ucciso prima a noi, poi avrebbe ucciso lei ed infine si sarebbe ucciso lui … Ho assistito a vere e proprie aggressioni fisiche di mio padre verso mia madre. Ho visto PA picchiare con pugni, schiaffi, calci e lanci di oggetti verso mamma. A me e a mia sorella piccola , non ci Per_1 ha mai toccate cosa che invece ha fatto con che picchiava in più circostanze … Io Per_2 vivo nella costante paura che mio padre mi faccia qualcosa di male perché ci ha così tante volte minacciato di ucciderci che adesso non ho alcuna sicurezza ed ho il terrore di incontrarlo … Ho visto tante volte PA riempire di schiaffi mamma, una volta l'ha trascinata per i capelli per tutta la camera. Durante un'ennesima litigata … mentre noi figlie eravamo in salotto, sentivo mamma piangere e strillare mentre PA la picchiava nella nostra cameretta. Ad un certo punto non ho più sentito la voce di mamma e pensavo che l'avesse uccisa ero terrorizzata quando vedo PA uscire dalla cameretta, allora io mi precipito lì e vedo una grossa chiazza di sangue per terra mentre mamma si era spostata nella sua camera. Questa cosa mi è rimasta così impressa che ancora oggi, quando entro in cameretta cerco di evitare di guardare per terra, nella zona dove era presente quella grossa macchia di sangue … Preciso che PA ha sempre fatto uso smodato di vino. Solitamente iniziava a bere appena rientrato dal lavoro” (v. atti trasmessi dal PM cit.; la minore racconta anche in merito all'esternazione da parte del padre dei gusti sessuali personali alla presenza delle figlie e di aver sentito durante la notte la mamma piangere e dire “per favore lasciami stare, non voglio, non ho voglia”, nonché il padre raggiungere la madre che si era allontanata in salotto, dicendole di ritornare in camera. Riferisce anche di aver raccolto le lamentele del padre in merito al rifiuto della madre di intrattenere rapporti sessuali;
v. anche verbale di udienza del 10/07/2023, depositato dal difensore in data 14/05/2024). La drammatica situazione descritta dalle figlie è stata confermata ai Servizi Sociali, nella misura in cui ha riferito loro di aver subito, come “delle vere Persona_3 Per_2 umiliazioni da parte del padre”; i Servizi evidenziano, al contempo, che l'allontanamento del padre dalla casa familiare ha determinato il miglioramento della vita del nucleo familiare (v. relazione del 14/04/2022, trasmessa dal TM, unitamente alla declaratoria di Par incompetenza in favore del in cui si dà atto che le figlie dichiarano: “che da quando il Signor è stato allontanato da casa tutta la famiglia ha trovato beneficio, che CP_1 finalmente hanno una vita normale in quanto sono terminate le violenze fisiche nei confronti della madre e umiliazioni e vessazioni nei confronti dell'intero nucleo”; v. anche dichiarazioni rese dall'assistente sociale, udienza del 15/07/2022: “Le ragazze stanno bene, il clima è più sereno. Le minori sono adeguatamente supportate”)
pagina 7 di 11 Al contempo, datrice di lavoro della ricorrente da ottobre -novembre 2021, ha Persona_4 riferito che, vedendo la moglie molto nervosa e preoccupata nelle occasioni in cui era a telefono, le ha chiesto spiegazioni e la stessa le ha riferito che il marito “la importunava… la seguiva” e in “un episodio … si presentava in casa, la spintonava e le metteva un cuscino sulla bocca” (v. sommarie informazioni rese in data 3/02/2022; v. anche dichiarazioni di analogo tenore rese da , datrice di lavoro della Testimone_1 ricorrente, in data 4/02/2022, in merito alle violenze descritte dalla ricorrente, anche alla presenza delle figlie). Deve, altresì, tenersi conto della condanna in primo grado del resistente per il reato di cui all'art. 609 nonies c.p. alla pena di otto anni di reclusione, con applicazione della pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per un periodo pari al doppio della pena inflitta e riconoscimento alla odierna ricorrente dell'importo pari a euro 40.000,00 a titolo di risarcimento del danno e alle altre parti civili dell'importo pari a euro 15.000,00 ciascuna (v. dispositivo nel fascicolo di parte ricorrente), confermata in sede di appello, secondo quanto rappresentato dalla ricorrente nella comparsa conclusionale sul punto non contestata dal resistente. Quanto precede va, infine, messo in relazione con la prova testimoniale assunta nel presente giudizio. In particolare, , operatrice del Centro antiviolenza in Orvieto, nel Testimone_2 confermare che la ricorrente ha chiesto aiuto dapprima nel 2019 e quindi nel 2021, ha descritto un quadro estremamente preciso dei racconti della moglie, concordante con le denunce, e, al contempo, che in un'occasione “è arrivata al centro con lividi sull'orecchio” (v. verbale di udienza del 23/04/2024). Anche il fratello del resistente ha confermato che, pur rilevando un clima Controparte_3 di elevata conflittualità da parte di entrambi i coniugi, la moglie nel corso degli anni gli diceva che “il marito urlava, spaccava dei bicchieri, delle cose;
e prima della prima denuncia che ha fatto” diceva “anche che era violento” e che la minacciava di morte (v. verbale di udienza del 18/09/2024). Dunque, le condotte allegate dalla moglie si ritengono adeguatamente provate in virtù degli elementi gravi precisi e concordanti emersi, quali i numerosi racconti e richieste di aiuto della moglie, protrattisi negli anni, a soggetti terzi per affrontare il difficile vissuto, gli attendibili racconti delle figlie in merito alla condotta paterna, e, infine, i riscontri dei certificati medici (v. quanto sopra detto in merito alla situazione riscontrata in occasione dell'episodio del 21/04/2019: ossia lo stato ansioso post trauma in capo alla moglie e alle due figlie maggiori, una escoriazione lieve sul collo in capo alla moglie, e una cefalea a seguito di percosse in capo alla figlia e quanto direttamente constatato Per_2 dall'operatrice del centro antiviolenza (livido sull'orecchio in capo alla moglie). Segue l'accoglimento della domanda di addebito.
3.SULL'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DELLA PROLE. SULLA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE. Passando all'esame della disciplina dei profili personali riguardanti la figlia minore, vanno integralmente confermati i provvedimenti assunti nella fase presidenziale in ordine all'affidamento esclusivo alla madre, nonché deve trovare accoglimento la domanda di pagina 8 di 11 decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dal Curatore speciale e dal difensore della ricorrente in virtù delle considerazioni che seguono. Sul punto, va richiamato l'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia dalla L. n. 77/2013 ed entrata in vigore nell'agosto nel 2014, secondo il quale gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione devono essere presi in considerazione ai fini delle determinazioni da assumere in punto di custodia e diritto di visita della prole. Tale articolo, al contempo, impone la adozione delle misure necessarie affinché l'esercizio di tali diritti (custodia e frequentazione) non arrechi pregiudizio alle parti interessate o ponga in pericolo la loro sicurezza (v. sul punto, Tribunale di Roma, sez. I, dell'11/10/2018). Sulla base di tale Convenzione l'autorità giurisdizionale è dunque tenuta a valutare attentamente eventuali episodi di violenza, tanto più ove verificatisi alla presenza della prole, al fine di prevenire situazioni di rischio a carico dei figli minori e garantirne in concreto il sereno sviluppo psico-fisico e benessere. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di responsabilità genitoriale, le continuative condotte violente, fisiche e verbali, e i relativi maltrattamenti nei confronti dei minori, legittimano la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale” (v. Cass., n. 23247/2023, richiamata dal Curatore nella comparsa conclusionale) Ritiene il Collegio che la gravità delle condotte poste in essere dal padre, anche alla presenza della minore, come sopra dettagliatamente descritte, costituiscono elementi di gravità tale da determinare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, poiché espressione dell'incapacità del padre di adempiere il munus demandato, ponendo in essere comportamenti funzionali all'effettivo benessere della minore. Deve, altresì, trovare integrale conferma la sospensione della frequentazione dei rapporti padre-figlia, posto che -come condivisibilmente evidenziato dal Curatore- l'elevata età della minore, quindicenne, impone di tenere in adeguata considerazione la ferma volontà manifestata di non intrattenere rapporti con il padre poiché congrua rispetto al doloroso vissuto. Con riferimento all'affidamento, si ritiene di dover evidenziare che, non è emerso alcun elemento che consenta di mettere in discussione le capacità genitoriali della madre, la quale appare invece in grado di adempiere il munus demandato, ragion per cui si conferma l'affido esclusivo della minore, con conseguente collocazione presso la stessa e assegnazione della ex casa coniugale. Tali complessive determinazioni riposano non solo sugli elementi esaminati in punto di addebito ma anche sulle specifiche risultanze dei servizi socio-sanitari incaricati del monitoraggio del nucleo familiare. In particolare, da tali informative risultano pienamente confermati il clima di paura vissuto dalle figlie in costanza di convivenza con il padre, e il miglioramento della situazione a seguito dell'allontanamento, seppure nella complessità della situazione (v. relazione della Neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza del 29/09/2022; nella relazione del 24/10/222 si conferma il “buon adattamento” delle ragazze “senza particolari aspetti psicopatologici”, verosimilmente in ragione dei “fattori protettivi che nel tempo hanno mitigato l'effetto traumatogeno delle esperienze alle quali sono state esposte”; sia CP_4
pagina 9 di 11 che in tale contesto hanno riferito di “sentirsi serene da quando il padre non Persona_3 vive più con loro e da quando hanno interrotto ogni contatto con lo stesso”). Nella relazione dei Servizi Sociali del 21/04/2023 si dà, poi, atto che la madre della minore riferisce che “ è serena, le sue ansie e paure legate alle vicende familiari Pt_3 trascorse stanno svanendo lasciando spazio ad una vita tranquilla” e che dalla relazione dell'istituto scolastico emergono partecipazione e impegno nella vita scolastica, nonché il corretto rapporto con le insegnanti. Nella relazione del 5/01/2024, tale quadro risulta confermato nella misura in cui emerge che frequenta il liceo con buoni risultati, ha una buona rete sociale e non presenta CP_4 difficoltà né nello studio né nelle relazioni, e, al contempo, l'intero nucleo familiare registra “un generale miglioramento sia dal punto di vista relazionale che cognitivo” in virtù del lavoro svolto nel corso degli anni. La relazione dà atto dell'immutato rifiuto delle figlie di intrattenere rapporti con il padre. Infine, la relazione del 10/01/2025 conferma il quadro sopra descritto, avuto particolare riguardo alla situazione della figlia minore . CP_4
Dunque, il monitoraggio espletato dai Servizi consente di ritenere, per un verso, che l'allontanamento del padre dal nucleo familiare ha operato quale fattore positivo nella misura in cui ha assicurato la cessazione del clima di paura in cui le minori sono cresciute e, per altro verso, che la madre ha evidenziato risorse adeguate a fronteggiare la delicata situazione vissuta. Si provvede, pertanto, nei termini indicati in dispositivo. Meritano, infine, integrale conferma i provvedimenti assunti nel corso del giudizio in punto di quantificazione del contributo paterno al mantenimento nella misura attuale di euro 600,00 complessivi (euro 200,00 per ciascuna minore), non potendo trovare accoglimento le diverse richieste formulate dalle parti in aumento (quanto alla madre che ha chiesto la quantificazione nella maggior misura di euro 220,00) e in diminuzione (quanto al padre che ha chiesto la quantificazione nella minor misura di euro 170,00 mensili). Al riguardo, si osserva che la misura attuale del contributo, fissata in euro 200,00 mensili per ciascuna beneficiaria (euro 600,00 complessivi) appare congrua, avuto riguardo alla disparità economico-patrimoniale delle parti (tenuto conto dei lavori precari svolti dalla madre nell'ambito della assistenza agli anziani, con retribuzione di non facile determinazione in ragione dell'attività occasionale svolta ma, comunque, da ritenersi presuntivamente non elevata sulla base della stessa allegazione del resistente che ha quantificato gli importi goduti dalla moglie in circa 900,00 euro mensili netti, a fronte invece della retribuzione percepita dal marito quale muratore con entrate mensili fissi che certamente gli consentono una programmazione delle esigenze connotata da maggiore stabilità, oltre che obiettivamente più elevate e pari a circa 1.400,00 euro mensili;
v. dichiarazione fiscale relativa al periodo di imposta anno 2019 attestante un reddito imponibile di oltre 22.000,00 euro e buste paga anno 2023, tenuto conto dei maggiori importi erogati per la tredicesima), alla assenza di mantenimento in natura da parte del padre conseguente alla sospensione di qualsivoglia contatto con la prole e ai conseguenti maggiori oneri economici gravanti sulla madre nella veste di affidataria in via esclusiva, ferma la partecipazione in pari quota delle spese straordinarie sulla base del protocollo in pagina 10 di 11 uso presso il Tribunale. L'assegno unico e universale sarà integralmente percepito dalla madre quale affidataria in via esclusiva. Le spese di lite, liquidate in favore dell'Erario, quanto alla Curatrice speciale in ragione dell'ammissione al beneficio, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
-dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...], il CP_1
17/03/1970, e , nata a [...], il [...], i quali hanno Parte_1 contratto matrimonio in Porano il 1°/12/2016 (Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2016, parte II, serie C, numero 10);
-ordina all'ufficiale di stato civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
-dichiara l'addebito della separazione al marito;
-dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al padre;
-dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
le decisioni di maggiore interesse saranno adottate dalla madre;
il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della minore;
-sospende la frequentazione degli incontri padre-figlia;
-il resistente corrisponderà alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle tre figlie la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna beneficiaria), da rivalutare annualmente sulla base degli indici del costo della vita calcolati dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da individuare sulla base del protocollo in suo presso il Tribunale di Terni, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto;
l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dalla madre;
-dichiara inammissibili le ulteriori domande svolte dal resistente;
-condanna il resistente, quanto alla posizione del Curatore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, liquidando le stesse in euro 2.856,25 (applicata la riduzione della metà), oltre spese generali, Iva e Cap come per legge;
-condanna il resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidando le stesse in euro 5.712,50, oltre spese generali, Iva e Cap, come per legge. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 28/05/2025 L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari)
Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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