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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/08/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 495/2018 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 495/2018 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra:
• cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Silvio Lucisano, giusta la procura ad litem stesa in calce all'atto di citazione depositato in Cancelleria in data 8 febbraio 2018, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Del Salvatore n. 68, presso lo studio legale del proprio difensore;
-Attore - CONTRO
• incorporante per fusione il cod. Controparte_1 Controparte_2 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv.to G. Carlo Grillo, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5;
-Convenuta- Conclusioni delle parti (Udienza del 26 settembre 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa come da processo verbale di udienza. In particolare, l'attore insisteva sulle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., mentre la convenuta insisteva, sia pure in via gradata, sul rinnovo della C.T.U. con diverso ausiliario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della ditta Parte_1 individuale “Gnam Gnam” di IT CA, poi denominata Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria il
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere CP_2 le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità de contratto di conto corrente n. 27/10401 (…) laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente di cui sopra nella parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza;
ritenere e dichiarare non dovute (…) le somme addebitate nel corso del rapporto a titolo di commissioni di massimo scoperto e commissioni varie;
rideterminare, per l'effetto, il saldo effettivo del conto corrente n. 27/10401 calcolando gli interessi passivi (…), senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
in conseguenza, condannare il alla restituzione dell'importo di euro Controparte_2
148.542,90 o della minore o maggiore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di giudizio. A sostegno della domanda di tutela giurisdizionale esponeva che: a partire dal 1982, aveva intrattenuto con il un rapporto bancario di Controparte_2 conto corrente n. 27/10401, aperto presso la filiale di Reggio Calabria, sul quale, nel corso degli anni, erano confluiti altri conti correnti, sempre a lui intestati;
con raccomandata del 15.11.1984, prendeva atto delle modifiche predisposte unilateralmente dall'istituto di credito convenuto;
in particolare, l'art. 57 del contratto, così come modificato, autorizzava la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, con determinazione “uso piazza”; dalla disamina degli estratti conto degli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – anni in cui il saldo del conto era negativo - il proprio perito aveva altresì dedotto che, nel corso del rapporto, erano stati applicati commissioni di massimo scoperto, commissioni extralegali e competenze varie e spese annuali di tenuta e chiusura del conto, giammai convenuti e determinati nella misura con il cliente;
la banca convenuta aveva, quindi, addebitato somme non dovute a titolo di interessi debitori e commissioni varie;
aveva esperito la procedura di mediazione al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato;
il conto in parola era rimasto inattivo con saldo positivo, pari a poche decine di euro, sino al 19 maggio 2016, data in cui inoltrava al convenuto richiesta di estinzione del conto corrente;
illegittima CP_2 era l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e, pertanto, nulla la relativa clausola per violazione dell'art. 1283 c.c.; la genericità del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza rendeva nulla la relativa clausola per contrasto con il disposto di cui all'art. 1284, 2 ultimo comma, c.c.; anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, mai formalmente determinate dalle parti nel preciso ammontare era illegittima.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il Controparte_2
(successivamente incorporato per fusione in , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, il quale, contestando la domanda avversa, osservava che: soltanto in data 15 novembre 1984 l'attore accendeva il rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza n. 27/10401; in data 28 maggio 1986, l'attore chiedeva la concessione di una linea id credito da usare su tale conto e, in tale occasione, con espressa sottoscrizione del correntista venivano accettate le condizioni normative ed economiche del rapporto, segnatamente il tasso debitore, l'ammontare delle Cms, le spese di tenuta del conto, oltre quelle postali e di bollo, lo ius variandi;
il 31 marzo 2009, l'originario conto veniva trasformato in Conto Business Illimitato e, anche in tale occasione, l'attore sottoscriveva le nuove condizioni economiche regolatrici di quel rapporto;
aveva periodicamente inviato al proprio cliente le lettere giammai contestate o riservate;
intervenuta la delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva dato comunicazione alla propria clientela mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, a decorrere dal 1 luglio 2000, la periodica chiusura trimestrale era avvenuta in regime di assoluta reciprocità sia sui saldi a credito che su quelli a debito;
era poi stata introdotta la commissione di disponibilità dei fondi in sostituzione delle Cms che, a partire dal 30 giugno 2009, non aveva più applicato;
il rapporto continuava regolarmente sino alla richiesta di chiusura e veniva chiuso il 3 giugno 2016. Premesso ciò, eccepiva l'improcedibilità della domanda perché non era stata avviata la mediazione sulla base della “successiva e citata disposizione di legge (n. 98/2013)”. Rappresentava, quindi, l'assoluta infondatezza delle avverse deduzioni di illegittimità e/o nullità. Eccepiva, altresì “la prescrizione di ogni diritto al rimborso riferito ad indebiti maturati nel periodo ultradecennale e, quindi, sino a tutto il 31/1/2008” nonché “la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., del diritto al riconoscimento di interessi ultra-quinquennali, peraltro non richiesti da parte attrice ed in ogni caso dovuti soltanto dal giorno della domanda, così come disposto dall'art. 2033 cod. civ.” Infine, evidenziava che, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice, la stessa risultava incompleta e discontinua (ad esempio mancava ogni e qualsiasi produzione per l'intero anno 1997). Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda attorea;
in via gradata, il rigetto della domanda in quanto infondata e, comunque, prescritta. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 17 maggio 2018, il Giudice “sentite le parti”, mandava le stesse in mediazione, assegnando termine per la presentazione della relativa domanda, rinviando il giudizio all'udienza del 24 gennaio 2019. Depositata in via telematica copia del verbale di mediazione con esito negativo, all'udienza del 3 24 gennaio 2019, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 3 agosto 2021, pronunciata fuori dell'udienza del 18 marzo 2021, questa Giudice “premesso che il signor , quale titolare della ditta Parte_1 denominata “Gnam Gnam”, con l'atto introduttivo del giudizio, denunciando
“l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità della relativa clausola” prevista nell'art. 57 del contratto di conto corrente n. 27/10401,
“l'indeterminatezza del tasso di interesse a debito” previsto nell'art. 57, comma 3 del predetto contratto e l' “illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS)” “mai formalmente determinata dalle parti nel preciso ammontare”, ha chiesto al Giudice di dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità del contrato di conto corrente citato “laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito” e nella “parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, e di ritenere non dovute le somme addebitate sul conto a titolo di CMS, rideterminando il saldo effettivo del conto corrente calcolando gli interessi, senza alcuna capitalizzazione, “eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni” condannando, in conseguenza, l'istituto bancario avversario alla restituzione della somma di euro 148.542,90 o della minore o maggiore somma equa e giusta;
considerato che
, dopo la costituzione di controparte, né all'udienza di prima comparizione, celebrata il 17 maggio 2018, nella quale, verificata l'assenza della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, il Giudice assegnava alle parti termine per procedere in via stragiudiziale, né a quella di trattazione del 24 gennaio 2019, parte attrice ha proposto eccezioni o domande nuove conseguenti alle difese di controparte;
rilevato che l'attore, con la memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha dedotto che “l'Istituto di Credito convenuto ha affettivamente applicato al conto corrente per cui è causa interesse usurai” “a far data quantomeno dal 28/5/1986 e, verosimilmente, anche successivamente alla sottoscrizione delle nuove condizioni contrattuali il 31/3/2009”; ritenuto che la predetta indagine non possa essere coltivata nel presente giudizio, atteso che, pur rammentando il principio enucleato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 15 giugno 2015 con la sentenza n. 12310, e pur considerando che la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usuraio è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, non sono stati acquisiti al giudizio elementi su cui fondare la nuova deduzione che non risulta supportata da adeguate allegazioni e/o valutazioni tecniche, con la conseguenza che le domande di cui alla lettera a) e d) della memoria attorea sono inammissibili perché generiche;
ritenuto che
la medesima conclusione (inammissibilità) vada a fortiori fatta in riferimento alle investigazioni su conti e/o contratti diversi da quello dedotto ed allegato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, stante la novità dell'oggetto, recte i titoli contrattuali, 4 che, anche se accessori a quello dedotto in citazione, costituiscono un diverso rapporto negoziale, e l'onere di tempestiva allegazione e produzione (anche al fine di garantire il contraddittorio e la conoscenza del Giudice per gli interventi di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.) grava sulla parte attrice in quanto fatto costitutivo della pretesa. Con la conseguenza che certamente nuova ed aggiuntiva è la conclusione di cui alla lettera e) della memoria citata inerente specifici conti anticipi e sconto fatture giammai prodotti dalla parte attrice;
ritenuto, in conseguenza, di potere dare seguito all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. per la sola esibizione e produzione degli estratti del conto n. 27/10401 dell'anno 1997, in ossequio per altro al recente indirizzo della Corte di Cassazione (si veda tra le tante Cass. Civ. ord. n. 24181/2014); ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte attrice…”; ordinava alla parte convenuta di esibire gli estratti del conto n. 27/10401 dell'anno 1997 ex art. 210 c.p.c. e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti più precisamente riportati nell'ordinanza de qua.
All'udienza del 24 marzo 2022, il nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. A fronte, poi, della richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria di cui sopra, avanzata, all'udienza menzionata, dalle parti per i motivi meglio riportati nel relativo processo verbale cartaceo, questa Giudice confermava l'ordinanza in questione “avuto riguardo alle allegazioni ed agli oneri probatori gravanti sulle parti, facendo presente che nulla degli altri conti e rapporti negoziali diversi da quello espressamente dedotto nell'atto di citazione è stato prodotto dalla parte attrice, mentre parte convenuta non ha tempestivamente eccepito di non avere, per passaggio temporale ultradecennale, i documenti di cui si chiede l'esibizione”.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio ed i successivi chiarimenti, sollecitati con ordinanza pronunciata all'udienza del 4 maggio 2023, all'udienza del 4 aprile 2024 le parti chiedevano un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Questa Giudice dichiarava chiusa la fase istruttoria ai sensi dell'art. 209 c.p.c. e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni. La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
2. – In premessa, occorre richiamare e fare proprio in questa sede, conferendogli il crisma della decisorietà, il contenuto dell'ordinanza del 3 agosto 2021, sopra riportato in ordine alle “nuove” domande che parte attrice ha formulato nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e sulle quali ha insistito
5 all'udienza di precisazione delle conclusioni. Aggiungendosi, a fondamento del rigetto, ulteriormente che:
- relativamente alla deduzione di applicazione da parte “della Banca convenuta di interessi usurari in danno della società attrice nel corso del rapporto di conto corrente n. 27/10401” (così conclusione di cui alla lett. a) della memoria, ma si veda anche conclusione di cui alla lettera d) dello scritto in parola), il contratto di conto corrente bancario n. 27/10401 concluso in 15 novembre 1984, oggetto di causa, è stato stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sicchè quest'ultima non può essere applicata. La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte condivisibilmente affermato che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano ab origine la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della L. n. 108/1996), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi (Cass. Civ. sent. 28 maggio 2015 n. 11015; nello stesso senso Cass. Civ., sent. n. 8945 del 5 maggio 2016);
- in relazione all'eventuale superamento del tasso soglia nel corso di svolgimento del rapporto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, componendo il contrasto formatosi tra le sezioni semplici, hanno affermato il principio, applicabile anche al contratto di conto corrente bancario, stante la sua portata generale, secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001), della quale la Corte Costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002. Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass. Civ., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
3. – Tanto premesso, esaminando le domande di accertamento dei vizi del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 27/10401, acceso dall'attore il 15 6 novembre 1984 e chiuso il 3 giugno 2016, dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, con le correlate istanze di nullità, è fondata quella di cui alla prima delle conclusioni rassegnate nell'atto medesimo (“ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente n. 27/10401 intestato al Sig. Parte_1 laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito”).
3.1 – Va, invero, rilevato che, dalle norme che regolano il menzionato contratto di conto corrente n. 27/10401, prodotto all'allegato 1 del fascicolo cartaceo di parte attrice, si evince che non risulta pattuita una valida clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto si legge, all'articolo 57, primo comma, delle stesse che “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento” , ed al secondo comma che “i conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura, valuta data del regolamento …”.
3.2 – Ora, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si 7 determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU. 21095 del 4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del 25.2.2005; Cass. 10955 del 19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del 2.12.2010; Cass. ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass. 4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del 25.11.2010).
3.3 – In particolare, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000, la quale, all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
3.4 - Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questa Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr., tra le tante, Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005; Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
3.5 - La tesi è stata esplicitamente e definitivamente affermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26769 del 2019 per cui “se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella del comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR - già di per sé, qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza - ma quella del comma 3 del medesimo art. 7 («Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»), con la conseguenza (…) che, non essendo stata approvata (…), l'operata variazione contrattuale, pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto”. 8 3.6 - Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta di manifesta accettazione da parte dell'odierno attore della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve considerarsi illegittimo.
3.6.1 - Del resto, lo stesso istituto di credito convenuto, non ha dedotto e provato l'esistenza di una successiva regolamentazione scritta, limitandosi a contrastare l'allegata capitalizzazione trimestrale degli interessi osservando che “per il periodo successivo al 30/3/2000, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, nell'estratto conto al 30/6/2000 risultano contabilizzati interessi a credito del cliente per Lit. 970 (cfr. doc. 6). E così procedendo, anche per i successivi trimestri, risulta che, ad ogni chiusura trimestrale, la ha capitalizzato, in regime di assoluta CP_3 reciprocità, sia gli interessi attivi (ogni qual volta il conto ha presentato saldi a credito) che quelli passivi (quando il conto ha registrato saldi a debito). Dimostrata, documentalmente, la reciprocità della capitalizzazione periodica dei saldi, va rilevato ed opposto che l'eccepita nullità e le conseguenze restitutorie che (salvi gli effetti della prescrizione) ne conseguono, limitano l'esame e gli effetti dell'eccezione in esame sino a tutto il 30/6/2000, dovendosi ritenere, per il periodo successivo, pienamente legittima la periodica e reciproca capitalizzazione dei saldi, sia creditori che debitori” (così pagg. 10-11 comparsa di costituzione e risposta).
3.6.2 - Né ha allegato e provato, al fine dell'applicazione della regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr per il periodo successivo alla medesima delibera, che vi è stato adeguamento del contratto di conto corrente stipulato anteriormente alla previsione della delibera, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate (per la suddetta possibilità si vedano Cass. Civ. ord. nn. 5054/2024 e 5064/2024).
3.6.3 - Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non va operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
4. - Ancora, dalla regolamentazione negoziale del rapporto di conto corrente bancario in contesa, segnatamente dal terzo comma dell'art. 57, risulta che “gli interessi dovuti dal Correntista al salvo patto diverso, si intendono determinati alle CP_2 condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Il contratto di conto corrente in causa, dunque, non contiene indicazioni relative all'applicazione del tasso di interesse passivo e/o attivo.
9 4.1 - Ebbene, detta clausola di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso di interesse è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
4.2 - Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte, intervenendo in materia, ha avuto modo di chiarire che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 24048 del 26 settembre 2019).
4.3 – Conseguendone la fondatezza della seconda domanda di parte attrice (“ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente di cui sopra nella parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”).
5. - Dalle allegazioni delle parti nonché dalle superiori condizioni non risulta neppure prevista una specifica e determinata commissione di massimo scoperto né i criteri di calcolo ovvero la sua periodicità.
5.1 - Invero, a fronte delle deduzioni di parte attrice che ha dedotto che “dai documenti esibiti e dalla consulenza del tecnico di fiducia emerge, inoltre, come nel corso del rapporto siano state applicate commissioni di massimo scoperto, mai formalmente determinate dalle parti nel preciso ammontare”, arguendo il relativo “diritto alla restituzione delle somme ingiustamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto”, parte convenuta non ha precisato ed indicato la puntuale previsione, nell'ambito del rapporto n. 27/10401, della commessione de qua, recte la percentuale applicata, ovvero i necessari elementi della sua individuazione (la base di calcolo, la soglia temporale minima per farla scattare), asserendo genericamente che “all'atto della concessione delle facilitazioni di cui in precedenza è detto e per come documentato in atti sono state indicate nella misura ivi numericamente indicata”, aggiungendo viepiù che “a decorrere dal 28/6/09, non ha più applicato la commissione trimestrale di massimo scoperto ed a far data dal successivo 30/9/09, dopo aver comunicato alla propria clientela l'intervenuta introduzione della commissione trimestrale di disponibilità fondi, ha applicato tale nuova commissione nella misura dello 0,50% (cfr. docc. 7 e 8)”, e concludendo nel senso che “da tanto discende l'assoluta infondatezza dell'asserita illegittimità e/ o nullità delle cms, per come applicate 10 sino a tutto il 28/6/09 dalla comparente;
del pari discende la piena legittimità della CP_3 successiva applicazione della “commissione di disponibilità fondi”, in quanto pienamente conforme al dettato legislativo ed l tetto massimo a tal fine fissato”.
5.2 – Conseguendone la fondatezza anche della terza domanda attorea. La mancata contemplazione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente ne importa, se applicata nel corso del rapporto, la totale esclusione dai conteggi. La validità di detto addebito presuppone, infatti, in primis, la pattuizione e l'espressa indicazione negoziale.
5.3 – Va rilevato, altresì, che la commissione di massimo scoperto è nulla, va disapplicata e non conteggiata nel saldo finale, anche laddove - considerando nel caso di specie la lettera di modifica del 25 agosto 1986, sottoscritta dal che Pt_1 determina la percentuale della C.m.s. in ½% - ne sia indicata la sola percentuale, atteso che “si tratta di clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto” (così Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n. 2058).
6. – Le superiori nullità sono state confermate dall'accertamento tecnico d'ufficio. Infatti, il C.T.U. ha rilevato ed accertato che:
- “il contratto di apertura del conto corrente bancario n. 27/10401 (All. 1 atto di citazione) è stato acceso dal sig. il 15.11.1984. Parte_1
Il contratto di conto corrente non prevede concessione di credito da parte dell'Istituto Bancario e riporta le seguenti condizioni:
1. tasso di interesse creditore come da A.I. valuta d'uso; 11
2. spese di tenuta conto, postali e bolli a carico del correntista;
3. addebito trimestrale per le competenze a debito del correntista,
4. accredito annuale per le competenze a credito del correntista”;
- “con raccomandata datata 28/05/1986, allegata alla comparsa di costituzione, veniva modificato il contratto sottoscritto tra le parti con la concessione da parte del CP_2 di un'apertura di credito per L. 15.000.000 fino a revoca alle seguenti condizioni:
[...]
1. Tasso di interesse creditore non indicato;
2. Tasso di interesse debitore 20% +1/2 di commissione trimestrale massimo scoperto fino a nuovo avviso;
3. Valute d'uso;
4. Spese tenuta del conto postali e bolli a carico del correntista”;
- il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi riportati nella lettera di concessione dell'apertura di credito prevedevano:
“
5. addebito trimestrale per le competenze a debito del correntista;
6. accredito annuale per le competenze a credito del correntista,
7. Gli interessi dovuti dal correntista al salvo patto diverso si intendono determinati CP_2 alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”;
- “nel documento con modifica di contratto sottoscritto in data 25.08.86 tra le parti con il quale veniva concessa dal un'apertura di credito per L. 15.000.000 la Controparte_2 clausola relativa alla C.M.S. risulta indeterminata, essendo previsto solo il suo ammontare in percentuale ½% senza specificare il concreto meccanismo di funzionamento e di calcolo della stessa e pertanto, come da quesito, viene esclusa dal calcolo”.
7. - Acclarate le superiori nullità, l'attore ha chiesto la rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente n. 27/10401, “senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni” e calcolando gli interessi passivi secondo i criteri meglio precisati nel libello introduttivo (così quarta conclusione citazione), e la condanna di controparte alla restituzione dell'importo di euro 148.542,90 o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia (così ultima conclusione citazione).
7.1 – Relativamente alla suddetta domanda di restituzione, la convenuta, costituendosi tempestivamente in lite, ha eccepito la prescrizione “di ogni diritto al rimborso riferito ad indebiti maturati nel precorso periodo ultradecennale e, quindi, sino a tutto il 31/1/2008” ritenendo che la procedura di mediazione, “promossa ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 il precedente 30/3/2012”, non fosse opponibile nei suoi confronti, ovvero nell'ipotesi di sua validità ed efficacia interruttiva “sino al 31/3/2002”. Per 12 l'uno e l'altro caso, l'istituto di credito convenuto ha indicato, alle pagg. 12-13-14 della comparsa di costituzione e risposta, l'elenco di tutte le specifiche rimesse solutorie contabilizzate nel rapporto in discussione.
7.2 – Ed invero, come è noto, relativamente al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418 del 2010 – i cui principi sono divenuti oramai orientamento consolidato che questa giudicante condivide pienamente -, hanno chiarito come al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, bisogna distinguersi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. Hanno, in particolare, affermato che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è di per sé solo elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni di durata ripetute e scaglionate nel tempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel tempo, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se questo sia affetto da nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento del singolo pagamento. In particolare, il pagamento per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essere tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel soggetto (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens), e per essere ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere un pagamento indebito cioè privo di causa giustificativa. Pertanto non può decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento, perché prima di quel momento non vi è alcun diritto alla ripetizione. Qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato sia prelevamenti che versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (rimesse solutorie), tali da poter formare oggetto di ripetizione (se indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (detto scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così viceversa in tutti i casi nei quali versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. 13 Pertanto la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiarita la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ha affermato il principio secondo cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
7.3 – Ciò detto, l'eccezione di prescrizione non può che essere riferita all'azione di ripetizione degli indebiti maturati sino al 30 marzo 2002, dovendosi indubbiamente considerare l'istanza di mediazione avente ad oggetto “risarcimento danni per illegittima capitalizzazione degli interessi ed illegittima applicazione delle commissioni” per il valore di “€ 148.542,00” (cfr. doc. 4 fascicolo attore), regolarmente ricevuta dalla Banca convenuta (che ha ricevuto altresì la proposta di conciliazione formulata dai mediatori, giusta il contenuto del verbale negativo di mediazione allegato al doc. 5 del fascicolo attoreo), la quale, con missiva del 22 maggio 2012 (cfr. doc. allegato 6 fascicolo attoreo), comunicava di non accettare la soluzione transattiva e di non intendere partecipare al procedimento di mediazione, tra gli eventi interruttivi della prescrizione.
7.3.1 – Sul punto, è sufficiente richiamare il D. Lgs. 28/2010, introduttivo dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che, con precisa norma esistente sin dalla sua entrata in vigore, ha stabilito che dal momento della comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti, la stessa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.
7.4 – Tanto posto, istruita la causa con accertamento tecnico d'ufficio, il C.T.U. ha evidenziato che:
- in data 19 maggio 2016 è cessato il rapporto di conto corrente;
- nel fascicolo di parte attrice risultano depositati gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario per il periodo 01.01.1993 (saldo iniziale a debito per il correntista di Lire 26.728.566) / 30.04.2011 (saldo a credito per il correntista € 44.964,86);
- solo per l'anno 1997 risultano mancanti gli estratti conto per un periodo superiore al trimestre (sul punto, deve rammentarsi, che l'istituto di credito, comandato con l'ordinanza istruttoria del 3 agosto 2021, di esibire ex art. 210 c.p.c. i suddetti estratti conto, non provvedeva a produrli, né eccepiva, tempestivamente,
14 recte nella comparsa di costituzione e risposta, di non esserne in possesso per passaggio temporale ultradecennale). Ha, quindi, concluso, dopo puntuale e specifica individuazione degli addebiti illegittimi, degli interessi rideterminati e delle rimesse solutorie, nel senso che:
“i rapporti di “dare-avere” fra la e l'attore con riferimento al rapporto di conto CP_3 corrente bancario n. 27/10401 acceso dal signor presso il Parte_1 Controparte_2 alla luce degli accertamenti espletati vengono determinati in: 1. € 59.360,38 al lordo delle rimesse solutorie prescritte e rappresentano un credito per il signor;
Parte_1
2. € 41.562,8 al netto delle rimesse solutorie prescritte e rappresentano un credito per il signor ”. Parte_1
7.5 – Ebbene, tenuto conto (a) di quanto sopra enunciato circa l'invalidità di alcune clausole del contratto di conto corrente bancario n. 27/10401, (b) della circostanza che non vanno conteggiate le c.m.s. per quanto ut supra esposto, (c) del fatto che non risulta provato l'adeguamento scritto del contratto in parola (anteriormente stipulato) alla delibera Cicr del 2000, (d) dell'ulteriore considerazione per cui “ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca” (così proprio Cass. Civ. ord. n. 5064 del 2024 citata dallo stesso convenuto), devono ritenersi superate le osservazioni critiche che l'istituto di credito convenuto ha sollevato all'indagine contabile d'ufficio e devono condividersi le conclusioni dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, per il quale la somma a credito dell'attore, all'esito della rideterminazione del rapporto di dare/avere, operate le esclusioni di causa e considerando le rimesse solutorie prescritte, è pari ad euro 41.562,80.
8. – Le spese del procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase della decisione, per l'importo complessivo di € 7.616,00. Parte convenuta deve a parte attrice anche euro 786,00 per spese documentate. 15 8.1 – Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 495/2018 R.G.A.C. proposta da nei Parte_1 confronti di quale incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda attorea nei limiti e per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la parziale nullità ed inefficacia delle clausole applicate al contratto di conto corrente bancario n. 27/10401, intestato all'attore già in essere presso il segnatamente della Parte_1 Controparte_2 clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e degli interessi determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, entrambe previste nell'art. 57 delle condizioni contrattuali, nonchè della commissione di massimo scoperto non pattuita;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che, operate le esclusioni degli addebiti illegittimi e tenuto conto delle rimesse solutorie prescritte, il saldo del rapporto di conto corrente bancario, al 30 aprile 2011, è pari ad euro 41.562,80;
- e, per l'effetto, condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 41.562,80;
- condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che Controparte_1 vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro 8.402,00, di cui euro 786,00 per spese documentate ed euro 7.616,00 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 22 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
16
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 495/2018 R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente tra:
• cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Silvio Lucisano, giusta la procura ad litem stesa in calce all'atto di citazione depositato in Cancelleria in data 8 febbraio 2018, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Del Salvatore n. 68, presso lo studio legale del proprio difensore;
-Attore - CONTRO
• incorporante per fusione il cod. Controparte_1 Controparte_2 fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv.to G. Carlo Grillo, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Castello n. 5;
-Convenuta- Conclusioni delle parti (Udienza del 26 settembre 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi e verbali di causa come da processo verbale di udienza. In particolare, l'attore insisteva sulle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., mentre la convenuta insisteva, sia pure in via gradata, sul rinnovo della C.T.U. con diverso ausiliario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della ditta Parte_1 individuale “Gnam Gnam” di IT CA, poi denominata Parte_2
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria il
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accogliere CP_2 le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità de contratto di conto corrente n. 27/10401 (…) laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente di cui sopra nella parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza;
ritenere e dichiarare non dovute (…) le somme addebitate nel corso del rapporto a titolo di commissioni di massimo scoperto e commissioni varie;
rideterminare, per l'effetto, il saldo effettivo del conto corrente n. 27/10401 calcolando gli interessi passivi (…), senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni;
in conseguenza, condannare il alla restituzione dell'importo di euro Controparte_2
148.542,90 o della minore o maggiore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre interessi dalla data del dovuto al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze di giudizio. A sostegno della domanda di tutela giurisdizionale esponeva che: a partire dal 1982, aveva intrattenuto con il un rapporto bancario di Controparte_2 conto corrente n. 27/10401, aperto presso la filiale di Reggio Calabria, sul quale, nel corso degli anni, erano confluiti altri conti correnti, sempre a lui intestati;
con raccomandata del 15.11.1984, prendeva atto delle modifiche predisposte unilateralmente dall'istituto di credito convenuto;
in particolare, l'art. 57 del contratto, così come modificato, autorizzava la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, con determinazione “uso piazza”; dalla disamina degli estratti conto degli anni 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – anni in cui il saldo del conto era negativo - il proprio perito aveva altresì dedotto che, nel corso del rapporto, erano stati applicati commissioni di massimo scoperto, commissioni extralegali e competenze varie e spese annuali di tenuta e chiusura del conto, giammai convenuti e determinati nella misura con il cliente;
la banca convenuta aveva, quindi, addebitato somme non dovute a titolo di interessi debitori e commissioni varie;
aveva esperito la procedura di mediazione al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato;
il conto in parola era rimasto inattivo con saldo positivo, pari a poche decine di euro, sino al 19 maggio 2016, data in cui inoltrava al convenuto richiesta di estinzione del conto corrente;
illegittima CP_2 era l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e, pertanto, nulla la relativa clausola per violazione dell'art. 1283 c.c.; la genericità del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza rendeva nulla la relativa clausola per contrasto con il disposto di cui all'art. 1284, 2 ultimo comma, c.c.; anche l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, mai formalmente determinate dalle parti nel preciso ammontare era illegittima.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente il Controparte_2
(successivamente incorporato per fusione in , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, il quale, contestando la domanda avversa, osservava che: soltanto in data 15 novembre 1984 l'attore accendeva il rapporto bancario di conto corrente di corrispondenza n. 27/10401; in data 28 maggio 1986, l'attore chiedeva la concessione di una linea id credito da usare su tale conto e, in tale occasione, con espressa sottoscrizione del correntista venivano accettate le condizioni normative ed economiche del rapporto, segnatamente il tasso debitore, l'ammontare delle Cms, le spese di tenuta del conto, oltre quelle postali e di bollo, lo ius variandi;
il 31 marzo 2009, l'originario conto veniva trasformato in Conto Business Illimitato e, anche in tale occasione, l'attore sottoscriveva le nuove condizioni economiche regolatrici di quel rapporto;
aveva periodicamente inviato al proprio cliente le lettere giammai contestate o riservate;
intervenuta la delibera CICR del 9 febbraio 2000, aveva dato comunicazione alla propria clientela mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, a decorrere dal 1 luglio 2000, la periodica chiusura trimestrale era avvenuta in regime di assoluta reciprocità sia sui saldi a credito che su quelli a debito;
era poi stata introdotta la commissione di disponibilità dei fondi in sostituzione delle Cms che, a partire dal 30 giugno 2009, non aveva più applicato;
il rapporto continuava regolarmente sino alla richiesta di chiusura e veniva chiuso il 3 giugno 2016. Premesso ciò, eccepiva l'improcedibilità della domanda perché non era stata avviata la mediazione sulla base della “successiva e citata disposizione di legge (n. 98/2013)”. Rappresentava, quindi, l'assoluta infondatezza delle avverse deduzioni di illegittimità e/o nullità. Eccepiva, altresì “la prescrizione di ogni diritto al rimborso riferito ad indebiti maturati nel periodo ultradecennale e, quindi, sino a tutto il 31/1/2008” nonché “la prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., del diritto al riconoscimento di interessi ultra-quinquennali, peraltro non richiesti da parte attrice ed in ogni caso dovuti soltanto dal giorno della domanda, così come disposto dall'art. 2033 cod. civ.” Infine, evidenziava che, esaminata la documentazione prodotta da parte attrice, la stessa risultava incompleta e discontinua (ad esempio mancava ogni e qualsiasi produzione per l'intero anno 1997). Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di dichiarare improcedibile la domanda attorea;
in via gradata, il rigetto della domanda in quanto infondata e, comunque, prescritta. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 17 maggio 2018, il Giudice “sentite le parti”, mandava le stesse in mediazione, assegnando termine per la presentazione della relativa domanda, rinviando il giudizio all'udienza del 24 gennaio 2019. Depositata in via telematica copia del verbale di mediazione con esito negativo, all'udienza del 3 24 gennaio 2019, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.
Con ordinanza del 3 agosto 2021, pronunciata fuori dell'udienza del 18 marzo 2021, questa Giudice “premesso che il signor , quale titolare della ditta Parte_1 denominata “Gnam Gnam”, con l'atto introduttivo del giudizio, denunciando
“l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e la nullità della relativa clausola” prevista nell'art. 57 del contratto di conto corrente n. 27/10401,
“l'indeterminatezza del tasso di interesse a debito” previsto nell'art. 57, comma 3 del predetto contratto e l' “illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto (CMS)” “mai formalmente determinata dalle parti nel preciso ammontare”, ha chiesto al Giudice di dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità del contrato di conto corrente citato “laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito” e nella “parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, e di ritenere non dovute le somme addebitate sul conto a titolo di CMS, rideterminando il saldo effettivo del conto corrente calcolando gli interessi, senza alcuna capitalizzazione, “eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni” condannando, in conseguenza, l'istituto bancario avversario alla restituzione della somma di euro 148.542,90 o della minore o maggiore somma equa e giusta;
considerato che
, dopo la costituzione di controparte, né all'udienza di prima comparizione, celebrata il 17 maggio 2018, nella quale, verificata l'assenza della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, il Giudice assegnava alle parti termine per procedere in via stragiudiziale, né a quella di trattazione del 24 gennaio 2019, parte attrice ha proposto eccezioni o domande nuove conseguenti alle difese di controparte;
rilevato che l'attore, con la memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ha dedotto che “l'Istituto di Credito convenuto ha affettivamente applicato al conto corrente per cui è causa interesse usurai” “a far data quantomeno dal 28/5/1986 e, verosimilmente, anche successivamente alla sottoscrizione delle nuove condizioni contrattuali il 31/3/2009”; ritenuto che la predetta indagine non possa essere coltivata nel presente giudizio, atteso che, pur rammentando il principio enucleato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 15 giugno 2015 con la sentenza n. 12310, e pur considerando che la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usuraio è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, non sono stati acquisiti al giudizio elementi su cui fondare la nuova deduzione che non risulta supportata da adeguate allegazioni e/o valutazioni tecniche, con la conseguenza che le domande di cui alla lettera a) e d) della memoria attorea sono inammissibili perché generiche;
ritenuto che
la medesima conclusione (inammissibilità) vada a fortiori fatta in riferimento alle investigazioni su conti e/o contratti diversi da quello dedotto ed allegato dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, stante la novità dell'oggetto, recte i titoli contrattuali, 4 che, anche se accessori a quello dedotto in citazione, costituiscono un diverso rapporto negoziale, e l'onere di tempestiva allegazione e produzione (anche al fine di garantire il contraddittorio e la conoscenza del Giudice per gli interventi di cui all'art. 183, comma 4, c.p.c.) grava sulla parte attrice in quanto fatto costitutivo della pretesa. Con la conseguenza che certamente nuova ed aggiuntiva è la conclusione di cui alla lettera e) della memoria citata inerente specifici conti anticipi e sconto fatture giammai prodotti dalla parte attrice;
ritenuto, in conseguenza, di potere dare seguito all'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. per la sola esibizione e produzione degli estratti del conto n. 27/10401 dell'anno 1997, in ossequio per altro al recente indirizzo della Corte di Cassazione (si veda tra le tante Cass. Civ. ord. n. 24181/2014); ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio sollecitata da parte attrice…”; ordinava alla parte convenuta di esibire gli estratti del conto n. 27/10401 dell'anno 1997 ex art. 210 c.p.c. e disponeva consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti più precisamente riportati nell'ordinanza de qua.
All'udienza del 24 marzo 2022, il nominato C.T.U. accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito. A fronte, poi, della richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria di cui sopra, avanzata, all'udienza menzionata, dalle parti per i motivi meglio riportati nel relativo processo verbale cartaceo, questa Giudice confermava l'ordinanza in questione “avuto riguardo alle allegazioni ed agli oneri probatori gravanti sulle parti, facendo presente che nulla degli altri conti e rapporti negoziali diversi da quello espressamente dedotto nell'atto di citazione è stato prodotto dalla parte attrice, mentre parte convenuta non ha tempestivamente eccepito di non avere, per passaggio temporale ultradecennale, i documenti di cui si chiede l'esibizione”.
Depositata la consulenza tecnica d'ufficio ed i successivi chiarimenti, sollecitati con ordinanza pronunciata all'udienza del 4 maggio 2023, all'udienza del 4 aprile 2024 le parti chiedevano un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Questa Giudice dichiarava chiusa la fase istruttoria ai sensi dell'art. 209 c.p.c. e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 settembre 2024 le parti precisavano le conclusioni. La causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. così come richiesti dalle parti.
2. – In premessa, occorre richiamare e fare proprio in questa sede, conferendogli il crisma della decisorietà, il contenuto dell'ordinanza del 3 agosto 2021, sopra riportato in ordine alle “nuove” domande che parte attrice ha formulato nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., e sulle quali ha insistito
5 all'udienza di precisazione delle conclusioni. Aggiungendosi, a fondamento del rigetto, ulteriormente che:
- relativamente alla deduzione di applicazione da parte “della Banca convenuta di interessi usurari in danno della società attrice nel corso del rapporto di conto corrente n. 27/10401” (così conclusione di cui alla lett. a) della memoria, ma si veda anche conclusione di cui alla lettera d) dello scritto in parola), il contratto di conto corrente bancario n. 27/10401 concluso in 15 novembre 1984, oggetto di causa, è stato stipulato in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, sicchè quest'ultima non può essere applicata. La Corte di Cassazione ha, infatti, più volte condivisibilmente affermato che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano ab origine la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotta con l'art. 4 della L. n. 108/1996), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi (Cass. Civ. sent. 28 maggio 2015 n. 11015; nello stesso senso Cass. Civ., sent. n. 8945 del 5 maggio 2016);
- in relazione all'eventuale superamento del tasso soglia nel corso di svolgimento del rapporto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, componendo il contrasto formatosi tra le sezioni semplici, hanno affermato il principio, applicabile anche al contratto di conto corrente bancario, stante la sua portata generale, secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2001), della quale la Corte Costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza n. 29 del 2002. Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla citata legge n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi (Cass. Civ., Sez. Un., 19/10/2017, n. 24675).
3. – Tanto premesso, esaminando le domande di accertamento dei vizi del contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza n. 27/10401, acceso dall'attore il 15 6 novembre 1984 e chiuso il 3 giugno 2016, dedotti nell'atto introduttivo del giudizio, con le correlate istanze di nullità, è fondata quella di cui alla prima delle conclusioni rassegnate nell'atto medesimo (“ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente n. 27/10401 intestato al Sig. Parte_1 laddove prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito”).
3.1 – Va, invero, rilevato che, dalle norme che regolano il menzionato contratto di conto corrente n. 27/10401, prodotto all'allegato 1 del fascicolo cartaceo di parte attrice, si evince che non risulta pattuita una valida clausola di capitalizzazione degli interessi in quanto si legge, all'articolo 57, primo comma, delle stesse che “I rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento” , ed al secondo comma che “i conti che risultino, anche saltuariamente debitori, vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, applicando agli interessi e competenze di chiusura, valuta data del regolamento …”.
3.2 – Ora, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si 7 determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata (così, per tutte, Cass. SS.UU. 21095 del 4.11.2004, poi seguita dalla giurisprudenza successiva;
cfr Cass. 4094 del 25.2.2005; Cass. 10955 del 19.5.2005; Cass. SS.UU. 24418 del 2.12.2010; Cass. ord. 20172 del 3.9.2013), con la precisazione che tale nullità è soggetta al rilievo d'ufficio da parte del giudice (cfr Cass. 4853 dell'1.3.2007; Cass. 23974 del 25.11.2010).
3.3 – In particolare, va esclusa la legittimità di ogni forma di anatocismo sia per il periodo antecedente il 2000, stante la nullità della relativa clausola, che per quello successivo, in quanto la banca convenuta non si è adeguata alla delibera del 9 febbraio 2000, la quale, all'art. 7 co. 3, prevede la possibilità di salvare i precedenti contratti bancari solo a condizione che, in presenza di nuove clausole aventi carattere peggiorativo, le stesse vengano specificamente approvate per iscritto dalla clientela, considerando sufficiente per le clausole non peggiorative la mera comunicazione alla controparte del rapporto.
3.4 - Ebbene, la giurisprudenza di merito predominante, condivisa anche da questa Giudice, ritiene che le nuove clausole anatocistiche abbiano sempre carattere peggiorativo poiché le precedenti clausole sono radicalmente nulle (cfr., tra le tante, Tribunale di Treviso, Sez. distaccata di Montebelluna, 10 giugno 2013, n. 110; Tribunale di Piacenza, sent. n. 757 27-10-2014; Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005; Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006; Tribunale Mantova, sez. II, 09/02/2016).
3.5 - La tesi è stata esplicitamente e definitivamente affermata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 26769 del 2019 per cui “se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizione della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sarà quella del comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR - già di per sé, qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza - ma quella del comma 3 del medesimo art. 7 («Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»), con la conseguenza (…) che, non essendo stata approvata (…), l'operata variazione contrattuale, pur se in linea con le altre disposizioni della delibera, è inefficace nei suoi confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto”. 8 3.6 - Pertanto, in mancanza di un'espressa pattuizione scritta di manifesta accettazione da parte dell'odierno attore della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con pari periodicità per il periodo successivo alla Delibera Cicr del 9 febbraio 2000, l'eventuale anatocismo praticato dalla banca deve considerarsi illegittimo.
3.6.1 - Del resto, lo stesso istituto di credito convenuto, non ha dedotto e provato l'esistenza di una successiva regolamentazione scritta, limitandosi a contrastare l'allegata capitalizzazione trimestrale degli interessi osservando che “per il periodo successivo al 30/3/2000, come risulta dalla documentazione prodotta dalla stessa parte attrice, nell'estratto conto al 30/6/2000 risultano contabilizzati interessi a credito del cliente per Lit. 970 (cfr. doc. 6). E così procedendo, anche per i successivi trimestri, risulta che, ad ogni chiusura trimestrale, la ha capitalizzato, in regime di assoluta CP_3 reciprocità, sia gli interessi attivi (ogni qual volta il conto ha presentato saldi a credito) che quelli passivi (quando il conto ha registrato saldi a debito). Dimostrata, documentalmente, la reciprocità della capitalizzazione periodica dei saldi, va rilevato ed opposto che l'eccepita nullità e le conseguenze restitutorie che (salvi gli effetti della prescrizione) ne conseguono, limitano l'esame e gli effetti dell'eccezione in esame sino a tutto il 30/6/2000, dovendosi ritenere, per il periodo successivo, pienamente legittima la periodica e reciproca capitalizzazione dei saldi, sia creditori che debitori” (così pagg. 10-11 comparsa di costituzione e risposta).
3.6.2 - Né ha allegato e provato, al fine dell'applicazione della regola di eguale periodicità stabilita dalla ripetuta delibera del Cicr per il periodo successivo alla medesima delibera, che vi è stato adeguamento del contratto di conto corrente stipulato anteriormente alla previsione della delibera, senza peggioramento delle pattuizioni precedentemente applicate (per la suddetta possibilità si vedano Cass. Civ. ord. nn. 5054/2024 e 5064/2024).
3.6.3 - Con la conseguenza che, in luogo della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non va operata alcuna capitalizzazione conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2010.
4. - Ancora, dalla regolamentazione negoziale del rapporto di conto corrente bancario in contesa, segnatamente dal terzo comma dell'art. 57, risulta che “gli interessi dovuti dal Correntista al salvo patto diverso, si intendono determinati alle CP_2 condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Il contratto di conto corrente in causa, dunque, non contiene indicazioni relative all'applicazione del tasso di interesse passivo e/o attivo.
9 4.1 - Ebbene, detta clausola di rinvio agli usi di piazza per la determinazione del tasso di interesse è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.
4.2 - Sul punto, giova rammentare che la Suprema Corte, intervenendo in materia, ha avuto modo di chiarire che “In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza” (cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza n. 24048 del 26 settembre 2019).
4.3 – Conseguendone la fondatezza della seconda domanda di parte attrice (“ritenere e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto di conto corrente di cui sopra nella parte in cui prevede che gli interessi siano determinati con riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”).
5. - Dalle allegazioni delle parti nonché dalle superiori condizioni non risulta neppure prevista una specifica e determinata commissione di massimo scoperto né i criteri di calcolo ovvero la sua periodicità.
5.1 - Invero, a fronte delle deduzioni di parte attrice che ha dedotto che “dai documenti esibiti e dalla consulenza del tecnico di fiducia emerge, inoltre, come nel corso del rapporto siano state applicate commissioni di massimo scoperto, mai formalmente determinate dalle parti nel preciso ammontare”, arguendo il relativo “diritto alla restituzione delle somme ingiustamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente a titolo di commissione di massimo scoperto”, parte convenuta non ha precisato ed indicato la puntuale previsione, nell'ambito del rapporto n. 27/10401, della commessione de qua, recte la percentuale applicata, ovvero i necessari elementi della sua individuazione (la base di calcolo, la soglia temporale minima per farla scattare), asserendo genericamente che “all'atto della concessione delle facilitazioni di cui in precedenza è detto e per come documentato in atti sono state indicate nella misura ivi numericamente indicata”, aggiungendo viepiù che “a decorrere dal 28/6/09, non ha più applicato la commissione trimestrale di massimo scoperto ed a far data dal successivo 30/9/09, dopo aver comunicato alla propria clientela l'intervenuta introduzione della commissione trimestrale di disponibilità fondi, ha applicato tale nuova commissione nella misura dello 0,50% (cfr. docc. 7 e 8)”, e concludendo nel senso che “da tanto discende l'assoluta infondatezza dell'asserita illegittimità e/ o nullità delle cms, per come applicate 10 sino a tutto il 28/6/09 dalla comparente;
del pari discende la piena legittimità della CP_3 successiva applicazione della “commissione di disponibilità fondi”, in quanto pienamente conforme al dettato legislativo ed l tetto massimo a tal fine fissato”.
5.2 – Conseguendone la fondatezza anche della terza domanda attorea. La mancata contemplazione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente ne importa, se applicata nel corso del rapporto, la totale esclusione dai conteggi. La validità di detto addebito presuppone, infatti, in primis, la pattuizione e l'espressa indicazione negoziale.
5.3 – Va rilevato, altresì, che la commissione di massimo scoperto è nulla, va disapplicata e non conteggiata nel saldo finale, anche laddove - considerando nel caso di specie la lettera di modifica del 25 agosto 1986, sottoscritta dal che Pt_1 determina la percentuale della C.m.s. in ½% - ne sia indicata la sola percentuale, atteso che “si tratta di clausole nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, poiché indicano soltanto la percentuale applicata ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare. La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma ed è validamente pattuita allorquando rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità). In altre parole, in tema di CMS le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la c.m.s. vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento “X” di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di “N gg” di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, ecc..), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e, quindi, difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto” (così Corte di Appello di Torino, Sez. I, 04.12.2018, n. 2058).
6. – Le superiori nullità sono state confermate dall'accertamento tecnico d'ufficio. Infatti, il C.T.U. ha rilevato ed accertato che:
- “il contratto di apertura del conto corrente bancario n. 27/10401 (All. 1 atto di citazione) è stato acceso dal sig. il 15.11.1984. Parte_1
Il contratto di conto corrente non prevede concessione di credito da parte dell'Istituto Bancario e riporta le seguenti condizioni:
1. tasso di interesse creditore come da A.I. valuta d'uso; 11
2. spese di tenuta conto, postali e bolli a carico del correntista;
3. addebito trimestrale per le competenze a debito del correntista,
4. accredito annuale per le competenze a credito del correntista”;
- “con raccomandata datata 28/05/1986, allegata alla comparsa di costituzione, veniva modificato il contratto sottoscritto tra le parti con la concessione da parte del CP_2 di un'apertura di credito per L. 15.000.000 fino a revoca alle seguenti condizioni:
[...]
1. Tasso di interesse creditore non indicato;
2. Tasso di interesse debitore 20% +1/2 di commissione trimestrale massimo scoperto fino a nuovo avviso;
3. Valute d'uso;
4. Spese tenuta del conto postali e bolli a carico del correntista”;
- il conto corrente di corrispondenza ed i servizi connessi riportati nella lettera di concessione dell'apertura di credito prevedevano:
“
5. addebito trimestrale per le competenze a debito del correntista;
6. accredito annuale per le competenze a credito del correntista,
7. Gli interessi dovuti dal correntista al salvo patto diverso si intendono determinati CP_2 alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”;
- “nel documento con modifica di contratto sottoscritto in data 25.08.86 tra le parti con il quale veniva concessa dal un'apertura di credito per L. 15.000.000 la Controparte_2 clausola relativa alla C.M.S. risulta indeterminata, essendo previsto solo il suo ammontare in percentuale ½% senza specificare il concreto meccanismo di funzionamento e di calcolo della stessa e pertanto, come da quesito, viene esclusa dal calcolo”.
7. - Acclarate le superiori nullità, l'attore ha chiesto la rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente n. 27/10401, “senza alcuna capitalizzazione, eliminando le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e commissioni varie, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni” e calcolando gli interessi passivi secondo i criteri meglio precisati nel libello introduttivo (così quarta conclusione citazione), e la condanna di controparte alla restituzione dell'importo di euro 148.542,90 o della maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia (così ultima conclusione citazione).
7.1 – Relativamente alla suddetta domanda di restituzione, la convenuta, costituendosi tempestivamente in lite, ha eccepito la prescrizione “di ogni diritto al rimborso riferito ad indebiti maturati nel precorso periodo ultradecennale e, quindi, sino a tutto il 31/1/2008” ritenendo che la procedura di mediazione, “promossa ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 il precedente 30/3/2012”, non fosse opponibile nei suoi confronti, ovvero nell'ipotesi di sua validità ed efficacia interruttiva “sino al 31/3/2002”. Per 12 l'uno e l'altro caso, l'istituto di credito convenuto ha indicato, alle pagg. 12-13-14 della comparsa di costituzione e risposta, l'elenco di tutte le specifiche rimesse solutorie contabilizzate nel rapporto in discussione.
7.2 – Ed invero, come è noto, relativamente al termine di decorrenza della prescrizione decennale in materia di rimesse bancarie e di onere della relativa prova, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418 del 2010 – i cui principi sono divenuti oramai orientamento consolidato che questa giudicante condivide pienamente -, hanno chiarito come al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione d'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei contratti bancari di conto corrente, bisogna distinguersi tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie. Hanno, in particolare, affermato che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è di per sé solo elemento decisivo al fine di individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione d'indebito che, in caso di poste non legittimamente iscritte, eventualmente spetti al correntista nei confronti della banca. Ogni qual volta un rapporto di durata implichi prestazioni di durata ripetute e scaglionate nel tempo, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi nel tempo, non impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto se questo sia affetto da nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento del singolo pagamento. In particolare, il pagamento per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essere tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel soggetto (solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens), e per essere ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. deve essere un pagamento indebito cioè privo di causa giustificativa. Pertanto non può decorrere il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto definibile come pagamento, perché prima di quel momento non vi è alcun diritto alla ripetizione. Qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato sia prelevamenti che versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti (rimesse solutorie), tali da poter formare oggetto di ripetizione (se indebiti) in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (detto scoperto) cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così viceversa in tutti i casi nei quali versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. 13 Pertanto la Suprema Corte a Sezioni Unite, chiarita la differenza tra rimesse solutorie e ripristinatorie, ha affermato il principio secondo cui "se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".
7.3 – Ciò detto, l'eccezione di prescrizione non può che essere riferita all'azione di ripetizione degli indebiti maturati sino al 30 marzo 2002, dovendosi indubbiamente considerare l'istanza di mediazione avente ad oggetto “risarcimento danni per illegittima capitalizzazione degli interessi ed illegittima applicazione delle commissioni” per il valore di “€ 148.542,00” (cfr. doc. 4 fascicolo attore), regolarmente ricevuta dalla Banca convenuta (che ha ricevuto altresì la proposta di conciliazione formulata dai mediatori, giusta il contenuto del verbale negativo di mediazione allegato al doc. 5 del fascicolo attoreo), la quale, con missiva del 22 maggio 2012 (cfr. doc. allegato 6 fascicolo attoreo), comunicava di non accettare la soluzione transattiva e di non intendere partecipare al procedimento di mediazione, tra gli eventi interruttivi della prescrizione.
7.3.1 – Sul punto, è sufficiente richiamare il D. Lgs. 28/2010, introduttivo dell'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che, con precisa norma esistente sin dalla sua entrata in vigore, ha stabilito che dal momento della comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti, la stessa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.
7.4 – Tanto posto, istruita la causa con accertamento tecnico d'ufficio, il C.T.U. ha evidenziato che:
- in data 19 maggio 2016 è cessato il rapporto di conto corrente;
- nel fascicolo di parte attrice risultano depositati gli estratti conto del rapporto di conto corrente bancario per il periodo 01.01.1993 (saldo iniziale a debito per il correntista di Lire 26.728.566) / 30.04.2011 (saldo a credito per il correntista € 44.964,86);
- solo per l'anno 1997 risultano mancanti gli estratti conto per un periodo superiore al trimestre (sul punto, deve rammentarsi, che l'istituto di credito, comandato con l'ordinanza istruttoria del 3 agosto 2021, di esibire ex art. 210 c.p.c. i suddetti estratti conto, non provvedeva a produrli, né eccepiva, tempestivamente,
14 recte nella comparsa di costituzione e risposta, di non esserne in possesso per passaggio temporale ultradecennale). Ha, quindi, concluso, dopo puntuale e specifica individuazione degli addebiti illegittimi, degli interessi rideterminati e delle rimesse solutorie, nel senso che:
“i rapporti di “dare-avere” fra la e l'attore con riferimento al rapporto di conto CP_3 corrente bancario n. 27/10401 acceso dal signor presso il Parte_1 Controparte_2 alla luce degli accertamenti espletati vengono determinati in: 1. € 59.360,38 al lordo delle rimesse solutorie prescritte e rappresentano un credito per il signor;
Parte_1
2. € 41.562,8 al netto delle rimesse solutorie prescritte e rappresentano un credito per il signor ”. Parte_1
7.5 – Ebbene, tenuto conto (a) di quanto sopra enunciato circa l'invalidità di alcune clausole del contratto di conto corrente bancario n. 27/10401, (b) della circostanza che non vanno conteggiate le c.m.s. per quanto ut supra esposto, (c) del fatto che non risulta provato l'adeguamento scritto del contratto in parola (anteriormente stipulato) alla delibera Cicr del 2000, (d) dell'ulteriore considerazione per cui “ove sia stata proposta dal correntista una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e/o all'esistenza protratta nel tempo di prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve esser preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le voci o competenze accertate come illegittime e in concreto applicate dalla banca” (così proprio Cass. Civ. ord. n. 5064 del 2024 citata dallo stesso convenuto), devono ritenersi superate le osservazioni critiche che l'istituto di credito convenuto ha sollevato all'indagine contabile d'ufficio e devono condividersi le conclusioni dell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, per il quale la somma a credito dell'attore, all'esito della rideterminazione del rapporto di dare/avere, operate le esclusioni di causa e considerando le rimesse solutorie prescritte, è pari ad euro 41.562,80.
8. – Le spese del procedimento seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase della decisione, per l'importo complessivo di € 7.616,00. Parte convenuta deve a parte attrice anche euro 786,00 per spese documentate. 15 8.1 – Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 495/2018 R.G.A.C. proposta da nei Parte_1 confronti di quale incorporante per fusione Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
- accoglie la domanda attorea nei limiti e per quanto indicato in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara la parziale nullità ed inefficacia delle clausole applicate al contratto di conto corrente bancario n. 27/10401, intestato all'attore già in essere presso il segnatamente della Parte_1 Controparte_2 clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e degli interessi determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, entrambe previste nell'art. 57 delle condizioni contrattuali, nonchè della commissione di massimo scoperto non pattuita;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che, operate le esclusioni degli addebiti illegittimi e tenuto conto delle rimesse solutorie prescritte, il saldo del rapporto di conto corrente bancario, al 30 aprile 2011, è pari ad euro 41.562,80;
- e, per l'effetto, condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 41.562,80;
- condanna a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che Controparte_1 vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella complessiva somma di euro 8.402,00, di cui euro 786,00 per spese documentate ed euro 7.616,00 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di rimborso spese forfettarie;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 22 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
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