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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15215 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O DI R O M A ___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. CO SA presidente rel. dott. Alessandra Imposimato giudice dott. Assunta Canonaco giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 57445 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 7 gennaio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Paolo Cacciagrano) attrice
E
CP_1
(avv. Antonella De Fazio) convenuta
Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, reiterate le istanze istruttorie formulate come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “a) Accertare e dichiarare la falsità del verbale di constatazione n. 2190/2021 redatto il 06/05/2021dalla entro i Parte_2 limiti e per le causali di cui in narrativa evidenziate qui enell'atto di citazione;
b) con conseguenziale pronuncia in ordine alle spese legali”; chiedeva inoltre che, in caso di rigetto della domanda, fossero scrutinate valide ragioni per compensare le spese di lite in ragione della condotta di nel processo tributario;
CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per il convenuto, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La C.N. ha convenuto Parte_3 in giudizio , proponendo querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., CP_1 avverso il verbale di constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, redatto dal personale della Parte_2
L'attrice ha esposto esponendo:
- che davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma pendevano cinque giudizi a seguito delle impugnazioni proposte avverso altrettanti atti di accertamento di , riferiti alla per gli anni 2016 (r.g.r. n. CP_1 CP_3
1495/2022), 2017 (r.g.r. n. 1496/2022), 2018 (r.g.r. n. 1497/2022), 2019 (r.g.r. n.
1498/2022) e 2020 (r.g.r. n. 1499/2022), tutti basati sul suddetto verbale di constatazione, redatto con riferimento al terreno da essa utilizzato, già identificato al foglio 1079, numeri 1292, 21, 439, 440, 441, 442 e 443 (attualmente foglio 1079, particelle 2890, 2894, 2895/p e 2896/p);
- che all'esito del sopralluogo era stato accertato che, a fronte di una superficie complessiva di mq 682, quella da assoggettare alla arebbe stata pari a mq CP_3
656, con categoria di utenza 04, e a mq 18, con categoria di utenza 10, mentre la superficie di mq 8 non era soggetta a tariffa in quanto produttiva di rifiuti speciali, non assimilati agli ordinari perché il soggetto produttore è tenuto alla loro raccolta, trasporto e smaltimento direttamente a proprie spese, mediante contratto con soggetto abilitato;
- che da una propria consulenza tecnica era emerso, invece, che la superficie complessiva delle aree era pari a 715 mq, così ripartita: a) mq 144, come gazebo in tensostruttura utilizzato per manutenzione delle imbarcazioni;
b) mq 450, come capannone in tensostruttura utilizzato per manutenzione delle imbarcazioni;
c) mq
8, come deposito di rifiuti speciali;
d) mq 95, come deposito attrezzi, strumenti, vernici e lacche;
e) mq 15, come ufficio;
f) mq 18, come locale tecnico per la videosorveglianza (ex guardiania), sicchè le superfici da assoggettare alla CP_3 con la categoria di utenza 10, sarebbero limitate a mq 15 e a mq 18 (lett. e e f), mentre nella superficie di mq 594 (lett. a e b) erano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, non assoggettati alla perchè il produttore sarebbe CP_3 tenuto a provvedere direttamente al loro smaltimento, come attuato a seguito della stipula del contratto Ecostiense 2 s.r.l.;
- che pertanto nel verbale di constatazione, diversamente dal vero, era stata attestata la categoria utenza 04 per la superficie di mq 656 e la categoria utenza 10 per mq 48, in luogo di quelle esatte, come sopra specificate.
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La società attrice ha quindi dichiarato di proporre querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., avverso il verbale di constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, rappresentando che vi era stata cristallizzata una qualificazione fattuale e giuridica delle aree condotte in locazione, in modo difforme rispetto alla realtà.
ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda, CP_1 deducendo che la querela era volta a contestare l'uso dei poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione. A tale riguardo ha affermato: che il verbale di constatazione n. 2190/2021 era stato impugnato con querela di falso in relazione al suo contenuto valutativo in ordine alle superfici da non assoggettare a in quanto ritenute CP_3 dall'attrice produttive di rifiuti speciali;
che l'attrice non aveva contestato l'accertamento tecnico, contenuto nel verbale, secondo cui il deposito dei rifiuti speciali avrebbe dimensione di 8,00 mq, sicché la finalità della querela di falso era di attribuire un'esenzione tributaria a locali ulteriori rispetto a quelli adibiti al mero deposito di rifiuti speciali, mediante una valutazione che dovrebbe sostituirsi a quella effettuata da sulla base del verbale di constatazione impugnato, CP_1 redatto da Æqua che, in sostanza, l'attrice aveva contestato le Parte_2 modalità dell'uso dei poteri autoritativi, che si erano estrinsecati nell'attribuzione di alcune categorie tariffarie ai locali oggetto di valutazione, e non invece la documentazione dello stato dei luoghi.
In via subordinata, la convenuta ha contestato la fondatezza della querela, deducendo la carenza di prova in merito al carattere continuativo e prevalente dell'attività di produzione di rifiuti speciali e dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ha sostenuto al riguardo:
- che, come risultava dal registro rifiuti speciali prodotto dall'attrice (doc. 4), i rifiuti speciali da quella gestiti nel periodo oggetto di imposizione non attenevano né a materie prime, né a merci funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività economica svolta, poiché consistevano prevalentemente in imballaggi e batterie;
che pertanto si trattava di rifiuti che non erano né scarti di materie prime, né prodotti destinati alla vendita che, in base all'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, potrebbero consentire l'esenzione dalla TA.RI.;
- che l'attrice svolgeva esclusivamente attività di rimessaggio barche, come risultava dalla visura camerale, dalla quale si evinceva lo svolgimento, come “attività prevalente”, dell'“attività di rimessa ed approdo a cielo aperto di natanti”, nonché talvolta dell'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione delle imbarcazioni, anziché un'attività di cantiere di produzione nautica;
- che, in particolare, la circostanza che i rifiuti speciali prodotti dall'attrice consistessero in maniera preponderante in imballaggi e batterie costituiva prova che quella non svolgeva in modo continuativo e prevalente attività di produzione di rifiuti speciali, perché non produceva natanti, ma soltanto attività di rimessaggio barche e, talvolta, su richiesta, attività di manutenzione delle stesse (non, pertanto, in modo
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prevalente e continuativo come richiesto dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 ai fini dell'esenzione TA.RI);
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento di per la CP_1 disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 33/2018, l'esenzione TA.RI. dovrebbe essere riconosciuta soltanto nel caso di “attività produttiva”, e che l'attrice neppure aveva dato prova dell'”avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, richiesto sempre dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 nella gestione dei rifiuti speciali, come condizione da rispettare ai fini dell'esenzione TA.RI.
Nel corso del giudizio è stata data comunicazione al Pubblico Ministero della pendenza del giudizio.
2 – La querela di falso proposta dalla concerne il verbale di Parte_1 constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, redatto dal personale della Parte_2
nel corso di un sopralluogo eseguito presso un terreno utilizzato dall'attrice per
[...] lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, finalizzato ad accertare la produzione di rifiuti da assoggettare alla Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.).
Secondo quanto prospettato nell'atto di citazione la denunciata falsità del verbale – realizzata “entro i limiti e per le causali di cui in narrativa” (come esposto, per relationem, nelle proposte conclusioni) – consisterebbe nella rappresentazione difforme dal vero delle superfici di alcuni settori di quel terreno, entro i quali sarebbero svolte attività che determinerebbero la produzione di categorie di rifiuti assoggettate all'apposita tassazione.
All'udienza del 27.9.2023, a richiesta del giudice, il difensore dell'attrice ha precisato che “la dedotta falsità concerne la tipologia dei rifiuti prodotti, il tipo di attività dalla quale scaturisce la produzione dei rifiuti e l'estensione delle superfici relative alla produzione e versamento dei rifiuti ordinari e speciali”.
Con riferimento all'estensione delle superfici, si rileva che la società attrice ha rappresentato di avere riscontrato la difformità dei dati relativi alle rispettive estensioni a seguito del conferimento ad un professionista dell'incarico di misurarle, producendo la relativa relazione tecnica.
3 – Occorre preliminarmente esaminare la portata ed i limiti della querela di falso nonché l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
3.1 In primo luogo, la querela di falso può essere proposta solo per contestare fatti che il pubblico ufficiale ha personalmente verificato e attestato nell'atto pubblico. In secondo luogo, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico non si estende al contenuto intrinseco dell'atto, cioè alle valutazioni o alle conclusioni che il pubblico ufficiale potrebbe aver tratto sulla base di osservazioni non direttamente verificabili. Questo significa che, sebbene l'atto pubblico faccia piena prova fino a querela di falso per i fatti verificati personalmente, non offre la stessa garanzia di veridicità per le
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valutazioni soggettive o per le informazioni riportate che non siano frutto di una diretta percezione del pubblico ufficiale.
La falsità dell'atto impugnato può quindi riguardare sia la genuinità, mirando all'accertamento di eventuali contraffazioni o alterazioni, sia la veridicità, ossia la non corrispondenza tra le dichiarazioni e i fatti documentati dal pubblico ufficiale nonché quelli avvenuti in sua presenza.
È perciò necessario proporre querela di falso quando il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto abbia attestato fatti difformi dal vero ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti. Tuttavia, la querela non è mai esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. Né può riguardare quella parte di atto nella quale il pubblico ufficiale esprima un proprio convincimento logico-deduttivo.
Nel caso in esame, gli agenti accertatori, al fine di stabilire la superficie da assoggettare alla hanno tenuto conto di diversi fattori, tra cui la tipologia di CP_3 attività svolta, così come risultante dalla visura camerale, il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali fornito dall'attrice e lo stato dei luoghi in sede di sopralluogo. Il verbale di constatazione impugnato risulta, pertanto, essere il prodotto, oltre che della misurazione effettiva della superficie in sede di sopralluogo, anche della valutazione tecnica effettuata dagli agenti relativamente alla metratura dedicata al deposito dei rifiuti speciali.
3.2 Con specifico riferimento alla tipologia di atto in esame, la Corte di Cassazione
(sent. n. 28060/2017 e ordd. nn. 24461/2018 e 18420/2024) ha affermato, in tema di accertamenti tributari, che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.
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Nel caso in esame, l'attrice non ha contestato che gli agenti accertatori si fossero recati presso il luogo indicato nel verbale, nel giorno ivi indicato, né che avessero compiuto le descritte misurazioni e, in genere, le attività descritte nel verbale. E neppure è stato contestato che i dati relativi alla misurazione dell'estensione delle superfici, come dichiarati nel verbale, fossero differenti rispetto a quelli oggetto dell'attività di misurazione, così come rilevati. Non sono state dedotte, cioè, difformità dal vero per scardinare le quali è necessario proporre la querela di falso, perché attinenti a fatti che il pubblico ufficiale avrebbe potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.
L'attrice, invece, ha affermato in primo luogo che i risultati delle misurazioni delle superfici, ottenuti dagli agenti accertatori e da questi riportati nel verbale, non corrispondevano a quelli reali, come risultanti dalle misurazioni successivamente eseguite dal professionista che essa aveva incaricato. Ha sostenuto, in buona sostanza, che i risultati delle misurazioni riportati nel verbale erano sbagliati, frutto di un errore (ad esempio, di calcolo, di metodo o di criterio utilizzato), e non che gli accertatori avevano riportato nel verbale dati diversi rispetto a quelli da essi stessi riscontrati.
In secondo luogo, l'attrice ha contestato la correttezza della qualificazione, come rifiuti assoggettabili a tariffa, data dagli agenti accertatori ai prodotti delle lavorazioni ed attività eseguite in determinate aree. Il Collegio ritiene che l'esito del compimento di tali operazioni, esposto nel verbale, si caratterizza per essere frutto non soltanto di attività materiali ma anche – ed essenzialmente – di un'attività di valutazione ed apprezzamento;
in buona sostanza, di un giudizio anche di natura tecnica.
In entrambi i casi – vale a dire: le dedotte erroneità (i) delle misurazioni e (ii) della qualificazione tecnico-giuridica dei rifiuti, con riferimento alle attività svolte su determinate superfici – quanto riportato nel verbale di constatazione non è assistito da fede privilegiata, alla stregua del principio ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione, e la sua non corrispondenza alla realtà può (e deve) essere accertata, senza ricorrere allo speciale rimedio processuale della querela di falso, nell'ambito del giudizio introdotto per contestare la pretesa impositiva che venga fatta valere dalla competente amministrazione sulla scorta di quanto sia emerso dal verbale di constatazione.
4 – Per quanto sopra esposto deve concludersi per la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso, perché proposta per accertare la non conformità al vero di dichiarazioni non assistite da fidefacenza.
Si dispone la compensazione delle spese processuali in considerazione del contradittorio comportamento processuale tenuto da che – come CP_1 documentato dalla società attrice all'atto della costituzione in giudizio – nei procedimenti innanzi al giudice tributario ha affermato che il verbale di constatazione avrebbe potuto essere contestato soltanto mediante la proposizione della querela di
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falso (“il suddetto verbale di constatazione n. 02190/2021 (all. 1, cit.) costituisce atto pubblico, in quanto questo proviene da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, le attestazioni in esso contenute sono inerenti alle attività che gli Agenti accertatori di in nome e per conto di , certificano Controparte_4 CP_1 di aver eseguito;
pertanto, le dichiarazioni in esso rese sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 C.C. Invero, l'unico strumento che avrebbe avuto la Società ricorrente per contrastarle sarebbe stato la querela di falso;
ne consegue, quindi, che in difetto della proposizione della querela di falso, come nella fattispecie in esame non risultano più contestabili.”), mentre nel presente giudizio ha sostenuto la tesi contraria, dell'inammissibilità della querela di falso.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla Parte_4 nei confronti di , così provvede: CP_1
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 29.10.2025
Il Presidente est.
CO SA
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Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. CO SA presidente rel. dott. Alessandra Imposimato giudice dott. Assunta Canonaco giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 57445 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione il 7 gennaio 2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Paolo Cacciagrano) attrice
E
CP_1
(avv. Antonella De Fazio) convenuta
Controparte_2
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024 i difensori delle parti così concludevano: per l'attrice, reiterate le istanze istruttorie formulate come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “a) Accertare e dichiarare la falsità del verbale di constatazione n. 2190/2021 redatto il 06/05/2021dalla entro i Parte_2 limiti e per le causali di cui in narrativa evidenziate qui enell'atto di citazione;
b) con conseguenziale pronuncia in ordine alle spese legali”; chiedeva inoltre che, in caso di rigetto della domanda, fossero scrutinate valide ragioni per compensare le spese di lite in ragione della condotta di nel processo tributario;
CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per il convenuto, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “rigettare la domanda ex adverso proposta in quanto inammissibile ed infondata;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La C.N. ha convenuto Parte_3 in giudizio , proponendo querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., CP_1 avverso il verbale di constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, redatto dal personale della Parte_2
L'attrice ha esposto esponendo:
- che davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma pendevano cinque giudizi a seguito delle impugnazioni proposte avverso altrettanti atti di accertamento di , riferiti alla per gli anni 2016 (r.g.r. n. CP_1 CP_3
1495/2022), 2017 (r.g.r. n. 1496/2022), 2018 (r.g.r. n. 1497/2022), 2019 (r.g.r. n.
1498/2022) e 2020 (r.g.r. n. 1499/2022), tutti basati sul suddetto verbale di constatazione, redatto con riferimento al terreno da essa utilizzato, già identificato al foglio 1079, numeri 1292, 21, 439, 440, 441, 442 e 443 (attualmente foglio 1079, particelle 2890, 2894, 2895/p e 2896/p);
- che all'esito del sopralluogo era stato accertato che, a fronte di una superficie complessiva di mq 682, quella da assoggettare alla arebbe stata pari a mq CP_3
656, con categoria di utenza 04, e a mq 18, con categoria di utenza 10, mentre la superficie di mq 8 non era soggetta a tariffa in quanto produttiva di rifiuti speciali, non assimilati agli ordinari perché il soggetto produttore è tenuto alla loro raccolta, trasporto e smaltimento direttamente a proprie spese, mediante contratto con soggetto abilitato;
- che da una propria consulenza tecnica era emerso, invece, che la superficie complessiva delle aree era pari a 715 mq, così ripartita: a) mq 144, come gazebo in tensostruttura utilizzato per manutenzione delle imbarcazioni;
b) mq 450, come capannone in tensostruttura utilizzato per manutenzione delle imbarcazioni;
c) mq
8, come deposito di rifiuti speciali;
d) mq 95, come deposito attrezzi, strumenti, vernici e lacche;
e) mq 15, come ufficio;
f) mq 18, come locale tecnico per la videosorveglianza (ex guardiania), sicchè le superfici da assoggettare alla CP_3 con la categoria di utenza 10, sarebbero limitate a mq 15 e a mq 18 (lett. e e f), mentre nella superficie di mq 594 (lett. a e b) erano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, non assoggettati alla perchè il produttore sarebbe CP_3 tenuto a provvedere direttamente al loro smaltimento, come attuato a seguito della stipula del contratto Ecostiense 2 s.r.l.;
- che pertanto nel verbale di constatazione, diversamente dal vero, era stata attestata la categoria utenza 04 per la superficie di mq 656 e la categoria utenza 10 per mq 48, in luogo di quelle esatte, come sopra specificate.
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La società attrice ha quindi dichiarato di proporre querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., avverso il verbale di constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, rappresentando che vi era stata cristallizzata una qualificazione fattuale e giuridica delle aree condotte in locazione, in modo difforme rispetto alla realtà.
ha eccepito, innanzitutto, l'inammissibilità della domanda, CP_1 deducendo che la querela era volta a contestare l'uso dei poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione. A tale riguardo ha affermato: che il verbale di constatazione n. 2190/2021 era stato impugnato con querela di falso in relazione al suo contenuto valutativo in ordine alle superfici da non assoggettare a in quanto ritenute CP_3 dall'attrice produttive di rifiuti speciali;
che l'attrice non aveva contestato l'accertamento tecnico, contenuto nel verbale, secondo cui il deposito dei rifiuti speciali avrebbe dimensione di 8,00 mq, sicché la finalità della querela di falso era di attribuire un'esenzione tributaria a locali ulteriori rispetto a quelli adibiti al mero deposito di rifiuti speciali, mediante una valutazione che dovrebbe sostituirsi a quella effettuata da sulla base del verbale di constatazione impugnato, CP_1 redatto da Æqua che, in sostanza, l'attrice aveva contestato le Parte_2 modalità dell'uso dei poteri autoritativi, che si erano estrinsecati nell'attribuzione di alcune categorie tariffarie ai locali oggetto di valutazione, e non invece la documentazione dello stato dei luoghi.
In via subordinata, la convenuta ha contestato la fondatezza della querela, deducendo la carenza di prova in merito al carattere continuativo e prevalente dell'attività di produzione di rifiuti speciali e dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ha sostenuto al riguardo:
- che, come risultava dal registro rifiuti speciali prodotto dall'attrice (doc. 4), i rifiuti speciali da quella gestiti nel periodo oggetto di imposizione non attenevano né a materie prime, né a merci funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività economica svolta, poiché consistevano prevalentemente in imballaggi e batterie;
che pertanto si trattava di rifiuti che non erano né scarti di materie prime, né prodotti destinati alla vendita che, in base all'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, potrebbero consentire l'esenzione dalla TA.RI.;
- che l'attrice svolgeva esclusivamente attività di rimessaggio barche, come risultava dalla visura camerale, dalla quale si evinceva lo svolgimento, come “attività prevalente”, dell'“attività di rimessa ed approdo a cielo aperto di natanti”, nonché talvolta dell'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione delle imbarcazioni, anziché un'attività di cantiere di produzione nautica;
- che, in particolare, la circostanza che i rifiuti speciali prodotti dall'attrice consistessero in maniera preponderante in imballaggi e batterie costituiva prova che quella non svolgeva in modo continuativo e prevalente attività di produzione di rifiuti speciali, perché non produceva natanti, ma soltanto attività di rimessaggio barche e, talvolta, su richiesta, attività di manutenzione delle stesse (non, pertanto, in modo
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prevalente e continuativo come richiesto dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 ai fini dell'esenzione TA.RI);
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento di per la CP_1 disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 33/2018, l'esenzione TA.RI. dovrebbe essere riconosciuta soltanto nel caso di “attività produttiva”, e che l'attrice neppure aveva dato prova dell'”avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, richiesto sempre dall'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013 nella gestione dei rifiuti speciali, come condizione da rispettare ai fini dell'esenzione TA.RI.
Nel corso del giudizio è stata data comunicazione al Pubblico Ministero della pendenza del giudizio.
2 – La querela di falso proposta dalla concerne il verbale di Parte_1 constatazione del 6.5.2021, n. 2190/2021, redatto dal personale della Parte_2
nel corso di un sopralluogo eseguito presso un terreno utilizzato dall'attrice per
[...] lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, finalizzato ad accertare la produzione di rifiuti da assoggettare alla Tariffa Rifiuti (Ta.Ri.).
Secondo quanto prospettato nell'atto di citazione la denunciata falsità del verbale – realizzata “entro i limiti e per le causali di cui in narrativa” (come esposto, per relationem, nelle proposte conclusioni) – consisterebbe nella rappresentazione difforme dal vero delle superfici di alcuni settori di quel terreno, entro i quali sarebbero svolte attività che determinerebbero la produzione di categorie di rifiuti assoggettate all'apposita tassazione.
All'udienza del 27.9.2023, a richiesta del giudice, il difensore dell'attrice ha precisato che “la dedotta falsità concerne la tipologia dei rifiuti prodotti, il tipo di attività dalla quale scaturisce la produzione dei rifiuti e l'estensione delle superfici relative alla produzione e versamento dei rifiuti ordinari e speciali”.
Con riferimento all'estensione delle superfici, si rileva che la società attrice ha rappresentato di avere riscontrato la difformità dei dati relativi alle rispettive estensioni a seguito del conferimento ad un professionista dell'incarico di misurarle, producendo la relativa relazione tecnica.
3 – Occorre preliminarmente esaminare la portata ed i limiti della querela di falso nonché l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.
3.1 In primo luogo, la querela di falso può essere proposta solo per contestare fatti che il pubblico ufficiale ha personalmente verificato e attestato nell'atto pubblico. In secondo luogo, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico non si estende al contenuto intrinseco dell'atto, cioè alle valutazioni o alle conclusioni che il pubblico ufficiale potrebbe aver tratto sulla base di osservazioni non direttamente verificabili. Questo significa che, sebbene l'atto pubblico faccia piena prova fino a querela di falso per i fatti verificati personalmente, non offre la stessa garanzia di veridicità per le
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valutazioni soggettive o per le informazioni riportate che non siano frutto di una diretta percezione del pubblico ufficiale.
La falsità dell'atto impugnato può quindi riguardare sia la genuinità, mirando all'accertamento di eventuali contraffazioni o alterazioni, sia la veridicità, ossia la non corrispondenza tra le dichiarazioni e i fatti documentati dal pubblico ufficiale nonché quelli avvenuti in sua presenza.
È perciò necessario proporre querela di falso quando il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto abbia attestato fatti difformi dal vero ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti. Tuttavia, la querela non è mai esperibile per contestare altri aspetti del contenuto ideologico del documento estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. Né può riguardare quella parte di atto nella quale il pubblico ufficiale esprima un proprio convincimento logico-deduttivo.
Nel caso in esame, gli agenti accertatori, al fine di stabilire la superficie da assoggettare alla hanno tenuto conto di diversi fattori, tra cui la tipologia di CP_3 attività svolta, così come risultante dalla visura camerale, il registro di carico e scarico dei rifiuti speciali fornito dall'attrice e lo stato dei luoghi in sede di sopralluogo. Il verbale di constatazione impugnato risulta, pertanto, essere il prodotto, oltre che della misurazione effettiva della superficie in sede di sopralluogo, anche della valutazione tecnica effettuata dagli agenti relativamente alla metratura dedicata al deposito dei rifiuti speciali.
3.2 Con specifico riferimento alla tipologia di atto in esame, la Corte di Cassazione
(sent. n. 28060/2017 e ordd. nn. 24461/2018 e 18420/2024) ha affermato, in tema di accertamenti tributari, che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi, esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore.
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Nel caso in esame, l'attrice non ha contestato che gli agenti accertatori si fossero recati presso il luogo indicato nel verbale, nel giorno ivi indicato, né che avessero compiuto le descritte misurazioni e, in genere, le attività descritte nel verbale. E neppure è stato contestato che i dati relativi alla misurazione dell'estensione delle superfici, come dichiarati nel verbale, fossero differenti rispetto a quelli oggetto dell'attività di misurazione, così come rilevati. Non sono state dedotte, cioè, difformità dal vero per scardinare le quali è necessario proporre la querela di falso, perché attinenti a fatti che il pubblico ufficiale avrebbe potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale.
L'attrice, invece, ha affermato in primo luogo che i risultati delle misurazioni delle superfici, ottenuti dagli agenti accertatori e da questi riportati nel verbale, non corrispondevano a quelli reali, come risultanti dalle misurazioni successivamente eseguite dal professionista che essa aveva incaricato. Ha sostenuto, in buona sostanza, che i risultati delle misurazioni riportati nel verbale erano sbagliati, frutto di un errore (ad esempio, di calcolo, di metodo o di criterio utilizzato), e non che gli accertatori avevano riportato nel verbale dati diversi rispetto a quelli da essi stessi riscontrati.
In secondo luogo, l'attrice ha contestato la correttezza della qualificazione, come rifiuti assoggettabili a tariffa, data dagli agenti accertatori ai prodotti delle lavorazioni ed attività eseguite in determinate aree. Il Collegio ritiene che l'esito del compimento di tali operazioni, esposto nel verbale, si caratterizza per essere frutto non soltanto di attività materiali ma anche – ed essenzialmente – di un'attività di valutazione ed apprezzamento;
in buona sostanza, di un giudizio anche di natura tecnica.
In entrambi i casi – vale a dire: le dedotte erroneità (i) delle misurazioni e (ii) della qualificazione tecnico-giuridica dei rifiuti, con riferimento alle attività svolte su determinate superfici – quanto riportato nel verbale di constatazione non è assistito da fede privilegiata, alla stregua del principio ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione, e la sua non corrispondenza alla realtà può (e deve) essere accertata, senza ricorrere allo speciale rimedio processuale della querela di falso, nell'ambito del giudizio introdotto per contestare la pretesa impositiva che venga fatta valere dalla competente amministrazione sulla scorta di quanto sia emerso dal verbale di constatazione.
4 – Per quanto sopra esposto deve concludersi per la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso, perché proposta per accertare la non conformità al vero di dichiarazioni non assistite da fidefacenza.
Si dispone la compensazione delle spese processuali in considerazione del contradittorio comportamento processuale tenuto da che – come CP_1 documentato dalla società attrice all'atto della costituzione in giudizio – nei procedimenti innanzi al giudice tributario ha affermato che il verbale di constatazione avrebbe potuto essere contestato soltanto mediante la proposizione della querela di
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falso (“il suddetto verbale di constatazione n. 02190/2021 (all. 1, cit.) costituisce atto pubblico, in quanto questo proviene da Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, le attestazioni in esso contenute sono inerenti alle attività che gli Agenti accertatori di in nome e per conto di , certificano Controparte_4 CP_1 di aver eseguito;
pertanto, le dichiarazioni in esso rese sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art. 2700 C.C. Invero, l'unico strumento che avrebbe avuto la Società ricorrente per contrastarle sarebbe stato la querela di falso;
ne consegue, quindi, che in difetto della proposizione della querela di falso, come nella fattispecie in esame non risultano più contestabili.”), mentre nel presente giudizio ha sostenuto la tesi contraria, dell'inammissibilità della querela di falso.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla Parte_4 nei confronti di , così provvede: CP_1
a) dichiara inammissibile la querela di falso;
b) compensa le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 29.10.2025
Il Presidente est.
CO SA
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