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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2003/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 D.LGS 462/97 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 D.LGS 462/97 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 CONTRAVV. C.S. 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 CONTRAVV. C.S. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'agente della riscossione (notifica pec:
Email_3) il 17 ottobre 2023 e depositato il successivo 18 ottobre 2023, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria unitamente alle sottostanti cartelle nn.
29320160069278132000,29320170019664837000, 29320170027469052000, 29320180006619849000,
29320180028611420000, 29320190007344222000, 29320190016147072000, 29320200034310258000,
29320200060760064000, 29320210045007362000, 29320210064081662000, 29320220063627864000.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l'agente della riscossione non si è costituito in giudizio.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato memorie. Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame il primo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti con conseguente decadenza della pretesa impositiva.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto.
Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 26 Aprile
2024 deducendo i seguenti motivi.
Il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento alle domande ed eccezioni in esso formulate. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella qualità di concessionario della riscossione deve ritenersi del tutto estranea al presente procedimento stante che le eccezioni tutte riguardano atti di competenza dell'ente impositore, come ad esempio la formazione dei ruoli. Al Concessionario è preclusa ogni indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, poiché esso è preposto solo alla riscossione e non è titolare dei crediti indicati in questi ultimi. Agenzia delle Entrate – Riscossione è altrettanto estranea in ordine alle eventuali notifiche degli atti eseguiti direttamente dall'ente impositore.
Regolare notifica della cartella esattoriale. Quanto alle cartelle esattoriali impugnate dal ricorrente, si precisa, inoltre, che esse sono state notificate nei termini di legge dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione e pertanto nessuna responsabilità può incombere al concessionario. Regolare relazione di notifica;
Prescrizione decennale del credito. In relazione all'eccezione di avvenuta prescrizione del credito bisogna rilevare che, come si evince dalle copia delle notifiche prodotte in atti, le cartelle esattoriali sono state notificate nei termini di legge dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione ed, avendo la notifica valore di atto interruttivo della prescrizione, è da considerarsi non prescritto il suddetto credito non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione dall'ultima notifica. Invero parte ricorrente non eccepisce la prescrizione degli atti successivi alla prima notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi, bensì la mancata esistenza degli atti prodromici, che come già rilevato sono di esclusiva competenza dell'ente impositore. Integrazione del contraddittorio decennale del credito.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 16
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di costituzione e controdeduzione con appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si rileva l'assoluta inammissibilità della produzione di nuovi documenti offerta dall'Agenzia
Entrate Riscossione solo nel giudizio di appello e sulla quale pertanto si dichiara sin d'ora di non accettare in alcun modo il contraddittorio. Pertanto, la produzione di documenti solo in seno all'appello notificato da
Agenzia Entrate Riscossione in data 14.06.2024, è inammissibile per violazione del chiarissimo divieto dell'art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, che l'appellante mostra evidentemente di non conoscere. Al riguardo, e per mero tuziorismo giuridico, si rileva come nessun valore possa avere la costituzione, avvenuta (il 1.02.2024) addirittura 15 giorni l'udienza di trattazione della controversia in primo grado (tenutasi il
18.01.2024), in spregio a qualsiasi regola del processo tributario, ed anche in violazione del diritto di difesa del contribuente. Costituzione di cui, legittimamente il Collegio di prime cure non ha tenuto conto, essendo del tutto inammissibile e addirittura successiva alla pronuncia della Sentenza di primo grado avvenuta in data 18.01.2024.
APPELLO INCIDENTALE
Erroneità della decisione – illegittima compensazione delle spese - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione.
Il sig. Resistente_1 intende impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato la irripetibilità delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente annullato gli atti impugnati. Veniva, tuttavia, disposta la irripetibilità delle spese con la seguente, illogica, motivazione “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.” Gli errori commessi dal Decidente sono a dir poco eclatanti. Secondo il ragionamento della Corte di Giustizia Tributaria, infatti, in ipotesi di notifica di un atto illegittimo, in quanto relativo a crediti prescritti e/o estinti per decorso dei termini di decadenza, o perché non preceduto dagli atti prodromici, il contribuente non avrebbe in nessun caso diritto al rimborso delle spese di lite. Regime delle spese nel processo tributario. Violazione del principio di causalità da parte del Giudice di prime cure - L'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite. Irrilevanza della contumacia ai fini della statuizione sulle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 02 ottobre 2025 il sig. Resistente_1, appellato, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello principale infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità della produzione documentale in grado di appello si rileva che l'appellato, già con l'atto di controdeduzioni e poi con le memorie illustrative, ha eccepito l'inammissibilità della documentazione prodotta da ADER solo in sede di appello, invocando il novellato art.58, comma 3, d. lgs. n.546/1992, nella formulazione introdotta dal d. lgs. n.220/2023, nonché l'art.4, comma 2, dello stesso decreto. La questione è stata successivamente interessata dallo ius superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n.36/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, d. lgs. n.220/2023 nella parte in cui estendeva le nuove preclusioni ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, anziché ai soli giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati successivamente a tale data. Nel caso di specie: il giudizio di primo grado (RGR n.6524/2023) è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n.220/2023; l'appello è stato notificato il 14.06.2024, quindi in un momento in cui, ratione temporis, la disciplina transitoria doveva essere interpretata alla luce del successivo sindacato di costituzionalità. Alla luce dello ius superveniens, deve ritenersi che le nuove preclusioni probatorie di cui all'art.58, comma 3, d. lgs. n.546/1992 non trovino applicazione ai giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati anteriormente al d. lgs. n.220/2023. Ne deriva che: la documentazione prodotta da
ADER in sede di appello non è colpita dal divieto assoluto di deposito sancito dal novellato art.58, comma
3; tali documenti sono quindi astrattamente ammissibili, fermo restando che il loro valore probatorio va scrutinato nel merito, alla luce delle specifiche eccezioni del contribuente sulla regolarità delle notifiche.
L'eccezione di inammissibilità in rito della produzione documentale da parte dell'appellato non può, dunque, essere accolta, sotto il profilo formale. Con un primo motivo l'appellante principale deduce il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero concessionario della riscossione, privo di responsabilità in ordine alla formazione dei ruoli e alle notifiche eventualmente eseguite dall'ente impositore, e chiedendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La censura non è fondata.
Nel processo tributario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, non sussistendo un litisconsorzio necessario tra i due soggetti, e gravando sull'agente la facoltà/onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende rivalersi o condividere la responsabilità processuale. In particolare, è pacifico che: la cartella di pagamento e i successivi atti esecutivi o cautelari (tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sono atti dell'agente della riscossione, che ne assume la responsabilità anche in punto di regolarità della notificazione;
la contestazione del contribuente in ordine alla mancata o invalida notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di ipoteca investe direttamente l'attività notificatoria dell'Agente della riscossione, il quale è pienamente legittimato a contraddire;
nessun obbligo grava sul giudice di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non necessario. Nella specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione: era ritualmente evocata in giudizio sin dal primo grado;
non si è costituita tempestivamente in prime cure, decadendo dall'esercizio delle facoltà istruttorie e, segnatamente, dalla facoltà di chiamare in causa l'ente impositore. In tale contesto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva appare priva di pregio e contraria alla ratio dell'assetto normativo in tema di riscossione a mezzo ruolo. La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate risulta parimenti infondata, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il motivo di appello principale va, pertanto, rigettato. Dalla documentazione in atti e dalle specifiche deduzioni delle parti risulta che, quanto ad alcune cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione non ha fornito prova rigorosa e completa della rituale notifica delle cartelle di pagamento neppure in sede di appello. In particolare, il contribuente ha evidenziato come, per le cartelle n.
29320160069278132000, n. 29320170019664837000, n. 29320170027469052000, n. 29320180006619849000,
n. 29320190007344222000, n. 29320190016147072000, n. 29320200034310258000, n. 29320200060760064000,
n. 29320210045007362000 e n. 29320210064081662000 non ha fornito prova rigorosa e completa attestante l'avvenuta notificazione. In applicazione del principio generale sull'onere della prova ex art.2697 c. c. grava sull'Agente della riscossione dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, posto che essa costituisce il presupposto indefettibile della successiva attività cautelare od esecutiva;
la mancata produzione di qualsiasi prova sul punto non può essere supplita da presunzioni o da allegazioni meramente assertive;
in difetto di notifica, la pretesa tributaria sottesa alle singole cartelle non è mai divenuta conoscibile dal contribuente nei modi di legge, con conseguente vizio del successivo atto consequenziale (comunicazione di ipoteca). Sotto tale profilo, la motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica e ha annullato l'atto impugnato, appare congruamente argomentata e giuridicamente corretta. L'appello principale, nella parte in cui presuppone la regolarità delle notifiche di dette cartelle, è dunque infondato. Per la cartella di pagamento n.29320180028611420000 l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha prodotto documentazione dalla quale risulta un tentativo di notifica tramite operatore postale (Società_1), con deposito del plico presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 8 l. n.890/1982. Con riguardo a tale fattispecie, la legge prevede che: in caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità delle persone abilitate a ricevere, il piego
è depositato presso il punto di deposito più vicino;
del tentativo di notifica e del deposito deve essere data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (c. d. CAD), che costituisce elemento essenziale e condizione di perfezionamento del procedimento notificatorio. La giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) ha chiarito che la prova del perfezionamento della notifica: non può desumersi dalla sola attestazione del deposito presso l'ufficio postale;
richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, in quanto solo tale documento consente di verificare l'effettivo arrivo dell'avviso al recapito del destinatario, ovvero, in caso di mancato recapito, le ragioni dell'insuccesso (rifiuto, irreperibilità, ecc. ). Nel caso in esame non risulta prodotta alcuna cartolina di avviso di ricevimento della CAD riferita a tale cartella, di conseguenza, non è possibile ritenere provata la fase essenziale della comunicazione al destinatario del deposito dell'atto. Pertanto, la notifica della cartella n.29320180028611420000 deve ritenersi viziata in modo tale da non poter assolvere la funzione di instaurare validamente il contraddittorio e di far decorrere i termini di decadenza/prescrizione in danno del contribuente. Per la cartella n.29320220063627864000 l'Agente della riscossione ha prodotto: la relata di notifica ai sensi dell'art.140
c. p. c. , con deposito presso la Casa Comunale;
un avviso di ricevimento (CAD) recante il nominativo del destinatario e del mittente, ma completamente privo di sottoscrizioni, sia del destinatario o di soggetti abilitati in sua vece, sia dell'operatore incaricato. La notifica ai sensi dell'art.140 c. p. c. si perfeziona, per il destinatario, solo a seguito del combinato perfezionamento delle tre fasi: deposito del plico, affissione dell'avviso in bacheca comunale e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Anche in tale ipotesi, l'avviso di ricevimento costituisce parte integrante della procedura, in quanto unico documento idoneo a dimostrare che la comunicazione di avvenuto deposito è effettivamente giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, ovvero a chiarire le ragioni della mancata consegna. Nel caso di specie: la cartolina CAD prodotta da ADER è priva di qualsiasi sottoscrizione e non reca alcuna attestazione dell'agente postale in ordine alla consegna, al rifiuto, o all'irreperibilità; essa, pertanto, non è idonea a dimostrare che la raccomandata informativa sia stata effettivamente recapitata o, comunque, regolarmente gestita.
Conforme giurisprudenza, anche di questa stessa Corte regionale, ha ritenuto in casi analoghi che: la mancanza della prova di ricezione della CAD (ovvero la presenza di una cartolina completamente in bianco) determina l'inesistenza o, comunque, la radicale invalidità della notifica della cartella;
con conseguente nullità degli atti consequenziali fondati su tale (inesistente) funzione di conoscenza. Ne deriva che anche per la cartella n.29320220063627864000 la notifica deve ritenersi non provata e, quindi, inidonea a fondare la comunicazione di ipoteca. L'appellante ha fatto riferimento alla notifica di intimazioni di pagamento intermedie, dalle quali trarrebbe l'effetto interruttivo della prescrizione. Tuttavia: per talune intimazioni (ad es. n.29320229005466668000) è stato rilevato che la notifica sarebbe avvenuta a mani di terzo (es. suocera) senza successiva spedizione di raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art.60 d. P. R.
n.600/1973; per altre (ad es. n.29320239000247634000) la notifica sarebbe stata eseguita ex art.140 c. p.
c. , ma la relativa cartolina CAD prodotta risulta in bianco, nei medesimi termini già evidenziati per la cartella
29320220063627864000. In mancanza di prova di una regolare notifica delle intimazioni: tali atti non possono spiegare effetto interruttivo della prescrizione;
né possono sanare retroattivamente le originarie irregolarità delle notifiche delle cartelle sottese. Si deve quindi ritenere, coerentemente con il primo grado, che: per le cartelle prive di prova di notifica e per quelle affette da vizi radicali della procedura notificatoria, non risultano dimostrati atti interruttivi o impeditivi idonei a far decorrere nuovamente i termini di prescrizione o ad evitare la decadenza. Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che: la mancata o invalida notifica delle cartelle sottese integra un vizio procedurale che, secondo il consolidato orientamento nomofilattico, determina la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), in quanto privo del necessario presupposto;
in relazione alle posizioni per cui, alla data di notifica della comunicazione preventiva (02.09.2023), erano comunque decorsi i termini di decadenza ex art.25 d.
P. R. n.602/1973 e/o di prescrizione (anche quinquennale per interessi e sanzioni), la pretesa risulta comunque irrimediabilmente estinta. Pertanto, pur tenendo conto della documentazione prodotta in appello e delle censure mosse dall'Agente della riscossione, gli elementi offerti non appaiono idonei a sovvertire la decisione di Primo grado, che ha annullato la comunicazione preventiva di ipoteca e le cartelle sottese.
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve, dunque, essere rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza impugnata..
Sull'appello incidentale del contribuente in tema di spese di lite di primo grado, il contribuente censura il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l' irripetibilità delle spese, pur in presenza di integrale accoglimento del ricorso. Viene dedotta la violazione: dell'art.15 d. lgs. n.546/1992, che recepisce il principio di soccombenza;
degli artt.24 e 111 Cost. , in relazione al diritto di difesa e al giusto processo;
dei principi di causalità in materia di spese, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche in ambito di riscossione. L'appellante incidentale invoca una condanna alle spese a carico di ADER, anche in considerazione del carattere eccezionale della compensazione, ammessa solo in caso di: soccombenza reciproca;
gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate;
ovvero (secondo il testo vigente) produzione tardiva, da parte della parte vittoriosa, di documenti decisivi. Nel caso di specie, risulta che: il contribuente ha interamente vinto il giudizio di primo grado sul merito della pretesa cautelare;
l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è risultata integralmente soccombente sulla validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese;
la motivazione del giudice di prime cure – “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite” – non esplicita alcuna “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art.15, comma 2, d. lgs. n.546/1992; non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca. Tali aspetti indurrebbero, in astratto, a ritenere erronea la compensazione disposta, difettando i presupposti di legge, e a considerare l'appello incidentale meritevole di accoglimento. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ritiene di dover tener conto di una serie di elementi peculiari: la particolare complessità delle vicende notificatorie, con alternanza di atti emessi da soggetti diversi (ente impositore, agente della riscossione, operatori postali, ufficiali notificatori) e con un quadro documentale stratificato e non sempre univoco;
il susseguirsi di modifiche normative processuali (da ultimo con il d. lgs. n.220/2023) e l'intervento correttivo della Corte costituzionale (sent. n.36/2025), che hanno reso il contesto processuale oggettivamente incerto, in particolare con riguardo alla gestione delle produzioni documentali in appello;
la circostanza che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur risultando soccombente nel merito della pretesa, si è trovata ad operare in un quadro normativo e giurisprudenziale diffusamente in evoluzione, specie in punto di perfezionamento delle notifiche postali e degli effetti delle CAD, nonché in punto di decadenza/prescrizione per singole componenti del credito (imposta, sanzioni, interessi). Si tratta, ad avviso del Collegio, di gravi ed eccezionali ragioni, collegate non a un generico “errore” della parte soccombente ma all'oggettiva incertezza del quadro normativo e applicativo, tali da giustificare, nel concreto, una compensazione delle spese di lite di primo grado, ai sensi dell'art.15, comma 2, d. lgs.
n.546/1992. La motivazione resa dalla sentenza di primo grado sul punto è, invero, sintetica;
tuttavia, il dispositivo di compensazione può essere mantenuto attraverso una motivazione integrata da parte di questo
Giudice di appello, che, nel riesercizio del potere di statuire sulle spese del giudizio, può valutare ex novo la ricorrenza dei presupposti giustificativi. Alla luce di tali considerazioni, l'appello incidentale del contribuente, limitatamente alla domanda di condanna alle spese di lite del primo grado, deve essere rigettato, reputandosi corretta, in concreto, la scelta di compensare le spese in presenza delle sopra evidenziate ragioni di eccezionale complessità e incertezza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'appello incidentale del sig. Resistente_1 vanno rigettati.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Stante l'esito complessivo del doppio grado (rigetto di entrambi gli appelli e sostanziale conferma della pronuncia di prime cure, anche sulle spese), si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Catania, 17.10.2025 Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2003/2024 depositato il 26/04/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 16/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 D.LGS 462/97 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 D.LGS 462/97 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 CONTRAVV. C.S. 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 CONTRAVV. C.S. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 TARI 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202300000529000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'agente della riscossione (notifica pec:
Email_3) il 17 ottobre 2023 e depositato il successivo 18 ottobre 2023, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria unitamente alle sottostanti cartelle nn.
29320160069278132000,29320170019664837000, 29320170027469052000, 29320180006619849000,
29320180028611420000, 29320190007344222000, 29320190016147072000, 29320200034310258000,
29320200060760064000, 29320210045007362000, 29320210064081662000, 29320220063627864000.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l'agente della riscossione non si è costituito in giudizio.
Successivamente, parte ricorrente ha depositato memorie. Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Affermava la Corte adita:
“In limine il Collegio in forza del principio della c.d. ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
(cfr. tra le altre Cass. civ., 4 gennaio 2021 n. 11, ord. secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre;
ciò in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.) ritiene di prendere in esame il primo motivo di ricorso con cui la parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti con conseguente decadenza della pretesa impositiva.
In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto.
Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con atto del 26 Aprile
2024 deducendo i seguenti motivi.
Il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento alle domande ed eccezioni in esso formulate. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nella qualità di concessionario della riscossione deve ritenersi del tutto estranea al presente procedimento stante che le eccezioni tutte riguardano atti di competenza dell'ente impositore, come ad esempio la formazione dei ruoli. Al Concessionario è preclusa ogni indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, poiché esso è preposto solo alla riscossione e non è titolare dei crediti indicati in questi ultimi. Agenzia delle Entrate – Riscossione è altrettanto estranea in ordine alle eventuali notifiche degli atti eseguiti direttamente dall'ente impositore.
Regolare notifica della cartella esattoriale. Quanto alle cartelle esattoriali impugnate dal ricorrente, si precisa, inoltre, che esse sono state notificate nei termini di legge dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione e pertanto nessuna responsabilità può incombere al concessionario. Regolare relazione di notifica;
Prescrizione decennale del credito. In relazione all'eccezione di avvenuta prescrizione del credito bisogna rilevare che, come si evince dalle copia delle notifiche prodotte in atti, le cartelle esattoriali sono state notificate nei termini di legge dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione ed, avendo la notifica valore di atto interruttivo della prescrizione, è da considerarsi non prescritto il suddetto credito non essendo ancora decorso il termine decennale di prescrizione dall'ultima notifica. Invero parte ricorrente non eccepisce la prescrizione degli atti successivi alla prima notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi, bensì la mancata esistenza degli atti prodromici, che come già rilevato sono di esclusiva competenza dell'ente impositore. Integrazione del contraddittorio decennale del credito.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1246/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 16
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di costituzione e controdeduzione con appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, si rileva l'assoluta inammissibilità della produzione di nuovi documenti offerta dall'Agenzia
Entrate Riscossione solo nel giudizio di appello e sulla quale pertanto si dichiara sin d'ora di non accettare in alcun modo il contraddittorio. Pertanto, la produzione di documenti solo in seno all'appello notificato da
Agenzia Entrate Riscossione in data 14.06.2024, è inammissibile per violazione del chiarissimo divieto dell'art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, che l'appellante mostra evidentemente di non conoscere. Al riguardo, e per mero tuziorismo giuridico, si rileva come nessun valore possa avere la costituzione, avvenuta (il 1.02.2024) addirittura 15 giorni l'udienza di trattazione della controversia in primo grado (tenutasi il
18.01.2024), in spregio a qualsiasi regola del processo tributario, ed anche in violazione del diritto di difesa del contribuente. Costituzione di cui, legittimamente il Collegio di prime cure non ha tenuto conto, essendo del tutto inammissibile e addirittura successiva alla pronuncia della Sentenza di primo grado avvenuta in data 18.01.2024.
APPELLO INCIDENTALE
Erroneità della decisione – illegittima compensazione delle spese - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 546/92 e degli artt. 24 e 111 costituzione.
Il sig. Resistente_1 intende impugnare il capo della sentenza che ha dichiarato la irripetibilità delle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha correttamente annullato gli atti impugnati. Veniva, tuttavia, disposta la irripetibilità delle spese con la seguente, illogica, motivazione “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.” Gli errori commessi dal Decidente sono a dir poco eclatanti. Secondo il ragionamento della Corte di Giustizia Tributaria, infatti, in ipotesi di notifica di un atto illegittimo, in quanto relativo a crediti prescritti e/o estinti per decorso dei termini di decadenza, o perché non preceduto dagli atti prodromici, il contribuente non avrebbe in nessun caso diritto al rimborso delle spese di lite. Regime delle spese nel processo tributario. Violazione del principio di causalità da parte del Giudice di prime cure - L'accoglimento del ricorso per accertamento del decorso del termine di prescrizione e/o di decadenza non può giustificare la compensazione delle spese di lite. Irrilevanza della contumacia ai fini della statuizione sulle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
In data 02 ottobre 2025 il sig. Resistente_1, appellato, deposita memorie illustrative.
All'udienza del 17 Ottobre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello principale infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'ammissibilità della produzione documentale in grado di appello si rileva che l'appellato, già con l'atto di controdeduzioni e poi con le memorie illustrative, ha eccepito l'inammissibilità della documentazione prodotta da ADER solo in sede di appello, invocando il novellato art.58, comma 3, d. lgs. n.546/1992, nella formulazione introdotta dal d. lgs. n.220/2023, nonché l'art.4, comma 2, dello stesso decreto. La questione è stata successivamente interessata dallo ius superveniens rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n.36/2025, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2, d. lgs. n.220/2023 nella parte in cui estendeva le nuove preclusioni ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, anziché ai soli giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati successivamente a tale data. Nel caso di specie: il giudizio di primo grado (RGR n.6524/2023) è stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n.220/2023; l'appello è stato notificato il 14.06.2024, quindi in un momento in cui, ratione temporis, la disciplina transitoria doveva essere interpretata alla luce del successivo sindacato di costituzionalità. Alla luce dello ius superveniens, deve ritenersi che le nuove preclusioni probatorie di cui all'art.58, comma 3, d. lgs. n.546/1992 non trovino applicazione ai giudizi di appello relativi a procedimenti di primo grado instaurati anteriormente al d. lgs. n.220/2023. Ne deriva che: la documentazione prodotta da
ADER in sede di appello non è colpita dal divieto assoluto di deposito sancito dal novellato art.58, comma
3; tali documenti sono quindi astrattamente ammissibili, fermo restando che il loro valore probatorio va scrutinato nel merito, alla luce delle specifiche eccezioni del contribuente sulla regolarità delle notifiche.
L'eccezione di inammissibilità in rito della produzione documentale da parte dell'appellato non può, dunque, essere accolta, sotto il profilo formale. Con un primo motivo l'appellante principale deduce il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere mero concessionario della riscossione, privo di responsabilità in ordine alla formazione dei ruoli e alle notifiche eventualmente eseguite dall'ente impositore, e chiedendo altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. La censura non è fondata.
Nel processo tributario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione, non sussistendo un litisconsorzio necessario tra i due soggetti, e gravando sull'agente la facoltà/onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito se intende rivalersi o condividere la responsabilità processuale. In particolare, è pacifico che: la cartella di pagamento e i successivi atti esecutivi o cautelari (tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) sono atti dell'agente della riscossione, che ne assume la responsabilità anche in punto di regolarità della notificazione;
la contestazione del contribuente in ordine alla mancata o invalida notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di ipoteca investe direttamente l'attività notificatoria dell'Agente della riscossione, il quale è pienamente legittimato a contraddire;
nessun obbligo grava sul giudice di disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non necessario. Nella specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione: era ritualmente evocata in giudizio sin dal primo grado;
non si è costituita tempestivamente in prime cure, decadendo dall'esercizio delle facoltà istruttorie e, segnatamente, dalla facoltà di chiamare in causa l'ente impositore. In tale contesto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva appare priva di pregio e contraria alla ratio dell'assetto normativo in tema di riscossione a mezzo ruolo. La richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate risulta parimenti infondata, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Il motivo di appello principale va, pertanto, rigettato. Dalla documentazione in atti e dalle specifiche deduzioni delle parti risulta che, quanto ad alcune cartelle sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca, l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione non ha fornito prova rigorosa e completa della rituale notifica delle cartelle di pagamento neppure in sede di appello. In particolare, il contribuente ha evidenziato come, per le cartelle n.
29320160069278132000, n. 29320170019664837000, n. 29320170027469052000, n. 29320180006619849000,
n. 29320190007344222000, n. 29320190016147072000, n. 29320200034310258000, n. 29320200060760064000,
n. 29320210045007362000 e n. 29320210064081662000 non ha fornito prova rigorosa e completa attestante l'avvenuta notificazione. In applicazione del principio generale sull'onere della prova ex art.2697 c. c. grava sull'Agente della riscossione dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, posto che essa costituisce il presupposto indefettibile della successiva attività cautelare od esecutiva;
la mancata produzione di qualsiasi prova sul punto non può essere supplita da presunzioni o da allegazioni meramente assertive;
in difetto di notifica, la pretesa tributaria sottesa alle singole cartelle non è mai divenuta conoscibile dal contribuente nei modi di legge, con conseguente vizio del successivo atto consequenziale (comunicazione di ipoteca). Sotto tale profilo, la motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto fondata l'eccezione di mancata notifica e ha annullato l'atto impugnato, appare congruamente argomentata e giuridicamente corretta. L'appello principale, nella parte in cui presuppone la regolarità delle notifiche di dette cartelle, è dunque infondato. Per la cartella di pagamento n.29320180028611420000 l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione ha prodotto documentazione dalla quale risulta un tentativo di notifica tramite operatore postale (Società_1), con deposito del plico presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 8 l. n.890/1982. Con riguardo a tale fattispecie, la legge prevede che: in caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario o per assenza/inidoneità delle persone abilitate a ricevere, il piego
è depositato presso il punto di deposito più vicino;
del tentativo di notifica e del deposito deve essere data notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (c. d. CAD), che costituisce elemento essenziale e condizione di perfezionamento del procedimento notificatorio. La giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) ha chiarito che la prova del perfezionamento della notifica: non può desumersi dalla sola attestazione del deposito presso l'ufficio postale;
richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, in quanto solo tale documento consente di verificare l'effettivo arrivo dell'avviso al recapito del destinatario, ovvero, in caso di mancato recapito, le ragioni dell'insuccesso (rifiuto, irreperibilità, ecc. ). Nel caso in esame non risulta prodotta alcuna cartolina di avviso di ricevimento della CAD riferita a tale cartella, di conseguenza, non è possibile ritenere provata la fase essenziale della comunicazione al destinatario del deposito dell'atto. Pertanto, la notifica della cartella n.29320180028611420000 deve ritenersi viziata in modo tale da non poter assolvere la funzione di instaurare validamente il contraddittorio e di far decorrere i termini di decadenza/prescrizione in danno del contribuente. Per la cartella n.29320220063627864000 l'Agente della riscossione ha prodotto: la relata di notifica ai sensi dell'art.140
c. p. c. , con deposito presso la Casa Comunale;
un avviso di ricevimento (CAD) recante il nominativo del destinatario e del mittente, ma completamente privo di sottoscrizioni, sia del destinatario o di soggetti abilitati in sua vece, sia dell'operatore incaricato. La notifica ai sensi dell'art.140 c. p. c. si perfeziona, per il destinatario, solo a seguito del combinato perfezionamento delle tre fasi: deposito del plico, affissione dell'avviso in bacheca comunale e invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Anche in tale ipotesi, l'avviso di ricevimento costituisce parte integrante della procedura, in quanto unico documento idoneo a dimostrare che la comunicazione di avvenuto deposito è effettivamente giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, ovvero a chiarire le ragioni della mancata consegna. Nel caso di specie: la cartolina CAD prodotta da ADER è priva di qualsiasi sottoscrizione e non reca alcuna attestazione dell'agente postale in ordine alla consegna, al rifiuto, o all'irreperibilità; essa, pertanto, non è idonea a dimostrare che la raccomandata informativa sia stata effettivamente recapitata o, comunque, regolarmente gestita.
Conforme giurisprudenza, anche di questa stessa Corte regionale, ha ritenuto in casi analoghi che: la mancanza della prova di ricezione della CAD (ovvero la presenza di una cartolina completamente in bianco) determina l'inesistenza o, comunque, la radicale invalidità della notifica della cartella;
con conseguente nullità degli atti consequenziali fondati su tale (inesistente) funzione di conoscenza. Ne deriva che anche per la cartella n.29320220063627864000 la notifica deve ritenersi non provata e, quindi, inidonea a fondare la comunicazione di ipoteca. L'appellante ha fatto riferimento alla notifica di intimazioni di pagamento intermedie, dalle quali trarrebbe l'effetto interruttivo della prescrizione. Tuttavia: per talune intimazioni (ad es. n.29320229005466668000) è stato rilevato che la notifica sarebbe avvenuta a mani di terzo (es. suocera) senza successiva spedizione di raccomandata informativa al destinatario, in violazione dell'art.60 d. P. R.
n.600/1973; per altre (ad es. n.29320239000247634000) la notifica sarebbe stata eseguita ex art.140 c. p.
c. , ma la relativa cartolina CAD prodotta risulta in bianco, nei medesimi termini già evidenziati per la cartella
29320220063627864000. In mancanza di prova di una regolare notifica delle intimazioni: tali atti non possono spiegare effetto interruttivo della prescrizione;
né possono sanare retroattivamente le originarie irregolarità delle notifiche delle cartelle sottese. Si deve quindi ritenere, coerentemente con il primo grado, che: per le cartelle prive di prova di notifica e per quelle affette da vizi radicali della procedura notificatoria, non risultano dimostrati atti interruttivi o impeditivi idonei a far decorrere nuovamente i termini di prescrizione o ad evitare la decadenza. Dall'insieme delle considerazioni che precedono discende che: la mancata o invalida notifica delle cartelle sottese integra un vizio procedurale che, secondo il consolidato orientamento nomofilattico, determina la nullità dell'atto consequenziale (nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria), in quanto privo del necessario presupposto;
in relazione alle posizioni per cui, alla data di notifica della comunicazione preventiva (02.09.2023), erano comunque decorsi i termini di decadenza ex art.25 d.
P. R. n.602/1973 e/o di prescrizione (anche quinquennale per interessi e sanzioni), la pretesa risulta comunque irrimediabilmente estinta. Pertanto, pur tenendo conto della documentazione prodotta in appello e delle censure mosse dall'Agente della riscossione, gli elementi offerti non appaiono idonei a sovvertire la decisione di Primo grado, che ha annullato la comunicazione preventiva di ipoteca e le cartelle sottese.
L'appello principale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve, dunque, essere rigettato, con conferma, sul punto, della sentenza impugnata..
Sull'appello incidentale del contribuente in tema di spese di lite di primo grado, il contribuente censura il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l' irripetibilità delle spese, pur in presenza di integrale accoglimento del ricorso. Viene dedotta la violazione: dell'art.15 d. lgs. n.546/1992, che recepisce il principio di soccombenza;
degli artt.24 e 111 Cost. , in relazione al diritto di difesa e al giusto processo;
dei principi di causalità in materia di spese, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche in ambito di riscossione. L'appellante incidentale invoca una condanna alle spese a carico di ADER, anche in considerazione del carattere eccezionale della compensazione, ammessa solo in caso di: soccombenza reciproca;
gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate;
ovvero (secondo il testo vigente) produzione tardiva, da parte della parte vittoriosa, di documenti decisivi. Nel caso di specie, risulta che: il contribuente ha interamente vinto il giudizio di primo grado sul merito della pretesa cautelare;
l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è risultata integralmente soccombente sulla validità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottese;
la motivazione del giudice di prime cure – “Le ragioni dell'accoglimento legittimano la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite” – non esplicita alcuna “grave ed eccezionale ragione” ai sensi dell'art.15, comma 2, d. lgs. n.546/1992; non ricorre alcuna ipotesi di soccombenza reciproca. Tali aspetti indurrebbero, in astratto, a ritenere erronea la compensazione disposta, difettando i presupposti di legge, e a considerare l'appello incidentale meritevole di accoglimento. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ritiene di dover tener conto di una serie di elementi peculiari: la particolare complessità delle vicende notificatorie, con alternanza di atti emessi da soggetti diversi (ente impositore, agente della riscossione, operatori postali, ufficiali notificatori) e con un quadro documentale stratificato e non sempre univoco;
il susseguirsi di modifiche normative processuali (da ultimo con il d. lgs. n.220/2023) e l'intervento correttivo della Corte costituzionale (sent. n.36/2025), che hanno reso il contesto processuale oggettivamente incerto, in particolare con riguardo alla gestione delle produzioni documentali in appello;
la circostanza che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pur risultando soccombente nel merito della pretesa, si è trovata ad operare in un quadro normativo e giurisprudenziale diffusamente in evoluzione, specie in punto di perfezionamento delle notifiche postali e degli effetti delle CAD, nonché in punto di decadenza/prescrizione per singole componenti del credito (imposta, sanzioni, interessi). Si tratta, ad avviso del Collegio, di gravi ed eccezionali ragioni, collegate non a un generico “errore” della parte soccombente ma all'oggettiva incertezza del quadro normativo e applicativo, tali da giustificare, nel concreto, una compensazione delle spese di lite di primo grado, ai sensi dell'art.15, comma 2, d. lgs.
n.546/1992. La motivazione resa dalla sentenza di primo grado sul punto è, invero, sintetica;
tuttavia, il dispositivo di compensazione può essere mantenuto attraverso una motivazione integrata da parte di questo
Giudice di appello, che, nel riesercizio del potere di statuire sulle spese del giudizio, può valutare ex novo la ricorrenza dei presupposti giustificativi. Alla luce di tali considerazioni, l'appello incidentale del contribuente, limitatamente alla domanda di condanna alle spese di lite del primo grado, deve essere rigettato, reputandosi corretta, in concreto, la scelta di compensare le spese in presenza delle sopra evidenziate ragioni di eccezionale complessità e incertezza.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'appello incidentale del sig. Resistente_1 vanno rigettati.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Stante l'esito complessivo del doppio grado (rigetto di entrambi gli appelli e sostanziale conferma della pronuncia di prime cure, anche sulle spese), si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Catania, 17.10.2025 Il Presidente