TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4240/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 30.04.2024, proposto da
nato in [...] il [...] (C.F.: - Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e difeso dall' avv. Ivana Nicolò, Pt_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI; letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 27.12.2024, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento adottato dalla il 10.10.2023 e notificatogli il 17.4.2024, recante diniego della Controparte_1
protezione internazionale per manifesta infondatezza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato: in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato;
in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in estremo subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 9.5.2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 26.11.2024.
Il sebbene ritualmente Controparte_2
evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
L'udienza del 26.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., giusta decreto regolarmente ricevuto dalle parti in data 3.10.2024.
In data 3.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla CP_1
, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata
[...]
protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come
“legge Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di
Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
2 Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
Inoltre, dal comportamento processuale della ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale il 28.9.2023, il richiedente [nato e vissuto a Khouribga, arabo, musulmano, padre deceduto, figlio unico, celibe, mai occupatosi di politica, diciassette anni di frequenza scolastica, ambulante] ha esposto di aver lasciato definitivamente il Paese di origine perché, dopo la morte del padre, la madre ha contratto nuove nozze e suo marito non ha voluto ospitarlo in casa.
In particolare, l'istante ha rappresentato di essere giunto in Italia ad agosto 2022 per ricongiungersi con i parenti paterni.
2.3 – Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass., S.U., n.
27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di
3 una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre,
Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda che si colloca al di fuori del novero dei casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Orbene, premesso che le motivazioni del rigetto poste a fondamento del diniego opposto, ben evidenziate dalla nel provvedimento impugnato (al quale si fa Controparte_1
rinvio), non sono state confutate dal ricorrente nel corso del presente giudizio, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda privata (liti e dissidi familiari) e, in quanto tale, essa si colloca al di fuori del novero dei
4 casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 prevista in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.4 – Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lett. c) della summenzionata disposizione, deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, , “la sussistenza di una minaccia grave e Per_1
individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel
Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”.
Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che, “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.
La situazione generale del Marocco, secondo le informazioni aggiornate, non rappresenta comunque un contesto che possa ritenersi connotato da violenza generalizzata e indiscriminata.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
AH Occidentale.
Il conflitto ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco,
e ( e del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
.
[...]
5 Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha avviato una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente, il Regno del Marocco occupa ancora de facto i due terzi del AH occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario.
Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco1 e nel periodo che intercorrente tra l'1.1.2021 e il 30.8.2022 in
Marocco si sono registrati 5 scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri, 2 si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il
[...]
contro le forze militari marocchine e hanno causato 5 vittime, un altro scontro è stato Pt_3
registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato 3 vittime, mentre gli altri 2 hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa.
Questi ultimi hanno causato 4 vittime e hanno visto, rispettivamente, protagonisti il contro le forze militari marocchine e i pastori contro i pastori Controparte_4 Per_2 Per_3
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno2.
Inoltre, è stato segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, sono stati registrati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel AH Occidentale3.
Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria4.
Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, in gran parte provenienti da piccole cellule terroristiche indipendenti, e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel
20215. 1 Time for International Re-engagement in ES AH | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east- north-africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 2 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Tes_1 Tes_2 Diplomacy Back on Track in ES AH , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track- western-sahara. 3 ED, Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ ED, Regional Overview – Africa (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled- regional-overview-africa-13-19-november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany):
Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes- kw47-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021), 27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes- kw48-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 4 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco.
6 Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
3 febbraio 2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di Al-Qaeda, nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a reprimere l'attività6.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ED ha registrato 46 eventi violenti (17 esplosioni e 29 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 30 persone7.
Nel 2023 si registrano 33 eventi violenti (di cui 2 battaglie, 16 esplosioni e 15 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 36 persone8.
Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 6/12/2024), ED ha riportato 17 esplosioni che hanno causato il decesso di 35 persone9.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non emergendo dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
3 – A differenti conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di protezione speciale.
3.1 – Giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della
Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 5 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country- reports-on-terrorism-2021/morocco 6 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 7 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
9 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024-06.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
7 La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma
1, “individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr.
Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di
Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Parte_4 CP_7
Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, CP_8
41738/10, sentenza della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M'
Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-
562/13, Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del
8 decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma
1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e
1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità (sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva
9 valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez.
VI-I, n. 420/2012; Sez. VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8
CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico- sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n.
4455/2018).
10 Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez.
I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
Nello specifico, volendo esaminare la novità legislativa derivatane, emerge che l'art. 7
D.L. n. 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998, ove si faceva espresso riferimento alla tutela della vita privata e familiare (locuzione che echeggia indubbiamente l'art. 8 CEDU), quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a lume di una valutazione di parametri ben determinati: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
11 Nella versione novellata dell'art. 19 co. 1.1, parrebbe prima facie che il legislatore, espungendo la previsione degli ultimi due periodi dell'art. 19 comma 1.1, abbia voluto eliminare il riferimento alla vita privata e familiare, quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale.
Tuttavia, il disposto normativo del comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto immutato:
«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; immutato è rimasto, altresì, l'art 32 comma 3 del D.Lvo n.
25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”.
Ebbene, il disposto dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 impone il rispetto degli
“obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, in primo luogo laddove sanciscano e tutelino i diritti fondamentali dell'uomo (ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera anche come limite al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno, in un'ottica di sostanziale continuità con la disciplina previgente. Deve sottolinearsi che il rispetto alla vita privata e familiare è sancito espressamente dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Preme precisare altresì che le suddette disposizioni sovranazionali e internazionali confluiscono espressamente nell'ordinamento interno, in parte direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e 80 TFUE).
L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei trattati TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. È compito quindi del Giudice fare concreta applicazione della presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione
Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il
12 diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei” (Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963,
Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Quanto, invece, alle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, le norme
CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna in una chiave di lettura costituzionalmente orientata per via di quanto disposto dall'art. 117 co. 1 Cost., che riconosce rango “sub-costituzionale” alla CEDU attribuendo rilevanza al rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ancora, in riferimento al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8 CEDU, la giurisprudenza di legittimità – indicando gli elementi che la costituiscono “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali
(si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” – ha fissato il nucleo degli indici da valutare a sostegno del riconoscimento della protezione speciale (si veda SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
In ogni caso, le citate disposizioni sovranazionali e internazionali spiegano efficacia nell'ordinamento interno attraverso il richiamo contenuto negli artt. 19, comma 1.2 e 5, comma
6, d.lgs. n. 286/1998. È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass. Civ. n. 28162/2023).
Talché, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è indispensabile – sempre operando una valutazione alla luce delle specificità del caso concreto, come esposto nella direttiva 2008/115/CE – fare applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più espressamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, proprio perché discende in maniera
13 diretta da obblighi di rango costituzionale e internazionale, impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, in ossequio anche a quanto indicato dalla Consulta (cfr. sent. n. 202/2013: «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n.
24413/2021). In altri termini, va ribadito, il persistente richiamo all'art. 5 cit. rappresenta ancor oggi un limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, in presenza – s'intende – di determinate circostanze, la cui sussistenza dev'essere vagliata di volta in volta in relazione al caso concreto.
3.2 – Nel caso di specie, la documentazione depositata è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede da agosto 2022.
In particolare, risulta versata in atti la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 18.1.2024 al 31.12.2024, con mansione di Persona_4
bracciante agricolo, nonché nove buste paga emesse nel 2024 per un importo complessivo netto percepito pari a € 3.924; (ii) Modello F24, dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, in cui il ricorrente ha dichiarato la percezione di un reddito di € 3.200; (iii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 16.9.2023 al 30.11.2023, con mansione di bracciante Controparte_9 agricolo;
(iv) contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile sito in Dragoni, dal
12.9.2023 al 12.9.2027, registrato in data 11.9.2023 al N.1815 serie 3; (v) certificato di residenza rilasciato dal Comune di Dragoni il 12.11.2024; (vi) modulo di iscrizione per a.s. 2023-2024 al corso base per apprendimento della lingua italiana.
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa al Pt_5
rapporto di lavoro avviato, sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e portato avanti un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
14 Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata (anche in considerazione del soggiorno sul territorio nazionale dei parenti del ricorrente – cfr. documentazione allegata alla nota di deposito del 22.11.2024), in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla CP_1
permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 – In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta dal ricorrente, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dall'accoglimento della domanda discende la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari con delibera del 21.5.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1)ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, del d.lgs. n. 286/1998;
2) COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
15 dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
16
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dr. Sergio Di Paola - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4240/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, depositato in data 30.04.2024, proposto da
nato in [...] il [...] (C.F.: - Parte_1 C.F._1 [...]
), rappresentato e difeso dall' avv. Ivana Nicolò, Pt_2
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BARI; letti ed esaminati gli atti di causa, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'esito della camera di consiglio del 27.12.2024, ha emesso il seguente
DECRETO
1 – Il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il provvedimento adottato dalla il 10.10.2023 e notificatogli il 17.4.2024, recante diniego della Controparte_1
protezione internazionale per manifesta infondatezza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato: in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato;
in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria;
in estremo subordine, il riconoscimento della protezione speciale.
1 Con decreto pubblicato il 9.5.2024 è stato dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ed è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 26.11.2024.
Il sebbene ritualmente Controparte_2
evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero non è comparso, nonostante abbia ricevuto comunicazione del procedimento.
L'udienza del 26.11.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., giusta decreto regolarmente ricevuto dalle parti in data 3.10.2024.
In data 3.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
2 – Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1 – Preliminarmente, deve osservarsi che l'esame dei profili di illegittimità formale della decisione (es. difetto di istruttoria, carenza di motivazione) resta assorbito nella prevalente esigenza, propria delle caratteristiche intrinseche del giudizio de quo, di rivalutare la domanda di protezione internazionale nel merito, alla luce della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presente decisione.
Va anzitutto evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta dell'istante il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla CP_1
, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata
[...]
protezione.
Come noto, la nuova disciplina processuale introdotta dalla l. n. 46/2017 (nota come
“legge Minniti”) non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, e ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea (sent. Sacko del 26/7/2017, in causa C-348/16) e allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della c.d. Carta di
Nizza. Sullo specifico punto, si è peraltro pronunciata, da ultimo, la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236;
Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).
Nel caso di specie la richiesta di audizione non è fondata in quanto non avanzata dal ricorrente mediante indicazione specifica dei punti su cui avrebbe voluto essere sentito per rendere eventuali chiarimenti né detta audizione appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivoltegli in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della sua vicenda (cfr. Cass.
2 Civ., Sez. I, n. 21584 del 7.10.2020 secondo cui: “E', in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente”; conforme Cass. n. 8931/2020).
Inoltre, dal comportamento processuale della ricorrente (istanza di audizione formulata genericamente e non reiterata nel corso del giudizio), è emerso il manifesto disinteresse verso la narrazione orale dei fatti inerenti alla propria vicenda personale.
2.2 – Venendo al merito della controversia, nel corso dell'audizione svoltasi dinanzi alla
Commissione Territoriale il 28.9.2023, il richiedente [nato e vissuto a Khouribga, arabo, musulmano, padre deceduto, figlio unico, celibe, mai occupatosi di politica, diciassette anni di frequenza scolastica, ambulante] ha esposto di aver lasciato definitivamente il Paese di origine perché, dopo la morte del padre, la madre ha contratto nuove nozze e suo marito non ha voluto ospitarlo in casa.
In particolare, l'istante ha rappresentato di essere giunto in Italia ad agosto 2022 per ricongiungersi con i parenti paterni.
2.3 – Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.
Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass., S.U., n.
27310/2008).
In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di
3 una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre,
Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007).
Muovendo da tali condivisibili principi di diritto, il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere: - la protezione ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 251/2007, poiché non si rinvengono elementi per ritenere che il medesimo, se facesse ritorno al Paese d'origine, sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica né sono state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta e implacabile;
- la protezione sussidiaria, atteso che in sede di audizione non è emersa l'esistenza di alcuna circostanza sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/07 (e dunque nel concetto di “danno grave”), non sussistendo fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, il ricorrente correrebbe il rischio di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
Orbene, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda che si colloca al di fuori del novero dei casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Orbene, premesso che le motivazioni del rigetto poste a fondamento del diniego opposto, ben evidenziate dalla nel provvedimento impugnato (al quale si fa Controparte_1
rinvio), non sono state confutate dal ricorrente nel corso del presente giudizio, s'impone di rimarcare che gli episodi raccontati assumono in maniera inequivocabile i connotati di una vicenda privata (liti e dissidi familiari) e, in quanto tale, essa si colloca al di fuori del novero dei
4 casi e delle ipotesi in presenza dei quali l'ordinamento nazionale e sovranazionale accorda – a seconda dei presupposti concreti – lo status di rifugiato o la protezione internazionale.
Il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. 251/2007 prevista in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.
2.4 – Con riferimento, invece, alla previsione di cui alla lett. c) della summenzionata disposizione, deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, , “la sussistenza di una minaccia grave e Per_1
individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel
Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”.
Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che, “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.
La situazione generale del Marocco, secondo le informazioni aggiornate, non rappresenta comunque un contesto che possa ritenersi connotato da violenza generalizzata e indiscriminata.
In particolare, gli unici focolai di violenza registrati nel paese riguardano il territorio del
AH Occidentale.
Il conflitto ha le sue origini nella rivendicazione della regione da parte di Marocco,
e ( e del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
.
[...]
5 Quest'ultimo, che rivendicava l'indipendenza della regione, ha avviato una lotta armata contro la Spagna nel 1973.
Attualmente, il Regno del Marocco occupa ancora de facto i due terzi del AH occidentale, mentre la restante porzione del territorio è amministrata dal Fronte Polisario.
Il 14 novembre 2020, il Polisario ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e la ripresa delle ostilità con il Marocco1 e nel periodo che intercorrente tra l'1.1.2021 e il 30.8.2022 in
Marocco si sono registrati 5 scontri armati che hanno causato 12 vittime.
Di tali scontri, 2 si sono verificati nel territorio di Laâyoune-Sakia El Hamra tra il
[...]
contro le forze militari marocchine e hanno causato 5 vittime, un altro scontro è stato Pt_3
registrato nella regione di Guelmim-Oued Noun e ha causato 3 vittime, mentre gli altri 2 hanno avuto luogo nella regione di Souss-Massa.
Questi ultimi hanno causato 4 vittime e hanno visto, rispettivamente, protagonisti il contro le forze militari marocchine e i pastori contro i pastori Controparte_4 Per_2 Per_3
Il 29 ottobre 2021, la Missione di pace delle Nazioni Unite MINURSO è stata prolungata per un altro anno2.
Inoltre, è stato segnalato che, negli ultimi mesi del 2021, sono stati registrati alcuni incidenti legati alla sicurezza nel AH Occidentale3.
Per quanto riguarda la minaccia terroristica, l'attività jihadista in Marocco consiste in piccole cellule indipendenti con pochi membri, organizzate attorno a individui carismatici che probabilmente attingeranno al ritorno dei combattenti jihadisti dall'Iraq e dalla Siria4.
Il paese ha continuato a far fronte a sporadiche minacce, in gran parte provenienti da piccole cellule terroristiche indipendenti, e non sono stati segnalati incidenti terroristici nel
20215. 1 Time for International Re-engagement in ES AH | Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/middle-east- north-africa/north-africa/western-sahara/b82-time-international-re-engagement-western-sahara. 2 in: World Politics Review (Author), published by ICG – International Crisis Group: Getting Tes_1 Tes_2 Diplomacy Back on Track in ES AH , 5 November 2021 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/western-sahara/getting-diplomacy-back-track- western-sahara. 3 ED, Regional Overview – Africa (30 ottobre-5 novembre 2021), 11 novembre 2021, https://acleddata.com/2021/11/11/regional-overview-africa-30-october-5-november-2021/ ED, Regional Overview – Africa (13-19 novembre 2021), 25 novembre 2021, https://reliefweb.int/report/burkina-faso/acled- regional-overview-africa-13-19-november-2021 BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany):
Briefing Notes, 22 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes- kw47-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2. ED, Regional Overview – Africa (16-22 ottobre 2021), 27 ottobre 2021, https://acleddata.com/2021/10/27/regional-overview-africa16-22-october-2021/ ; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 29 November 2021 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes- kw48-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 4 Crisis 24, Morocco Country Report, consultabile al sito: https://crisis24.garda.com/country-reports/morocco.
6 Secondo quanto riportato in un report del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del
3 febbraio 2022, le autorità marocchine restano preoccupate per la natura imprevedibile della minaccia dell'ISIL e di Al-Qaeda, nonostante i successi antiterroristici che sono riusciti a reprimere l'attività6.
Con riferimento all'impatto della violenza sulla popolazione civile, nel 2022, ED ha registrato 46 eventi violenti (17 esplosioni e 29 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 30 persone7.
Nel 2023 si registrano 33 eventi violenti (di cui 2 battaglie, 16 esplosioni e 15 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 36 persone8.
Nel corso del 2024 (dati aggiornati al 6/12/2024), ED ha riportato 17 esplosioni che hanno causato il decesso di 35 persone9.
Alla stregua delle superiori considerazioni, si ribadisce, dunque, l'insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c), non emergendo dalle ricerche effettuate informazioni tali da ritenere probabile per il richiedente protezione il rischio di essere coinvolto in episodi di violenza, qualora facesse ritorno nel proprio Paese di origine.
3 – A differenti conclusioni deve giungersi con riguardo alla domanda di protezione speciale.
3.1 – Giova innanzitutto premettere che l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”) ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della
Convenzione di New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). 5 USDOS – Dipartimento di Stato USA : Country Report on Terrorism 2021 https://www.state.gov/reports/country- reports-on-terrorism-2021/morocco 6 UN Security Council: Letter dated 3 February 2022 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da'esh), Al Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council [S/2022/83], 3 February 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2067786/S_2022_83_E.pdf. 7 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2022-31.12.2022), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 8 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians
01.01.2023-31.12.2023), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
9 ED, dashboard, Country: Morocco, (Battles, Explosions/remote violence, Violence against civilians 01.01.2024-06.12.2024), https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard
7 La Corte di Cassazione ha condiviso tale interpretazione, statuendo che l'art. 19, comma
1, “individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)” in relazione a tutte le situazioni in cui sia in gioco la tutela dei diritti umani fondamentali (cfr.
Cass., n. 3898/2011).
Tale pronuncia ha delineato l'ambito di applicazione del divieto di espulsione e respingimento, chiarendo in maniera puntuale che al suo interno vengono ricomprese anche situazioni diverse da quelle corrispondenti alle qualificazioni offerte dalla Convenzione di
Ginevra nonché dall'ordinamento euro-unitario tramite la protezione sussidiaria, ribadendone, così, la natura di norma “di cornice” con funzione residuale;
tale funzione è stata altresì ribadita dalla Circolare del Gabinetto del Ministro dell'interno del 18.12.2018, secondo la quale la protezione speciale è “connessa all'impossibilità di sottoporre lo straniero a espulsione o respingimento (articolo 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale), in attuazione del cosiddetto principio di non-refoulement (articolo 19, comma1 e 1.1 TUI)”.
In aggiunta, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo si ricava il principio di diritto in base al quale l'obbligo di non refoulement è destinato ad accogliere nel suo ambito di applicazione ratione materiae quelle situazioni in cui lo straniero, in caso di rimpatrio, subirebbe una violazione grave dei suoi diritti fondamentali ed in particolare di quelli tutelati dall'art. 3 della CEDU (rubricato “Divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”) ai sensi del quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani o degradanti” e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essergli riconosciuta qualsivoglia forma di protezione internazionale (così, ex multis, D. c. Regno Unito, 30240/96, sentenza del 2.5.1997; c. Paesi Bassi, 1948/08, sentenza dell'11.1.2007; c. Parte_4 CP_7
Belgio e Grecia, 30696/09, sentenza della Grand Chambre del 21.1.2011; c. Belgio, CP_8
41738/10, sentenza della Grand Chambre del 13.12.2016).
Tale chiave interpretativa è stata fatta propria anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha in più occasioni affermato che in base al principio di non-refoulement
“nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti” (così CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-542/13, M'
Bodj, par. 38; in senso conforme v., tra gli altri, CGUE, sentenza del 18.12.2014, causa C-
562/13, Abdida, par.46).
Ebbene, il citato art. 19 è stato modificato dal D.L. n. 130/2020, che ha provveduto a disciplinare nuovamente la materia in esame. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. e) del
8 decreto-legge in parola, al fine di ampliare lo spettro di applicazione del principio di non refoulement e del consequenziale divieto di espulsione e respingimento, ha riformato il comma
1.1 dell'art. 19 del Testo Unico.
La disposizione novellata prevede infatti che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato: - qualora esistano fondati motivi di ritenere che questa rischi di essere sottoposta non solo a tortura, come già statuito nel testo previgente della norma, ma anche a trattamenti inumani o degradanti;
- (ed è questa la novità di maggiore rilievo) “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che ciò non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
In questi casi, in forza del comma 1.2 all'art. 19 del Testo Unico (anch'esso introdotto dal
D.L. n. 130/2020), allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione – di cui ai commi 1 e
1.1 del medesimo articolo 19 – ed a cui non sia accordata la protezione internazionale o che abbia presentato domanda di permesso di soggiorno, sarà rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Tanto chiarito, con specifico riferimento alla seconda delle fattispecie poc'anzi menzionate, ritiene questo Tribunale che nella normativa novellata sia ravvisabile una sostanziale continuità (sebbene non nel senso di una completa identità) con la disciplina della protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, (anche alla luce della lettura offertane dalla consolidata giurisprudenza), nella formulazione antecedente alla riforma introdotta con l'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.L. n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2020, n. 22057).
Il rilascio del permesso di soggiorno, infatti, presuppone l'allegazione di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze dalle quali desumere che il ricorrente subirebbe certamente pregiudizio in Patria.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dopo aver escluso che l'inserimento sociale, considerato isolatamente, potesse da solo rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario, ha posto, come punto di partenza ineludibile per il riconoscimento del diritto, l'effettiva
9 valutazione comparativa della situazione oggettiva del Paese d'origine e soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce della peculiarità della vicenda personale (cfr. Cass., Sez.
VI-I, n. 420/2012; Sez. VI-I, n. 359/2013; Sez. VI-I, n. 15756/2013).
Muovendo da un'interpretazione estensiva del citato art. 5, comma 6, la Suprema Corte ha spostato la verifica dell'esistenza di serie ragioni umanitarie o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali, dal piano strettamente individuale a quello più oggettivo della violazione di precetti normativi di rango costituzionale o internazionale: il che non equivale all'automatico riconoscimento della tutela umanitaria in ragione dell'accertata esistenza di detti obblighi ma, ove verificata la violazione dei diritti fondamentali ad essi sottesi, dà spazio, con comparazione da effettuarsi con giudizio prognostico, qui e nel Paese di origine, all'esame della condizione attuale del richiedente dovendosi valutare se “risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.
Se, cioè, il D.L. n. 113/2018 (eliminando la clausola inerente ai presupposti per il rilascio della protezione umanitaria: “salvo che ricorrano motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” ed altresì espungendo, ovunque fossero presenti, le locuzioni “umanitaria” o “protezione umanitaria”) aveva soppresso la protezione umanitaria come categoria generale, introducendo una enumerazione volta a tipizzare, ed al tempo stesso a circoscrivere, le residuali ipotesi umanitarie già normate (divenute le uniche eccezionalmente riconoscibili, insieme a quelle fondate sul non refoulement, in quanto tali insopprimibili), la riforma dell'ottobre 2020, come anticipato, ha invece inteso riconoscere allo straniero il diritto alla protezione interna ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) comporti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A tal fine (ossia in vista dell'accertamento del diritto alla protezione) costituiscono parametro di valutazione i seguenti elementi: - la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato; - l'effettivo inserimento sociale in Italia;
- la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
- l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Conseguentemente, non è chi non veda la spiccata assonanza (pur non ravvisandosi, si ribadisce, una totale identità tra le previsioni di legge e le relative misure di tutela) con la protezione c.d. umanitaria, i cui presupposti applicativi erano stati rinvenuti dalla giurisprudenza di legittimità, grazie all'orizzontalità dei diritti umani fondamentali ed al supporto dell'art. 8
CEDU, in tutte quelle situazioni di vulnerabilità personale quali la salute, l'instabilità politico- sociale nel Paese di origine, la povertà e, soprattutto, l'integrazione sociale (cfr. Cass., Sez. I, n.
4455/2018).
10 Ebbene, alla luce delle evidenziate circostanze, può concludersi nel senso che la protezione c.d. umanitaria e la “protezione speciale” hanno in comune i seguenti elementi: - il subordinare il riconoscimento della tutela (ed il conseguente divieto di espulsione) all'accertamento della sussistenza di un rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero;
- la necessaria contestualizzazione delle condizioni personali del richiedente e, dunque, la comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese d'origine.
Ora come allora, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass., Sez.
I, n. 7733/2020), al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.
È doveroso precisare che l'art.19 comma 1.1. d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
Nello specifico, volendo esaminare la novità legislativa derivatane, emerge che l'art. 7
D.L. n. 20/2023 ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998, ove si faceva espresso riferimento alla tutela della vita privata e familiare (locuzione che echeggia indubbiamente l'art. 8 CEDU), quale elemento su cui fondare il riconoscimento della protezione speciale, a lume di una valutazione di parametri ben determinati: la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
11 Nella versione novellata dell'art. 19 co. 1.1, parrebbe prima facie che il legislatore, espungendo la previsione degli ultimi due periodi dell'art. 19 comma 1.1, abbia voluto eliminare il riferimento alla vita privata e familiare, quale fondamento del riconoscimento della protezione speciale.
Tuttavia, il disposto normativo del comma 2 dello stesso articolo 19 è rimasto immutato:
«Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»; immutato è rimasto, altresì, l'art 32 comma 3 del D.Lvo n.
25/2008 che, con esplicito riferimento all'art. 19 comma 1.1 cit., prevede “il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”.
Ebbene, il disposto dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 impone il rispetto degli
“obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, in primo luogo laddove sanciscano e tutelino i diritti fondamentali dell'uomo (ivi compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare).
Ne consegue che il richiamo contenuto nell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998 al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali opera anche come limite al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno, in un'ottica di sostanziale continuità con la disciplina previgente. Deve sottolinearsi che il rispetto alla vita privata e familiare è sancito espressamente dall'art. 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Preme precisare altresì che le suddette disposizioni sovranazionali e internazionali confluiscono espressamente nell'ordinamento interno, in parte direttamente ai sensi dell'art. 117
Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza, che può operare senza alcun meccanismo di attuazione nelle materie di competenza dell'U.E. (tra cui, appunto, vi è la politica dell'immigrazione, artt. 79 e 80 TFUE).
L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, avente valore legale parificato a quello dei trattati TUE e TFUE, dispone che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. È compito quindi del Giudice fare concreta applicazione della presente disposizione, assicurandosi che il diritto dell'Unione
Europa sia effettivo e possa trovare immediata applicazione, poiché “il diritto dell'Unione non solo impone obblighi agli Stati membri dell'Unione, ma attribuisce anche diritti alle persone fisiche. Le persone fisiche possono quindi avvalersi di tali diritti e invocare direttamente il
12 diritto dell'Unione dinanzi ai tribunali nazionali ed europei” (Sentenza CGUE, 5 febbraio 1963,
Van Gend & Loos Causa 26-1962).
Quanto, invece, alle norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, esse sono state espressamente qualificate come “norme interposte” dalla Corte Costituzionale.
Pertanto, seppur inidonee a produrre effetti diretti nell'ordinamento interno, le norme
CEDU fungono da parametro di valutazione della disciplina interna in una chiave di lettura costituzionalmente orientata per via di quanto disposto dall'art. 117 co. 1 Cost., che riconosce rango “sub-costituzionale” alla CEDU attribuendo rilevanza al rispetto dei “vincoli derivanti (…) dagli obblighi internazionali” nel momento di estrinsecazione della potestà legislativa (indirizzo ormai consolidato della Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007).
Ancora, in riferimento al preciso contenuto della protezione offerta dall'articolo 8 CEDU, la giurisprudenza di legittimità – indicando gli elementi che la costituiscono “l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali
(si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, «sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»” – ha fissato il nucleo degli indici da valutare a sostegno del riconoscimento della protezione speciale (si veda SS.UU. n. 24413/2021, dep. 09.09.2021).
In ogni caso, le citate disposizioni sovranazionali e internazionali spiegano efficacia nell'ordinamento interno attraverso il richiamo contenuto negli artt. 19, comma 1.2 e 5, comma
6, d.lgs. n. 286/1998. È quanto, di recente, ribadito dalla Corte di Cassazione: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30
e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (ord. Cass. Civ. n. 28162/2023).
Talché, ai fini del riconoscimento della protezione speciale è indispensabile – sempre operando una valutazione alla luce delle specificità del caso concreto, come esposto nella direttiva 2008/115/CE – fare applicazione delle esposte coordinate ermeneutiche.
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, dunque, seppur non più espressamente richiamato al comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998, proprio perché discende in maniera
13 diretta da obblighi di rango costituzionale e internazionale, impedisce – nel caso in cui sussistano elementi rilevanti nel caso di specie – l'espulsione dello straniero, in ossequio anche a quanto indicato dalla Consulta (cfr. sent. n. 202/2013: «discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del
2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005)» e ripreso dalla recentissima sentenza Cass. SS.UU. n.
24413/2021). In altri termini, va ribadito, il persistente richiamo all'art. 5 cit. rappresenta ancor oggi un limite al rifiuto o alla revoca di permesso di soggiorno, in presenza – s'intende – di determinate circostanze, la cui sussistenza dev'essere vagliata di volta in volta in relazione al caso concreto.
3.2 – Nel caso di specie, la documentazione depositata è atta a comprovare l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel paese ospitante, ove lo stesso risiede da agosto 2022.
In particolare, risulta versata in atti la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale dal 18.1.2024 al 31.12.2024, con mansione di Persona_4
bracciante agricolo, nonché nove buste paga emesse nel 2024 per un importo complessivo netto percepito pari a € 3.924; (ii) Modello F24, dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, in cui il ricorrente ha dichiarato la percezione di un reddito di € 3.200; (iii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze di dal 16.9.2023 al 30.11.2023, con mansione di bracciante Controparte_9 agricolo;
(iv) contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile sito in Dragoni, dal
12.9.2023 al 12.9.2027, registrato in data 11.9.2023 al N.1815 serie 3; (v) certificato di residenza rilasciato dal Comune di Dragoni il 12.11.2024; (vi) modulo di iscrizione per a.s. 2023-2024 al corso base per apprendimento della lingua italiana.
Le comunicazioni , così come la documentazione contrattuale relativa al Pt_5
rapporto di lavoro avviato, sono indicative della serietà e dell'effettività dello sforzo profuso dal richiedente nel tentativo di integrazione.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e portato avanti un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia ed ha un contratto di lavoro in essere, tale da consentirgli di sostentarsi autonomamente e dignitosamente, dal punto di vista economico, con le retribuzioni percepite grazie allo svolgimento dell'attività lavorativa.
14 Operato un raffronto con la situazione del Paese d'origine del ricorrente deve ritenersi che la sua integrazione lavorativa e sociale possa essere valorizzata come presupposto che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale del ricorrente tutelabile attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, nel medesimo contesto sociale, economico e ambientale.
Conseguentemente, laddove l'istante dovesse essere rimpatriato, subirebbe una grave lesione alla propria vita privata (anche in considerazione del soggiorno sul territorio nazionale dei parenti del ricorrente – cfr. documentazione allegata alla nota di deposito del 22.11.2024), in quanto si vedrebbe eradicato da una realtà in cui si è oramai inserito, considerato, peraltro, che né la né il PM hanno segnalato la sussistenza di gravi ragioni ostative alla CP_1
permanenza del soggetto sul territorio italiano.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Donde l'accoglimento in parte qua del ricorso.
4 – In ragione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda proposta dal ricorrente, venendo a configurarsi una situazione di soccombenza reciproca tra le parti, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dall'accoglimento della domanda discende la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari con delibera del 21.5.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede:
1)ACCOGLIE la domanda, per quanto di ragione, e per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto al permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, del d.lgs. n. 286/1998;
2) COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
15 dott. Gianluca Tarantino dott. Sergio Di Paola
16