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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Carlo Salvatore Hamel, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del curatore fallimentare (avv. Corrado PArta), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio PAnò ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Marsala (Tp), nella via Grazia Vecchia n. 10, giusta procura in atti
parte attrice
CONTRO
, in proprio e n.q. di procuratore generale di e , tutti Controparte_1 PA Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Favata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Mazara del Vallo, nel Corso Armando Diaz n. 100, giusta procura in atti
parti convenute
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio è stato introdotto dalla attrice, in seguito al Pt_1 provvedimento del 14.01.2022, con il quale il Tribunale di Marsala ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale.
Ciò premesso, la Curatela del fallimento agisce, in via principale, ex art. 2901 c.c. e, in via Parte_1 subordinata, ex art. 1414 c.c., ai fini di fare dichiarare, alternativamente, l'inefficacia nei suoi confronti ovvero la simulazione assoluta sia dell'atto di conferimento d'azienda stipulato in data 05.09.2016 tra la e la che dell'atto di compravendita dell'11.1.2017 tra la Parte_1 Controparte_5 [...] e , e , stipulato in Not. Cavasino, con CP_4 PA Controparte_3 Controparte_1 riferimento a due unità immobiliari poste a piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, riportate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala, foglio 200, p.lle
1242/10 e 1242/11, già nn.1242/207 e 1242/208.
Dei beni menzionati, in data 11.1.2017, è stata alienata la nuda proprietà ai germani ed PA
, in ragione di metà ciascuno, con diritto di usufrutto riservato al di loro padre, Controparte_3 _1
. Nondimeno, i suddetti beni immobili erano già stati oggetto di conferimento tra la e la
[...] Parte_1
con atto del 5.09.2016, trascritto l'8.9.2016, che aveva interessato l'intero patrimonio della Controparte_4 società conferente.
Nella prospettazione di parte attrice, gli atti indicati sarebbero stati posti in essere per privare della Parte_1 sua consistenza patrimoniale, dal che discenderebbe il pregiudizio alle ragioni creditorie e, dunque, la legittimità dell'azione ex art. 2901 c.c., ricorrendone tutti e tre i requisiti (eventus damni, scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Pertanto, la Curatela del fallimento ha chiesto: “In via principale: - RITENERE e DICHIARARE Parte_1
l'inefficacia, ex art.2901 c.c., dell'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la Parte_1 CP_ in e dell'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i Controparte_4 CP_5 Controparte_4 sigg.ri , e , stipulato in Not. Cavasino, con riferimento PA Controparte_3 Controparte_1 ai soli beni meglio descritti nella supertiore narrativa al punto n.2, con vittoria di spese di lite. In via subordinata: - RITENERE e DICHIARARE la simulazione assoluta, ex art.1414 c.c., dell'atto di CP_ conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la in e dell'atto Parte_1 Controparte_4 CP_5 di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i sigg.ri , e Controparte_4 PA Controparte_3
, stipulato in Not. Cavasino, con riferimento ai soli beni meglio descritti in narrativa al Controparte_1 punto n.2, con vittoria di spese di lite”.
Costituendosi in giudizio, , ed hanno contestato le Controparte_1 PA Controparte_3 deduzioni di parte attrice.
In via preliminare, i convenuti hanno – in primo luogo – eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto i rapporti controversi riguardano la e la e, in seconda battuta, hanno Parte_1 Controparte_4 dedotto il decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, essendo spirato il termine di 3 anni di cui all'art. 69-bis, Legge Fallimentare.
Nel merito, i convenuti fornendo una diversa ricostruzione dei fatti per i quali è causa, hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti tanto dell'azione di cui all'art. 66, L.F., che 2901 c.c.
Pertanto, hanno chiesto: “In via preliminare e pregiudiziale 1) dichiarare e ritenere il difetto di legittimazione passiva dell'odierni convenuti, atteso che posto a fondamento di tutta la ricostruzione revocatoria è sorto tra la dichiarata fallita, e la per cui gli odierni convenuti, in Parte_1 CP_4 quanto terzi acquirenti in buona fede dalla 2) dichiarare e ritenere la decadenza dell'azione CP_4 oggi incoata dalla curatela fallimentare, poichè, l'azione “de qua” deve essere esercitata, entro tre anni dalla dichiarazione e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell'atto, a pena di decadenza (art.
69-bis L.F.). 3) Ritenere e dichiarare legittimi gli atti intercorsi tra la e gli odierni attori e e per CP_4
l'effetto, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso incoate con il presente giudizio 4) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di simulazione dell'atto intercorso tra la e la Pt_1
ritenere e dichiarare che la è obbligata a mallevare gli odierni convenuti con CP_4 CP_4 riferimento alla somma dalla stessa ricevuta dall'atto di compravendita del 11/01/2017 e per effetto condannare la stessa alla pagamento della complessiva somma di €uro 139.916,67 in favore degli odierni convenuti”.
Seppur regolarmente citata, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_4 all'udienza del 12.07.2022.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno in primo luogo rigettate le eccezioni preliminari spiegate dai convenuti costituiti.
Ed invero, quanto al difetto di legittimazione passiva, mette conto evidenziare che i convenuti sono tutti e tre parti del contratto dell'11.01.2017 del quale è stata chiesta la revocatoria ovvero la declaratoria di simulazione assoluta in via subordinata, assieme alla sicché l'azione spiegata dalla Curatela Controparte_4 attrice è stata correttamente incardinata (anche) nei loro confronti.
In ordine alla decorrenza del termine di decadenza, si osserva che lo stesso non è spirato, in quanto l'azione è stata incardinata entro il termine quinquennale dal compimento degli atti dei quali si chiede la revoca. In particolare, l'atto di conferimento è del 5.09.2016, mentre quello di compravendita è dell'11.01.2017, e la
Curatela attrice in riassunzione ha adito l'Autorità Giudiziaria notificando l'atto di citazione (come pacificamente ammesso dai convenuti in riassunzione) il 20.07.2021.
Nel merito, il complesso delle vicende negoziali e giudiziarie che hanno interessato le parti impone una preventiva disamina delle stesse, per come emergono dalla documentazione in atti depositata dalle parti.
Con contratto di permuta ai rogiti Not. del 31/10/2003 n.33020 rep, 9184 racc., registrato Persona_1
a Marsala il18/11/2003 e trascritti, e hanno ceduto in permuta a Per_2 Controparte_6 [...] alcune aree e fabbricati. Di contro, ha ceduto e trasferito le unità Parte_2 Pt_2 Parte_2 immobiliari, ricomprese nella palazzina “A” facente parte dell'edificando complesso immobiliare sito in
Marsala nella via Gambini, con l'obbligo di ultimare i lavori e consegnare gli immobili entro 36 mesi.
Per_ Nelle more, sono decedute sia la che la , e con atto del 07/09/2009 rep.38869 e rac. 12599, la CP_6 ha ceduto alla la proprietà del proprio patrimonio immobiliare residuo. Parte_2 Parte_1
Di contro, la si è obbligata ad adempiere tutte le obbligazioni assunte dalla società venditrice nei Parte_1 confronti di e , in forza dell'atto pubblico di permuta del 31/03/2003. Per_2 Controparte_6 Apertasi la successione di e , sono loro succeduti , Per_2 Controparte_6 Controparte_3 CP_2
(eredi di e (erede di ).
[...] Per_3 Controparte_1 Controparte_6
Con scrittura del 29.04.2004, la società ha promesso in vendita a Parte_2 _1
, obbligatosi ad acquistare per sé o per persona da nominare, le due unità immobiliari in argomento;
[...]
In data 09.04.2009, ha nominato acquirente dei beni immobili in oggetto la società Itaca Controparte_1
s.r.l., con pagamento in favore della della complessiva somma di Euro 162.300,00; Parte_2
Con atto registrato a Marsala il 09.09.2009 e trascritto a Trapani il 10.09.2009, la Parte_2 ha venduto alla le suddette unità immobiliari in corso di costruzione, con obbligo di quest'ultima Parte_1 società di adempiere tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti del sig. Parte_2
con la scrittura privata del 29.04.2004 sopra menzionata, compensando gli acconti già Controparte_1 pagati dal sig. e dalla Itaca s.r.l. con parte del prezzo di vendita, e ad eseguire tutti i lavori Controparte_1 di completamento delle ridette unità immobiliari;
In data 5.09.2014, l'assemblea dei soci di Itaca S.r.l., non avendo la eseguito i previsti lavori edili, Parte_1 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione. Il nominato liquidatore ha, poi, rinunciato ad acquistare le unità immobiliari sulle quali si controverte, che sono pertanto divenute oggetto dell'atto di conferimento del 5.09.2016 tra e Parte_1 CP_4 CP_4
Nelle more dell'approvazione del bilancio di liquidazione, il credito di € 56.000,00 vantato da Itaca S.r.l. nei confronti della è stato assegnato al socio , asseritamente a conguaglio di una Parte_1 Controparte_1 parte del rimborso del finanziamento effettuato dallo stesso, che vanterebbe un credito di € 139.916,67;
Il , in ragione del menzionato credito, ha proposto, in via transattiva, al legale rapp.te della _1 [...]
di acquistare, mediante la cessione pro soluto del credito di pari importo vantato nei confronti della CP_4 società il diritto di usufrutto per sé e la nuda proprietà per i propri figli e Parte_1 PA
, in ragione di metà indivisa ciascuno, proposta che n.q. di legale rapp.te Controparte_3 Parte_3 della ha accettato. Controparte_4
Vanno quindi vagliati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita dalla Curatela, che, ai sensi dell'art. 66 l.fall., ha diritto di sequela anche nei confronti dei successivi acquirenti a titolo oneroso dei beni.
Quanto al requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., l'eventus damni si rileva tanto nell'atto di conferimento di ramo d'azienda tra la e la del 5.09.2016, quanto nell'atto di CP_4 CP_4 Parte_1 compravendita dell'11.01.2017. L'esistenza di un'esposizione debitoria della pregressa rispetto Parte_1 agli atti in esame, per l'importo di 322.000,00, emerge dalla documentazione in atti. (cfr. istanze di ammissione al passivo presentate da Riscossione Sicilia PA e da Francesco RÀ, nonché progetto di stato passivo). D'altronde tale esposizione non è neppure contestata dai convenuti costituiti. Con l'atto di conferimento di azienda la si spogliava integralmente del suo patrimonio, in tal Parte_1 modo compromettendo il soddisfacimento dei creditori.
In ordine ai requisiti della scientia damni e del consilium fraudis, è evidente che, in virtù dei pregressi rapporti tra le parti, sia il legale rapp.te delle stesse ( , che i (in particolare, Parte_3 _1 _1
che agiva pure nella qualità), fossero a conoscenza dell'ingente esposizione della e
[...] Parte_1 della volontà di sottrarre i beni alla garanzia del credito. Un indice rilevante in tal senso può pure ricavarsi dalla circostanza che, a fronte di una permuta del valore di € 900.000,00, l'aumento di capitale sociale deliberato dalla sia stato limitato ad € 20.000,00. CP_4
Importanti – quanto al consilium fraudis - risultano pure le affermazioni rese da sentito Controparte_1 all'udienza del 7.6.2023 in sede d'interrogatorio formale. Il ha, invero, affermato: “Io e mia moglie _1 abbiamo creato la Itaca S.r.l. per acquistare e gestire l'immobile di Via Gambini n. 44 p.t., io versai due assegni di 28.000 € alla Itaca per l'acquisto dell'immobile in questione dalla Società Grande Immobiliare.
Tale era in costruzione. La Itaca versò questi soldi alla ma l'immobile non fu Parte_2 terminato e allora questo acquisto non si concluse. La Itaca S.r.l. fu allora posta in liquidazione non essendosi realizzato il suo scopo, e in tale sede mi fu assegnato il credito di € 56.000 nei confronti della
corrispondente alle somme da me versate per l'acquisto. Sennonché nel 2017, nel fare Parte_2
l'atto di acquisto per l'immobile in questione, allo stato rustico non completato, ho scoperto che la
[...] aveva ceduto tutto il proprio patrimonio (inclusi crediti e debiti) alla Solar S.r.l…Non ricordo
Parte_2 di preciso la cifra che io versai alla in ogni caso posso dire che il credito in questione
Parte_2 deriva dai pagamenti che io personalmente ovvero tramite la Itaca S.r.l. (come sopra detto) ho effettuato nel corso degli anni alla la circostanza, nell'atto c'è scritto così io però non Parte_4 ero a conoscenza di tutte queste cessioni sia del bene che del mio credito. Infatti io ho avuto rapporti solo con , detto , legale rappresentate, all'epoca, della Poi, come ho Parte_5 Pt_6 Parte_2 detto davanti il notaio ho scoperto che la aveva ceduto tutto ad altre società, che però
Parte_2 erano sempre riconducibili ai fratelli e ). Infatti io l'atto di vendita - ancorché la Pt_2 Pt_5 Pt_3 cessione del bene non è stata fatta formalmente dalla ma da altra società - l'ho
Parte_2 stipulato davanti al notaio con loro due” (cfr. verbale d'udienza 7 giugno 2023).
Da quanto sopra esteso, discende l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata da parte attrice. Per
l'effetto, l'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la Parte_1 Controparte_5
e l'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i sigg.ri ,
[...] Controparte_4 PA
e , stipulato in Not. Cavasino, relativamente ai beni immobili posti a Controparte_3 Controparte_1 piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, riportate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala, foglio 200, p.lle 1242/10 e 1242/11, che hanno poi mutato numero di particella, divenendo rispettivamente nn.1242/207 e 1242/208, vanno dichiarati inefficacie nei confronti della Parte_1 Le spese seguono la soccombenza se si liquidano, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, sulla scorta dello scaglione di riferimento della controversia così come indicato in atto di citazione in riassunzione, nella somma di € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, al pagamento della quale vanno condannati i convenuti in solido, che dovrà essere versata in favore dell'Erario stante l'ammissione a PSS della Curatela.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
in accoglimento della domanda principale proposta da dichiara Parte_1
l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la Pt_1 CP_ e la e dell'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la
[...] Controparte_5 CP_5 CP_4
e , e , stipulato in Not. Cavasino con riferimento ai
[...] PA Controparte_3 Controparte_1 beni costituiti dalle due unità immobiliari poste a piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, rilevate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala al foglio 200, p.lle
1242/207 e 1242/208 (già 1242/10 e 1242/11).
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 2.6.25
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Carlo Salvatore Hamel, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
in persona del curatore fallimentare (avv. Corrado PArta), Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio PAnò ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Marsala (Tp), nella via Grazia Vecchia n. 10, giusta procura in atti
parte attrice
CONTRO
, in proprio e n.q. di procuratore generale di e , tutti Controparte_1 PA Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Favata ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Mazara del Vallo, nel Corso Armando Diaz n. 100, giusta procura in atti
parti convenute
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio è stato introdotto dalla attrice, in seguito al Pt_1 provvedimento del 14.01.2022, con il quale il Tribunale di Marsala ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale.
Ciò premesso, la Curatela del fallimento agisce, in via principale, ex art. 2901 c.c. e, in via Parte_1 subordinata, ex art. 1414 c.c., ai fini di fare dichiarare, alternativamente, l'inefficacia nei suoi confronti ovvero la simulazione assoluta sia dell'atto di conferimento d'azienda stipulato in data 05.09.2016 tra la e la che dell'atto di compravendita dell'11.1.2017 tra la Parte_1 Controparte_5 [...] e , e , stipulato in Not. Cavasino, con CP_4 PA Controparte_3 Controparte_1 riferimento a due unità immobiliari poste a piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, riportate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala, foglio 200, p.lle
1242/10 e 1242/11, già nn.1242/207 e 1242/208.
Dei beni menzionati, in data 11.1.2017, è stata alienata la nuda proprietà ai germani ed PA
, in ragione di metà ciascuno, con diritto di usufrutto riservato al di loro padre, Controparte_3 _1
. Nondimeno, i suddetti beni immobili erano già stati oggetto di conferimento tra la e la
[...] Parte_1
con atto del 5.09.2016, trascritto l'8.9.2016, che aveva interessato l'intero patrimonio della Controparte_4 società conferente.
Nella prospettazione di parte attrice, gli atti indicati sarebbero stati posti in essere per privare della Parte_1 sua consistenza patrimoniale, dal che discenderebbe il pregiudizio alle ragioni creditorie e, dunque, la legittimità dell'azione ex art. 2901 c.c., ricorrendone tutti e tre i requisiti (eventus damni, scientia fraudis e partecipatio fraudis).
Pertanto, la Curatela del fallimento ha chiesto: “In via principale: - RITENERE e DICHIARARE Parte_1
l'inefficacia, ex art.2901 c.c., dell'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la Parte_1 CP_ in e dell'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i Controparte_4 CP_5 Controparte_4 sigg.ri , e , stipulato in Not. Cavasino, con riferimento PA Controparte_3 Controparte_1 ai soli beni meglio descritti nella supertiore narrativa al punto n.2, con vittoria di spese di lite. In via subordinata: - RITENERE e DICHIARARE la simulazione assoluta, ex art.1414 c.c., dell'atto di CP_ conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la in e dell'atto Parte_1 Controparte_4 CP_5 di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i sigg.ri , e Controparte_4 PA Controparte_3
, stipulato in Not. Cavasino, con riferimento ai soli beni meglio descritti in narrativa al Controparte_1 punto n.2, con vittoria di spese di lite”.
Costituendosi in giudizio, , ed hanno contestato le Controparte_1 PA Controparte_3 deduzioni di parte attrice.
In via preliminare, i convenuti hanno – in primo luogo – eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto i rapporti controversi riguardano la e la e, in seconda battuta, hanno Parte_1 Controparte_4 dedotto il decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, essendo spirato il termine di 3 anni di cui all'art. 69-bis, Legge Fallimentare.
Nel merito, i convenuti fornendo una diversa ricostruzione dei fatti per i quali è causa, hanno dedotto l'insussistenza dei presupposti tanto dell'azione di cui all'art. 66, L.F., che 2901 c.c.
Pertanto, hanno chiesto: “In via preliminare e pregiudiziale 1) dichiarare e ritenere il difetto di legittimazione passiva dell'odierni convenuti, atteso che posto a fondamento di tutta la ricostruzione revocatoria è sorto tra la dichiarata fallita, e la per cui gli odierni convenuti, in Parte_1 CP_4 quanto terzi acquirenti in buona fede dalla 2) dichiarare e ritenere la decadenza dell'azione CP_4 oggi incoata dalla curatela fallimentare, poichè, l'azione “de qua” deve essere esercitata, entro tre anni dalla dichiarazione e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell'atto, a pena di decadenza (art.
69-bis L.F.). 3) Ritenere e dichiarare legittimi gli atti intercorsi tra la e gli odierni attori e e per CP_4
l'effetto, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso incoate con il presente giudizio 4) In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di simulazione dell'atto intercorso tra la e la Pt_1
ritenere e dichiarare che la è obbligata a mallevare gli odierni convenuti con CP_4 CP_4 riferimento alla somma dalla stessa ricevuta dall'atto di compravendita del 11/01/2017 e per effetto condannare la stessa alla pagamento della complessiva somma di €uro 139.916,67 in favore degli odierni convenuti”.
Seppur regolarmente citata, non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_4 all'udienza del 12.07.2022.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, vanno in primo luogo rigettate le eccezioni preliminari spiegate dai convenuti costituiti.
Ed invero, quanto al difetto di legittimazione passiva, mette conto evidenziare che i convenuti sono tutti e tre parti del contratto dell'11.01.2017 del quale è stata chiesta la revocatoria ovvero la declaratoria di simulazione assoluta in via subordinata, assieme alla sicché l'azione spiegata dalla Curatela Controparte_4 attrice è stata correttamente incardinata (anche) nei loro confronti.
In ordine alla decorrenza del termine di decadenza, si osserva che lo stesso non è spirato, in quanto l'azione è stata incardinata entro il termine quinquennale dal compimento degli atti dei quali si chiede la revoca. In particolare, l'atto di conferimento è del 5.09.2016, mentre quello di compravendita è dell'11.01.2017, e la
Curatela attrice in riassunzione ha adito l'Autorità Giudiziaria notificando l'atto di citazione (come pacificamente ammesso dai convenuti in riassunzione) il 20.07.2021.
Nel merito, il complesso delle vicende negoziali e giudiziarie che hanno interessato le parti impone una preventiva disamina delle stesse, per come emergono dalla documentazione in atti depositata dalle parti.
Con contratto di permuta ai rogiti Not. del 31/10/2003 n.33020 rep, 9184 racc., registrato Persona_1
a Marsala il18/11/2003 e trascritti, e hanno ceduto in permuta a Per_2 Controparte_6 [...] alcune aree e fabbricati. Di contro, ha ceduto e trasferito le unità Parte_2 Pt_2 Parte_2 immobiliari, ricomprese nella palazzina “A” facente parte dell'edificando complesso immobiliare sito in
Marsala nella via Gambini, con l'obbligo di ultimare i lavori e consegnare gli immobili entro 36 mesi.
Per_ Nelle more, sono decedute sia la che la , e con atto del 07/09/2009 rep.38869 e rac. 12599, la CP_6 ha ceduto alla la proprietà del proprio patrimonio immobiliare residuo. Parte_2 Parte_1
Di contro, la si è obbligata ad adempiere tutte le obbligazioni assunte dalla società venditrice nei Parte_1 confronti di e , in forza dell'atto pubblico di permuta del 31/03/2003. Per_2 Controparte_6 Apertasi la successione di e , sono loro succeduti , Per_2 Controparte_6 Controparte_3 CP_2
(eredi di e (erede di ).
[...] Per_3 Controparte_1 Controparte_6
Con scrittura del 29.04.2004, la società ha promesso in vendita a Parte_2 _1
, obbligatosi ad acquistare per sé o per persona da nominare, le due unità immobiliari in argomento;
[...]
In data 09.04.2009, ha nominato acquirente dei beni immobili in oggetto la società Itaca Controparte_1
s.r.l., con pagamento in favore della della complessiva somma di Euro 162.300,00; Parte_2
Con atto registrato a Marsala il 09.09.2009 e trascritto a Trapani il 10.09.2009, la Parte_2 ha venduto alla le suddette unità immobiliari in corso di costruzione, con obbligo di quest'ultima Parte_1 società di adempiere tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti del sig. Parte_2
con la scrittura privata del 29.04.2004 sopra menzionata, compensando gli acconti già Controparte_1 pagati dal sig. e dalla Itaca s.r.l. con parte del prezzo di vendita, e ad eseguire tutti i lavori Controparte_1 di completamento delle ridette unità immobiliari;
In data 5.09.2014, l'assemblea dei soci di Itaca S.r.l., non avendo la eseguito i previsti lavori edili, Parte_1 ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione. Il nominato liquidatore ha, poi, rinunciato ad acquistare le unità immobiliari sulle quali si controverte, che sono pertanto divenute oggetto dell'atto di conferimento del 5.09.2016 tra e Parte_1 CP_4 CP_4
Nelle more dell'approvazione del bilancio di liquidazione, il credito di € 56.000,00 vantato da Itaca S.r.l. nei confronti della è stato assegnato al socio , asseritamente a conguaglio di una Parte_1 Controparte_1 parte del rimborso del finanziamento effettuato dallo stesso, che vanterebbe un credito di € 139.916,67;
Il , in ragione del menzionato credito, ha proposto, in via transattiva, al legale rapp.te della _1 [...]
di acquistare, mediante la cessione pro soluto del credito di pari importo vantato nei confronti della CP_4 società il diritto di usufrutto per sé e la nuda proprietà per i propri figli e Parte_1 PA
, in ragione di metà indivisa ciascuno, proposta che n.q. di legale rapp.te Controparte_3 Parte_3 della ha accettato. Controparte_4
Vanno quindi vagliati i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita dalla Curatela, che, ai sensi dell'art. 66 l.fall., ha diritto di sequela anche nei confronti dei successivi acquirenti a titolo oneroso dei beni.
Quanto al requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., l'eventus damni si rileva tanto nell'atto di conferimento di ramo d'azienda tra la e la del 5.09.2016, quanto nell'atto di CP_4 CP_4 Parte_1 compravendita dell'11.01.2017. L'esistenza di un'esposizione debitoria della pregressa rispetto Parte_1 agli atti in esame, per l'importo di 322.000,00, emerge dalla documentazione in atti. (cfr. istanze di ammissione al passivo presentate da Riscossione Sicilia PA e da Francesco RÀ, nonché progetto di stato passivo). D'altronde tale esposizione non è neppure contestata dai convenuti costituiti. Con l'atto di conferimento di azienda la si spogliava integralmente del suo patrimonio, in tal Parte_1 modo compromettendo il soddisfacimento dei creditori.
In ordine ai requisiti della scientia damni e del consilium fraudis, è evidente che, in virtù dei pregressi rapporti tra le parti, sia il legale rapp.te delle stesse ( , che i (in particolare, Parte_3 _1 _1
che agiva pure nella qualità), fossero a conoscenza dell'ingente esposizione della e
[...] Parte_1 della volontà di sottrarre i beni alla garanzia del credito. Un indice rilevante in tal senso può pure ricavarsi dalla circostanza che, a fronte di una permuta del valore di € 900.000,00, l'aumento di capitale sociale deliberato dalla sia stato limitato ad € 20.000,00. CP_4
Importanti – quanto al consilium fraudis - risultano pure le affermazioni rese da sentito Controparte_1 all'udienza del 7.6.2023 in sede d'interrogatorio formale. Il ha, invero, affermato: “Io e mia moglie _1 abbiamo creato la Itaca S.r.l. per acquistare e gestire l'immobile di Via Gambini n. 44 p.t., io versai due assegni di 28.000 € alla Itaca per l'acquisto dell'immobile in questione dalla Società Grande Immobiliare.
Tale era in costruzione. La Itaca versò questi soldi alla ma l'immobile non fu Parte_2 terminato e allora questo acquisto non si concluse. La Itaca S.r.l. fu allora posta in liquidazione non essendosi realizzato il suo scopo, e in tale sede mi fu assegnato il credito di € 56.000 nei confronti della
corrispondente alle somme da me versate per l'acquisto. Sennonché nel 2017, nel fare Parte_2
l'atto di acquisto per l'immobile in questione, allo stato rustico non completato, ho scoperto che la
[...] aveva ceduto tutto il proprio patrimonio (inclusi crediti e debiti) alla Solar S.r.l…Non ricordo
Parte_2 di preciso la cifra che io versai alla in ogni caso posso dire che il credito in questione
Parte_2 deriva dai pagamenti che io personalmente ovvero tramite la Itaca S.r.l. (come sopra detto) ho effettuato nel corso degli anni alla la circostanza, nell'atto c'è scritto così io però non Parte_4 ero a conoscenza di tutte queste cessioni sia del bene che del mio credito. Infatti io ho avuto rapporti solo con , detto , legale rappresentate, all'epoca, della Poi, come ho Parte_5 Pt_6 Parte_2 detto davanti il notaio ho scoperto che la aveva ceduto tutto ad altre società, che però
Parte_2 erano sempre riconducibili ai fratelli e ). Infatti io l'atto di vendita - ancorché la Pt_2 Pt_5 Pt_3 cessione del bene non è stata fatta formalmente dalla ma da altra società - l'ho
Parte_2 stipulato davanti al notaio con loro due” (cfr. verbale d'udienza 7 giugno 2023).
Da quanto sopra esteso, discende l'accoglimento dell'azione revocatoria spiegata da parte attrice. Per
l'effetto, l'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la e la Parte_1 Controparte_5
e l'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la ed i sigg.ri ,
[...] Controparte_4 PA
e , stipulato in Not. Cavasino, relativamente ai beni immobili posti a Controparte_3 Controparte_1 piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, riportate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala, foglio 200, p.lle 1242/10 e 1242/11, che hanno poi mutato numero di particella, divenendo rispettivamente nn.1242/207 e 1242/208, vanno dichiarati inefficacie nei confronti della Parte_1 Le spese seguono la soccombenza se si liquidano, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, sulla scorta dello scaglione di riferimento della controversia così come indicato in atto di citazione in riassunzione, nella somma di € 3.809,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, al pagamento della quale vanno condannati i convenuti in solido, che dovrà essere versata in favore dell'Erario stante l'ammissione a PSS della Curatela.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:
in accoglimento della domanda principale proposta da dichiara Parte_1
l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di conferimento stipulato in data 05.09.2016 tra la Pt_1 CP_ e la e dell'atto di compravendita dell'11.01.2017 tra la
[...] Controparte_5 CP_5 CP_4
e , e , stipulato in Not. Cavasino con riferimento ai
[...] PA Controparte_3 Controparte_1 beni costituiti dalle due unità immobiliari poste a piano terra nella via Gambini in Marsala, della superficie complessiva di circa mq. 380,00, rilevate nel catasto fabbricati del Comune di Marsala al foglio 200, p.lle
1242/207 e 1242/208 (già 1242/10 e 1242/11).
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi € 3.809,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 2.6.25
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel